TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/10/2025, n. 2043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2043 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Foggia- Sezione Lavoro in persona del Giudice, dott. OS MA LL, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 16.10.2025, tenuta con trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n 7936/2025 R.G. Lavoro, promossa da
rappresentato e difeso dall' Avv Salvatore Daloiso e dall'Avv Parte_1
TA Drita;
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dai funzionari Controparte_1 dell' ( Dr.ssa Raffaela Conti ) CP_1
RESISTENTE
Oggetto: indennità di accompagnamento e condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art 3 comma 3 L104/92.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.7.2025, il ricorrente in epigrafe adiva l'intestato Tribunale del
Lavoro, al fine di sentir nominare un C.T.U., ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., per la verifica preventiva del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art 3 comma 3 L104/92 non confermati a seguito di visita revisione del 27.5.2025 in cui erastato riconosciuto invalido nella misura del 67%.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, eccependo l'improponibilità del CP_1 ricorso per carenza di domanda amministrativa di aggravamento considerando che, alla data della revisione del 27.5.2025, il ricorrente non fosse più titolare dell'indennità di accompagnamento stanti le precedenti revisioni del 9.2.2023 e 7.6.2024 (a seguito delle quali era stato riconosciuto invalido prima nella misura del 100% e successivamente del 75%) e che i relativi verbali non fossero stati opposti fino all'ultima revisione del 27.5.2025 in cui era stato riconosciuto invalido nella misura del 67%. L'Ente, poi, con riferimento alla condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato di cui all'art 3 comma 3 L104/92, ne eccepiva altresì l'improponibilità poiché, a seguito di assenza del ricorrente alla visita di revisione del 25.7.2022, il beneficio era stato revocato.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 16.10.2025 — tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. — la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
L'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue:
«1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696- bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono:
«6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Come si vede, il legislatore ha delineato un meccanismo giudiziale per l'accertamento dei diritti connessi alla condizione di invalido civile, che, ove l'esito del procedimento amministrativo sia stato sfavorevole all'istante per mancato riconoscimento del presupposto sanitario, prevede necessariamente l'espletamento di una prima fase di accertamento della mera condizione sanitaria mediante un procedimento speciale ad hoc. L'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Inoltre e' soggetto con disabilità necessitante di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, colui il quale necessiti di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione.
Tale status è relativo alla considerazione delle difficoltà di tipo prettamente sociale che un individuo in determinate condizioni di disabilità fisiche e/o psico-sensoriali può incontrare.
Tanto premesso, il ricorso è improponibile, sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Invero, ai sensi dell'art. 37, comma 1°, della L. n. 448/1998, lo scopo della visita di revisione è soltanto quello di accertare la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici e che, per ottenere una nuova prestazione, è necessario presentare apposita domanda di aggravamento (cfr. art. 2, comma 3°, del D.M. 20 luglio 1989, n. 293, secondo cui “Nel caso in cui le malattie invalidanti e il grado di minorazione a suo tempo accertate e documentate siano valutate nel frattempo aggravate, tale giudizio vale soltanto ai fini della verifica. Pertanto l'interessato, ove lo ritenga, può presentare, secondo la procedura prevista, domanda di aggravamento ai competenti organi per conseguire gli eventuali diversi benefici derivanti dalla legge”).
Tale intepretazione è supportata anche dalle condivisibili argomentazioni espresse da Cass. Sez. Lav.
n. 23618/2021 che ha così argomentato: “…Questa Corte ha già precisato al riguardo (Sez. L,
Sentenza n. 20664 del 07/10/2011,) che, in materia di prestazioni previdenziali, la richiesta di riconoscimento dell'assegno di invalidità non preclude la possibilità di presentare, nella competente sede amministrativa, domanda per l'attribuzione della pensione di inabilità, dovendosi ritenere che il divieto, previsto dalla L. n. 222 del 1984, art. 11, di presentare una nuova domanda fino a che non sia concluso l'"iter" amministrativo di quella precedentemente avanzata ovvero, in caso di ricorso in sede giudiziaria, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato, miri ad evitare la duplicazione delle istanze che abbiano ad oggetto "la stessa prestazione" e non anche il caso di domande per prestazioni distinte e diversamente disciplinate dalla legge, quali sono l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità. Ne consegue che, ove l'interessato abbia chiesto in via amministrativa unicamente l'assegno di invalidità, è improponibile la domanda formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per l'attribuzione della pensione di inabilità attesa, per tale prestazione, la mancanza della preventiva richiesta amministrativa ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47. Si
è anche aggiunto (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1271 del 20/01/2011, Rv. 616035 - 01; Sez. L, Sentenza n.
6941 del 04/04/2005, Rv. 581039 - 01) che, in materia di trattamenti assistenziali, la domanda amministrativa costituisce presupposto necessario per il diritto alla prestazione assistenziale richiesta e, in particolare, la presentazione di una specifica domanda amministrativa volta al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, di cui alla L. n. 18 del 1980, art. 1, costituisce, unitamente ai previsti requisiti sanitari, un elemento necessario per l'attribuzione di tale beneficio in sede giudiziaria, a pena di improcedibilità del ricorso, mentre deve escludersi che tale domanda possa ritenersi compresa in quella diretta al conseguimento di un beneficio diverso come quello alla pensione di inabilità, senza che in contrario possa invocarsi il disposto di cui all'art. 149 disp. att.
c.p.c., atteso che la citata norma prevede solo, per economia processuale, che il giudice tenga conto anche dei successivi aggravamenti verificatisi in sede giudiziaria ma sempre e solo ai fini del beneficio previdenziale o assistenziale richiesto con l'originaria domanda”. CP_ Nella fattispecie si osserva che l' costituendosi in giudizio, ha espressamente dedotto che prima della visita di revisione del 27.5.2025, alla quale il ricorrente è stato sottoposto ed il cui verbale è stato opposto in questa sede, non era titolare della totale inabilità e impossibilitato a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessitante di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita, poiché tale requisito sanitario era stato revocato a seguito di precedente visita di revisione del 9.2.2023 il cui verbale non era stato impugnato.
Tanto valeva altresì con riferimento alla condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art 3 comma 3 L104/92, in quanto il ricorrente non ne era titolare, poiché, a seguito dell' assenza alla visita di revisione del 25.7.2022, il beneficio non era stato confermato.
Pertanto, non essendo possibile in sede di impugnazione giudiziale di un verbale sanitario negativo, scaturente da visita di revisione, richiedere una prestazione di cui non si era titolari in precedenza, chiedeva che il ricorso fosse dichiarato improponibile per carenza di domanda amministrativa. CP_
La descritta sequenza fattuale deve ritenersi acclarata poichè documentalmente provata dall'
( cfr DB integrati depositati in atti).
Mentre evidente appare come non colgano nel segno le deduzioni sul punto di parte ricorrente che si limitato a sostenere che il ricorrente aveva proposto domanda amministrativa per le prestazioni in parola il lontano 1.8.2020 senza tener conto che, tra l'emissione dei verbali conseguenti a tale domanda e la revisione ultima del 27.5.2025, in questa sede opposta, vi erano state altre revisioni, non opposte, che già da tempo avevano revocato le prestazioni di cui oggi si chiede il rispristino ( cfr note di trattazione di parte ricorrente per l'odierna udienza).
Ne deriva che il ricorrente, non essendo prima della revisione del 27.5.2025 titolare dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità di cui all'art 3 comma 3 L104/92 , di cui oggi si chiede l'accertamento, il ricorso debba considerarsi improponibile in assenza di nuova domanda di aggravamento tanto secondo la lettera della citata normativa e la interpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte sopra espressa.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, deve dichiararsi l'improponibilità del ricorso, con conseguente revoca del decreto di nomina del c.t.u..
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, alla luce della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione lavoro, in persona del Giudice dott. OS MA LL, pronunciando nella causa iscritta al n. 7936/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così definitivamente provvede:
- dichiara improponibile il ricorso;
- revoca l'incarico conferito al CTU;
- nulla sulle spese.
Foggia, 16.10.2025
Il Giudice
OS MA LL
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Foggia- Sezione Lavoro in persona del Giudice, dott. OS MA LL, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 16.10.2025, tenuta con trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n 7936/2025 R.G. Lavoro, promossa da
rappresentato e difeso dall' Avv Salvatore Daloiso e dall'Avv Parte_1
TA Drita;
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dai funzionari Controparte_1 dell' ( Dr.ssa Raffaela Conti ) CP_1
RESISTENTE
Oggetto: indennità di accompagnamento e condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art 3 comma 3 L104/92.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.7.2025, il ricorrente in epigrafe adiva l'intestato Tribunale del
Lavoro, al fine di sentir nominare un C.T.U., ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., per la verifica preventiva del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art 3 comma 3 L104/92 non confermati a seguito di visita revisione del 27.5.2025 in cui erastato riconosciuto invalido nella misura del 67%.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, eccependo l'improponibilità del CP_1 ricorso per carenza di domanda amministrativa di aggravamento considerando che, alla data della revisione del 27.5.2025, il ricorrente non fosse più titolare dell'indennità di accompagnamento stanti le precedenti revisioni del 9.2.2023 e 7.6.2024 (a seguito delle quali era stato riconosciuto invalido prima nella misura del 100% e successivamente del 75%) e che i relativi verbali non fossero stati opposti fino all'ultima revisione del 27.5.2025 in cui era stato riconosciuto invalido nella misura del 67%. L'Ente, poi, con riferimento alla condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato di cui all'art 3 comma 3 L104/92, ne eccepiva altresì l'improponibilità poiché, a seguito di assenza del ricorrente alla visita di revisione del 25.7.2022, il beneficio era stato revocato.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 16.10.2025 — tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. — la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
L'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue:
«1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696- bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono:
«6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Come si vede, il legislatore ha delineato un meccanismo giudiziale per l'accertamento dei diritti connessi alla condizione di invalido civile, che, ove l'esito del procedimento amministrativo sia stato sfavorevole all'istante per mancato riconoscimento del presupposto sanitario, prevede necessariamente l'espletamento di una prima fase di accertamento della mera condizione sanitaria mediante un procedimento speciale ad hoc. L'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Inoltre e' soggetto con disabilità necessitante di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, colui il quale necessiti di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione.
Tale status è relativo alla considerazione delle difficoltà di tipo prettamente sociale che un individuo in determinate condizioni di disabilità fisiche e/o psico-sensoriali può incontrare.
Tanto premesso, il ricorso è improponibile, sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Invero, ai sensi dell'art. 37, comma 1°, della L. n. 448/1998, lo scopo della visita di revisione è soltanto quello di accertare la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici e che, per ottenere una nuova prestazione, è necessario presentare apposita domanda di aggravamento (cfr. art. 2, comma 3°, del D.M. 20 luglio 1989, n. 293, secondo cui “Nel caso in cui le malattie invalidanti e il grado di minorazione a suo tempo accertate e documentate siano valutate nel frattempo aggravate, tale giudizio vale soltanto ai fini della verifica. Pertanto l'interessato, ove lo ritenga, può presentare, secondo la procedura prevista, domanda di aggravamento ai competenti organi per conseguire gli eventuali diversi benefici derivanti dalla legge”).
Tale intepretazione è supportata anche dalle condivisibili argomentazioni espresse da Cass. Sez. Lav.
n. 23618/2021 che ha così argomentato: “…Questa Corte ha già precisato al riguardo (Sez. L,
Sentenza n. 20664 del 07/10/2011,) che, in materia di prestazioni previdenziali, la richiesta di riconoscimento dell'assegno di invalidità non preclude la possibilità di presentare, nella competente sede amministrativa, domanda per l'attribuzione della pensione di inabilità, dovendosi ritenere che il divieto, previsto dalla L. n. 222 del 1984, art. 11, di presentare una nuova domanda fino a che non sia concluso l'"iter" amministrativo di quella precedentemente avanzata ovvero, in caso di ricorso in sede giudiziaria, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato, miri ad evitare la duplicazione delle istanze che abbiano ad oggetto "la stessa prestazione" e non anche il caso di domande per prestazioni distinte e diversamente disciplinate dalla legge, quali sono l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità. Ne consegue che, ove l'interessato abbia chiesto in via amministrativa unicamente l'assegno di invalidità, è improponibile la domanda formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per l'attribuzione della pensione di inabilità attesa, per tale prestazione, la mancanza della preventiva richiesta amministrativa ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47. Si
è anche aggiunto (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1271 del 20/01/2011, Rv. 616035 - 01; Sez. L, Sentenza n.
6941 del 04/04/2005, Rv. 581039 - 01) che, in materia di trattamenti assistenziali, la domanda amministrativa costituisce presupposto necessario per il diritto alla prestazione assistenziale richiesta e, in particolare, la presentazione di una specifica domanda amministrativa volta al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, di cui alla L. n. 18 del 1980, art. 1, costituisce, unitamente ai previsti requisiti sanitari, un elemento necessario per l'attribuzione di tale beneficio in sede giudiziaria, a pena di improcedibilità del ricorso, mentre deve escludersi che tale domanda possa ritenersi compresa in quella diretta al conseguimento di un beneficio diverso come quello alla pensione di inabilità, senza che in contrario possa invocarsi il disposto di cui all'art. 149 disp. att.
c.p.c., atteso che la citata norma prevede solo, per economia processuale, che il giudice tenga conto anche dei successivi aggravamenti verificatisi in sede giudiziaria ma sempre e solo ai fini del beneficio previdenziale o assistenziale richiesto con l'originaria domanda”. CP_ Nella fattispecie si osserva che l' costituendosi in giudizio, ha espressamente dedotto che prima della visita di revisione del 27.5.2025, alla quale il ricorrente è stato sottoposto ed il cui verbale è stato opposto in questa sede, non era titolare della totale inabilità e impossibilitato a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessitante di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita, poiché tale requisito sanitario era stato revocato a seguito di precedente visita di revisione del 9.2.2023 il cui verbale non era stato impugnato.
Tanto valeva altresì con riferimento alla condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art 3 comma 3 L104/92, in quanto il ricorrente non ne era titolare, poiché, a seguito dell' assenza alla visita di revisione del 25.7.2022, il beneficio non era stato confermato.
Pertanto, non essendo possibile in sede di impugnazione giudiziale di un verbale sanitario negativo, scaturente da visita di revisione, richiedere una prestazione di cui non si era titolari in precedenza, chiedeva che il ricorso fosse dichiarato improponibile per carenza di domanda amministrativa. CP_
La descritta sequenza fattuale deve ritenersi acclarata poichè documentalmente provata dall'
( cfr DB integrati depositati in atti).
Mentre evidente appare come non colgano nel segno le deduzioni sul punto di parte ricorrente che si limitato a sostenere che il ricorrente aveva proposto domanda amministrativa per le prestazioni in parola il lontano 1.8.2020 senza tener conto che, tra l'emissione dei verbali conseguenti a tale domanda e la revisione ultima del 27.5.2025, in questa sede opposta, vi erano state altre revisioni, non opposte, che già da tempo avevano revocato le prestazioni di cui oggi si chiede il rispristino ( cfr note di trattazione di parte ricorrente per l'odierna udienza).
Ne deriva che il ricorrente, non essendo prima della revisione del 27.5.2025 titolare dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità di cui all'art 3 comma 3 L104/92 , di cui oggi si chiede l'accertamento, il ricorso debba considerarsi improponibile in assenza di nuova domanda di aggravamento tanto secondo la lettera della citata normativa e la interpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte sopra espressa.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, deve dichiararsi l'improponibilità del ricorso, con conseguente revoca del decreto di nomina del c.t.u..
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, alla luce della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione lavoro, in persona del Giudice dott. OS MA LL, pronunciando nella causa iscritta al n. 7936/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così definitivamente provvede:
- dichiara improponibile il ricorso;
- revoca l'incarico conferito al CTU;
- nulla sulle spese.
Foggia, 16.10.2025
Il Giudice
OS MA LL