Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 24/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.1001/ 2024 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON
CONTESTUALE DOMANDA DI DIVORZIO
promossa da nata a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. BRANCIFORTE LUCA
MARIO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] CF Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA RAMONDETTA N.31 C/O STUDIO AVV. LUCA DI
GRAZIANO CATANIA presso lo studio dell'avv. DI DIO LA LEGGE CATENO che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi in assenza di provvedimenti urgenti , le parti chiedevano emettersi sentenza di separazione e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.11.2024 chiedeva pronunciarsi la sua Parte_1
separazione personale da chiedendo contestualmente proceders pur alla Controparte_1
dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Esponeva che il matrimonio celebrato in data 16.10.1982 iscritto nei registri dello stato civile del comune di NA, atto n. 213, parte II, Serie A, anno 1982, nasceva, in data 24 marzo 1986 a Darmstadt il figlio maggiorenne e autonomo. Persona_1
Esponeva che il matrimonio era entrato in crisi a causa della sopravvenuta incompatibilità caratteriale dei coniugi e del comportamento vessatorio stesso tenuto nei suoi confronti dal marito nel corso della vita matrimoniale.
Chiedeva che a carico del marito venisse posto l'obbligo di contribuire al suo mantenimento nella misura di € 300.00 mensili e che la casa coniugale venisse assegnata al marito .
Fissata l'udienza di comparizione personale dei coniugi di costituiva in giudizio e compariva all'udienza il resistente che aderiva alla domanda di separazione e, pur contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente manifestava la sua disponibilità a corrispondere la somma di € 250.00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della moglie.
Tale proposta veniva accettata dalla ricorrente.
In assenza di richiesta di provvedimenti urgenti le parti chiedevano emettersi sentenza di separazione e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va pertanto accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Orbene, nel caso di specie, il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie e del pari deve essere considerata l'emergenza di una evidente conflittualità tra le stesse parti. Va dunque pronunciata la separazione personale delle parti
Venendo alle statuizioni di natura economica , uniche che questo Collegio è chiamato ad esaminare stante che l'unico figlio della coppia è più che maggiorenne ed autonomo, va osservato che parte resistente ha dichiarato la sua disponibilità a corrispondere alla moglie a titolo di contributo per il suo mantenimento la somma mensile di € 250.00 mensili somma che la ricorrente ha accettato e che questo Collegio, in considerazione delle emergenze istruttorie in atti e della stessa richiesta a iniziale formulata dalla ricorrente (che aveva richiesto a tale titolo la somma di 300.00 mensili ) ritiene di potere fare propria nella sua decisione.
Va altresì accolta, stante l'accordo tra le parti, la richiesta di assegnazione della casa coniugale al resistente.
La causa va poi rimessa sul ruolo atteso che parte ricorrente ha intesto chiedere contestualmente pur la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio. .
P.Q.M.
Il Tribunale di NE , non definitivamente pronunciando nella controversia in esame;
dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in data 6.10.1982 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di NA , atto n. 213 anno 1982 parte II serie A) ;
pone a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento della moglie mediante versamento della somma di € 250.00 mensili da pagare entro il giorno 5 di ogni mese;
assegna la casa coniugale al resistente
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Cono perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo al fine di procedere all'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Così deciso in NE il 20/03/2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA nella causa n.1001/ 2024 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON
CONTESTUALE DOMANDA DI DIVORZIO
promossa da nata a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. BRANCIFORTE LUCA
MARIO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] CF Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA RAMONDETTA N.31 C/O STUDIO AVV. LUCA DI
GRAZIANO CATANIA presso lo studio dell'avv. DI DIO LA LEGGE CATENO che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTE
Il Tribunale
Rilevato che con il ricorso introduttivo è stata formulata pur domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
dispone la rimessione della causa sul ruolo del Presidente dott.ssa Grillo e fissa a tal fine l'udienza del 5.3.2026
Così deciso in NE il 20/03/2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo