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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 12/02/2026, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1450/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
DEL GIUDICE BRUNO, Relatore
DEL BENE ADRIANO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4806/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Difensore Di Se' ES - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 Difensore Di Se ES - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Corso Arnaldo Lucci 66/82 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17105/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
7 e pubblicata il 28/11/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043829692000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2013 01374259 17/000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2022 01500263 86/000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2022 01663821 10/000, TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 364/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avvocato Ricorrente_1, rappresentata e difesa da sè medesima nonchè dall'avvocato Difensore_1, ricorre in appello contro il Comune di Napoli nonchè contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione al fine di ottenere l'integrale riforma della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Napoli in data 21/11/2024 con la quale la Corte rigettava il ricorso e condannava parte ricorrente al pagamento delle spese processuali. Parte appellante ricostruisce brevemente i fatti del processo di primo grado. In data 22/05/2024 la ricorrente depositava ricorso contro una intimazione di pagamento limitatamente a tre cartelle esattoriali rispettivamente di euro 389,52, di euro 510,14 e di euro 465,33 dovute a titolo di TARI per gli anni 2010, 2011, 2014 e 2018. Tale richiesta da parte del Comune di Napoli si riferiva ad un immobile sito alla IIndirizzo_1. Si costituivano in primo grado sia il Comune sia l'agente per la riscossione. In data 28/11/2024 la 7 sezione della Corte di Giustizia di Napoli rigettava il ricorso. Parte appellante sostiene con questo secondo grado di giudizio che la sentenza debba essere riformata in quanto i giudici di prime cure hanno reputato validi relativamente ai tributi del 2010 e del 2011 atti interruttivi della prescrizione nonostante i palesi e gravissimi vizi che ne affligevano l'attività di notifica ritualmente eccepiti dalla ricorrente. Tali atti erano stati notificati a mezzo PEC da due indirizzi di posta elettronica certificata che, all'epoca dell'invio, non erano censiti nei pubblici registri previsti dalla legge. In ogni caso mancava la prova dell'effettiva notifica degli atti interruttivi della prescrizione non avendo prodotto in giudizio la parte resistente le ricevute di accettazione dei due messaggi PEC con cui sarebbero stati notificati gli atti interruttivi della prescrizione. Parte appellante sostiene inoltre che non è stata provata nemmeno l'invio tramite PEC delle due intimazioni di pagamento trasmesse da ADER.
Manca nei documenti agli atti copia delle ricevute di accettazione cioè che il messaggio è stato consegnato al destinatario. In merito poi alle due cartelle quelle relative agli anni 2014 e 2018 la appellante fa presente che i giudici di primo grado non hanno tenuto in considerazione che in data
08/03/2012 la proprietà dell'immobile costituente il presupposto delle suddette pretese impositive è stata ceduta a terzi che vi avevano trasferito la residenza. Conclude con la richiesta che relativamente alla cartella di euro 389,52 la Corte voglia dichiarare la prescrizione del credito mentre per la pretesa relativa agli anni 2014 e 2018 voglia dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'odierna ricorrente.
Si costituisce il Comune di Napoli con proprie controdeduzioni che chiede che l'appello venga rigettato in quanto infondato con declaratoria di legittimità della cartella impugnata e dell'avviso di accertamento ad essa presupposta. In particolare relativamente alla cartella annualità 2010-2011 sostiene il Comune che la gestione e l'accertamento era di esclusiva competenza della SAPNA spa mente per quanto riguarda la
TARI 2014-2018 le stesse sono state precedute da avvisi di accertamento regolarmente notificati in data
5/12/2019. Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ritiene non degna di accoglimento la eccezione relativa all'invio di pec non provenienti da indirizzi contenuti nel registro INI-PEC. Sostiene poi parte resistente che l'intimazione di pagamento è stata preceduta dalla regolare notifica delle cartelle di pagamento giammai impugnate e pertanto divenute definitive. In data 7/01/2026 parte appellante deposita memorie illustrative con le quali ribadisce la propria linea difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il presente appello infondato e pertanto lo rigetta. In primis sulla questione della notifica pec e precisamente sull'eccezione di pec pervenute da indirizzi non contenuti nei registri INI-PEC la giurisprudenza di legittimità ha oramai consolidato il principio che l'obiettivo è stato raggiunto con la consegna al destinatario e quindi con la conoscenza della pretesa tributaria a prescindere da quale indirizzo sia partito il messaggio (per ultimo Cassazione n. 14407 del 29/05/2025). In merito poi alla seconda doglianza nella parte in cui si censura la sentenza di primo grado che ha ritenuto provata la notifica degli atti sulla base della sola ricevuta di consegna pec la Corte ritiene tale eccezione infondata in quanto è soltanto l'avviso di ricevimento che serve a provare la conoscenza dell'atto non la spedizione, in altre parole la prova dell'avvenuta notifica nei confronti del destinatario è data dal messaggio di consegna pec mentre il messaggio di accettazione è del tutto irrilevante per provare la notifica dell'atto al destinatario. In merito poi alle cartelle relative ai tributi per le annualità 2014 e 2018 la Corte ritiene che gli atti prodromici siano divenuti definitivi in quanto regolarmente notificati e non opposti. La mancata opposizione ha comportato, come da giurisprudenza consolidata, la cristallizzazione della pretesa tributaria ed i successivi atti possono essere impugnati solo per vizi propri ma non per eccezioni relative agli atti prodromici divenuti definitivi. Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vengono quantificate nel successivo dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso in appello. Condanna parte ricorrente al pagamento di euro 700,00 da dividere fra i due enti resistenti.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
DEL GIUDICE BRUNO, Relatore
DEL BENE ADRIANO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4806/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Difensore Di Se' ES - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 Difensore Di Se ES - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Corso Arnaldo Lucci 66/82 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17105/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
7 e pubblicata il 28/11/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043829692000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2013 01374259 17/000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2022 01500263 86/000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2022 01663821 10/000, TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 364/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avvocato Ricorrente_1, rappresentata e difesa da sè medesima nonchè dall'avvocato Difensore_1, ricorre in appello contro il Comune di Napoli nonchè contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione al fine di ottenere l'integrale riforma della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Napoli in data 21/11/2024 con la quale la Corte rigettava il ricorso e condannava parte ricorrente al pagamento delle spese processuali. Parte appellante ricostruisce brevemente i fatti del processo di primo grado. In data 22/05/2024 la ricorrente depositava ricorso contro una intimazione di pagamento limitatamente a tre cartelle esattoriali rispettivamente di euro 389,52, di euro 510,14 e di euro 465,33 dovute a titolo di TARI per gli anni 2010, 2011, 2014 e 2018. Tale richiesta da parte del Comune di Napoli si riferiva ad un immobile sito alla IIndirizzo_1. Si costituivano in primo grado sia il Comune sia l'agente per la riscossione. In data 28/11/2024 la 7 sezione della Corte di Giustizia di Napoli rigettava il ricorso. Parte appellante sostiene con questo secondo grado di giudizio che la sentenza debba essere riformata in quanto i giudici di prime cure hanno reputato validi relativamente ai tributi del 2010 e del 2011 atti interruttivi della prescrizione nonostante i palesi e gravissimi vizi che ne affligevano l'attività di notifica ritualmente eccepiti dalla ricorrente. Tali atti erano stati notificati a mezzo PEC da due indirizzi di posta elettronica certificata che, all'epoca dell'invio, non erano censiti nei pubblici registri previsti dalla legge. In ogni caso mancava la prova dell'effettiva notifica degli atti interruttivi della prescrizione non avendo prodotto in giudizio la parte resistente le ricevute di accettazione dei due messaggi PEC con cui sarebbero stati notificati gli atti interruttivi della prescrizione. Parte appellante sostiene inoltre che non è stata provata nemmeno l'invio tramite PEC delle due intimazioni di pagamento trasmesse da ADER.
Manca nei documenti agli atti copia delle ricevute di accettazione cioè che il messaggio è stato consegnato al destinatario. In merito poi alle due cartelle quelle relative agli anni 2014 e 2018 la appellante fa presente che i giudici di primo grado non hanno tenuto in considerazione che in data
08/03/2012 la proprietà dell'immobile costituente il presupposto delle suddette pretese impositive è stata ceduta a terzi che vi avevano trasferito la residenza. Conclude con la richiesta che relativamente alla cartella di euro 389,52 la Corte voglia dichiarare la prescrizione del credito mentre per la pretesa relativa agli anni 2014 e 2018 voglia dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'odierna ricorrente.
Si costituisce il Comune di Napoli con proprie controdeduzioni che chiede che l'appello venga rigettato in quanto infondato con declaratoria di legittimità della cartella impugnata e dell'avviso di accertamento ad essa presupposta. In particolare relativamente alla cartella annualità 2010-2011 sostiene il Comune che la gestione e l'accertamento era di esclusiva competenza della SAPNA spa mente per quanto riguarda la
TARI 2014-2018 le stesse sono state precedute da avvisi di accertamento regolarmente notificati in data
5/12/2019. Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ritiene non degna di accoglimento la eccezione relativa all'invio di pec non provenienti da indirizzi contenuti nel registro INI-PEC. Sostiene poi parte resistente che l'intimazione di pagamento è stata preceduta dalla regolare notifica delle cartelle di pagamento giammai impugnate e pertanto divenute definitive. In data 7/01/2026 parte appellante deposita memorie illustrative con le quali ribadisce la propria linea difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il presente appello infondato e pertanto lo rigetta. In primis sulla questione della notifica pec e precisamente sull'eccezione di pec pervenute da indirizzi non contenuti nei registri INI-PEC la giurisprudenza di legittimità ha oramai consolidato il principio che l'obiettivo è stato raggiunto con la consegna al destinatario e quindi con la conoscenza della pretesa tributaria a prescindere da quale indirizzo sia partito il messaggio (per ultimo Cassazione n. 14407 del 29/05/2025). In merito poi alla seconda doglianza nella parte in cui si censura la sentenza di primo grado che ha ritenuto provata la notifica degli atti sulla base della sola ricevuta di consegna pec la Corte ritiene tale eccezione infondata in quanto è soltanto l'avviso di ricevimento che serve a provare la conoscenza dell'atto non la spedizione, in altre parole la prova dell'avvenuta notifica nei confronti del destinatario è data dal messaggio di consegna pec mentre il messaggio di accettazione è del tutto irrilevante per provare la notifica dell'atto al destinatario. In merito poi alle cartelle relative ai tributi per le annualità 2014 e 2018 la Corte ritiene che gli atti prodromici siano divenuti definitivi in quanto regolarmente notificati e non opposti. La mancata opposizione ha comportato, come da giurisprudenza consolidata, la cristallizzazione della pretesa tributaria ed i successivi atti possono essere impugnati solo per vizi propri ma non per eccezioni relative agli atti prodromici divenuti definitivi. Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vengono quantificate nel successivo dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso in appello. Condanna parte ricorrente al pagamento di euro 700,00 da dividere fra i due enti resistenti.