Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/03/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7426/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Maria Antonia Di Lazzaro Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
23/11/1989, residente in [...]2/8 16100 GENOVA
ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. VIGNOLI
ALESSANDRA (C.F. ), che la rappresenta e difende, C.F._2
come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._3
(GE), il 13/05/1980, residente in [...]22/5 16100
GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
TESTASECCA ANDREA (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._4
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dello
03.03.2025;
1
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento della figlia minore
R_
, nata a [...], il [...], nata nel corso della loro relazione sentimentale e regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori.
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
R_
“ A - la figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre ed ivi relativa residenza anagrafica;
R_ B - il SI. terrà con sé la figlia minore a week end alternati dal Pt_2
Sabato mattina prelevandola dall'abitazione materna alle ore 11.00 ed ivi riportandola la Domenica sera entro le ore 21.00/21.30; nella settimana in cui il week end è di competenza paterna, il SI. potrà tenere con sé la figlia Pt_2
R_ minore nella giornata del Lunedì dall'uscita da scuola con relativo pernottamento e riaccompagnamento ivi la mattina successiva o presso l'abitazione materna in caso di sospensione scolastica;
nella settimana in cui, invece, il week end èdi competenza materna, il SI. potrà tenere con sé la Pt_2
R_ figlia minore nelle giornate di Martedì e di Mercoledì dall'uscita da scuola con relativo pernottamento ed ivi riaccompagnamento la mattina successiva;
R_
trascorrerà le feste di Natale con il seguente criterio: il 24/12 con il padre, il
2 25 e il 26/12 con la madre. La festività di Capodanno per tradizione e volontà della minore è sempre stata trascorsa con la madre e tale resterà, salvo diverse indicazioni della minore e la festività della Befana potrà essere trascorsa con il padre, a seconda della volontà della minore;
così pure le festività pasquali
R_ seguiranno il criterio dell'alternanza (chi trascorrerà con Pasqua l'anno successivo trascorrerà il giorno di Pasquetta). Nel periodo estivo, il SI. Pt_2
R_ potrà trascorrere con la figlia minore una settimana con onere in capo al medesimo di darne notizia alla SI.ra entro il giorno 30 Maggio di Parte_1
ciascun anno, salvo diverse indicazioni della minore;
la SI.ra potrà Parte_1
R_ anch'essa trascorrere con la figlia minore sempre nel periodo estivo due settimane, anche non consecutive, con l'obbligo di comunicarlo al SI. Pt_2
entro il giorno 30 Maggio di ciascun anno;
per il compleanno della figlia minore nonché per le altre festività civili e religiose i genitori seguiranno quanto possibile il criterio dell'alternanza.
E - il SI. provvederà a corrispondere, entro il giorno 25 di ogni mese, Pt_2
alla SI.ra , con decorrenza dalla data di sottoscrizione del ricorso Parte_1
introduttivo e comunque a far data dal versamento di Settembre, l'importo mensile di € 290,00 (per il mantenimento della mensilità successiva) a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sportive, mediche e scolastiche, relative alla figlia, da concordarsi preventivamente in conformità a quanto indicato nel verbale del Tribunale di Genova del 15/09/2016
e sempre documentate. Quando i genitori debbano concordare le spese per cui è previsto il preventivo accordo, quello dei due che ritenga necessaria, o utile, la spesa dovrà comunicare la propria proposta all'altro, a mezzo posta elettronica o via messaggio;
questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della figlia minore, la spesa andrà divisa secondo quanto deciderà il Giudice;
il pagamento delle spese straordinarie avverrà, ove possibile e se conoscibile preventivamente nell'importo, in via anticipata e/o contestualmente. Qualora non fosse possibile, il rimborso della quota di competenza in favore del genitore
3 anticipatario dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta, sorretta da idonea documentazione comprovante l'esborso sostenuto.
Qualora uno dei due genitori o entrambi, dovesse ottenere in forza del proprio reddito ovvero in ragione del proprio contratto lavorativo ovvero di idonea assicurazione o di bonus statali o comunali, il rimborso di tutte e/o parte delle somme pagate per le spese straordinarie della figlia così come qualificate dal verbale di sezione del 15 Settembre 2016, lo stesso si impegna a restituire all'altro la metà del rimborso ricevuto in ragione delle spese sostenute congiuntamente.
Nel caso di impossibilità della SI.ra a tenere con sé la figlia minore Parte_1 per documentati e gravi motivi di salute, il SI. si dichiara sin d'ora Pt_2
disponibile a tenere presso di sé la minore per il tempo necessario. In tale evenienza, la SI.ra si impegna, al termine del mese in cui la minore Parte_1
ha trascorso più tempo con il padre rispetto ai giorni sopra stabiliti, a sottoscrivere idonea dichiarazione rispetto al numero dei giorni conteggiati nonché, conseguentemente, a rifondere al SI. entro la fine della Pt_2
medesima mensilità in cui si è verificata tale evenienza, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, una somma giornaliera per i giorni in eccedenza pari a quella stabilita per il mantenimento divisa per 18, tenuto conto che con l'attuale regime di visita, nei 28 giorni di cui si compongono quattro settimane, la minore trascorre con il padre giorni 10 e con la madre giorni 18 ed è in forza di questi ultimi che è stato stabilito il concorso paterno al mantenimento;
F - L'Assegno Unico familiare viene già percepito da ciascuno genitore nella misura del 50% ciascuno e tale rimarrà la suddivisione anche per il futuro.
Le parti, in ogni caso, si impegnano, anche per il futuro, a collaborare lealmente affinché le pratiche presso l'INPS con riferimento all'Assegno Unico per la prole possano avere esito favorevole per entrambi, producendo ove possibile contestualmente la documentazione eventualmente necessaria e acconsentendo alla sottoscrizione anche contestuale delle eventuali richieste e/o aggiornamenti e/o comunque informandosi l'un l'altro di qualsiasi variazione e/o aggiornamento del relativo beneficio.
G - Il SI. ha corrisposto, a titolo transattivo e nella mera prospettiva di Pt_2
una definitiva conciliazione tra le parti senza che ciò valga quale riconoscimento
4 di alcuna responsabilità al riguardo, alla SI.ra a mezzo bonifico Parte_1 bancario del 22 gennaio 2025, l'importo complessivo di € 4.250,00 a titolo di arretrati di mantenimento e rivalutazione ISTAT che la SI.ra ha Parte_1
R_ contestato di non aver ricevuto nell'interesse della figlia minore nel periodo ricompreso tra il mese di Luglio dell'anno 2018 al mese di Giugno dell'anno
2023;
H - la SI.ra , con il versamento dell'importo di cui al punto che Parte_1
precede di cui tramite il presente verbale fornisce quietanza, rinuncia a qualsivoglia pretesa restitutoria e/o risarcitoria e/o per qualsiasi altra causa ancora in oggi non fatta valere nei confronti del SI. espressamente Pt_2
dichiarando che nulla le è più dovuto a titolo di arretrati di mantenimento e
R_ rivalutazione ISTAT non corrisposta nell'interesse della figlia minore nel periodo sopra indicato e comunque fino alla sottoscrizione del presente ricorso;
I - il SI. espressamente rinuncia a richiedere alla SI.ra la Pt_2 Parte_1
propria quota parte di assegno unico dalla medesima percepita sino al mese di
Gennaio 2024;
L - alla luce di quanto sopra le parti dichiarano reciprocamente di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altro a qualsiasi titolo, causa e/o ragione, anche se non ancora fatta valere e fino alla data di sottoscrizione del ricorso”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 14/03/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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