TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/04/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 8140 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto Opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi (artt. 615 comma 2 e
617 comma 2 c.p.c.) e vertente
T R A
in persona del Curatore, Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. SICILIANO GIOVANNI
- ATTORE/OPPOSTO -
E
, rapp.to e difeso dall'avv. GRANATO VINCENZO CP_1
- CONVENUTO/OPPONENTE -
E
Controparte_2
e
[...] Controparte_3
[...]
- OPPOSTI CONTUMACI -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 7.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 26.10.2022, il introduceva il giudizio Parte_1 di merito dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi proposta dal debitore esecutato Parte_2
1
[...] nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi RGE
3718/2022, deducendo essenzialmente l'infondatezza della proposta opposizione.
Si costituiva ritualmente in giudizio il convenuto, originario opponente, il quale sostanzialmente insisteva sulla fondatezza di uno solo degli originari motivi di opposizione ovvero l'estinzione del credito azionato in virtù di intervenuto accordo transattivo.
Non si costituivano gli opposti terzi pignorati, dei quali va dichiarata la contumacia.
Preliminarmente, benché, come detto, l'opponente non li abbia di fatto riproposti in questa sede, va confermata l'infondatezza, già affermata dal GE con l'ordinanza del
18.8.2022, che ha definito la fase sommaria, e dal Collegio con l'ordinanza del 17.11.2022, in sede di reclamo, dei motivi di opposizione concernenti la notifica del precetto
(motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c.) e l'intervenuta prescrizione del credito.
In proposito, è sufficiente richiamare quanto statuito nei due precedenti provvedimenti sopra menzionati.
In particolare, quanto alla contestazione della regolarità della notifica del precetto a mezzo PEC, occorre rilevare che l'unico presupposto contemplato dal legislatore per il ricorso alla notifica a mezzo PEC è che l'indirizzo utilizzato sia evincibile dai pubblici registri (art. 3bis comma 1 L. 53/94) ovvero quelli indicati dall'art. 16-ter
DL 179/2012, tra cui è annoverato l'INI-PEC utilizzato dal creditore opposto per la notifica del precetto.
Non è, dunque, prevista alcuna limitazione all'utilizzo di tali elenchi per finalità professionali, di tal che gli atti oggetto della notificazione possono non riguardare l'attività professionale del destinatario, né assume rilievo la circostanza che l'opponente sia in pensione, in quanto, “diversamente opinando si arriverebbe a condizionare la validità della notifica a un dato non a 2 conoscenza del mittente rendendo così incerto ed eventuale
l'esito di quel processo notificatorio che il legislatore, attraverso il ricorso a strumenti telematici e asseverati, ha inteso, invece, rendere celere e, soprattutto, dotato di certezza pubblica” (cfr. ordinanza citata del 18.8.2022).
Quanto all'eccezione di prescrizione, alla luce della anzidetta validità della notifica dell'atto di precetto, il termine prescrizionale decennale non risulta decorso
(formazione del titolo in data 30 luglio 2012 – notifica atto di precetto in data 16 maggio 2022).
Detto ciò, l'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento neanche con riferimento all'ulteriore doglianza relativa all'intervenuta estinzione del credito.
Tale doglianza si fonda sul fatto che, successivamente alla formazione del titolo (d.i. 344/2012 del Tribunale di
Napoli – sez. distaccata di Marano) sulla cui base ha agito in executivis il Fallimento opposto, sarebbe intervenuto un fatto estintivo costituito da una dichiarazione resa in data 26.9.2014 – avente data certa in quanto sottoscritta innanzi a pubblico ufficiale – dall'amministratore della creditrice all'epoca dei fatti Parte_1 in bonis, in calce a copia del decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio, del seguente tenore: “Il sottoscritto nato a Giugliano in [...]_4 il 16-01-949 nella sua qualità di amministratore unico della soc. con sede in Giugliano Parte_1 in Campania (NA) alla via Epitaffio 52 P.I. in P.IVA_1 relazione al sopra esteso decreto ingiuntivo e pedissequo precetto DICHIARO di non aver nulla a pretendere essendosi il rapporto debito/credito estinto e per l'effetto presta sin d'ora il proprio consenso alla cancellazione della ipoteca giudiziaria iscritta a Napoli II il 06-Agosto 2012
n. 34515/3464 che resterà a carico e spese dell'ingiunto sig. ”. CP_1
Orbene, siffatta dichiarazione avente il contenuto 3 sostanziale di una quietanza, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente ed affermato nella fase sommaria dell'opposizione dal GE e dal Collegio, non è prova sufficiente ed idonea della estinzione del credito nei confronti del Curatore del Fallimento creditore.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, “In tema di fallimento, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento dell'obbligazione, la quietanza rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento non ha l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2735
c.c., ma unicamente il valore di documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio del diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo” (cfr. Cass.
24690/2017; nello stesso senso, successivamente, Cass.
38975/2021 e 23963/2023).
Il fatto che la scrittura in questione abbia data certa è irrilevante dal punto di vista dell'efficacia di confessione stragiudiziale, essendo utile solo ai fini dell'opponibilità al quale mero elemento di Parte_1 prova, da solo non sufficiente. Anche nel caso di cui alla pronuncia della Cassazione sopra citata, la quietanza aveva data certa essendo contenuta in un atto pubblico.
A ben vedere, il medesimo principio risulta affermato anche dalla pronuncia della Suprema Corte citata, parzialmente, dal Collegio in sede di reclamo, laddove si afferma che “La quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale in ordine al fatto estintivo dell'obbligazione ai sensi dell'art. 2735 cod. civ., e, come tale, solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso, se e nei limiti in cui la 4 stessa sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, l'autore e il destinatario di quella dichiarazione di scienza. Ne consegue che, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento dell'obbligazione, la suddetta quietanza non ha l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale, ma unicamente il valore di documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio del diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo” (cfr. Cass. 21258/2014).
Non si pone, inoltre, un problema di fede privilegiata della scrittura con sottoscrizione autenticata ovvero di mancata proposizione, da parte della curatela, di una querela di falso o di altro strumento demolitorio dell'efficacia di detta scrittura, dovendo nel caso di specie, si ripete, essere esclusa a monte l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale.
Spettava, dunque, al debitore opponente dimostrare l'effettiva estinzione dell'obbligazione, non essendo all'uopo sufficiente la sola dichiarazione unilaterale de qua, tenuto conto, in particolare, della qualità delle parti, della natura del titolo, dell'elevato importo del debito nonché delle ulteriori circostanze rappresentate dalla curatela fallimentare.
Invero, l'opponente si è limitato a far valere la suddetta quietanza, confidando nella sua efficacia, qui smentita, di confessione stragiudiziale e non fornendo alcun ulteriore elemento di prova, nemmeno in sede di articolazione dei mezzi istruttori.
Peraltro, lo stesso GE, nel citato provvedimento con cui disponeva la sospensione dell'esecuzione, sottolineava come
“non sia chiaro in che termini si sia estinta 5 l'obbligazione dedotta in giudizio, se con modalità satisfattive o meno del credito”.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere integralmente rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi. Appare, invece, opportuno e ragionevole disporre la compensazione delle spese relative alla fase di reclamo definita con l'ordinanza del
17.11.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara la contumacia della e della CP_5 CP_2
B) Rigetta l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi ex artt. 615 comma 2 e 617 comma 2 c.p.c.;
C) Condanna l'opponente al pagamento, in CP_1 favore dello Stato (ex art. 133 d.p.r. 115/2002), delle spese di lite, che liquida in complessivi €
8.433,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
D) Compensa tra le parti le spese relative alla fase di reclamo.
Santa Maria Capua Vetere, 01/04/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 8140 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto Opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi (artt. 615 comma 2 e
617 comma 2 c.p.c.) e vertente
T R A
in persona del Curatore, Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. SICILIANO GIOVANNI
- ATTORE/OPPOSTO -
E
, rapp.to e difeso dall'avv. GRANATO VINCENZO CP_1
- CONVENUTO/OPPONENTE -
E
Controparte_2
e
[...] Controparte_3
[...]
- OPPOSTI CONTUMACI -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 7.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 26.10.2022, il introduceva il giudizio Parte_1 di merito dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi proposta dal debitore esecutato Parte_2
1
[...] nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi RGE
3718/2022, deducendo essenzialmente l'infondatezza della proposta opposizione.
Si costituiva ritualmente in giudizio il convenuto, originario opponente, il quale sostanzialmente insisteva sulla fondatezza di uno solo degli originari motivi di opposizione ovvero l'estinzione del credito azionato in virtù di intervenuto accordo transattivo.
Non si costituivano gli opposti terzi pignorati, dei quali va dichiarata la contumacia.
Preliminarmente, benché, come detto, l'opponente non li abbia di fatto riproposti in questa sede, va confermata l'infondatezza, già affermata dal GE con l'ordinanza del
18.8.2022, che ha definito la fase sommaria, e dal Collegio con l'ordinanza del 17.11.2022, in sede di reclamo, dei motivi di opposizione concernenti la notifica del precetto
(motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c.) e l'intervenuta prescrizione del credito.
In proposito, è sufficiente richiamare quanto statuito nei due precedenti provvedimenti sopra menzionati.
In particolare, quanto alla contestazione della regolarità della notifica del precetto a mezzo PEC, occorre rilevare che l'unico presupposto contemplato dal legislatore per il ricorso alla notifica a mezzo PEC è che l'indirizzo utilizzato sia evincibile dai pubblici registri (art. 3bis comma 1 L. 53/94) ovvero quelli indicati dall'art. 16-ter
DL 179/2012, tra cui è annoverato l'INI-PEC utilizzato dal creditore opposto per la notifica del precetto.
Non è, dunque, prevista alcuna limitazione all'utilizzo di tali elenchi per finalità professionali, di tal che gli atti oggetto della notificazione possono non riguardare l'attività professionale del destinatario, né assume rilievo la circostanza che l'opponente sia in pensione, in quanto, “diversamente opinando si arriverebbe a condizionare la validità della notifica a un dato non a 2 conoscenza del mittente rendendo così incerto ed eventuale
l'esito di quel processo notificatorio che il legislatore, attraverso il ricorso a strumenti telematici e asseverati, ha inteso, invece, rendere celere e, soprattutto, dotato di certezza pubblica” (cfr. ordinanza citata del 18.8.2022).
Quanto all'eccezione di prescrizione, alla luce della anzidetta validità della notifica dell'atto di precetto, il termine prescrizionale decennale non risulta decorso
(formazione del titolo in data 30 luglio 2012 – notifica atto di precetto in data 16 maggio 2022).
Detto ciò, l'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento neanche con riferimento all'ulteriore doglianza relativa all'intervenuta estinzione del credito.
Tale doglianza si fonda sul fatto che, successivamente alla formazione del titolo (d.i. 344/2012 del Tribunale di
Napoli – sez. distaccata di Marano) sulla cui base ha agito in executivis il Fallimento opposto, sarebbe intervenuto un fatto estintivo costituito da una dichiarazione resa in data 26.9.2014 – avente data certa in quanto sottoscritta innanzi a pubblico ufficiale – dall'amministratore della creditrice all'epoca dei fatti Parte_1 in bonis, in calce a copia del decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio, del seguente tenore: “Il sottoscritto nato a Giugliano in [...]_4 il 16-01-949 nella sua qualità di amministratore unico della soc. con sede in Giugliano Parte_1 in Campania (NA) alla via Epitaffio 52 P.I. in P.IVA_1 relazione al sopra esteso decreto ingiuntivo e pedissequo precetto DICHIARO di non aver nulla a pretendere essendosi il rapporto debito/credito estinto e per l'effetto presta sin d'ora il proprio consenso alla cancellazione della ipoteca giudiziaria iscritta a Napoli II il 06-Agosto 2012
n. 34515/3464 che resterà a carico e spese dell'ingiunto sig. ”. CP_1
Orbene, siffatta dichiarazione avente il contenuto 3 sostanziale di una quietanza, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente ed affermato nella fase sommaria dell'opposizione dal GE e dal Collegio, non è prova sufficiente ed idonea della estinzione del credito nei confronti del Curatore del Fallimento creditore.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, “In tema di fallimento, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento dell'obbligazione, la quietanza rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento non ha l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2735
c.c., ma unicamente il valore di documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio del diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo” (cfr. Cass.
24690/2017; nello stesso senso, successivamente, Cass.
38975/2021 e 23963/2023).
Il fatto che la scrittura in questione abbia data certa è irrilevante dal punto di vista dell'efficacia di confessione stragiudiziale, essendo utile solo ai fini dell'opponibilità al quale mero elemento di Parte_1 prova, da solo non sufficiente. Anche nel caso di cui alla pronuncia della Cassazione sopra citata, la quietanza aveva data certa essendo contenuta in un atto pubblico.
A ben vedere, il medesimo principio risulta affermato anche dalla pronuncia della Suprema Corte citata, parzialmente, dal Collegio in sede di reclamo, laddove si afferma che “La quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale in ordine al fatto estintivo dell'obbligazione ai sensi dell'art. 2735 cod. civ., e, come tale, solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso, se e nei limiti in cui la 4 stessa sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, l'autore e il destinatario di quella dichiarazione di scienza. Ne consegue che, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento dell'obbligazione, la suddetta quietanza non ha l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale, ma unicamente il valore di documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio del diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo” (cfr. Cass. 21258/2014).
Non si pone, inoltre, un problema di fede privilegiata della scrittura con sottoscrizione autenticata ovvero di mancata proposizione, da parte della curatela, di una querela di falso o di altro strumento demolitorio dell'efficacia di detta scrittura, dovendo nel caso di specie, si ripete, essere esclusa a monte l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale.
Spettava, dunque, al debitore opponente dimostrare l'effettiva estinzione dell'obbligazione, non essendo all'uopo sufficiente la sola dichiarazione unilaterale de qua, tenuto conto, in particolare, della qualità delle parti, della natura del titolo, dell'elevato importo del debito nonché delle ulteriori circostanze rappresentate dalla curatela fallimentare.
Invero, l'opponente si è limitato a far valere la suddetta quietanza, confidando nella sua efficacia, qui smentita, di confessione stragiudiziale e non fornendo alcun ulteriore elemento di prova, nemmeno in sede di articolazione dei mezzi istruttori.
Peraltro, lo stesso GE, nel citato provvedimento con cui disponeva la sospensione dell'esecuzione, sottolineava come
“non sia chiaro in che termini si sia estinta 5 l'obbligazione dedotta in giudizio, se con modalità satisfattive o meno del credito”.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere integralmente rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi. Appare, invece, opportuno e ragionevole disporre la compensazione delle spese relative alla fase di reclamo definita con l'ordinanza del
17.11.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara la contumacia della e della CP_5 CP_2
B) Rigetta l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi ex artt. 615 comma 2 e 617 comma 2 c.p.c.;
C) Condanna l'opponente al pagamento, in CP_1 favore dello Stato (ex art. 133 d.p.r. 115/2002), delle spese di lite, che liquida in complessivi €
8.433,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
D) Compensa tra le parti le spese relative alla fase di reclamo.
Santa Maria Capua Vetere, 01/04/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
6