CA
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 03/12/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile, composta dai signori
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. IO NF Giudice ausiliario relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 34/2022 RGCA
Promossa da
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con sede in Enna, via C/da San Giovannello s.n.c.
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv.Mario Di P.IVA_1
Natale per procura su foglio separato allegato eda intendersi in calce all'atto d'appello
Appellante
Contro
1 2
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma via Luigi
Boccherini n.15 codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Roma ,partitaNicosia P.IVA_2
(EN), via V.Emanuele n.100(P.IVA ), P.IVA_3 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Giovanni De Rosa e Stefano Autuori, giusta revoca e conferimento di procura speciale in di Parte_2
Roma del 29.01.24 in calce all'atto di costituzione di nuovo procuratore depositato il 5.02.2025
Appellata
Conclusioni delle parti
Per l'Appellante: Voglia la Corte adita, preliminarmente disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sussistendone i requisiti;
nel merito, accogliere il proposto appello e per l'effetto in riforma della sentenza n.
370/2021, dire e dichiarare l'erroneità della sentenza per la violazione dell'art.100 c.p.c. per la carenza di legittimazione attiva da parte del Servizio Elettrico Nazionale, stante la mancanza di prova della titolarità dell'asserito credito azionato;
accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 50 c.p.c. e la maturazione delle preclusioni istruttorie, con conseguente inammissibilità della produzione della documentazione prodotta in atti da parte del Servizio Elettrico Nazionale dettagliatamente indicata, in quanto tardiva;
dire e dichiarare la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. per l'inesistenza del credito rivendicato dagli appellanti, vista l'emissione della relativa nota di credito riferita alla fattura azionata;
accertare l'inesistenza e/o erroneità del credito ingiunto e, comunque, per la mancanza di prova e/o palese erronea indicazione del
2 3
consumo di energia elettrica nella fattura anche alla luce dello storno della relativa fattura;
rigettare la domanda di pagamento del Servizio Elettrico Nazionale di condanna dell' al pagamento della somma di €.4.161,69 Parte_1 oltre interessi moratori.
condannare l'appellata alle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Per l'Appellata:
chiede che la Corte di Appello adita voglia, in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.348 bis c.p.c.; confermare la sentenza emessa dal tribunale di Enna;
Rigettare tutte le domande di cui all'atto di appello in quanto infondato in fatto e diritto e comunque non provate per tutte le ragioni esposte nella comparsa.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
* * *
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato il
, evocò in giudizio la Controparte_1 società che aveva proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n.51/2018, emesso dal Giudice di
Pace di Enna con il quale aveva ingiunto di pagare all' in accoglimento delle richieste avanzate dal Pt_1
ed in favore di Controparte_1 quest'ultimo, la somma di €.4.161,69 oltre interessi moratori per mancato pagamento di fornitura elettrica come da fattura del 13.02.2015 con scadenza il 5.03.2015, prodotta in monitorio come prova scritta del credito.
In particolare, l' con l'atto di opposizione aveva Pt_1 eccepito l'incompetenza per valore del Giudice di Pace ex
3 4
artt.
7-9 e10 c.p.c. e nel merito aveva chiesto di dichiararsi l'inesistenza e/o l'erroneità del credito ingiunto anche per il mancato invio e ricezione della fattura oggetto di ingiunzione, ed in ogni caso per mancanza di prova o erronea indicazione del consumo di cui alla fattura, con conseguente richiesta di revoca del D.I.
La società opposta si costituì contestando tutte le eccezioni formulate dall'odierna appellante, chiedendone il rigetto.
Il giudice di Pace, dichiarò la propria incompetenza per valore
(tenuto conto che l'importo capitale ingiunto andava maggiorato degli interessi), revocando il d.i. e fissando il termine di 3 mesi per la riassunzione della causa innanzi al tribunale di Enna competente.
Il con l'atto di riassunzione, ha reiterato le proprie CP_2 richieste, oggetto del d.i. ed ha chiesto la condanna di al pagamento della somma di €.4.161,69, oltre Pt_1 interessi e spese del monitorio, il rigetto dell'opposizione perché infondata e la condanna al pagamento delle spese.
costituendosi in riassunzione ha eccepito Parte_1
l'inesistenza della procura allegata alla notifica via pec dell'atto di riassunzione, per violazione dell'articolo 83 c.p.c. con conseguente estinzione del processo e condanna alle spese del giudizio;
nel merito ha reiterato i motivi di opposizione deducendo l'inammissibilità della documentazione prodotta in quanto tardiva ed in violazione dell'art.50 c.p.c. chiedendo il rigetto della richiesta di pagamento con il favore delle spese.
L'iter istruttorio venne compiuto con acquisizione documentale.
Il Tribunale di Enna con sentenza n.370/2021 dichiarò
AUTOEMME debitrice del Controparte_1
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condannando la stessa al pagamento di €.4.161,69 oltre interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 e spese legali.
Ad avviso del Tribunale, sgombrato il campo dalle eccezioni preliminari, l'opponente non aveva fornito la prova dei fatti lamentati a fondamento dell'opposizione e difatti “A seguito della verifica è stata accertata l'alterazione della misura dei prelievi mediante l'utilizzo di un magnete posto alla sommità del misuratore che ha apportato un errore di misurazione di energia e potenza del -91% come accertato con prova strumentale (cfr. doc.4 citazione - nota con allegati verbale e tabella)”.
******
Avverso la richiamata sentenza ha proposto appello lamentando che il Tribunale avrebbe errato: Pt_1
1) per violazione dell'art.100 c.p.c. attesa la carenza di legittimazione attiva di in quanto il fornitore di CP_2 era Enel Energia S.p.A.; Parte_1
2) per violazione dell'art.50 c.p.c. sulla translatio iudicii
(stante la continuità del procedimento iniziato innanzi il giudice di pace e proseguito davanti al tribunale e la mancata applicazione delle preclusioni maturate con conseguente inammissibilità della produzione documentale dell'appellato da ritenersi tardiva);
3) per violazione dell'art.112,115, e 116 c.p.c. avendo il primo giudice omesso di pronunciare sull'eccezione di inesistenza del credito basata sull' emissione di una nota di credito relativa alla fattura azionata.
4) nel non dichiarare nullo il d.i. opposto per carenza di prova scritta in relazione all'articolo 634 c.p.c.
Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, rassegnando le conclusioni innanzi specificate.
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Si è costituita la , deducendo in via preliminare CP_2
l'inammissibilità dell'appello ex art.348bis c.p.c. e nel merito contestandone la fondatezza e invocandone il rigetto.
Ha dedotto la mancanza di prova delle domande ed eccezioni formulate dall'appellante e ne ha chiesto, dunque, il rigetto.
Ha ribadito, per il resto, la correttezza del ragionamento operato dal Giudice ritenendo insussistente la prova in merito ai vizi della sentenza denunziati dall'appellante. In corso di giudizio, la Corte, rilevata l'insussistenza dei presupposti per pronunciare l'ordinanza ex articoli 348 bis e 348 ter c.p.c. e dell'istanza di inibitoria della sentenza impugnata, rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 30.01.2025, viste le conclusioni depositate dalle parti, nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art.127ter c.p.c., D.lgs.n.149/2022, la Corte ha assunto la causa in decisione alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che l'appello, ai limiti dell'inammissibilità, sia del tutto infondato.
L'appellante reitera in questo grado i motivi di opposizione che sono stati ampiamente esaminati e risolti dal Tribunale.
In sintesi la sentenza impugnata con riferimento ai primi due motivi di gravame, aderendo ai principi consolidati in materia e con motivazione esaustiva:
1)ha riconosciuto la legittimazione attiva di tenuto CP_2 conto che la fattura azionata e prodotta in giudizio n.
862890130 10655A del 13 02 2015 emessa a seguito della verifica del contatore n.DR8C000042 è riferibile all'utenza contraddistinta dal codice POD IT00195684213, sita in Enna,
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via S.Giovannello 2, e non già a quella risultante dalla documentazione prodotta da altro codice POD ed Pt_1 altro gestore);
2) ha correttamente ritenuto infondato anche il motivo di censura relativa alla violazione del principio della traslatio iudicii che l'appellante reitera in questo grado al fine di porre nel nulla la documentazione offerta da su cui si fonda il CP_2 credito reclamato e ritualmente prodotta in giudizio nei termini concessi dal tribunale, a fronte della causa ordinaria a cognizione piena, instaurata dopo la riassunzione che non riguarda più l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dinnanzi al Giudice di Pace. Quest'ultimo, dichiaratosi incompetente per valore, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Ed infatti nel presente giudizio, ha riassunto la causa CP_2 al fine di ottenere l'accertamento dell'effettiva debenza da parte di dell'importo di euro 4.161,69 oltre Parte_1 interessi, ed ha chiesto al tribunale di accertare la fondatezza della propria pretesa, essendo il giudizio svincolato dal provvedimento monitorio ormai non più esistente al momento della sua introduzione.
Venendo al merito e quindi agli ulteriori motivi di censura, il giudice di primo grado ha correttamente evidenziato che agli atti non è emersa prova di quanto lamentato dalla odierna appellante.
Ritiene questo Collegio che abbia pienamente assolto CP_2
l'onere probatorio ex art.2967 c.c. dimostrando che l'emissione della fattura azionata si è resa necessaria in seguito alla verifica effettuata dall'impresa di Distribuzione territorialmente competente(unico ente competente alla
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rilevazione, alla validazione e alla registrazione dei dati di misura) che ha condotto all'accertamento dei prelievi irregolari. Tale verifica è stata condotta in contraddittorio con il cliente ed alla presenza della polizia di Stato di Enna ed ha determinato l'accertamento dell'alterazione della misura dei prelievi mediante “l'utilizzo di un magnete posto alla sommità del misuratore che ha portato un errore di misurazione di energia e potenza del -91% come accertato con prova strumentale” come da verbale di Verifica (cfr. doc.n.4 fascicolo di primo grado), trasmesso insieme alla tabella di ricostruzione dei consumi all' che diversamente da Pt_1 quanto ritenuto da quest'ultima, costituisce, secondo costante orientamento giurisprudenziale, piena prova “in ordine alla provenienza dal suo autore, alle operazioni che il verbalizzante dichiara di avere compiuto, ai fatti che il medesimo attesta essere avvenuti in sua presenza”. Nella nota di accompagnamento allegata al verbale, il Distributore precisa le operazioni effettuate nel periodo relativo al prelievo irregolare che ha avuto inizio il 23.01.2012 ed è stato rimosso,
a seguito di intervento tecnico, il 23/1/2015 e ciò conformemente alle disposizioni dell' AEEGSI, Delibera ARG/ com n. 198/11.
in relazione a tali riscontri ha semplicemente CP_2 provveduto a fatturare l'energia effettivamente prelevata ma non registrata dal contatore in quanto manomesso.
“La nota di credito” come correttamente esplicitato dal giudice di primo grado è stata emessa solo a fini contabili per giustificare fiscalmente il mancato recupero del credito infatti nella causale della stessa viene evidenziato “sentenza
n.70/2019”e cioè la sentenza del Giudice di pace che revocò il decreto ingiuntivo.
8 9
La ricostruzione dei consumi effettuata con l'accertamento(verifica n. DR8C000042) ha individuato specificamente il contatore in uso alla Parte_1 contraddistinto dal n.POD e ubicato in C.F._1
C.da S. Giovannello 2 -94100 Enna.
Questa la cronistoria risultante dalla documentazione prodotta dalla società appellata, solo genericamente contestata dall'appellante. Va ricordato il valore fidefacente degli accertamenti condotti dal personale dipendente di un ente erogatore di un servizio pubblico disciplinato da norme di natura pubblica (cfr.Cass.12 marzo 2020,n.7075).
La sentenza impugnata in conclusione, è immune da censure e merita conferma.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e liquidate in complessivi € 2.520,00 oltre rimborso spese generali al 15% e oltre C.p.a. e IVA come per legge vanno poste a carico dell'appellante ed a favore della compagnia appellata.
Sussistenti devono ritenersi i presupposti per porre a carico della appellante il pagamento, se dovuto, di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater
D.p.r. n.115/2002.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.370/2021 del
Tribunale di Enna pubblicata il 22.06.2021 appellata da
Parte_1
Condanna l'appellante al pagamento delle spese legali del grado in favore di Controparte_1
liquidate come in parte motiva.
9 10
Dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r.
n.115/2002,se dovuto.
Caltanissetta 25 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario Est. IL PRESIDENTE
IO NF Dott. Roberto Rezzonico
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile, composta dai signori
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. IO NF Giudice ausiliario relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 34/2022 RGCA
Promossa da
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con sede in Enna, via C/da San Giovannello s.n.c.
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv.Mario Di P.IVA_1
Natale per procura su foglio separato allegato eda intendersi in calce all'atto d'appello
Appellante
Contro
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in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma via Luigi
Boccherini n.15 codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Roma ,partitaNicosia P.IVA_2
(EN), via V.Emanuele n.100(P.IVA ), P.IVA_3 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Giovanni De Rosa e Stefano Autuori, giusta revoca e conferimento di procura speciale in di Parte_2
Roma del 29.01.24 in calce all'atto di costituzione di nuovo procuratore depositato il 5.02.2025
Appellata
Conclusioni delle parti
Per l'Appellante: Voglia la Corte adita, preliminarmente disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sussistendone i requisiti;
nel merito, accogliere il proposto appello e per l'effetto in riforma della sentenza n.
370/2021, dire e dichiarare l'erroneità della sentenza per la violazione dell'art.100 c.p.c. per la carenza di legittimazione attiva da parte del Servizio Elettrico Nazionale, stante la mancanza di prova della titolarità dell'asserito credito azionato;
accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 50 c.p.c. e la maturazione delle preclusioni istruttorie, con conseguente inammissibilità della produzione della documentazione prodotta in atti da parte del Servizio Elettrico Nazionale dettagliatamente indicata, in quanto tardiva;
dire e dichiarare la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. per l'inesistenza del credito rivendicato dagli appellanti, vista l'emissione della relativa nota di credito riferita alla fattura azionata;
accertare l'inesistenza e/o erroneità del credito ingiunto e, comunque, per la mancanza di prova e/o palese erronea indicazione del
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consumo di energia elettrica nella fattura anche alla luce dello storno della relativa fattura;
rigettare la domanda di pagamento del Servizio Elettrico Nazionale di condanna dell' al pagamento della somma di €.4.161,69 Parte_1 oltre interessi moratori.
condannare l'appellata alle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Per l'Appellata:
chiede che la Corte di Appello adita voglia, in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.348 bis c.p.c.; confermare la sentenza emessa dal tribunale di Enna;
Rigettare tutte le domande di cui all'atto di appello in quanto infondato in fatto e diritto e comunque non provate per tutte le ragioni esposte nella comparsa.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
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RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato il
, evocò in giudizio la Controparte_1 società che aveva proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n.51/2018, emesso dal Giudice di
Pace di Enna con il quale aveva ingiunto di pagare all' in accoglimento delle richieste avanzate dal Pt_1
ed in favore di Controparte_1 quest'ultimo, la somma di €.4.161,69 oltre interessi moratori per mancato pagamento di fornitura elettrica come da fattura del 13.02.2015 con scadenza il 5.03.2015, prodotta in monitorio come prova scritta del credito.
In particolare, l' con l'atto di opposizione aveva Pt_1 eccepito l'incompetenza per valore del Giudice di Pace ex
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artt.
7-9 e10 c.p.c. e nel merito aveva chiesto di dichiararsi l'inesistenza e/o l'erroneità del credito ingiunto anche per il mancato invio e ricezione della fattura oggetto di ingiunzione, ed in ogni caso per mancanza di prova o erronea indicazione del consumo di cui alla fattura, con conseguente richiesta di revoca del D.I.
La società opposta si costituì contestando tutte le eccezioni formulate dall'odierna appellante, chiedendone il rigetto.
Il giudice di Pace, dichiarò la propria incompetenza per valore
(tenuto conto che l'importo capitale ingiunto andava maggiorato degli interessi), revocando il d.i. e fissando il termine di 3 mesi per la riassunzione della causa innanzi al tribunale di Enna competente.
Il con l'atto di riassunzione, ha reiterato le proprie CP_2 richieste, oggetto del d.i. ed ha chiesto la condanna di al pagamento della somma di €.4.161,69, oltre Pt_1 interessi e spese del monitorio, il rigetto dell'opposizione perché infondata e la condanna al pagamento delle spese.
costituendosi in riassunzione ha eccepito Parte_1
l'inesistenza della procura allegata alla notifica via pec dell'atto di riassunzione, per violazione dell'articolo 83 c.p.c. con conseguente estinzione del processo e condanna alle spese del giudizio;
nel merito ha reiterato i motivi di opposizione deducendo l'inammissibilità della documentazione prodotta in quanto tardiva ed in violazione dell'art.50 c.p.c. chiedendo il rigetto della richiesta di pagamento con il favore delle spese.
L'iter istruttorio venne compiuto con acquisizione documentale.
Il Tribunale di Enna con sentenza n.370/2021 dichiarò
AUTOEMME debitrice del Controparte_1
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condannando la stessa al pagamento di €.4.161,69 oltre interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 e spese legali.
Ad avviso del Tribunale, sgombrato il campo dalle eccezioni preliminari, l'opponente non aveva fornito la prova dei fatti lamentati a fondamento dell'opposizione e difatti “A seguito della verifica è stata accertata l'alterazione della misura dei prelievi mediante l'utilizzo di un magnete posto alla sommità del misuratore che ha apportato un errore di misurazione di energia e potenza del -91% come accertato con prova strumentale (cfr. doc.4 citazione - nota con allegati verbale e tabella)”.
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Avverso la richiamata sentenza ha proposto appello lamentando che il Tribunale avrebbe errato: Pt_1
1) per violazione dell'art.100 c.p.c. attesa la carenza di legittimazione attiva di in quanto il fornitore di CP_2 era Enel Energia S.p.A.; Parte_1
2) per violazione dell'art.50 c.p.c. sulla translatio iudicii
(stante la continuità del procedimento iniziato innanzi il giudice di pace e proseguito davanti al tribunale e la mancata applicazione delle preclusioni maturate con conseguente inammissibilità della produzione documentale dell'appellato da ritenersi tardiva);
3) per violazione dell'art.112,115, e 116 c.p.c. avendo il primo giudice omesso di pronunciare sull'eccezione di inesistenza del credito basata sull' emissione di una nota di credito relativa alla fattura azionata.
4) nel non dichiarare nullo il d.i. opposto per carenza di prova scritta in relazione all'articolo 634 c.p.c.
Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, rassegnando le conclusioni innanzi specificate.
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Si è costituita la , deducendo in via preliminare CP_2
l'inammissibilità dell'appello ex art.348bis c.p.c. e nel merito contestandone la fondatezza e invocandone il rigetto.
Ha dedotto la mancanza di prova delle domande ed eccezioni formulate dall'appellante e ne ha chiesto, dunque, il rigetto.
Ha ribadito, per il resto, la correttezza del ragionamento operato dal Giudice ritenendo insussistente la prova in merito ai vizi della sentenza denunziati dall'appellante. In corso di giudizio, la Corte, rilevata l'insussistenza dei presupposti per pronunciare l'ordinanza ex articoli 348 bis e 348 ter c.p.c. e dell'istanza di inibitoria della sentenza impugnata, rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 30.01.2025, viste le conclusioni depositate dalle parti, nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art.127ter c.p.c., D.lgs.n.149/2022, la Corte ha assunto la causa in decisione alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che l'appello, ai limiti dell'inammissibilità, sia del tutto infondato.
L'appellante reitera in questo grado i motivi di opposizione che sono stati ampiamente esaminati e risolti dal Tribunale.
In sintesi la sentenza impugnata con riferimento ai primi due motivi di gravame, aderendo ai principi consolidati in materia e con motivazione esaustiva:
1)ha riconosciuto la legittimazione attiva di tenuto CP_2 conto che la fattura azionata e prodotta in giudizio n.
862890130 10655A del 13 02 2015 emessa a seguito della verifica del contatore n.DR8C000042 è riferibile all'utenza contraddistinta dal codice POD IT00195684213, sita in Enna,
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via S.Giovannello 2, e non già a quella risultante dalla documentazione prodotta da altro codice POD ed Pt_1 altro gestore);
2) ha correttamente ritenuto infondato anche il motivo di censura relativa alla violazione del principio della traslatio iudicii che l'appellante reitera in questo grado al fine di porre nel nulla la documentazione offerta da su cui si fonda il CP_2 credito reclamato e ritualmente prodotta in giudizio nei termini concessi dal tribunale, a fronte della causa ordinaria a cognizione piena, instaurata dopo la riassunzione che non riguarda più l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dinnanzi al Giudice di Pace. Quest'ultimo, dichiaratosi incompetente per valore, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Ed infatti nel presente giudizio, ha riassunto la causa CP_2 al fine di ottenere l'accertamento dell'effettiva debenza da parte di dell'importo di euro 4.161,69 oltre Parte_1 interessi, ed ha chiesto al tribunale di accertare la fondatezza della propria pretesa, essendo il giudizio svincolato dal provvedimento monitorio ormai non più esistente al momento della sua introduzione.
Venendo al merito e quindi agli ulteriori motivi di censura, il giudice di primo grado ha correttamente evidenziato che agli atti non è emersa prova di quanto lamentato dalla odierna appellante.
Ritiene questo Collegio che abbia pienamente assolto CP_2
l'onere probatorio ex art.2967 c.c. dimostrando che l'emissione della fattura azionata si è resa necessaria in seguito alla verifica effettuata dall'impresa di Distribuzione territorialmente competente(unico ente competente alla
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rilevazione, alla validazione e alla registrazione dei dati di misura) che ha condotto all'accertamento dei prelievi irregolari. Tale verifica è stata condotta in contraddittorio con il cliente ed alla presenza della polizia di Stato di Enna ed ha determinato l'accertamento dell'alterazione della misura dei prelievi mediante “l'utilizzo di un magnete posto alla sommità del misuratore che ha portato un errore di misurazione di energia e potenza del -91% come accertato con prova strumentale” come da verbale di Verifica (cfr. doc.n.4 fascicolo di primo grado), trasmesso insieme alla tabella di ricostruzione dei consumi all' che diversamente da Pt_1 quanto ritenuto da quest'ultima, costituisce, secondo costante orientamento giurisprudenziale, piena prova “in ordine alla provenienza dal suo autore, alle operazioni che il verbalizzante dichiara di avere compiuto, ai fatti che il medesimo attesta essere avvenuti in sua presenza”. Nella nota di accompagnamento allegata al verbale, il Distributore precisa le operazioni effettuate nel periodo relativo al prelievo irregolare che ha avuto inizio il 23.01.2012 ed è stato rimosso,
a seguito di intervento tecnico, il 23/1/2015 e ciò conformemente alle disposizioni dell' AEEGSI, Delibera ARG/ com n. 198/11.
in relazione a tali riscontri ha semplicemente CP_2 provveduto a fatturare l'energia effettivamente prelevata ma non registrata dal contatore in quanto manomesso.
“La nota di credito” come correttamente esplicitato dal giudice di primo grado è stata emessa solo a fini contabili per giustificare fiscalmente il mancato recupero del credito infatti nella causale della stessa viene evidenziato “sentenza
n.70/2019”e cioè la sentenza del Giudice di pace che revocò il decreto ingiuntivo.
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La ricostruzione dei consumi effettuata con l'accertamento(verifica n. DR8C000042) ha individuato specificamente il contatore in uso alla Parte_1 contraddistinto dal n.POD e ubicato in C.F._1
C.da S. Giovannello 2 -94100 Enna.
Questa la cronistoria risultante dalla documentazione prodotta dalla società appellata, solo genericamente contestata dall'appellante. Va ricordato il valore fidefacente degli accertamenti condotti dal personale dipendente di un ente erogatore di un servizio pubblico disciplinato da norme di natura pubblica (cfr.Cass.12 marzo 2020,n.7075).
La sentenza impugnata in conclusione, è immune da censure e merita conferma.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e liquidate in complessivi € 2.520,00 oltre rimborso spese generali al 15% e oltre C.p.a. e IVA come per legge vanno poste a carico dell'appellante ed a favore della compagnia appellata.
Sussistenti devono ritenersi i presupposti per porre a carico della appellante il pagamento, se dovuto, di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater
D.p.r. n.115/2002.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.370/2021 del
Tribunale di Enna pubblicata il 22.06.2021 appellata da
Parte_1
Condanna l'appellante al pagamento delle spese legali del grado in favore di Controparte_1
liquidate come in parte motiva.
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Dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r.
n.115/2002,se dovuto.
Caltanissetta 25 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario Est. IL PRESIDENTE
IO NF Dott. Roberto Rezzonico
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