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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/12/2025, n. 3275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3275 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2140/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 04/12/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2140/2019
r.g.a.c. tra
, elett.te dom.to in Casalnuovo di Napoli (NA) Parte_1 alla via Lagno n. 74, presso lo studio dell'Avv. PANICO LUIGI dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione
- ATTORE
e
, elett.te dom.to in Cimitile (NA) al vico Controparte_1
Mugnaio n. 14, presso lo studio dell'Avv. ARMANO SALVATORE dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
- CONVENUTO
avente ad OGGETTO: lesione personali, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio il al fine di ottenerne la condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro verificatosi il giorno 09.05.2017 alle ore 08:00 circa, allorquando l'attore, percorrendo alla guida del motociclo
Piaggio Tg. BX61049 di sua proprietà la via A. Gramsci in CP_1 rovinava a terra a causa di un tombino rialzato dal suo alloggio. Chiedeva, pertanto, condannarsi il al risarcimento di tutti i Controparte_1 danni subiti, con vittoria di spese ed onorari di lite con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si costitutiva in giudizio il chiedendo il rigetto Controparte_1 della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
Tanto premesso, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che ci si accinge ad esporre.
In primo luogo, la scrivente ritiene che la odierna azione debba essere ricondotta nell'alveo applicativo dell'art. 2043 c.c. e non nella diversa disciplina di cui all'art. 2051 c.c., atteso che parte attrice, nell'invero piuttosto scarno libello introduttivo del giudizio, non fa riferimento alla sussistenza di una relazione di custodia tra il bene in esame ed il sicché la Controparte_1
domanda deve essere qualificata come una ordinaria ipotesi di responsabilità aquiliana.
pag. 2/7 Sul punto, è appena il caso di rammentare come in giurisprudenza sia pacifico il riconoscimento del potere giudiziale di interpretazione e relativa qualificazione della domanda, evidenziandosi altresì la natura autonoma di tale potere, avulso dal nomen juris indicato dalle parti, in quanto fondato su quanto concretamente richiesto dalle stesse all'autorità giudiziaria. Pertanto, il giudice di merito “da un lato, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, dall'altro, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata” (cfr. Cass. civile, sezione III, sentenza n. 15904 del 7.07.2009; Cass. civile, sezione III, sentenza n.
13945, del 3.08.2012).
Tanto premesso, quanto ai rapporti tra artt. 2043 e 2051 c.c., è doveroso evidenziare che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nell'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c., se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051
c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.
Per quanto concerne le ipotesi nelle quali la domanda, come nel caso di specie, vada correttamente qualificata ai sensi dell'art. 2043 c.c., il rispetto della regola generale del neminem laedere impone a chi ha la vigilanza sul bene di far sì che pag. 3/7 lo stesso non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al c.d. trabocchetto. Questo del trabocchetto costituisce, pertanto, elemento costitutivo fondante la responsabilità in esame, ove per insidia deve intendersi una situazione di pericolo occulto, evidenziata dal carattere oggettivo della non visibilità e da quello subiettivo della non prevedibilità del pericolo.
In limine, si rileva come la predetta nozione di insidia, come osservato dalla stessa Corte Costituzionale, nella nota sentenza n. 156/1999, si sia storicamente affermata, nella evoluzione giurisprudenziale, “come una sorta di figura sintomatica di colpa, elaborata dall'esperienza giurisprudenziale, mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, con il preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio, secondo un criterio di semplificazione analitica della fattispecie generatrice della responsabilità in esame”.
Ciò posto, comunque, va sempre applicato il generale principio dell'onere probatorio in base al quale spetta all'attore provare la sussistenza dei requisiti fondanti la domanda, sicché questi dovrà fornire la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'anomalia della res, che viene di volta in volta in rilievo, e i danni riportati dalle cose, o persone, danneggiate.
Più di preciso, dovendo operare l'art. 2043 c.c., era onere dell'attrice dimostrare:
1) l'esistenza dell'insidia; 2) il nesso causale tra quest'ultima e il danno;
3) la colpa del convenuto. Una volta che ciò fosse stato dimostrato, la convenuta era tenuta a provare che l'evento sarebbe stato semmai da ricondurre esclusivamente ad un diverso fattore causale - la condotta imprudente del danneggiato - o che comunque erano state adottate tutte le misure del caso (ex pluiribus, Cass. n.
11250 del 2002; Cass. n. 6807 del 2002; sul punto si veda anche Corte cost. n.
156 del 1999).
pag. 4/7 Tanto chiarito in punto di diritto, deve rilevarsi come, nel caso di specie, già dalla versione dei fatti prospettata dall'attore non sia emerso alcun profilo di responsabilità del nei sensi dianzi chiariti, con Controparte_1 conseguente infondatezza della domanda ex art. 2043 c.c.
Ed, invero, le dichiarazioni testimoniali rese appaiono assolutamente inidonee a fornire la prova dell'esistenza sia di un'insidia, sia di un nesso di causalità tra il denunciato sinistro e la riferita anomalia della sede stradale, atteso che i due testi escussi hanno fornito una ricostruzione dei fatti del tutto generica e, soprattutto, intrinsecamente contraddittoria, sicché deve escludersi che le predette deposizioni potessero avvalorare la riconducibilità dei lamentati danni al tombino de quo.
Infatti, il teste (cfr. verbale di udienza del 27.04.2021), che ha Testimone_1
dichiarato di trovarsi sul lato opposto rispetto alla corsia impegnata dal motociclo condotta dall'attore al momento del sinistro, ha riferito di ricordare che “ho visto un automobile bianca o grigia a cui seguiva un motociclo che poi è rovinato a terra […] Il motociclo seguiva l'auto a distanza di circa tre metri […] Dopo la caduta ho visto un tombino rialzato su cui ha impattato la ruota anteriore del motociclo”.
Dal canto suo, il teste (cfr. verbale di udienza del 19.05.2022), ha Tes_2
riferito di aver visto “un'auto che sfrecciava, mi sembra una fiat uno bianca e dietro a circa 5 metri un motociclo, che improvvisamente, ad incrocio con una via di campagna, finiva dentro un tombino posto sul lato destro della carreggiata
[…] Ricordo che il tombino riportava il coperchio spostato dal suo sito originario. Riconosco le foto nn. 8, e 9 del tombino, agli atti, che mi vengono esibite. Anzi preciso che, rispetto allo stato del tombino raffigurato in foto, al momento del sinistro il medesimo si presentava molto più aperto, cioè col coperchio quasi del tutto divelto dal sito originario”.
pag. 5/7 Tali dichiarazioni introducono un elemento di profonda incertezza sull'accaduto, che induce a dubitare della dinamica del sinistro in quanto, mentre il primo teste riferisce che il motociclo ha impattato con il tombino rialzato rispetto al suo alloggio originario, l'altro teste riferisce che l'attore “finiva dentro un tombino” precisando, inoltre, che “rispetto allo stato del tombino raffigurato in foto, al momento del sinistro il medesimo si presentava molto più aperto, cioè col coperchio quasi del tutto divelto dal sito originario”.
A tanto si aggiunga che, secondo la stessa versione attorea, il sinistro si è verificato alle 08.00 circa, del mese di maggio e, quindi, in orario in cui verosimilmente le condizioni di luce risultavano buone (né è stato dedotto alcunché circa la sussistenza di condizioni metereologiche avverse che potessero, in ipotesi, limitare la visibilità del manto stradale e del relativo tombino), sicché doveva essere pur agevole avvistare la presenza di un tombino “aperto”, come riferito da uno dei testi.
La assoluta carenza del quadro probatorio di riferimento conduce, pertanto, a ritenere inattendibile la versione dei fatti come rappresentata dall'attore, non essendo stata fornita la rigorosa prova che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi descritte e che sia causalmente riconducibile ad una anomalia del tombino.
Ogni ulteriore questione, poi, pur proposta dalle parti in causa, resta assorbita nella presente decisione.
Ne consegue, alla luce di tutto quanto illustrato, il rigetto della domanda.
Per quanto concerne le spese di giudizio, queste seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande come proposte, così provvede:
a) rigetta la domanda;
pag. 6/7 b) condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1
del presente giudizio, che liquida in € 2.540,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nola, 04 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 7/7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 04/12/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2140/2019
r.g.a.c. tra
, elett.te dom.to in Casalnuovo di Napoli (NA) Parte_1 alla via Lagno n. 74, presso lo studio dell'Avv. PANICO LUIGI dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione
- ATTORE
e
, elett.te dom.to in Cimitile (NA) al vico Controparte_1
Mugnaio n. 14, presso lo studio dell'Avv. ARMANO SALVATORE dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
- CONVENUTO
avente ad OGGETTO: lesione personali, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio il al fine di ottenerne la condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro verificatosi il giorno 09.05.2017 alle ore 08:00 circa, allorquando l'attore, percorrendo alla guida del motociclo
Piaggio Tg. BX61049 di sua proprietà la via A. Gramsci in CP_1 rovinava a terra a causa di un tombino rialzato dal suo alloggio. Chiedeva, pertanto, condannarsi il al risarcimento di tutti i Controparte_1 danni subiti, con vittoria di spese ed onorari di lite con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si costitutiva in giudizio il chiedendo il rigetto Controparte_1 della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
Tanto premesso, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che ci si accinge ad esporre.
In primo luogo, la scrivente ritiene che la odierna azione debba essere ricondotta nell'alveo applicativo dell'art. 2043 c.c. e non nella diversa disciplina di cui all'art. 2051 c.c., atteso che parte attrice, nell'invero piuttosto scarno libello introduttivo del giudizio, non fa riferimento alla sussistenza di una relazione di custodia tra il bene in esame ed il sicché la Controparte_1
domanda deve essere qualificata come una ordinaria ipotesi di responsabilità aquiliana.
pag. 2/7 Sul punto, è appena il caso di rammentare come in giurisprudenza sia pacifico il riconoscimento del potere giudiziale di interpretazione e relativa qualificazione della domanda, evidenziandosi altresì la natura autonoma di tale potere, avulso dal nomen juris indicato dalle parti, in quanto fondato su quanto concretamente richiesto dalle stesse all'autorità giudiziaria. Pertanto, il giudice di merito “da un lato, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, dall'altro, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata” (cfr. Cass. civile, sezione III, sentenza n. 15904 del 7.07.2009; Cass. civile, sezione III, sentenza n.
13945, del 3.08.2012).
Tanto premesso, quanto ai rapporti tra artt. 2043 e 2051 c.c., è doveroso evidenziare che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nell'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c., se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051
c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.
Per quanto concerne le ipotesi nelle quali la domanda, come nel caso di specie, vada correttamente qualificata ai sensi dell'art. 2043 c.c., il rispetto della regola generale del neminem laedere impone a chi ha la vigilanza sul bene di far sì che pag. 3/7 lo stesso non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al c.d. trabocchetto. Questo del trabocchetto costituisce, pertanto, elemento costitutivo fondante la responsabilità in esame, ove per insidia deve intendersi una situazione di pericolo occulto, evidenziata dal carattere oggettivo della non visibilità e da quello subiettivo della non prevedibilità del pericolo.
In limine, si rileva come la predetta nozione di insidia, come osservato dalla stessa Corte Costituzionale, nella nota sentenza n. 156/1999, si sia storicamente affermata, nella evoluzione giurisprudenziale, “come una sorta di figura sintomatica di colpa, elaborata dall'esperienza giurisprudenziale, mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, con il preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio, secondo un criterio di semplificazione analitica della fattispecie generatrice della responsabilità in esame”.
Ciò posto, comunque, va sempre applicato il generale principio dell'onere probatorio in base al quale spetta all'attore provare la sussistenza dei requisiti fondanti la domanda, sicché questi dovrà fornire la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'anomalia della res, che viene di volta in volta in rilievo, e i danni riportati dalle cose, o persone, danneggiate.
Più di preciso, dovendo operare l'art. 2043 c.c., era onere dell'attrice dimostrare:
1) l'esistenza dell'insidia; 2) il nesso causale tra quest'ultima e il danno;
3) la colpa del convenuto. Una volta che ciò fosse stato dimostrato, la convenuta era tenuta a provare che l'evento sarebbe stato semmai da ricondurre esclusivamente ad un diverso fattore causale - la condotta imprudente del danneggiato - o che comunque erano state adottate tutte le misure del caso (ex pluiribus, Cass. n.
11250 del 2002; Cass. n. 6807 del 2002; sul punto si veda anche Corte cost. n.
156 del 1999).
pag. 4/7 Tanto chiarito in punto di diritto, deve rilevarsi come, nel caso di specie, già dalla versione dei fatti prospettata dall'attore non sia emerso alcun profilo di responsabilità del nei sensi dianzi chiariti, con Controparte_1 conseguente infondatezza della domanda ex art. 2043 c.c.
Ed, invero, le dichiarazioni testimoniali rese appaiono assolutamente inidonee a fornire la prova dell'esistenza sia di un'insidia, sia di un nesso di causalità tra il denunciato sinistro e la riferita anomalia della sede stradale, atteso che i due testi escussi hanno fornito una ricostruzione dei fatti del tutto generica e, soprattutto, intrinsecamente contraddittoria, sicché deve escludersi che le predette deposizioni potessero avvalorare la riconducibilità dei lamentati danni al tombino de quo.
Infatti, il teste (cfr. verbale di udienza del 27.04.2021), che ha Testimone_1
dichiarato di trovarsi sul lato opposto rispetto alla corsia impegnata dal motociclo condotta dall'attore al momento del sinistro, ha riferito di ricordare che “ho visto un automobile bianca o grigia a cui seguiva un motociclo che poi è rovinato a terra […] Il motociclo seguiva l'auto a distanza di circa tre metri […] Dopo la caduta ho visto un tombino rialzato su cui ha impattato la ruota anteriore del motociclo”.
Dal canto suo, il teste (cfr. verbale di udienza del 19.05.2022), ha Tes_2
riferito di aver visto “un'auto che sfrecciava, mi sembra una fiat uno bianca e dietro a circa 5 metri un motociclo, che improvvisamente, ad incrocio con una via di campagna, finiva dentro un tombino posto sul lato destro della carreggiata
[…] Ricordo che il tombino riportava il coperchio spostato dal suo sito originario. Riconosco le foto nn. 8, e 9 del tombino, agli atti, che mi vengono esibite. Anzi preciso che, rispetto allo stato del tombino raffigurato in foto, al momento del sinistro il medesimo si presentava molto più aperto, cioè col coperchio quasi del tutto divelto dal sito originario”.
pag. 5/7 Tali dichiarazioni introducono un elemento di profonda incertezza sull'accaduto, che induce a dubitare della dinamica del sinistro in quanto, mentre il primo teste riferisce che il motociclo ha impattato con il tombino rialzato rispetto al suo alloggio originario, l'altro teste riferisce che l'attore “finiva dentro un tombino” precisando, inoltre, che “rispetto allo stato del tombino raffigurato in foto, al momento del sinistro il medesimo si presentava molto più aperto, cioè col coperchio quasi del tutto divelto dal sito originario”.
A tanto si aggiunga che, secondo la stessa versione attorea, il sinistro si è verificato alle 08.00 circa, del mese di maggio e, quindi, in orario in cui verosimilmente le condizioni di luce risultavano buone (né è stato dedotto alcunché circa la sussistenza di condizioni metereologiche avverse che potessero, in ipotesi, limitare la visibilità del manto stradale e del relativo tombino), sicché doveva essere pur agevole avvistare la presenza di un tombino “aperto”, come riferito da uno dei testi.
La assoluta carenza del quadro probatorio di riferimento conduce, pertanto, a ritenere inattendibile la versione dei fatti come rappresentata dall'attore, non essendo stata fornita la rigorosa prova che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi descritte e che sia causalmente riconducibile ad una anomalia del tombino.
Ogni ulteriore questione, poi, pur proposta dalle parti in causa, resta assorbita nella presente decisione.
Ne consegue, alla luce di tutto quanto illustrato, il rigetto della domanda.
Per quanto concerne le spese di giudizio, queste seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande come proposte, così provvede:
a) rigetta la domanda;
pag. 6/7 b) condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1
del presente giudizio, che liquida in € 2.540,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nola, 04 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 7/7