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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 19/11/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
201/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE DI PARMA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Antonella Ioffredi Presidente dott. Enrico Vernizzi Giudice dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. nel giudizio n. 201/2025 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio promosso da
(P.IVA ), in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1
unico e legale rappresentante pro tempore Dott. , rappresentata e Parte_2
difesa, in virtù di procura allegata da intendersi in calce al presente atto, dall'Avv. Marco
Fornaciari, presso lo Studio e la persona del quale elegge domicilio in Reggio Emilia (RE),
Via Danubio, n. 13presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.
letto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto in proprio da parte di
Parte_1
pagina 1 di 5 osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza; rilevato che la ricorrente, per mezzo di dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, ha rinunciato a comparire, cosicché non è stata fissata udienza ex art. 41 CCI. Ed infatti, dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria (anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore), con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17); premesso che in data 23.9.2024 nel procedimento n. 8/2024 RMP il Tribunale di Bologna –
Sezione misure di Prevenzione, ha disposto, ai sensi degli artt. 4, comma1, let. c), 16, comma
1, let. a) e 20 del D.lgs n. 159/2011 il sequestro, finalizzato alla confisca di prevenzione, dell'intero capitale sociale di e relativo compendio Parte_1
aziendale con conferma della nomina dell'Amministratore Giudiziario del Dott. Per_1
il quale ha successivamente nominato il dott. , quale Amministratore
[...] Parte_2
Unico di Parte_1
esaminata la documentazione allegata;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di “acquisto, la vendita, la permuta,la gestione, la costruzione e la ristrutturazione di qualunque bene immobile, sia proprio che di terzi, in economia
e in appalto, in italia e all'estero; - la locazione di immobili civili, ammobiliati e non, e commerciali e di residences”; rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
pagina 2 di 5 b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d)
CCII;
c) sussistenza dello stato di insolvenza;
a) considerato che sulla base delle stesse allegazioni della ricorrente è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII (v. lettera di risoluzione di Fideuram S.p.A. e richiesta di rientro dall'affidamento di euro 1.109.115,13);
b) rilevato che la ricorrente ha allegato di non avere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII, allegazione confermata dalla disamina dei bilanci depositati per gli esercizi 2022- 2024 in atti, dai quali si evince che per gli anni in considerazione la ricorrente ha avuto sempre un attivo superiore ad euro 300.000,00 e debiti superiori ad euro 500.000,00
(v. docc. nn. 4, 5 e 6);
c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014). Ritenuto che
è la stessa ricorrente a riconoscere di non riuscire più a far fronte, con regolarità, alle obbligazioni assunte;
ritenuto di indicare come curatore il dott. (C.F. ), Persona_2 C.F._1
professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;
P.Q.M.
pagina 3 di 5 visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore;
NOMINA
Giudice Delegata la dott.ssa Angela Casalini
NOMINA
Curatore il dott. (C.F. ) professionista in possesso Persona_2 C.F._1
dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII
ORDINA laddove non siano già agli atti, al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP
e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
STABILISCE che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al
Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 4.3.2026, ore 9:30;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad pagina 4 di 5 acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195
CCII;
ORDINA che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Parma, 19.11.2025
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Angela Casalini dott.ssa Antonella Ioffredi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE DI PARMA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Antonella Ioffredi Presidente dott. Enrico Vernizzi Giudice dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. nel giudizio n. 201/2025 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio promosso da
(P.IVA ), in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1
unico e legale rappresentante pro tempore Dott. , rappresentata e Parte_2
difesa, in virtù di procura allegata da intendersi in calce al presente atto, dall'Avv. Marco
Fornaciari, presso lo Studio e la persona del quale elegge domicilio in Reggio Emilia (RE),
Via Danubio, n. 13presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.
letto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto in proprio da parte di
Parte_1
pagina 1 di 5 osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza; rilevato che la ricorrente, per mezzo di dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, ha rinunciato a comparire, cosicché non è stata fissata udienza ex art. 41 CCI. Ed infatti, dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria (anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore), con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17); premesso che in data 23.9.2024 nel procedimento n. 8/2024 RMP il Tribunale di Bologna –
Sezione misure di Prevenzione, ha disposto, ai sensi degli artt. 4, comma1, let. c), 16, comma
1, let. a) e 20 del D.lgs n. 159/2011 il sequestro, finalizzato alla confisca di prevenzione, dell'intero capitale sociale di e relativo compendio Parte_1
aziendale con conferma della nomina dell'Amministratore Giudiziario del Dott. Per_1
il quale ha successivamente nominato il dott. , quale Amministratore
[...] Parte_2
Unico di Parte_1
esaminata la documentazione allegata;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di “acquisto, la vendita, la permuta,la gestione, la costruzione e la ristrutturazione di qualunque bene immobile, sia proprio che di terzi, in economia
e in appalto, in italia e all'estero; - la locazione di immobili civili, ammobiliati e non, e commerciali e di residences”; rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
pagina 2 di 5 b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d)
CCII;
c) sussistenza dello stato di insolvenza;
a) considerato che sulla base delle stesse allegazioni della ricorrente è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII (v. lettera di risoluzione di Fideuram S.p.A. e richiesta di rientro dall'affidamento di euro 1.109.115,13);
b) rilevato che la ricorrente ha allegato di non avere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII, allegazione confermata dalla disamina dei bilanci depositati per gli esercizi 2022- 2024 in atti, dai quali si evince che per gli anni in considerazione la ricorrente ha avuto sempre un attivo superiore ad euro 300.000,00 e debiti superiori ad euro 500.000,00
(v. docc. nn. 4, 5 e 6);
c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014). Ritenuto che
è la stessa ricorrente a riconoscere di non riuscire più a far fronte, con regolarità, alle obbligazioni assunte;
ritenuto di indicare come curatore il dott. (C.F. ), Persona_2 C.F._1
professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;
P.Q.M.
pagina 3 di 5 visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore;
NOMINA
Giudice Delegata la dott.ssa Angela Casalini
NOMINA
Curatore il dott. (C.F. ) professionista in possesso Persona_2 C.F._1
dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII
ORDINA laddove non siano già agli atti, al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP
e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
STABILISCE che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al
Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 4.3.2026, ore 9:30;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad pagina 4 di 5 acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195
CCII;
ORDINA che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Parma, 19.11.2025
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Angela Casalini dott.ssa Antonella Ioffredi
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