Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/06/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Angelo Amato Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con Dott.ssa Serena Cianflone e Dott. Gaetano
Bonofiglio resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 3.1.2025 ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di Controparte_1 aver presentato il 20.6.2024 domanda di inserimento/aggiornamento nella III fascia per il profilo di ATA e di aver svolto servizio di leva nel periodo dal
15.12.2004 al 15.12.2005, dunque non in costanza di nomina, contestava la omessa attribuzione da parte dell'Amministrazione di n. 6 punti aggiuntivi nelle graduatorie in ragione di detto servizio assumendo di avervi diritto benchè lo stesso fosse stato reso non in costanza di nomina.
Concludeva chiedendo “[…] Dichiarare il diritto, in capo al sig. , Parte_1 di vedersi riconoscere un punteggio di sei punti per il servizio militare prestato
1
[..]”.
Si costituiva in giudizio il contestando il Controparte_1 ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
La causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 17.6.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Pur consapevole della sussistenza di numerose pronunce di segno contrario, ritiene il giudice di aderire all'orientamento espresso, ex multis, dal Tribunale di Bergamo con sentenza del 20.04.2023, alle cui condivisibili motivazioni si fa rinvio ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.
Nel precedente giurisprudenziale citato si legge: “(..) in base all'art. 485, comma 7, D. Lgs. 294/94 “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 2050 del D. Lgs. 66/2010 disciplina la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici e al primo comma stabilisce la regola secondo cui “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”; il comma 2 prevede poi che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
In un primo tempo il ha interpretato la disposizione del Controparte_1 comma 2 dell'art. 2050 intendendo che il servizio di leva poteva essere valutato solo se prestato in costanza di nomina;
proprio in forza di tale interpretazione sono stati emanati prima il D.M. 42/2009 e poi il D.M. 44/2011 che - rispettivamente all'art. 3, comma 5 e all'art. 2, comma 6 - hanno previsto che “il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”. La Corte di
2 legittimità con la sentenza n. 5679/2020 ed i successivi pronunciamenti conformi, ha fornito una diversa interpretazione del citato art. 2050, comma 2, in forza della quale, in definitiva, deve ritenersi che anche il servizio di leva non prestato in costanza di nomina debba essere valutato a fini concorsuali.
Ebbene, con il D.M. 50/2021 l'amministrazione scolastica si è adeguata all'orientamento della Corte di Cassazione e, nell'allegato A, ha previsto una disciplina che supera quella dei precedenti decreti ministeriali.
In particolare, alla lettera a) dell'allegato ha previsto che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica”, al quale il medesimo decreto ministeriale attribuisce 6 punti per ogni anno.
Alla lettera a), comma 2, il D.M. 50/2021 ha previsto che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”, con attribuzione del punteggio di 0,60 punti per anno.
Le previsioni del D.M. 50/2021 risultano dunque conformi all'orientamento giurisprudenziale invocato dal ricorrente, tenuto conto che la Corte di legittimità ha affermato il seguente principio: “In definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52, co. 2, Cost., comune al regime anteriore al COM ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. 230/1998 e, poi, art. 2103 d. lgs. 66/2010) sono sempre utilmente valutabili, ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, d. lgs.
297/1994) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7
d.p.r. 237/1964, quale introdotto dall'art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il
D.M. 42/2009 ed il D.M. 44/2011, che nel tempo hanno diversamente disposto.” (Cass. 41894/21; 36354/21; 35380/21 e molte altre).
3 Invero il D.M. 50/2021 ha dato attuazione a tale principio, disponendo che il servizio di leva prestato non in costanza di rapporto sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali.
La richiesta del ricorrente di vedersi attribuire 6 punti complessivi si identifica con la diversa pretesa che il servizio di leva, sebbene non prestato in costanza di rapporto, sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica.
Ma tale pretesa non è fondata. Infatti, una simile equiparazione ha senso solo se il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, sia stato costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica, perdendo così la possibilità di maturare i 6 punti che la normativa sulle graduatorie di circolo e d'istituto riconosce ai dipendenti per ogni anno di servizio prestato nella scuola.
Per contro, risulta corretta l'equiparazione che il D.M. 50/2021 ha fatto tra servizio di leva prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili: in entrambe, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione scolastica, cosicché appare razionale l'attribuzione alle due situazioni del medesimo punteggio di 0,50 punti. D'altra parte, risulterebbe del tutto irrazionale valutare l'anno del servizio di leva al pari di più di 8 anni di servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.
In senso difforme rispetto a quanto evidenziato non depone la lettura della sentenza del Consiglio di Stato n. 266 del 9.01.2023 in quanto tale pronuncia opera un richiamo ai principi sanciti dalla Corte di legittimità con la sentenza n.
5679/2020 (e successive Cass. n. 15127/2021; Cass. n. 15467/2021; Cass., n.
34686/2021) in relazione alle disposizioni vigenti in data antecedente alle previsioni di cui al D.M. 50/2021, che da un lato ha appunto previsto la valorizzazione del servizio di leva ai fini dell'accesso alle graduatorie del personale a.t.a., dall'altro ha correttamente tenuto distinta la posizione di chi svolga tale servizio in costanza di nomina (e veda dunque “sospeso” il proprio rapporto di lavoro e la maturazione del relativo punteggio) rispetto a quella di
4 chi - come il ricorrente - la svolga non in costanza di nomina.”.
Nel medesimo senso anche Tribunale di Ancona, sentenze del 6.04.2023 e del
14.9.2022, Tribunale di Teramo del 18.01.2023, Tribunale Lamezia Terme del
21.9.2023.
La controvertibilità della questione esaminata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 17 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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