Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 12/02/2026, n. 1450
CGT2
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Vizi nella notifica degli atti interruttivi della prescrizione

    La Corte ha ritenuto irrilevante la provenienza del messaggio PEC da indirizzi non censiti, purché vi sia prova della consegna al destinatario. La giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio che l'obiettivo è raggiunto con la consegna, a prescindere dall'indirizzo di provenienza. La prova dell'avvenuta notifica è data dal messaggio di consegna PEC, non dal messaggio di accettazione.

  • Rigettato
    Cessione dell'immobile presupposto degli atti impositivi

    La Corte ha ritenuto che gli atti prodromici relativi alle annualità 2014 e 2018 siano divenuti definitivi in quanto regolarmente notificati e non opposti. La mancata opposizione ha comportato la cristallizzazione della pretesa tributaria, e i successivi atti possono essere impugnati solo per vizi propri, non per eccezioni relative agli atti prodromici divenuti definitivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 12/02/2026, n. 1450
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1450
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo