Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00499/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02652/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2652 del 2025, proposto da IN PI AM, Francesco Mobilia e Fabrizio Mobilia, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Mobilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Giudice di Pace di Messina n. 1154/2023, pubblicata in data 9/10/2023, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il dott. AN AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig.ra PI AM IN adiva il Giudice di Pace di Messina per ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520229006865118/000, notificatale in data 6 aprile 2023 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, per un importo di € 469,36, su richiesta del Comune di Palermo.
Con sentenza n. 1154/2023, il Giudice di Pace di Messina accoglieva il ricorso, annullava l’intimazione di pagamento impugnata, condannava gli opposti in solido al pagamento di € 300,00 in favore della ricorrente per lite temeraria, e condannava al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 346,00 per compensi e € 43,00 per spese vive, oltre IVA, CPA e spese generali.
La predetta sentenza veniva notificata in data 16 ottobre 2023 sia al Comune di Palermo sia all'Agenzia delle Entrate Riscossione e, non essendo stata impugnata, passava in giudicato, come da attestazione rilasciata dalla Cancelleria del Giudice di Pace di Messina in data 13 giugno 2024.
A causa del perdurante inadempimento delle amministrazioni debitrici, con ricorso notificato il 9 dicembre 2025, i ricorrenti adivano questo Tribunale per ottenere l'ottemperanza alla sentenza.
Successivamente alla notifica del ricorso per ottemperanza, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha provveduto all'integrale pagamento delle somme dovute in forza della sentenza del Giudice di Pace di Messina. I ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse nella pronuncia sul merito, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, e hanno insistito per la condanna del Comune di Palermo al pagamento delle spese del giudizio.
Il Comune di Palermo, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Alla camera di consiglio del 12 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio prende atto che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha provveduto all'integrale pagamento dell’importo dovuto ai ricorrenti, in ottemperanza alla sentenza del Giudice di Pace di Messina. Tale adempimento ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa dei ricorrenti, facendo venire meno l’interesse degli stessi a conseguire un provvedimento che ordini al Comune di Palermo l’esecuzione del giudicato.
Per tale ragione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di ottemperanza.
L'adempimento da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, benché posto in essere da un condebitore solidale, ha soddisfatto integralmente il credito vantato dai ricorrenti.
Ne consegue che, in relazione alla domanda principale di ottemperanza, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento dell'interesse dedotto in giudizio.
Residua da esaminare la domanda di condanna del Comune di Palermo al pagamento delle spese del presente giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Nel caso di specie, emerge dagli atti di causa che il ricorso per ottemperanza era fondato al momento della sua proposizione, in quanto i ricorrenti erano titolari di un credito certo, liquido ed esigibile.
Pertanto, il Comune di Palermo deve essere considerato parte virtualmente soccombente e, come tale, tenuto a rifondere le spese del giudizio.
Le spese di giudizio vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Fabrizio Mobilia, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di ottemperanza.
Condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00) per compensi professionali, oltre al rimborso del contributo unificato pari a € 300,00 (trecento/00), oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Fabrizio Mobilia, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DA HE, Presidente
AN AM, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AM | DA HE |
IL SEGRETARIO