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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/06/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 66 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] l'[...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avvocato CINNELLA RAFFAELE
e
AG IA AO, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata C.F._2
e difesa dall'avvocato CINNELLA RAFFAELE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- la Sig. ra GI ed il IG convivono nella casa familiare di proprietà della stessa ed il Sig. Per_1
ha reperito altra collocazione abitativa;
Pt_1
- nulla a titolo di mantenimento essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti;
- quanto depositato sui conti correnti accesi da ciascuno dei coniugi rimane di proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari;
- i coniugi danno atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale per cui nessuno di loro potrà pretendere alcunché dall'altro a tale titolo. pagina 1 di 3 Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 13/08/1996, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, che da essa erano però nati tre figli (nato il [...]), (nata l'[...]) e (nato il Per_2 Per_3 Per_1
3.12.1999), tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 18/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e GI RI LA, uniti in Parte_1
matrimonio in Vicenza in data 13/08/1996 con atto trascritto al n. 111, Parte I, Anno 1996, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
pagina 2 di 3 c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 3.6.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 66 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] l'[...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avvocato CINNELLA RAFFAELE
e
AG IA AO, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata C.F._2
e difesa dall'avvocato CINNELLA RAFFAELE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- la Sig. ra GI ed il IG convivono nella casa familiare di proprietà della stessa ed il Sig. Per_1
ha reperito altra collocazione abitativa;
Pt_1
- nulla a titolo di mantenimento essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti;
- quanto depositato sui conti correnti accesi da ciascuno dei coniugi rimane di proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari;
- i coniugi danno atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale per cui nessuno di loro potrà pretendere alcunché dall'altro a tale titolo. pagina 1 di 3 Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 13/08/1996, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, che da essa erano però nati tre figli (nato il [...]), (nata l'[...]) e (nato il Per_2 Per_3 Per_1
3.12.1999), tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 18/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e GI RI LA, uniti in Parte_1
matrimonio in Vicenza in data 13/08/1996 con atto trascritto al n. 111, Parte I, Anno 1996, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
pagina 2 di 3 c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 3.6.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
pagina 3 di 3