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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/11/2025, n. 4599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4599 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3742/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3742/2024 R.G. LAVORO
TRA
nato ad [...] in data [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso dall' avv.to Luca Maria Maranca, come da procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale
[...] alle liti, dall'Avv. Rossella Del Sarto
RESISTENTE
OGGETTO: indennizzo malattia professionale CP_2
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/03/2024 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver lavorato da più di quindici anni come carpentiere edile, da ultimo alle dipendenze della società “IMPREGIVI
S.R.L, operante nel Settore della costruzione di strade ed autostrade, a far data dal 04/09/2018 al
26/04/2020, ha dedotto di aver nell'espletamento delle mansioni di carpentiere fatto uso continuo, pressoché giornaliero, di martello pneumatico soprattutto per le attività di demolizione di cemento;
di essere stato esposto in maniera continuativa a posture incongrue, spesso tenute per molteplici ore consecutive, al fine di movimentare e utilizzare gli attrezzi di lavoro;
di essere stato chiamato ad effettuare movimentazione di carichi pesanti, come scranni, parti di ponteggi ed impalcature, sacche di cemento da 15 Kg, cosa che comportava un continuo stress articolare, in particolare alla schiena;
di aver riportato una serie di patologie che coinvolgevano la zona lombosacrale ed in particolare dalla certificazione medica di malattia professionale del 08/07/2021 risultava affetto da
“spondilodiscoartrosi lombare diffusa con ernia L3-L4, con conseguente impegno funzionale”, in nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta;
che sulla scorta dell'entità della patologia e del relativo quadro anatomo-patologico e clinico-funzionale, presentava un tasso di riduzione permanente dell'integrità psicofisica pari al dodici (12) per cento, giusta la “Tabella delle
Menomazioni” (D.M. 12 Luglio 2000); che sulla scorta della predetta certificazione medica di malattia professionale, l' istruiva la pratica di malattia professionale n. 518265980 del CP_2
02/09/2021; che, con verbale del 29/10/2021, l' comunicava l'archiviazione della pratica di CP_2 malattia professionale;
di aver proposto opposizione il 31/01/2022 avverso la suddetta valutazione, che rimaneva priva di riscontro.
Tanto premesso ha chiesto all'adito giudice di “accertare e dichiarare che il Sig. è Parte_1 affetto da spondilodiscoartrosi lombare diffusa con ernia L3-L4, con conseguente impegno funzionale;
accertare e dichiarare che il Sig. presenta un tasso di riduzione Parte_1 permanente dell'integrità psico-fisica pari complessivamente al 12%, od una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si è chiesta l'ammissione, e per l'effetto: condannare l' in persona del legale rapp.te P.T., alla CP_2 corresponsione della prestazione che risulterà dovuta a seguito di C.T.U., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
L' , costituitosi in giudizio ha chiesto, nel merito, il rigetto della domanda perché infondata in CP_2 fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite.
Ammessa ed espletata consulenza medico-legale, all'odierna udienza, disposta la trattazione della causa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Nel merito la domanda è fondata e come tale va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Ai fini della risoluzione della controversia occorre premettere che la figura tecnico-giuridica della malattia professionale è disciplinata dall'art. 3 del T.U. 1124/1965, a norma del quale sono malattie professionali quelle contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni, in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste all'art. 1 ricomprendenti le cosiddette “attività protette”. Più in particolare, l'art. 1 del T.U., in concorso con il successivo art. 4 delimita l'ambito di applicazione soggettiva dell'assicurazione obbligatoria mediante un doppio criterio selettivo basato sul riferimento alla pericolosità presunta della lavorazione (art. 1) e alla natura del rapporto giuridico o del titolo in base al quale l'attività viene svolta dal lavoratore (art. 4). Sull'assetto normativo in questione, come noto, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18/2/1988 che ha dichiarato illegittimo l'art. 3 del T.U. nella parte in cui limita la tutela alle sole malattie tassativamente indicate nelle tabelle ivi indicate. In conseguenza di tale pronuncia è stato introdotto un c.d. sistema misto per effetto del quale risultano coperte e tutelate dall'assicurazione obbligatoria sia le malattie tabellate
(specificamente previste dall'art. 3 e per le quali opera la presunzione legale della origine lavorativa) sia quelle non tabellate delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare la genesi professionale (in tale ipotesi la prova del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è a carico del lavoratore).
Alla luce di tale normativa (come evolutasi a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale), pertanto, al fine di ritenere sussistente la malattia professionale e il diritto ai connessi benefici economici previdenziali, è necessario verificare:
1. il tipo di attività lavorativa svolta dall'assicurato;
2. se l'attività lavorativa abbia comportato l'esposizione al rischio che ha determinato la malattia;
3. se l'assicurato abbia contratto la malattia nell'esercizio dell'attività svolta e, in caso positivo, determinare il grado di inabilità.
Tanto premesso in via generale, nella fattispecie in esame parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare la natura professionale della malattia contratta “spondilodiscoartrosi lombare diffusa con ernia L3-L4, con conseguente impegno funzionale” con riconoscimento di un grado di inabilità permanente e pari almeno al 12% o con percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Orbene secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in ipotesi di malattia professionale non tabellata e di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità (cfr. Cass. sez. lav. 11/6/2004 n. 11128). Pertanto, grava sul lavoratore l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. di dimostrare la natura professionale della malattia e l'esposizione al rischio, nonché il nesso di derivazione causale tra quest'ultima e l'infermità denunciata.
Preliminarmente dall'esame delle risultanze istruttorie può dirsi raggiunta la prova delle mansioni svolte dal ricorrente e della gravosità delle stesse, nonché del rischio lavorativo specifico rappresentato dalle vibrazioni trasmesse a tutto il corpo, nonché della postura incongrua tenuta dallo stesso nell'espletamento delle sue funzioni.
In particolare, come confermato dal teste collega di lavoro del ricorrente: “(..) abbiamo Testimone_1 lavorato insieme per la società IMPREGIVI s.r.l. dal 2018 e per circa 10 anni anche per altre ditte operanti nel settore della costruzione di strade ed autostrade. Adr. Abbiamo lavorato insieme per la realizzazione di un ponte nelle zone di Fabbro e Arezzo. Io ero autista e mi occupavo di rimuovere gli ostacoli che si ponevano sulla strada perché era aperta solo una corsia e io dovevo raccogliere i pezzi di cemento che cadevano dall'impalcatura o che comunque venivano demoliti dai mezzi meccanici e che per ragioni di sicurezza andavano eliminati. Il era carpentiere e si occupava Pt_1 sia della demolizione sia della ricostruzione. Utilizzava giornalmente il martello pneumatico per la demolizione, assumendo spesso posture scomode;
il cestello dove lavorava era posto in alto e lui doveva quindi abbassarsi per prendere la malta e ricostruire. Ogni operaio e anche il doveva Pt_1 procurarsi da solo il materiale che doveva utilizzare, scaricandolo dal camion e poi doveva portare autonomamente sulla piattaforma tutti i mezzi che potevano servire come ad esempio il cemento e i vari arnesi di lavoro. Il peso dei sacchi di cemento era standard di 25 kg e il ricorrente come noi altri operai doveva portarne a mano anche più di uno alla volta. Adr. In conseguenza di queste lavorazioni il lamentava dolori alla schiena a fine giornata lavorativa”. Pt_1
Provato, pertanto, lo svolgimento della prestazione lavorativa per il periodo e secondo le modalità descritte in ricorso all'udienza del 19.05.2025 veniva disposta la nomina del Ctu per l'accertamento della natura professionale della malattia e quindi del nesso di derivazione causale tra quest'ultima e l'infermità denunciata, nonché della percentuale di invalidità.
Dalla consulenza tecnica di ufficio espletata (cfr. Ctu dott. del 12.08.2025) è Persona_1 risultato che il ricorrente è affetto da “ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti”.
Il C.T.U., sulla base degli accertamenti svolti, in ordine al nesso di causalità tra le infermità riscontrate e l'attività lavorativa svolta, ha ritenuto che “(…) Le infermità riscontrate risultano correlabili causalmente in maniera preponderante con l'attività lavorativa dichiarata e sono avvinte da certo nesso di causalità con la malattia professionale reclamata dalla parte ricorrente. Per quanto attiene alla decorrenza si farà riferimento alla data della denuncia della malattia professionale identificata con questi lavori (Settembre 2021), alla quale andrà attribuita una retrodatazione di mesi due quale presumibile data d'insorgenza delle menomazioni testé obiettivate in quanto sicuramente non insorse ex abrupto al momento della denuncia espletata all'epoca (Luglio 2021). Pertanto, il grado di inabilità permanente da cui è affetto il ricorrente a causa delle patologie riscontrate e riconducibili alla malattia professionale predetta (ai sensi dell'art. 13 d.lvo 23 febbraio 2000 n 38 e del dm 12.07.2000) è pari a
7.0 (sette) punti percentuali a decorrere dal mese di Luglio 2021”.
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. Pertanto, in conformità alle conclusioni rassegnate, deve accogliersi la domanda di indennizzo in capitale del solo danno biologico, con conseguente condanna dell' a corrispondere alla parte CP_2 ricorrente tale indennizzo nella misura del 7% a partire dal mese di luglio 2021, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese di Ctu sono a carico dell' nella misura liquidata con separato decreto. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo in CP_2 conto capitale nella misura del 7% a partire dal mese di luglio 2021, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto.
b) Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.100,00 per CP_2 compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Condanna l' al pagamento delle spese di C.T.U. nella misura CP_2 liquidata con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 19/11/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3742/2024 R.G. LAVORO
TRA
nato ad [...] in data [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso dall' avv.to Luca Maria Maranca, come da procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale
[...] alle liti, dall'Avv. Rossella Del Sarto
RESISTENTE
OGGETTO: indennizzo malattia professionale CP_2
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/03/2024 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver lavorato da più di quindici anni come carpentiere edile, da ultimo alle dipendenze della società “IMPREGIVI
S.R.L, operante nel Settore della costruzione di strade ed autostrade, a far data dal 04/09/2018 al
26/04/2020, ha dedotto di aver nell'espletamento delle mansioni di carpentiere fatto uso continuo, pressoché giornaliero, di martello pneumatico soprattutto per le attività di demolizione di cemento;
di essere stato esposto in maniera continuativa a posture incongrue, spesso tenute per molteplici ore consecutive, al fine di movimentare e utilizzare gli attrezzi di lavoro;
di essere stato chiamato ad effettuare movimentazione di carichi pesanti, come scranni, parti di ponteggi ed impalcature, sacche di cemento da 15 Kg, cosa che comportava un continuo stress articolare, in particolare alla schiena;
di aver riportato una serie di patologie che coinvolgevano la zona lombosacrale ed in particolare dalla certificazione medica di malattia professionale del 08/07/2021 risultava affetto da
“spondilodiscoartrosi lombare diffusa con ernia L3-L4, con conseguente impegno funzionale”, in nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta;
che sulla scorta dell'entità della patologia e del relativo quadro anatomo-patologico e clinico-funzionale, presentava un tasso di riduzione permanente dell'integrità psicofisica pari al dodici (12) per cento, giusta la “Tabella delle
Menomazioni” (D.M. 12 Luglio 2000); che sulla scorta della predetta certificazione medica di malattia professionale, l' istruiva la pratica di malattia professionale n. 518265980 del CP_2
02/09/2021; che, con verbale del 29/10/2021, l' comunicava l'archiviazione della pratica di CP_2 malattia professionale;
di aver proposto opposizione il 31/01/2022 avverso la suddetta valutazione, che rimaneva priva di riscontro.
Tanto premesso ha chiesto all'adito giudice di “accertare e dichiarare che il Sig. è Parte_1 affetto da spondilodiscoartrosi lombare diffusa con ernia L3-L4, con conseguente impegno funzionale;
accertare e dichiarare che il Sig. presenta un tasso di riduzione Parte_1 permanente dell'integrità psico-fisica pari complessivamente al 12%, od una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si è chiesta l'ammissione, e per l'effetto: condannare l' in persona del legale rapp.te P.T., alla CP_2 corresponsione della prestazione che risulterà dovuta a seguito di C.T.U., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
L' , costituitosi in giudizio ha chiesto, nel merito, il rigetto della domanda perché infondata in CP_2 fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite.
Ammessa ed espletata consulenza medico-legale, all'odierna udienza, disposta la trattazione della causa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Nel merito la domanda è fondata e come tale va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Ai fini della risoluzione della controversia occorre premettere che la figura tecnico-giuridica della malattia professionale è disciplinata dall'art. 3 del T.U. 1124/1965, a norma del quale sono malattie professionali quelle contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni, in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste all'art. 1 ricomprendenti le cosiddette “attività protette”. Più in particolare, l'art. 1 del T.U., in concorso con il successivo art. 4 delimita l'ambito di applicazione soggettiva dell'assicurazione obbligatoria mediante un doppio criterio selettivo basato sul riferimento alla pericolosità presunta della lavorazione (art. 1) e alla natura del rapporto giuridico o del titolo in base al quale l'attività viene svolta dal lavoratore (art. 4). Sull'assetto normativo in questione, come noto, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18/2/1988 che ha dichiarato illegittimo l'art. 3 del T.U. nella parte in cui limita la tutela alle sole malattie tassativamente indicate nelle tabelle ivi indicate. In conseguenza di tale pronuncia è stato introdotto un c.d. sistema misto per effetto del quale risultano coperte e tutelate dall'assicurazione obbligatoria sia le malattie tabellate
(specificamente previste dall'art. 3 e per le quali opera la presunzione legale della origine lavorativa) sia quelle non tabellate delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare la genesi professionale (in tale ipotesi la prova del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è a carico del lavoratore).
Alla luce di tale normativa (come evolutasi a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale), pertanto, al fine di ritenere sussistente la malattia professionale e il diritto ai connessi benefici economici previdenziali, è necessario verificare:
1. il tipo di attività lavorativa svolta dall'assicurato;
2. se l'attività lavorativa abbia comportato l'esposizione al rischio che ha determinato la malattia;
3. se l'assicurato abbia contratto la malattia nell'esercizio dell'attività svolta e, in caso positivo, determinare il grado di inabilità.
Tanto premesso in via generale, nella fattispecie in esame parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare la natura professionale della malattia contratta “spondilodiscoartrosi lombare diffusa con ernia L3-L4, con conseguente impegno funzionale” con riconoscimento di un grado di inabilità permanente e pari almeno al 12% o con percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Orbene secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in ipotesi di malattia professionale non tabellata e di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità (cfr. Cass. sez. lav. 11/6/2004 n. 11128). Pertanto, grava sul lavoratore l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. di dimostrare la natura professionale della malattia e l'esposizione al rischio, nonché il nesso di derivazione causale tra quest'ultima e l'infermità denunciata.
Preliminarmente dall'esame delle risultanze istruttorie può dirsi raggiunta la prova delle mansioni svolte dal ricorrente e della gravosità delle stesse, nonché del rischio lavorativo specifico rappresentato dalle vibrazioni trasmesse a tutto il corpo, nonché della postura incongrua tenuta dallo stesso nell'espletamento delle sue funzioni.
In particolare, come confermato dal teste collega di lavoro del ricorrente: “(..) abbiamo Testimone_1 lavorato insieme per la società IMPREGIVI s.r.l. dal 2018 e per circa 10 anni anche per altre ditte operanti nel settore della costruzione di strade ed autostrade. Adr. Abbiamo lavorato insieme per la realizzazione di un ponte nelle zone di Fabbro e Arezzo. Io ero autista e mi occupavo di rimuovere gli ostacoli che si ponevano sulla strada perché era aperta solo una corsia e io dovevo raccogliere i pezzi di cemento che cadevano dall'impalcatura o che comunque venivano demoliti dai mezzi meccanici e che per ragioni di sicurezza andavano eliminati. Il era carpentiere e si occupava Pt_1 sia della demolizione sia della ricostruzione. Utilizzava giornalmente il martello pneumatico per la demolizione, assumendo spesso posture scomode;
il cestello dove lavorava era posto in alto e lui doveva quindi abbassarsi per prendere la malta e ricostruire. Ogni operaio e anche il doveva Pt_1 procurarsi da solo il materiale che doveva utilizzare, scaricandolo dal camion e poi doveva portare autonomamente sulla piattaforma tutti i mezzi che potevano servire come ad esempio il cemento e i vari arnesi di lavoro. Il peso dei sacchi di cemento era standard di 25 kg e il ricorrente come noi altri operai doveva portarne a mano anche più di uno alla volta. Adr. In conseguenza di queste lavorazioni il lamentava dolori alla schiena a fine giornata lavorativa”. Pt_1
Provato, pertanto, lo svolgimento della prestazione lavorativa per il periodo e secondo le modalità descritte in ricorso all'udienza del 19.05.2025 veniva disposta la nomina del Ctu per l'accertamento della natura professionale della malattia e quindi del nesso di derivazione causale tra quest'ultima e l'infermità denunciata, nonché della percentuale di invalidità.
Dalla consulenza tecnica di ufficio espletata (cfr. Ctu dott. del 12.08.2025) è Persona_1 risultato che il ricorrente è affetto da “ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti”.
Il C.T.U., sulla base degli accertamenti svolti, in ordine al nesso di causalità tra le infermità riscontrate e l'attività lavorativa svolta, ha ritenuto che “(…) Le infermità riscontrate risultano correlabili causalmente in maniera preponderante con l'attività lavorativa dichiarata e sono avvinte da certo nesso di causalità con la malattia professionale reclamata dalla parte ricorrente. Per quanto attiene alla decorrenza si farà riferimento alla data della denuncia della malattia professionale identificata con questi lavori (Settembre 2021), alla quale andrà attribuita una retrodatazione di mesi due quale presumibile data d'insorgenza delle menomazioni testé obiettivate in quanto sicuramente non insorse ex abrupto al momento della denuncia espletata all'epoca (Luglio 2021). Pertanto, il grado di inabilità permanente da cui è affetto il ricorrente a causa delle patologie riscontrate e riconducibili alla malattia professionale predetta (ai sensi dell'art. 13 d.lvo 23 febbraio 2000 n 38 e del dm 12.07.2000) è pari a
7.0 (sette) punti percentuali a decorrere dal mese di Luglio 2021”.
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. Pertanto, in conformità alle conclusioni rassegnate, deve accogliersi la domanda di indennizzo in capitale del solo danno biologico, con conseguente condanna dell' a corrispondere alla parte CP_2 ricorrente tale indennizzo nella misura del 7% a partire dal mese di luglio 2021, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese di Ctu sono a carico dell' nella misura liquidata con separato decreto. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo in CP_2 conto capitale nella misura del 7% a partire dal mese di luglio 2021, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto.
b) Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.100,00 per CP_2 compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Condanna l' al pagamento delle spese di C.T.U. nella misura CP_2 liquidata con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 19/11/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano