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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/10/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 41/2025
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. FA Riga Presidente dr. AN RI RA Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA
, assistito e difeso Parte_1 dall'Avv. GAMBINO ARMANDO
APPELLANTE E
, assistito e difeso dall'Avv. CANINO ALDO Controparte_1
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 47/2025 in data 28.01.202 del Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice del lavoro di Teramo ha condannato l' alla Pt_1 liquidazione dell'anticipazione NA a favore di , con decorrenza dal Controparte_1
23.11.2023, oltre interessi e spese di lite. La ricorrente in primo grado aveva agito in giudizio, allegando di aver iniziato a svolgere attività imprenditoriale dal 25 ottobre 2023, quando otteneva l'attribuzione della P. Iva n.
di aver poi acquistato, tra il 30 ottobre 2023 e il 2 novembre 2023, arredi e P.IVA_1 accessori, quindi in data 22 novembre 2023 di aver stipulato un contratto di locazione commerciale per il locale destinato allo svolgimento dell'attività di impresa;
chiedeva pertanto la liquidazione dell'anticipo NA, sin dalla data del 25 ottobre 2023, negato invece dall'istituto in ragione del fatto che la domanda di anticipazione NA era stata presentata prima dell'inizio dell'attività di impresa. La Comunicazione Unica era stata infatti trasmessa alla CCIIA competente in data 04.11.2023 – indicando come data di inizio dell'attività il 23.11.2023 – mentre la domanda inoltrata all' recava la data del 02/11/2023, non Pt_1 potendo all'uopo rilevare la data di apertura della partita Iva, ma assumendo rilievo solo la ricevuta emessa dall'ufficio del registro delle imprese “titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale”. Il giudice di primo grado, rilevato che l'art. 8 del d.l.vo 4.3.2015 n. 22 ha introdotto un termine di decadenza per la presentazione della domanda di anticipazione NA, stabilito in trenta giorni dall'inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa, senza prevedere, invece, alcuna decadenza nel caso in cui la domanda sia stata presentata prima dell'inizio della stessa e tenuto conto che, nella specie, rilevava la data del 23.11.2023 indicata alla camera di commercio come data di inizio dell'attività di impresa, ha accolto la domanda di anticipazione con tale decorrenza, sussistendo da tale data i requisiti per ottenere il predetto beneficio economico. Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello l' chiedendo, in riforma della stessa, Pt_1 il rigetto della domanda formulata in primo grado. Si è costituita in giudizio la contestando ogni motivo di gravame e chiedendone il CP_1 rigetto e solo in via subordinata proponendo appello incidentale, con le medesime domande articolate in atti nel giudizio di primo grado. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo. Con il primo motivo di gravame l' ha lamentato che erroneamente il primo giudice Pt_1 aveva riconosciuto il beneficio richiesto, non tenendo in conto che in tema di prestazioni previdenziali o assistenziali, i requisiti di legge richiesti per il riconoscimento del diritto all'erogazione della prestazione devono sussistere alla data della domanda amministrativa, senza che rilevi il conseguimento di uno di essi in data successiva. Il motivo non è fondato. La ricorrente ha rivendicato il diritto alla liquidazione anticipata della NASPI, allegando di aver avviato – in data 25 ottobre 2023 – un'attività imprenditoriale, in qualità di titolare della Beauty Lab di SE CH. L' ha rigettato la domanda, escludendo che potesse rilevare, ai fini dell'individuazione Pt_1 dell'avvio dell'attività di impresa, la data di richiesta di apertura della partita IVA (25
.10.2023), dovendosi aver riguardo alla Comunicazione UNICA effettuata solo in data del 4.11.2023 e con inizio dell'attività il 23.11.2023, mentre la domanda di NA anticipata risale al 2.11.2023. In materia di NASPI, l'art. 8 d.l.vo 4.3.2015 n. 22 dispone che “il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASPI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del
pag. 2/5 socio” (co. 1); “il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASPI deve presentare all a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via Pt_1 telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa”. Dal tenore letterale della norma emerge che la liquidazione anticipata è finalizzata “all'avvio di una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale …” e che è fissato, per avvalersi del beneficio, un termine di decadenza di “trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa” . L'unico termine di decadenza previsto dalla legge è dunque quello finale, nel senso che, decorsi 30 giorni dalla data di inizio della attività, è preclusa ogni richiesta di liquidazione anticipata. Riguardo poi all'individuazione della data di inizio dell'attività, solo con la circolare del 171/2017 l' ha chiarito che “per inizio dell'attività si intende la data di invio all'Ufficio Pt_1 del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa”, al chiaro scopo di individuare il termine dal quale fare decorrere i 30 giorni, ai fini della decadenza, superato il quale, la richiesta non può essere presa in considerazione. Nel caso in esame non si verte in tema di decadenza ma nella diversa ipotesi di presentazione della domanda prima dell'inizio dell'attività, per la quale non risulta previsto alcun termine specifico, potendo semmai rilevare tale aspetto ai soli fini della verifica dei presupposti per la concessione del beneficio e per la decorrenza della prestazione di liquidazione anticipata. In particolare, a fronte di una previsione legale avente come riferimento un non meglio specificato “inizio dell'attività di impresa”, la , alla data del 2 novembre 2023, CP_1 avendo deciso di intraprendere un'attività autonoma, aperto una partita IVA ed iniziato ad acquistare beni strumentali, ha tempestivamente comunicato all' tale sua decisione, Pt_1 chiedendo l'anticipazione della NASPI. Per quanto possa essere condivisibile che l'apertura della partita Iva non è sufficiente a segnare l'inizio dell'attività di impresa, mentre è sicuramente idonea, per stessa ammissione dell' , la Comunicazione Unica nel Registro delle Imprese, (nel caso in esame, è Pt_1 sopravvenuta solo in data 4 novembre 2023), ciò non giustifica il rigetto della domanda solo perché inoltrata con due giorni di anticipo, sussistendo in ogni caso, nel momento in cui la stessa è stata scrutinata da , tutti i requisiti per essere accolta, neppure contestati Pt_1 dall' . Pt_1
Trattasi nella specie di un incentivo a vantaggio della autoimprenditorialità, finalizzato proprio all'avvio di una attività economica, rispetto al quale ciò che rileva è proprio il successivo ed effettivo svolgimento di attività economica, prevedendosi un espresso obbligo restitutorio per il solo caso in cui l'interessato stipuli un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata, quando cioè “non
pag. 3/5 possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione è stata erogata” (cfr. Corte Cost. n. 90/2024). Correttamente pertanto il giudice di primo grado ha riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere l'anticipo NA, fissandone la decorrenza alla diversa data del 23.11.2023, successiva rispetto a quella prospettata dalla ricorrente ed anche a quella che, secondo la Circolare n. 171/2017, avrebbe dovuto essere considerata (cioè dal 4.11.2023, data della Pt_1
Comunicazione Unica), avendo comunque la ricorrente richiesto, nelle conclusioni di primo grado, la condanna al pagamento della prestazione invocata, in subordine anche “da altra data stabilita per legge o ritenuta di Giustizia, per le causali di cui in narrativa”. Solo con i motivi di appello, quindi tardivamente, l' ha eccepito che la aveva Pt_1 CP_1 già iniziato a percepire la NA, con un primo pagamento effettuato in data 24 ottobre 2023, prima della domanda di anticipazione, restando dunque preclusa ogni richiesta di anticipazione, ammessa solo se la prestazione ancora non è stata erogata. In particolare, la stessa ricorrente in primo grado aveva allegato nel ricorso di aver presentato una ordinaria domanda di NASPI in data 11 ottobre 2023, ma l' nel costituirsi in Pt_1 giudizio in primo grado, in data 15 gennaio 2025, non vi ha fatto alcun riferimento, né ha allegato di aver mai iniziato a versare la NASPI mensile, evidenziando poi, per la prima volta in appello, versamenti rispettivamente effettuati il 24 ottobre 2023, 14 novembre 2023 e 13 dicembre 2023, di cui solo il primo antecedente alla domanda di liquidazione anticipata del 2 novembre 2023. Poiché la norma di cui all'art. 8 citato fa riferimento al “lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASPI” che può richiedere la liquidazione anticipata, “in un'unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di una attività lavorativa autonoma …”, l' aveva Pt_1
l'onere di contestare specificamente il requisito della “non ancora avvenuta erogazione” e di provare i pagamenti già intervenuti, trattandosi di eccezione in senso proprio, riservata al potere dispositivo della parte, preclusa ex art. 437 comma II c.p.c. ove sollevata per la prima volta in appello e non riconducibile ad una doglianza afferente alla pretesa erronea applicazione di norme giuridiche, trattandosi di una circostanza di fatto che era onere dell' dedurre. Resta fermo, in ogni caso, che il diritto all'anticipazione del trattamento Pt_1
NASPI non può cumularsi con eventuali versamenti mensili già ricevuti, dovendo il relativo importo essere detratto dal dovuto. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, unitamente al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello
- Condanna l' alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 1.983, oltre spese Pt_1 generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
pag. 4/5 - Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
AN RI RA FA Riga
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 41/2025
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. FA Riga Presidente dr. AN RI RA Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA
, assistito e difeso Parte_1 dall'Avv. GAMBINO ARMANDO
APPELLANTE E
, assistito e difeso dall'Avv. CANINO ALDO Controparte_1
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 47/2025 in data 28.01.202 del Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice del lavoro di Teramo ha condannato l' alla Pt_1 liquidazione dell'anticipazione NA a favore di , con decorrenza dal Controparte_1
23.11.2023, oltre interessi e spese di lite. La ricorrente in primo grado aveva agito in giudizio, allegando di aver iniziato a svolgere attività imprenditoriale dal 25 ottobre 2023, quando otteneva l'attribuzione della P. Iva n.
di aver poi acquistato, tra il 30 ottobre 2023 e il 2 novembre 2023, arredi e P.IVA_1 accessori, quindi in data 22 novembre 2023 di aver stipulato un contratto di locazione commerciale per il locale destinato allo svolgimento dell'attività di impresa;
chiedeva pertanto la liquidazione dell'anticipo NA, sin dalla data del 25 ottobre 2023, negato invece dall'istituto in ragione del fatto che la domanda di anticipazione NA era stata presentata prima dell'inizio dell'attività di impresa. La Comunicazione Unica era stata infatti trasmessa alla CCIIA competente in data 04.11.2023 – indicando come data di inizio dell'attività il 23.11.2023 – mentre la domanda inoltrata all' recava la data del 02/11/2023, non Pt_1 potendo all'uopo rilevare la data di apertura della partita Iva, ma assumendo rilievo solo la ricevuta emessa dall'ufficio del registro delle imprese “titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale”. Il giudice di primo grado, rilevato che l'art. 8 del d.l.vo 4.3.2015 n. 22 ha introdotto un termine di decadenza per la presentazione della domanda di anticipazione NA, stabilito in trenta giorni dall'inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa, senza prevedere, invece, alcuna decadenza nel caso in cui la domanda sia stata presentata prima dell'inizio della stessa e tenuto conto che, nella specie, rilevava la data del 23.11.2023 indicata alla camera di commercio come data di inizio dell'attività di impresa, ha accolto la domanda di anticipazione con tale decorrenza, sussistendo da tale data i requisiti per ottenere il predetto beneficio economico. Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello l' chiedendo, in riforma della stessa, Pt_1 il rigetto della domanda formulata in primo grado. Si è costituita in giudizio la contestando ogni motivo di gravame e chiedendone il CP_1 rigetto e solo in via subordinata proponendo appello incidentale, con le medesime domande articolate in atti nel giudizio di primo grado. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo. Con il primo motivo di gravame l' ha lamentato che erroneamente il primo giudice Pt_1 aveva riconosciuto il beneficio richiesto, non tenendo in conto che in tema di prestazioni previdenziali o assistenziali, i requisiti di legge richiesti per il riconoscimento del diritto all'erogazione della prestazione devono sussistere alla data della domanda amministrativa, senza che rilevi il conseguimento di uno di essi in data successiva. Il motivo non è fondato. La ricorrente ha rivendicato il diritto alla liquidazione anticipata della NASPI, allegando di aver avviato – in data 25 ottobre 2023 – un'attività imprenditoriale, in qualità di titolare della Beauty Lab di SE CH. L' ha rigettato la domanda, escludendo che potesse rilevare, ai fini dell'individuazione Pt_1 dell'avvio dell'attività di impresa, la data di richiesta di apertura della partita IVA (25
.10.2023), dovendosi aver riguardo alla Comunicazione UNICA effettuata solo in data del 4.11.2023 e con inizio dell'attività il 23.11.2023, mentre la domanda di NA anticipata risale al 2.11.2023. In materia di NASPI, l'art. 8 d.l.vo 4.3.2015 n. 22 dispone che “il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASPI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del
pag. 2/5 socio” (co. 1); “il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASPI deve presentare all a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via Pt_1 telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa”. Dal tenore letterale della norma emerge che la liquidazione anticipata è finalizzata “all'avvio di una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale …” e che è fissato, per avvalersi del beneficio, un termine di decadenza di “trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa” . L'unico termine di decadenza previsto dalla legge è dunque quello finale, nel senso che, decorsi 30 giorni dalla data di inizio della attività, è preclusa ogni richiesta di liquidazione anticipata. Riguardo poi all'individuazione della data di inizio dell'attività, solo con la circolare del 171/2017 l' ha chiarito che “per inizio dell'attività si intende la data di invio all'Ufficio Pt_1 del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa”, al chiaro scopo di individuare il termine dal quale fare decorrere i 30 giorni, ai fini della decadenza, superato il quale, la richiesta non può essere presa in considerazione. Nel caso in esame non si verte in tema di decadenza ma nella diversa ipotesi di presentazione della domanda prima dell'inizio dell'attività, per la quale non risulta previsto alcun termine specifico, potendo semmai rilevare tale aspetto ai soli fini della verifica dei presupposti per la concessione del beneficio e per la decorrenza della prestazione di liquidazione anticipata. In particolare, a fronte di una previsione legale avente come riferimento un non meglio specificato “inizio dell'attività di impresa”, la , alla data del 2 novembre 2023, CP_1 avendo deciso di intraprendere un'attività autonoma, aperto una partita IVA ed iniziato ad acquistare beni strumentali, ha tempestivamente comunicato all' tale sua decisione, Pt_1 chiedendo l'anticipazione della NASPI. Per quanto possa essere condivisibile che l'apertura della partita Iva non è sufficiente a segnare l'inizio dell'attività di impresa, mentre è sicuramente idonea, per stessa ammissione dell' , la Comunicazione Unica nel Registro delle Imprese, (nel caso in esame, è Pt_1 sopravvenuta solo in data 4 novembre 2023), ciò non giustifica il rigetto della domanda solo perché inoltrata con due giorni di anticipo, sussistendo in ogni caso, nel momento in cui la stessa è stata scrutinata da , tutti i requisiti per essere accolta, neppure contestati Pt_1 dall' . Pt_1
Trattasi nella specie di un incentivo a vantaggio della autoimprenditorialità, finalizzato proprio all'avvio di una attività economica, rispetto al quale ciò che rileva è proprio il successivo ed effettivo svolgimento di attività economica, prevedendosi un espresso obbligo restitutorio per il solo caso in cui l'interessato stipuli un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata, quando cioè “non
pag. 3/5 possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione è stata erogata” (cfr. Corte Cost. n. 90/2024). Correttamente pertanto il giudice di primo grado ha riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere l'anticipo NA, fissandone la decorrenza alla diversa data del 23.11.2023, successiva rispetto a quella prospettata dalla ricorrente ed anche a quella che, secondo la Circolare n. 171/2017, avrebbe dovuto essere considerata (cioè dal 4.11.2023, data della Pt_1
Comunicazione Unica), avendo comunque la ricorrente richiesto, nelle conclusioni di primo grado, la condanna al pagamento della prestazione invocata, in subordine anche “da altra data stabilita per legge o ritenuta di Giustizia, per le causali di cui in narrativa”. Solo con i motivi di appello, quindi tardivamente, l' ha eccepito che la aveva Pt_1 CP_1 già iniziato a percepire la NA, con un primo pagamento effettuato in data 24 ottobre 2023, prima della domanda di anticipazione, restando dunque preclusa ogni richiesta di anticipazione, ammessa solo se la prestazione ancora non è stata erogata. In particolare, la stessa ricorrente in primo grado aveva allegato nel ricorso di aver presentato una ordinaria domanda di NASPI in data 11 ottobre 2023, ma l' nel costituirsi in Pt_1 giudizio in primo grado, in data 15 gennaio 2025, non vi ha fatto alcun riferimento, né ha allegato di aver mai iniziato a versare la NASPI mensile, evidenziando poi, per la prima volta in appello, versamenti rispettivamente effettuati il 24 ottobre 2023, 14 novembre 2023 e 13 dicembre 2023, di cui solo il primo antecedente alla domanda di liquidazione anticipata del 2 novembre 2023. Poiché la norma di cui all'art. 8 citato fa riferimento al “lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASPI” che può richiedere la liquidazione anticipata, “in un'unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di una attività lavorativa autonoma …”, l' aveva Pt_1
l'onere di contestare specificamente il requisito della “non ancora avvenuta erogazione” e di provare i pagamenti già intervenuti, trattandosi di eccezione in senso proprio, riservata al potere dispositivo della parte, preclusa ex art. 437 comma II c.p.c. ove sollevata per la prima volta in appello e non riconducibile ad una doglianza afferente alla pretesa erronea applicazione di norme giuridiche, trattandosi di una circostanza di fatto che era onere dell' dedurre. Resta fermo, in ogni caso, che il diritto all'anticipazione del trattamento Pt_1
NASPI non può cumularsi con eventuali versamenti mensili già ricevuti, dovendo il relativo importo essere detratto dal dovuto. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, unitamente al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello
- Condanna l' alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 1.983, oltre spese Pt_1 generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
pag. 4/5 - Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
AN RI RA FA Riga
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