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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/04/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 16191 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato DAL MONTE VALENTINA
parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avvocato SPISANI SONIA e Alberti Antonella
parte resistente
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in verbale di udienza in data 21.1.2025
.
pagina 1 di 11
FA T T O E DI R I T T O
Tra le parti del presente procedimento è intercorsa una convivenza more uxorio, iniziata nel 2016 e terminata nel 2023, durante la quale sono nate tre figlie: (nata a [...], il [...]), (nata a [...], il Per_1 Per_2
15.07.2018) e (nata a [...], il [...]). Pertanto, in assenza di alcun Per_3
vincolo matrimoniale da sciogliere, occorre trattare delle questioni concernenti l'affido delle tre figli minori, la loro collocazione, i tempi di visita, nonché le richieste economiche.
Sull'affidamento, sulla collocazione delle figlie e sul diritto di visita
Quanto a questo aspetto, la ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo a se stessa, nella forma dell'affido super esclusivo ex art. 337 quater comma 3 c.c., escludendo la concertazione dei genitori in ordine alle scelte più importanti
(salute, educazione, istruzione, residenza abituale) e rimettendo al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di maggiore interesse per le figlie. La madre ha altresì richiesto che presso di lei deve stabilirsi la collocazione prevalente e la residenza anagrafica delle minori.
Per converso, il padre si è opposto alla richiesta di affidamento super- esclusivo, domandando l'affidamento condiviso con ampi diritti di visita paterni, con collocazione prevalente presso la madre.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha evidenziato quanto segue:
la vita familiare della coppia, fin dal 2017, è stata caratterizzata da condotte violente e maltrattanti da parte del resistente, tant'è che risultano due procedimenti penali a carico di quest'ultimo. In primo luogo, il padre
è stato attinto nel 2022 da una sentenza di condanna a seguito di patteggiamento per il reato di maltrattamenti, con pena sospesa di anni uno, mesi undici, giorni venti di reclusione. In secondo luogo, a seguito di nuove querele sporte dalla ricorrente verso la fine del 2023, è stato iniziato un altro procedimento penale a carico del resistente (proc n. 11010/2023
pagina 2 di 11 R.G.N.R. - n. 2825/2024 DIB., con prossima udienza dibattimentale fissata al 26.6.2025), in cui è imputato sia del delitto ex art. Controparte_1
612 bis comma 2 c.p. (atti persecutori aggravati dalla precedente relazione affettiva, commessi dal mese di agosto 2023 in permanenza) e sia dei delitti ex artt. 81 cpv, 609 bis e 609 ter n.
5-quater c.p. (violenza sessuale continuata, aggravata dalla precedente relazione affettiva, commessa dal
2016 al mese di settembre 2023);
nel corso di tale secondo procedimento penale, è stata disposta la misura cautelare personale ex artt. 282 ter c.p.p. e 275 bis c.p.p. – confermata anche in sede di riesame - consistente nel “divieto di avvicinamento alla persona offesa nonché ai luoghi da essa frequentati (abitazione e luogo di lavoro) con l'obbligo di mantenere una distanza non inferiore di 500 metri dalla persona offesa e con l'ulteriore prescrizione di non comunicare attraverso qualsiasi mezzo con la stessa, con applicazione della procedura di controllo mediante dispositivo elettronico ai sensi dell'art. 275 bis c.p.p., con decadenza al 20.5.2026 nel caso in cui non sia ancora intervenuta sentenza di primo grado;
il padre ha lasciato a carico della madre tutte le attività di cura, di educazione e di assistenza morale e materiale delle minori, mostrandosi indisponibile a qualsivoglia forma di collaborazione con la ricorrente.
Per converso, il padre – negando di aver compiuto qualsiasi atto di violenza nei confronti dell'ex compagna e sostenendo la scarsa attendibilità delle dichiarazioni di quest'ultima – ha evidenziato come, in realtà, le tre figlie minori siano desiderose di passare del tempo con lui, nonostante i comportamenti ostruzionistici e manipolatori posti in essere dalla madre. Inoltre, il resistente ha sottolineato che non sussistono i presupposti per l'affidamento super-esclusivo, atteso che le bambine sono state sempre estranee ai conflitti familiari, hanno un ottimo rapporto con il padre, negando di aver mai disatteso il proprio ruolo di padre nella cura e assistenza morale e materiale delle tre figlie.
pagina 3 di 11 Così ricostruite le diverse posizioni delle parti in giudizio, va qui detto che la domanda di affido super-esclusivo delle tre figlie alla madre merita accoglimento.
Occorre, innanzitutto, rilevare che, in materia di affidamento della prole minorenne in situazioni di crisi familiare, il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 2, c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole. Le risultanze che, quindi, legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente, quale, in particolare, quello super-esclusivo, non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, invece, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui si renda preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (v. Cass, civ.,29 marzo 2012, n. 5108).
Orbene, nel caso di specie, ricorrono le suddette circostanze di eccezionalità tali da derogare al regime ordinario dell'affidamento condiviso.
Tale deroga si giustifica, in primo luogo, per le condotte maltrattanti e violente poste in essere - durante la convivenza e dopo la fine della stessa - dal marito, nei confronti del quale pende, come detto, il procedimento penale n.
11010/2023 R.G.N.R. - n. 2825/2024 DIB per i reati di stalking e violenza sessuale (preceduto da una sentenza di patteggiamento del 2022 per il reato di maltrattamenti) ed è in essere la misura cautelare del divieto di avvicinamento con sorveglianza elettronica. Come ha evidenziato di recente la Corte di Cassazione
“nell'adottare i provvedimenti che riguardano i minori e la responsabilità genitoriale, il giudice della famiglia, anche nel vigore delle norme previgenti alla riforma operata dal D.Lgs. 149/2022, non può trascurare l'allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti da uno o da entrambi i genitori, ai fini di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare, e di valutare il best interest del minore, nonché l' idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i
pagina 4 di 11 loro compiti. In simili casi il giudice civile ha il dovere di accertare velocemente e accuratamente se effettivamente le allegazioni di violenza domestica hanno un fondamento o meno, anche acquisendo gli atti del processo penale, e comunque rendendo una autonoma valutazione sul punto. La archiviazione delle denunce in sede penale non può costituire esclusivo elemento di valutazione al fine di escludere che vi sia un comportamento illecito rilevante in sede civile e che debbano essere adottate in questa sede le misure preventive e protettive previste dall'ordinamento. Infatti “diversa è però la valutazione dei fatti accertati perché il reato è un fatto tipico, di regola doloso, previsto da una norma di stretta interpretazione;
l' illecito civile consiste in qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto e segnatamente, qualora si parli di danno non patrimoniale, qualunque fatto che leda beni costituzionalmente protetti (Cass. SU
n. 26975 del11/11/2008). Pertanto, a fronte del medesimo fatto oggettivo, il giudice penale potrebbe assolvere o disporre una archiviazione della denuncia, mentre il giudice civile potrebbe ritenere sussistente un comportamento aggressivo e violento, rivelatore di non idoneità genitoriale. Da ciò consegue che il semplice rilievo che le denunce sono state archiviate in sede penale non costituisce una motivazione sufficiente per escludere che vi sia un comportamento illecito rilevante in sede civile;
né esime il giudice civile dal compiere una autonoma valutazione sul punto, anche basandosi sulle indagini eseguite in sede penale, e integrando l' istruttoria con gli strumenti propri del processo civile, facendo ricorso ai poteri officiosi di cui dispone in tema di provvedimenti che riguardano i minori. Ciò in quanto da un lato non può consentirsi la reiterazione di questi comportamenti -ove sussistenti- e se ne deve valutare l' impatto sulla relazione familiare e sulla idoneità genitoriale;
dall'altro non si può e non si deve consentire che un'allegazione di violenza domestica infondata o peggio strumentale possa essere utilizzata per contrastare il diritto dei figli di mantenere armoniosi ed equilibrati i rapporti con entrambi i genitori e per esautorare uno dei due genitori dal suo ruolo, sospendendo i rapporti in via cautelativa e lasciando trascorre il tempo senza accertare tempestivamente se i fatti denunciati
pagina 5 di 11 sono o meno veri (Corte EDU 24 febbraio 2009 – ricorso n. 29768/05 - Errico c.
Italia)”. (Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 09/01/2025) 21/02/2025, n. 4595)”.
Ebbene, nel caso di specie, anche se il suddetto procedimento penale non è ancora concluso, dagli atti e dall'istruttoria svolta nel corso di questo giudizio emergono elementi inerenti al comportamento tenuto dal resistente che sono idonei a ritenere pregiudizievole per le minori un regime di affidamento condiviso e che avallano quanto prospettato dalla ricorrente nei propri scritti difensivi. In particolare:
nel corso dell'esame testimoniale, , ex vicina Controparte_2
di casa della ricorrente, ha confermato di aver udito nella primavera del
2021 minacciare di morte la signora . Controparte_1 Parte_1
Inoltre, la teste ha riferito di sentire spesso discussioni accese tra la coppia;
nel corso dell'esame testimoniale, , sorella della Testimone_1
ricorrente, ha confermato di aver visto il resistente tenere comportamenti aggressivi nei confronti delle figlie (“ho visto al parco strattonare la figlia perché voleva venire con me ed era già in macchina e lui l'ha tirata di forza la bambina insisteva e lui ha fatto uno sguardo cattivo sembrava che la volesse piucchiare io mi sono frapposta. E la bambina si è nascosta dietro di me). Inoltre, la teste ha raccontato il seguente episodio: in un'occasione di incontro tra il padre e le figlie, quando - Per_1
cercando di abbracciare il padre - gli ha fatto cadere a terra il cellulare, che si è rotto, il padre si è arrabbiato, ha sollevato la figlia da terra e “l'ha tenuta per il collo e schiaffeggiata”. Ancora, ha Testimone_1
riferito di aver sentito varie volte il resistente insultare la ricorrente (“mia sorella era sempre insultata e denigrata le diceva che era una poco di buono”) e di aver visto segni di violenza sul corpo della sorella;
in tutte le relazioni redatte dai professionisti che seguono il nucleo familiare (servizi sociali, neuropsichiatra infantile, psicologici che si occupano del percorso di sostegno alla genitorialità) sono emerse tematiche riguardanti vissuti di maltrattamento che appartengono alla storia della famiglia, che si sono tradotte sia in comportamenti aggressivi e pagina 6 di 11 eccessivamente capricciosi delle figlie sia in fatiche emotive che hanno colpito la madre, la quale sta seguendo dal settembre del 2023 con il CSM di Imola un percorso terapeutico finalizzato alla gestione e alla cura dello stato d'ansia e di paura che la affligge.
Il regime dell'affidamento super-esclusivo si giustifica anche alla luce delle seguenti considerazioni:
durante l'applicazione della misura cautelare, tutt'ora in essere, il resistente ha violato più volte il divieto di avvicinamento alla persona offesa, facendo scattare più volte l'allarme legato al braccialetto elettronico che è obbligato a portare;
oltre al fatto di non aver ottemperato in via tempestiva all'ordine di lasciare la casa familiare (contenuto sia nel provvedimento provvisorio adottato in data 8.2.24 al termine della prima udienza sia nell'ordine di protezione del 22.3.24), quando il resistente ha riconsegnato alla signora l'immobile nell'aprile del 2024, l'abitazione si presentava in uno Tes_1
stato di degrado, specie la camera delle figlie, anche privo dell'allacciamento alle utenze di acqua, luce e gas.
Si ritiene che le circostanze sopra evidenziate non possano che condurre a disporre l'affido cd superesclusivo dei minori alla ricorrente.
In ogni caso, come noto, l'affido super-esclusivo che comporta una sostanziale concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori, non equivale a provvedimento idoneo a incidere sulla titolarità della responsabilità genitoriale, bensì a modificarne l'esercizio.
Le minori devono essere collocate presso la madre.
Quanto al regime di visite padre/figlie, tenuto conto delle ultime relazioni di aggiornamento sulle condizioni del nucleo depositate agli atti dai Servizi
Sociali incaricati, emerge che – durante gli incontri protetti - il padre si mostra adeguato e accogliente e che vi è una buona relazione tra il padre e le minori, fermo restando che la madre continua a risultare come la figura prevalente per le figlie.
pagina 7 di 11 In tale quadro, tenuto conto della delicatezza della situazione e delle indicazioni dei servizi sociali, ritiene il Collegio di disporre che gli incontri tra il padre e le minori continuino in forma protetta e vigilata, ogni 15 giorni e con durata di un'ora e mezza ciascuno, eventualmente – previa decisione sul punto da parte dei servizi sociali - anche in un luogo non neutro. I servizi sociali sono autorizzati ad aumentare nel tempo sia la frequenza sia la durata degli incontri con il padre, qualora lo ritengano opportuno secondo il principio del best interest delle minori.
Sul contributo al mantenimento.
Quanto alle questioni economiche, la ricorrente ha chiesto per il mantenimento delle figlie minori la corresponsione dell'importo mensile di €
1.000,00 a carico del padre. A suo dire, infatti, l'importo pari ad € 550,00 riconosciuto in sede di provvedimento di modifica del 24.7.2024 è insufficiente, posto che la somma di € 280,00 è da imputarsi alla mensa scolastica e che i residui € 270,00 mensili in concreto non contribuiscono a sostenere i costi di vitto, alloggio, ordinaria cura della persona e abbigliamento ordinario di tre bambine.
Per converso, il padre ha chiesto di confermare l'importo di € 550,00 già quantificato, ritenendolo sufficiente, anche considerando il fatto che la ricorrente risulta svolgere attività professionale presso lo studio di un geometra e che, di conseguenza, la sua situazione economica rispetto all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio risulta migliorata.
Così ricostruite le diverse posizioni delle parti, questo Collegio ritiene equa la somma mensile pari a € 600,00 come contributo di mantenimento paterno a favore delle figlie. Sul punto, si osserva che la sig.ra , laureata in Scienze Tes_1 dell'architettura, svolge attività professionale presso lo studio di un geometra con contratti di collaborazione per prestazioni di lavoro occasionali e che, dall'ultima dichiarazione dei redditi prodotta in giudizio (mod. 730 del 2023 relativo all'anno del 2022), risulta un reddito pari ad € 4.460,00. Invece, il sig. , è corriere CP_1
presso il marchio GLS, con contratto a tempo indeterminato e con uno stipendio mensile che varia dai 1.800,00 ai 2.000,00 euro (dall'ultima dichiarazione dei pagina 8 di 11 redditi prodotta in giudizio – CU del 2023 relativo all'anno del 2022 - risulta un reddito pari ad € 23.123,09.
Per quanto riguarda i canoni di locazione, la resistente paga un canone pari ad € 550,00 euro al mese, mentre il canone del resistente risulta essere pari ad €
650,00, a cui si aggiungono le spese mensili per la rata della macchina (pari ad €
366,50 al mese) e per un finanziamento (pari ad € 95,60 al mese).
In considerazione delle esigenze delle minori, dei tempi di permanenza delle stesse presso la madre e delle rispettive condizioni economiche, si reputa dunque equa - come anticipato - la somma mensile pari ad euro 600,00 mensili, come contributo di mantenimento del padre a favore delle figlie, salva la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
somma che il padre dovrà corrispondere, mediante versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla domanda.
A tale somma, va aggiunto il contributo del 50% alle spese straordinarie in favore della ricorrente. L'assegno unico sarà goduto interamente dalla ricorrente .
Da quanto riconosciuto a titolo di mantenimento, che comporta una valutazione anche circa le spese di locazione sopportate da entrambe le parti, discende il rigetto della domanda svolta dalla ricorrente quanto all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione che la signora sta sostenendo. Tes_1
Va altresì respinta la domanda di adozione dei provvedimenti di cui all'art. 473 bis. 39 posto che risultano ritardi nel rimborso delle spese straordinarie e non definitivi inadempimenti.
Da ultimo, non può accogliersi la richiesta della ricorrente di prorogare la durata dell'ordine di protezione emesso in data 22.3.24, posto che è già stato concesso nella durata massima consentita dalla legge.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono quindi poste a carico del resistente.
P . Q . M . definitivamente decidendo sulla causa N.R.G. 16191/2023, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
pagina 9 di 11 - dispone l'affidamento c.d. super esclusivo delle minori Persona_4
(nata a [...], il [...]), (nata a [...], il
[...] Persona_5
15.07.2018) e (nata a [...], il [...]) alla madre Persona_6 Pt_1
con loro collocazione e residenza anagrafica presso l'abitazione della
[...]
stessa, con facoltà di adottare tutte le decisioni anche di maggior interesse ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c.;
- dispone che gli incontri tra il padre e le minori avvengano in forma protetta e vigilata, ogni 15 giorni e con durata di un'ora e mezza ciascuno, eventualmente – previa decisione sul punto da parte dei servizi sociali - anche in un luogo non neutro;
- autorizza i Servizi sociali ad aumentare nel tempo, se ne riconoscono le condizioni, sia la frequenza sia la durata degli incontri con il padre, qualora lo ritengano opportuno secondo il principio del best interest delle minori;
- dispone che i Servizi Sociali competenti territorialmente proseguano nel monitoraggio del nucleo familiare;
- pone a carico di l'obbligo di versare, a partire dalla Controparte_1 domanda, a la somma di € 600,00 mensili a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento ordinario del figlio, importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso il Tribunale di Bologna;
- avrà il diritto di percepire in via esclusiva l'assegno unico Parte_1
familiare;
- condanna a corrispondere a in favore Controparte_1 Parte_1
dello Stato le spese di lite nella misura di euro 7100,00 oltre rimborso forfettario
Iva e Cassa come per legge
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima
Civile in data 12/03/2025.
pagina 10 di 11 IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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