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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/05/2025, n. 3792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3792 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4019/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della g.u. Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4019/2025 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LAZZARINI CRISTINA e dell'avv. LAGANÀ WALTER, elettivamente domiciliata in
VIA C. BECCARIA n. 5 MILANO presso lo studio dell'avv. LAZZARINI
- parte ricorrente - nei confronti di
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. OCONE AR P.IVA_1
VINCENZO, elettivamente domiciliata in VIA CORDUSIO, 4 20123 MILANO presso lo studio del difensore
- parte resistente -
Conclusioni di parte ricorrente
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso. o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
In via principale
Previo accertamento della violazione degli obblighi informativi e di trasparenza e delle regole di correttezza, buona fede e diligenza da parte di per le ragioni in AR
premessa, dichiarare non estinto per prescrizione il diritto di credito dei ricorrenti di cui ai buoni postali fruttiferi per cui è causa e, per l'effetto, condannare a AR
restituire alla ricorrente la somma di euro 17.500,00 oltre gli interessi convenzionalmente pattuiti secondo le condizioni previste e gli interessi legali dalla maturazione al soddisfo.
Con vittoria di spese, di spese e compenso professionale, oltre IVA e C.P.A.
pagina 1 di 11 In via subordinata
Accertare il grave inadempimento di . in occasione del collocamento dei AR
buoni fruttiferi postali in data 25.07.2002 per violazione degli obblighi informativi e di trasparenza nonchè delle regole di correttezza, buona fede e diligenza per le ragioni in premessa e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione per inadempimento delle suddette negoziazioni ex artt. 1453 e segg. c.c. ordinando alla convenuta di restituire a favore della signora la somma di euro 17.500,00 oltre gli interessi convenzionalmente Parte_1
pattuiti secondo le condizioni previste e gli interessi legali dalla maturazione al soddisfo e condannando ex art. 1453, comma 1° c.c. al risarcimento del danno a favore CP_1 della ricorrente comprensivo sia dell'importo capitale sia degli interessi secondo le condizioni previste, o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese, di spese e compenso professionale, oltre IVA e C.P.A
In via ulteriormente subordinata
Accertare l'inadempimento di in relazione al collocamento dei buoni AR fruttiferi postali di cui in premessa e, per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno per inadempimento ex art. 1218 c.c. condannando la convenuta al pagamento a favore della Signora la somma di euro 17.500,00 oltre gli interessi Parte_1
convenzionalmente pattuiti secondo le condizioni previste e gli interessi legali dalla maturazione al soddisfo.
Con vittoria di spese, di spese e compenso professionale, oltre IVA e C.P.A.”
Conclusioni di parte resistente
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
Nel merito: in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione - ex art. 8 del D.M.
19.12.2000 - dei buoni fruttifero postali a termine per cui è causa serie “AA4”, sottoscritto in data 25.7.2002, oltre che dell'azione e del risarcimento del danno di parte ricorrente per decorrenza dei termini di legge, conseguentemente, respingere tutte le richieste restitutorie/risarcitorie, nonché tutte le domande formulate a qualsiasi titolo dalla signora
, in quanto inammissibili improponibili e, comunque, infondate in fatto Parte_2
e diritto;
in via principale: accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo a conseguentemente respingere tutte le richieste restitutorie/risarcitorie, AR
pagina 2 di 11 nonché tutte le domande formulate a qualsiasi titolo dalla signora in Parte_2
quanto inammissibili improponibili e, comunque, infondate in fatto e diritto;
in ogni caso: accertare e dichiarare l'indisponibilità delle somme richieste in capo alla convenuta - ex L. 23.12.2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006) -, pertanto, respingere tutte le richieste formulate nei suoi confronti da parte ricorrente.
Con vittoria di spese, diritti ed onorarti del presente giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 28.1.2025 ha chiesto di condannare Parte_1
a restituirle € 17.500,00, oltre interessi corrispettivi AR
convenzionali e interessi legali dal dovuto al saldo, di esatto adempimento agli obblighi assunti dalla resistente a seguito dell'acquisto da parte della ricorrente di buoni fruttiferi postali a termine della serie AA4, accertando la mancata prescrizione dei diritti di credito oggetto di tali titoli quale conseguenza della mancata consegna da parte di dei fogli informativi relativi AR
alle caratteristiche dei titoli acquistati, domanda proposta in via subordinata anche quale conseguenza della risoluzione di diritto per grave inadempimento dei contratti tramite i quali ha acquistato tali buoni e proposta in via ulteriormente subordinata a titolo di risarcimento dei danni.
2. A fondamento delle domande proposte nel presente giudizio : Parte_1
a. ha documentato di aver acquistato all'ufficio postale Milano Centro il
25.7.2002 6 buoni fruttiferi postali “a termine” del valore complessivo di €
17.500,00 (uno da € 500,00; due da € 1.000,00 e tre da € 5.000,00, cfr. doc.
1);
b. ha allegato di non aver ricevuto alcuna informazione scritta sulla loro scadenza e sulle caratteristiche del loro funzionamento al momento dell'acquisto dei buoni postali;
c. ha allegato di essersi recata “dopo alcuni anni” all'ufficio postale emittente chiedendo il rimborso dei buoni, che le è stato negato da AR
in ragione della ritenuta prescrizione dei diritti di credito esigibili in
[...]
forza di tali titoli;
d. ha documentato di aver quindi sporto reclamo a il AR
29.5.2023 tramite un'associazione di consumatori (doc. 2), al quale
[...]
ha risposto l'1.6.2023 negando la sussistenza del diritto di CP_1
pagina 3 di 11 rimborso poiché i buoni a termine della serie AA4, disciplinati con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.4.2022, avevano durata di 7 anni e quindi nel 2023 sia il diritto alla restituzione del valore nominale del buono sia il diritto a ricevere il pagamento del tasso interesse del 40% lordo sul valore dei titoli era prescritto, essendo decorsi oltre 10 anni dalla scadenza dei titoli (doc. 3);
e. ha documentato che ha confermato tali valutazioni AR
nel corso del procedimento di mediazione promosso dalla ricorrente prima dell'instaurazione della presente controversia, conclusosi con esito negativo
(doc.ti 4 e 5);
f. ha dedotto di ritenere responsabile per il mancato AR
rimborso dei buoni postali, non essendo desumibile dal contenuto dei buoni acquistati né quale fosse la loro scadenza né il loro rendimento e non avendo avuto cura la resistente di consegnare al momento dell'acquisto dei buoni nemmeno il foglio informativo analitico descrittivo delle caratteristiche dei buoni postali in violazione dell'art. 1176, comma 2 e dell'art. 3 del DM
Tesoro 19.12.2000, secondo una prassi già sanzionata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento del novembre 2022
(doc. 8);
g. ha quindi ulteriormente dedotto che tale inadempimento della resistente non le ha consentito di conoscere il termine per esercitare i diritti di credito derivanti dall'acquisto dei buoni postali, impedendole senza sua colpa di esigere tali diritti tempestivamente, fatto che avrebbe impedito il decorso della prescrizione di tali diritti di credito;
h. ha in ogni caso dedotto che il grave inadempimento della resistente agli obblighi di informativa precontrattuale giustificherebbe la risoluzione del contratto di acquisto dei buoni postali e, in ogni caso, la condanna della resistente al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del mancato rimborso degli stessi, pari alla somma tra quanto pagato per acquistare i buoni e agli interessi che avrebbe potuto ottenere presentando tempestivamente alla resistente i buoni nel termine di loro validità.
3. La resistente tempestivamente costituitasi in giudizio AR dopo la notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza pagina 4 di 11 di trattazione, ha chiesto di rigettare le domande di parte ricorrente, eccependo la prescrizione sia dei diritti derivanti dall'acquisto dei buoni postali, dei quali la ricorrente ha preteso il pagamento solo nel 2023, sia dei diritti di credito vantati in relazione alla responsabilità precontrattuale dedotta dalla ricorrente in via subordinata, allegando che i fogli informativi relativi ai buoni acquistati erano certamente disponibili nei locali di al momento Controparte_2 dell'acquisto dei buoni, oltre che consultabili nei siti della Cassa Depositi e Prestiti,
(che li aveva redatti) e di deducendo inoltre come la AR
mancata presentazione dei titoli per il rimborso entro il termine di validità è un fatto esclusivamente imputabile alla ricorrente che avrebbe potuto e dovuto conoscere le caratteristiche dei buoni acquistati, potendo desumerle dall'indicazione “a termine” stampigliata sui buoni e dalle disposizioni regolamentari che ne disciplinavano le caratteristiche. La resistente ha inoltre contestato il valore probatorio del provvedimento adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato siccome privo di rilevanza causale rispetto ai fatti allegati dall'attrice ed ha eccepito l'inesigibilità del credito vantato dalla ricorrente per indisponibilità delle somme ai sensi per effetto dell'attuazione della l. 266/2005.
4. La causa è stata istruita solo documentalmente, non essendo state proposte istanze istruttorie dalle parti.
5. Si ritiene che la domanda proposta da sia fondata e debba Parte_1
essere accolta per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
6. ha documentato di aver acquistato il 25.7.2002 6 buoni Parte_1 fruttiferi postali “a termine” del valore complessivo di € 17.500,00 (doc. 1).
7. È pacifico e documentato che al momento dell'acquisto da parte di i Pt_1
buoni fruttiferi postali fossero disciplinati dal Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze del 18 aprile 2002 con il quale sono state istituite due nuove serie di buoni, una - denominata “A4” - di durata massima ventennale (art. 4 doc. 3 res.) e una - denominata “AA4”- liquidabile solo al termine del settimo anno successivo alla data di emissione che consentiva la maturazione a tale termine di un interesse corrispettivo lordo del 40% e poteva anche essere rimborsata prima del termine settennale, ma solo dopo un anno dell'acquisto, con applicazione degli interessi previsti per la serie “A4” diminuiti di 25 centesimi (doc. 3 res., art. 8).
pagina 5 di 11 I buoni fruttiferi postali acquistati da recano stampigliata sul fronte Pt_1 del titolo l'indicazione “a termine” e tale indicazione consente in modo inequivoco di ritenerli ricompresi nella serie “AA4” ordinariamente liquidabile solo dopo sette anni dall'acquisto (cfr. doc. 1 ric. e art. 4 doc. 3 res).
È pacifico inoltre che non ha chiesto la liquidazione dei buoni né al Pt_1
termine di 7 anni dalla loro emissione, data a partire dalla quale il credito per rimborso del capitale versato per l'acquisto dei buoni postali e il pagamento degli degli interessi corrispettivi nella misura del 40% lordo è divenuto esigibile ai sensi dell'art. 8 del DM 18 aprile 2002, né nei 10 anni successivi a tale scadenza, ossia entro il termine di prescrizione decennale del diritto di rimborso previsto dall'art. 8 del Decreto del Ministero del Tesoro del 19 dicembre 2000 (doc. 5 res.), corrispondente al termine di prescrizione ordinaria decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
8. Parte ricorrente ha dedotto di avere ciononostante diritto ad ottenere rimborso del capitale e il pagamento degli interessi previsti dall'art. 8 del DM richiamato, in primo luogo, siccome il decorso del termine di prescrizione del diritto alla liquidazione dei buoni sarebbe stato in concreto impedito dalla colpevole mancata indicazione sui buoni acquistati del termine previsto per il loro rimborso e dalla colpevole mancata consegna da parte di al momento AR dell'acquisto del foglio informativo relativo alle caratteristiche dei buoni nonostante l'obbligo in tal senso previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero del Tesoro del
19 dicembre 2000 (doc. 5 res.).
Nessuno dei fatti allegati costituisce tuttavia una causa di sospensione o interruzione del decorso del termine di prescrizione del diritto al rimborso dei titoli ai sensi degli artt. 2941 ss. c.c., di tal che deve rilevarsi che nel 2023 quando ha Pt_1
chiesto la liquidazione dei sei buoni postali della serie AA4 acquistati nel 2002, tale diritto era certamente prescritto e la pretesa di ottenere il rimborso dei titoli appare, quindi, infondata e deve essere rigettata.
9. Nondimeno la ricorrente ha allegato che al momento dell'acquisto dei buoni postali, in violazione dell'obbligo previsto dall'art. dall'art. 3 del AR
Decreto del Ministero del Tesoro del 19 dicembre 2000 (doc. 5 res.) non le avrebbe consegnato il foglio informativo contente le caratteristiche dei buoni acquistati ed ha quindi dedotto che tale inadempimento relativo agli obblighi regolamentari pagina 6 di 11 gravanti sulla resistente sarebbe fonte di responsabilità contrattuale per il danno subito dalla ricorrente consistito nel mancato rimborso dei buoni, danno del quale la ricorrente si è avveduta solo nel 2023 quando ha chiesto la liquidazione dei buoni venendo a conoscenza della prescrizione dei crediti ai quali avrebbe avuto diritto presentando per l'incasso i buoni. ha contestato specificamente di non aver consegnato i AR
fogli informativi a e ha rappresentando la difficoltà a fornire la prova Pt_1
positiva contraria al fatto negativo rappresentato dalla ricorrente, ossia del suo adempimento, essendo trascorsi oltre vent'anni dall'inadempimento contestato, non avendo alcun obbligo né di far sottoscrivere i fogli informativi consegnati né di conservarne copia per un lasso di tempo così lungo. ha AR
inoltre dedotto che in ogni caso la ricorrente avrebbe potuto conoscere la essendo queste disciplinati con atti regolamentari pubblicati in Gazzetta Ufficiale e poi pubblicati anche sui siti di e della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. ed CP_1
essendo le stesse a disposizione presso gli uffici postali e che quindi il danno lamentato, consistito nel mancato rimborso dei buoni, sarebbe a lei esclusivamente imputabile ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
Come recentemente evidenziato dalla Corte di Appello di Milano nella recente sentenza del 16.10.2024 che ha definito il procedimento n. R.G. 846/2023, tuttavia,
“va, anzitutto, rilevato che, in base all'art. 3 del D.M. 19.12.2000, sussiste in capo a l'obbligo di informare l'acquirente attraverso la consegna di un CP_1
; che detta normativa dispone, infatti, che 'per il Parte_3
collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento'.
La previsione di tale obbligo informativo è, inoltre, rafforzata dall'art. 6 del medesimo decreto ministeriale ove è previsto, sempre in capo a , CP_1
l'obbligo 'di esporre al pubblico le condizioni praticate rinviando al foglio informativo, che sarà consegnato al sottoscrittore, la descrizione dettagliata delle caratteristiche del buono sottoscritto'.
Il coordinamento di tali due disposizioni non può che essere inteso nel senso che l'affissione in luogo pubblico delle condizioni economiche praticate si pone come onere aggiuntivo e non sostitutivo all'obbligo di consegna del Foglio Informativo.
pagina 7 di 11 Nel caso in esame deve ritenersi che l'appellata non abbia fornito alcuna prova della consegna del Foglio Informativo ai sottoscrittori per cui è causa (…).
Sempre alla luce della normativa sopra richiamata, risulta altresì irrilevante la contestazione di parte appellata secondo cui “(i F.I.A.) venivano, in ogni caso, affissi in tutti gli uffici postali, nei locali aperti al pubblico”, per il fatto che, come già segnalato, tale adempimento deve integrare l'obbligo di consegna del e non sostituirlo.
Del resto, l'adempimento dell'obbligo di consegna del Foglio Informativo e, più in generale, della necessaria informazione da parte di in favore dei propri clienti, va ricondotto ad una conseguenza imposta dalla fisiologica asimmetria informativa che caratterizza il rapporto tra , qui intermediario finanziario, ed i singoli CP_1
risparmiatori-investitori.
Tale obbligo assume carattere essenziale alla luce del fatto che il F.I.A., essendo l'unico documento ove vengono specificate tutte le indicazioni relative alle condizioni economiche e normative che regolano l'investimento, risulta essere il nucleo essenziale del contratto sul quale deve determinarsi il consenso all'acquisto dell'investitore-risparmiatore.
Nella Giurisprudenza di legittimità è costante la qualificazione dei buoni fruttiferi come titoli di legittimità caratterizzati da letterarietà (Cass. Civ. SS.UU. n.
3963/2019), ed è proprio in forza di tale qualificazione che i buoni fruttiferi al momento della loro emissione devono essere accompagnati da una informazione chiara e univoca circa le condizioni economiche, affinché il risparmiatore sia messo nella condizione di sapere e comprendere la tipologia di investimento che sta sottoscrivendo ed il tempo a partire dal quale decorre la prescrizione decennale.
Venendo al caso di specie, oltre ad essere mancata la consegna dei fogli informativi relativi ai titoli sottoscritti (…), va detto che i buoni fruttiferi (…) nulla riportano circa il termine di prescrizione e che, (…), non è indicata nemmeno la durata del buono, essendo apposta sui buoni la sola stampigliatura 'a termine'.
La sola indicazione del carattere 'a termine' dei titoli appare del tutto insufficiente ad informare (…) in merito al termine iniziale da quale avrebbero potuto far valere il loro diritto di rimborso e, quindi, all'individuazione del dies a quo da cui sarebbe decorso il termine di prescrizione.
pagina 8 di 11 La violazione dei doveri di informazione non ha, quindi, potuto porre [i risparmiatori] nella condizione di potersi tempestivamente attivare per riscuotere i buoni fruttiferi sottoscritti nel termine di prescrizione per essi previsto.
L'esigenza di garantire un'informativa completa al risparmiatore-investitore deriva altresì dai principi di correttezza e buonafede che, in quanto clausole generali del contratto, devono caratterizzare il rapporto contrattuale tanto nella sua fase iniziale di sottoscrizione, quanto nella fase successiva esecutiva.
In particolare, dal principio di buona fede discende in capo a un obbligo di lealtà e cooperazione specifico nei confronti del risparmiatore-investitore nonché contraente, che si esplica anche in un dovere di avviso e di informazione in ordine alle circostanze rilevanti per l'esecuzione del contratto.
In altre parole, anche in ragione del suo dovere di eseguire il contratto secondo buona fede – oltre che in ragione dello squilibrio informativo caratterizzante il rapporto contrattuale qui in oggetto –, si sarebbe dovuta assicurare CP_1
della piena conoscenza da parte [dei risparmiatori] e delle caratteristiche dei Buoni,
e, quindi, del momento in cui sarebbe divenuto impossibile per gli odierni appellanti richiedere il rimborso per decorso del termine di prescrizione dei BFP.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, risulta evidente che l'inadempimento informativo di ha determinato, prima, un acquisto CP_1
dei buoni da parte degli odierni appellanti senza adeguata informazione da parte degli stessi (non potendosi ipotizzare che i clienti abbiano coscientemente voluto acquistare dei prodotti finanziari di cui non potevano formalmente conoscere la data di scadenza e il termine ultimo per conseguirne il rimborso) e, da ultimo, il mancato rimborso dei BFP e degli interessi sugli stessi maturati” (sul punto, analogamente,
Corte di Appello di Milano nella recente sentenza del 18 settembre 2024 che ha definito il procedimento n. R.G. 1496/2022).
La Corte d'Appello di Milano ha già quindi riconosciuto che AR
è onerata di dimostrare di aver effettivamente consegnato il foglio
[...]
informativo, siccome tenuta ad adempiere a tale specifico obbligo per legge.
La Corte d'Appello di Milano ha inoltre evidenziato come l'astratta conoscibilità da parte del risparmiatore che ha acquistato i buoni postali della loro scadenza tramite consultazione delle fonti normative o di altre informazioni messe a disposizione della collettività da parte di o dalla Cassa dei Depositi e Prestiti non CP_1
pagina 9 di 11 rende imputabile esclusivamente al risparmiatore il danno patito per il mancato rimborso dei buoni, perché tale interpretazione esonererebbe in ogni caso
[...]
dalle sue responsabilità derivanti dall'inadempimento di CP_1 un'obbligazione che la legge pone specificamente ed esclusivamente a suo carico e che costituisce quindi un'autonoma fonte di responsabilità di ai CP_1
sensi 1173 c.c.
Tali principi di diritto risultano immediatamente applicabili anche in questo giudizio.
Né può la resistente invocare la prescrizione del diritto di credito risarcitorio vantato dalla ricorrente, avendo quest'ultima avuto contezza del pregiudizio patito solo nel
2023 quando chiesto la liquidazione venendo a conoscenza del fatto che il diritto alla liquidazione dei buoni è prescritto per gli effetti di cui all'art. 2935 c.c.
Poiché il danno patito da attiene a comportamenti illeciti compiuti a Pt_1
suo danno in fase precontrattuale si ritiene quindi corretto limitare il danno da risarcire per effetto dell'inadempimento di al prezzo AR
pagato da per l'acquisto di buoni avvenuto senza ricevere per iscritto le Pt_4
informazioni sulle loro caratteristiche dovute ai sensi dell'art. 3 del Decreto del
Ministero del Tesoro del 19 dicembre 2000 e dei quali quindi non ha poi ottenuto il rimborso.
Tale danno viene quindi quantificato in misura pari al prezzo versato per l'acquisto dei buoni, nel caso di specie 17.500 euro, oltre alla rivalutazione monetaria (che viene compiuta applicando gli indici FOI secondo prassi consolidata) e interessi compensativi (calcolati anno per anno sul capitale rivalutato applicando equitativamente per prassi consolidata il tasso di interesse legale secondo i criteri stabiliti dalla Cass. Sez. Unite 1712/1995) dal momento della prescrizione del diritto alla liquidazione dei buoni e sino all'attualità, pari quindi alla data odierna a
€ 22.634,63 (cfr. analogamente Corte di Appello di Milano nella recente sentenza del 18 settembre 2024 che ha definito il procedimento n. R.G. 1496/2022).
Su tale importo saranno poi dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al saldo effettivo da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
10. Non avendo, infine, la resistente provato di aver effettivamente devoluto eventuali accantonamenti compiuti per il rimborso dei buoni acquistati da al Pt_5
pagina 10 di 11 Fondo istituito con l 266/2005, l'eccezione di “indisponibilità delle somme” da destinare al rimborso è risultata manifestamente infondata e deve essere rigettata.
11. Di conseguenza deve essere condannata al pagamento di AR
€ 22.634,63 in favore di , oltre interessi legali da calcolare al Parte_1 saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al saldo effettivo.
12. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. le spese seguono la soccombenza di parte resistente e vengono quantificate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, applicati i parametri medi previsti dal DM 55/2014 per le fasi introduttiva e di studio, minimi per la fase istruttoria, solo documentale, e decisoria, solo orale.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) condanna al pagamento in favore di di € AR Parte_1
22.634,63, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al saldo effettivo;
2) condanna altresì al pagamento delle spese di lite sostenute da AR
, che liquida in € 3.386,00 per compensi ed € 264,00 per spese esenti, Parte_1
oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
Milano, 9 maggio 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della g.u. Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4019/2025 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LAZZARINI CRISTINA e dell'avv. LAGANÀ WALTER, elettivamente domiciliata in
VIA C. BECCARIA n. 5 MILANO presso lo studio dell'avv. LAZZARINI
- parte ricorrente - nei confronti di
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. OCONE AR P.IVA_1
VINCENZO, elettivamente domiciliata in VIA CORDUSIO, 4 20123 MILANO presso lo studio del difensore
- parte resistente -
Conclusioni di parte ricorrente
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso. o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
In via principale
Previo accertamento della violazione degli obblighi informativi e di trasparenza e delle regole di correttezza, buona fede e diligenza da parte di per le ragioni in AR
premessa, dichiarare non estinto per prescrizione il diritto di credito dei ricorrenti di cui ai buoni postali fruttiferi per cui è causa e, per l'effetto, condannare a AR
restituire alla ricorrente la somma di euro 17.500,00 oltre gli interessi convenzionalmente pattuiti secondo le condizioni previste e gli interessi legali dalla maturazione al soddisfo.
Con vittoria di spese, di spese e compenso professionale, oltre IVA e C.P.A.
pagina 1 di 11 In via subordinata
Accertare il grave inadempimento di . in occasione del collocamento dei AR
buoni fruttiferi postali in data 25.07.2002 per violazione degli obblighi informativi e di trasparenza nonchè delle regole di correttezza, buona fede e diligenza per le ragioni in premessa e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione per inadempimento delle suddette negoziazioni ex artt. 1453 e segg. c.c. ordinando alla convenuta di restituire a favore della signora la somma di euro 17.500,00 oltre gli interessi convenzionalmente Parte_1
pattuiti secondo le condizioni previste e gli interessi legali dalla maturazione al soddisfo e condannando ex art. 1453, comma 1° c.c. al risarcimento del danno a favore CP_1 della ricorrente comprensivo sia dell'importo capitale sia degli interessi secondo le condizioni previste, o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese, di spese e compenso professionale, oltre IVA e C.P.A
In via ulteriormente subordinata
Accertare l'inadempimento di in relazione al collocamento dei buoni AR fruttiferi postali di cui in premessa e, per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno per inadempimento ex art. 1218 c.c. condannando la convenuta al pagamento a favore della Signora la somma di euro 17.500,00 oltre gli interessi Parte_1
convenzionalmente pattuiti secondo le condizioni previste e gli interessi legali dalla maturazione al soddisfo.
Con vittoria di spese, di spese e compenso professionale, oltre IVA e C.P.A.”
Conclusioni di parte resistente
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
Nel merito: in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione - ex art. 8 del D.M.
19.12.2000 - dei buoni fruttifero postali a termine per cui è causa serie “AA4”, sottoscritto in data 25.7.2002, oltre che dell'azione e del risarcimento del danno di parte ricorrente per decorrenza dei termini di legge, conseguentemente, respingere tutte le richieste restitutorie/risarcitorie, nonché tutte le domande formulate a qualsiasi titolo dalla signora
, in quanto inammissibili improponibili e, comunque, infondate in fatto Parte_2
e diritto;
in via principale: accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo a conseguentemente respingere tutte le richieste restitutorie/risarcitorie, AR
pagina 2 di 11 nonché tutte le domande formulate a qualsiasi titolo dalla signora in Parte_2
quanto inammissibili improponibili e, comunque, infondate in fatto e diritto;
in ogni caso: accertare e dichiarare l'indisponibilità delle somme richieste in capo alla convenuta - ex L. 23.12.2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006) -, pertanto, respingere tutte le richieste formulate nei suoi confronti da parte ricorrente.
Con vittoria di spese, diritti ed onorarti del presente giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 28.1.2025 ha chiesto di condannare Parte_1
a restituirle € 17.500,00, oltre interessi corrispettivi AR
convenzionali e interessi legali dal dovuto al saldo, di esatto adempimento agli obblighi assunti dalla resistente a seguito dell'acquisto da parte della ricorrente di buoni fruttiferi postali a termine della serie AA4, accertando la mancata prescrizione dei diritti di credito oggetto di tali titoli quale conseguenza della mancata consegna da parte di dei fogli informativi relativi AR
alle caratteristiche dei titoli acquistati, domanda proposta in via subordinata anche quale conseguenza della risoluzione di diritto per grave inadempimento dei contratti tramite i quali ha acquistato tali buoni e proposta in via ulteriormente subordinata a titolo di risarcimento dei danni.
2. A fondamento delle domande proposte nel presente giudizio : Parte_1
a. ha documentato di aver acquistato all'ufficio postale Milano Centro il
25.7.2002 6 buoni fruttiferi postali “a termine” del valore complessivo di €
17.500,00 (uno da € 500,00; due da € 1.000,00 e tre da € 5.000,00, cfr. doc.
1);
b. ha allegato di non aver ricevuto alcuna informazione scritta sulla loro scadenza e sulle caratteristiche del loro funzionamento al momento dell'acquisto dei buoni postali;
c. ha allegato di essersi recata “dopo alcuni anni” all'ufficio postale emittente chiedendo il rimborso dei buoni, che le è stato negato da AR
in ragione della ritenuta prescrizione dei diritti di credito esigibili in
[...]
forza di tali titoli;
d. ha documentato di aver quindi sporto reclamo a il AR
29.5.2023 tramite un'associazione di consumatori (doc. 2), al quale
[...]
ha risposto l'1.6.2023 negando la sussistenza del diritto di CP_1
pagina 3 di 11 rimborso poiché i buoni a termine della serie AA4, disciplinati con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.4.2022, avevano durata di 7 anni e quindi nel 2023 sia il diritto alla restituzione del valore nominale del buono sia il diritto a ricevere il pagamento del tasso interesse del 40% lordo sul valore dei titoli era prescritto, essendo decorsi oltre 10 anni dalla scadenza dei titoli (doc. 3);
e. ha documentato che ha confermato tali valutazioni AR
nel corso del procedimento di mediazione promosso dalla ricorrente prima dell'instaurazione della presente controversia, conclusosi con esito negativo
(doc.ti 4 e 5);
f. ha dedotto di ritenere responsabile per il mancato AR
rimborso dei buoni postali, non essendo desumibile dal contenuto dei buoni acquistati né quale fosse la loro scadenza né il loro rendimento e non avendo avuto cura la resistente di consegnare al momento dell'acquisto dei buoni nemmeno il foglio informativo analitico descrittivo delle caratteristiche dei buoni postali in violazione dell'art. 1176, comma 2 e dell'art. 3 del DM
Tesoro 19.12.2000, secondo una prassi già sanzionata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento del novembre 2022
(doc. 8);
g. ha quindi ulteriormente dedotto che tale inadempimento della resistente non le ha consentito di conoscere il termine per esercitare i diritti di credito derivanti dall'acquisto dei buoni postali, impedendole senza sua colpa di esigere tali diritti tempestivamente, fatto che avrebbe impedito il decorso della prescrizione di tali diritti di credito;
h. ha in ogni caso dedotto che il grave inadempimento della resistente agli obblighi di informativa precontrattuale giustificherebbe la risoluzione del contratto di acquisto dei buoni postali e, in ogni caso, la condanna della resistente al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del mancato rimborso degli stessi, pari alla somma tra quanto pagato per acquistare i buoni e agli interessi che avrebbe potuto ottenere presentando tempestivamente alla resistente i buoni nel termine di loro validità.
3. La resistente tempestivamente costituitasi in giudizio AR dopo la notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza pagina 4 di 11 di trattazione, ha chiesto di rigettare le domande di parte ricorrente, eccependo la prescrizione sia dei diritti derivanti dall'acquisto dei buoni postali, dei quali la ricorrente ha preteso il pagamento solo nel 2023, sia dei diritti di credito vantati in relazione alla responsabilità precontrattuale dedotta dalla ricorrente in via subordinata, allegando che i fogli informativi relativi ai buoni acquistati erano certamente disponibili nei locali di al momento Controparte_2 dell'acquisto dei buoni, oltre che consultabili nei siti della Cassa Depositi e Prestiti,
(che li aveva redatti) e di deducendo inoltre come la AR
mancata presentazione dei titoli per il rimborso entro il termine di validità è un fatto esclusivamente imputabile alla ricorrente che avrebbe potuto e dovuto conoscere le caratteristiche dei buoni acquistati, potendo desumerle dall'indicazione “a termine” stampigliata sui buoni e dalle disposizioni regolamentari che ne disciplinavano le caratteristiche. La resistente ha inoltre contestato il valore probatorio del provvedimento adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato siccome privo di rilevanza causale rispetto ai fatti allegati dall'attrice ed ha eccepito l'inesigibilità del credito vantato dalla ricorrente per indisponibilità delle somme ai sensi per effetto dell'attuazione della l. 266/2005.
4. La causa è stata istruita solo documentalmente, non essendo state proposte istanze istruttorie dalle parti.
5. Si ritiene che la domanda proposta da sia fondata e debba Parte_1
essere accolta per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
6. ha documentato di aver acquistato il 25.7.2002 6 buoni Parte_1 fruttiferi postali “a termine” del valore complessivo di € 17.500,00 (doc. 1).
7. È pacifico e documentato che al momento dell'acquisto da parte di i Pt_1
buoni fruttiferi postali fossero disciplinati dal Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze del 18 aprile 2002 con il quale sono state istituite due nuove serie di buoni, una - denominata “A4” - di durata massima ventennale (art. 4 doc. 3 res.) e una - denominata “AA4”- liquidabile solo al termine del settimo anno successivo alla data di emissione che consentiva la maturazione a tale termine di un interesse corrispettivo lordo del 40% e poteva anche essere rimborsata prima del termine settennale, ma solo dopo un anno dell'acquisto, con applicazione degli interessi previsti per la serie “A4” diminuiti di 25 centesimi (doc. 3 res., art. 8).
pagina 5 di 11 I buoni fruttiferi postali acquistati da recano stampigliata sul fronte Pt_1 del titolo l'indicazione “a termine” e tale indicazione consente in modo inequivoco di ritenerli ricompresi nella serie “AA4” ordinariamente liquidabile solo dopo sette anni dall'acquisto (cfr. doc. 1 ric. e art. 4 doc. 3 res).
È pacifico inoltre che non ha chiesto la liquidazione dei buoni né al Pt_1
termine di 7 anni dalla loro emissione, data a partire dalla quale il credito per rimborso del capitale versato per l'acquisto dei buoni postali e il pagamento degli degli interessi corrispettivi nella misura del 40% lordo è divenuto esigibile ai sensi dell'art. 8 del DM 18 aprile 2002, né nei 10 anni successivi a tale scadenza, ossia entro il termine di prescrizione decennale del diritto di rimborso previsto dall'art. 8 del Decreto del Ministero del Tesoro del 19 dicembre 2000 (doc. 5 res.), corrispondente al termine di prescrizione ordinaria decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
8. Parte ricorrente ha dedotto di avere ciononostante diritto ad ottenere rimborso del capitale e il pagamento degli interessi previsti dall'art. 8 del DM richiamato, in primo luogo, siccome il decorso del termine di prescrizione del diritto alla liquidazione dei buoni sarebbe stato in concreto impedito dalla colpevole mancata indicazione sui buoni acquistati del termine previsto per il loro rimborso e dalla colpevole mancata consegna da parte di al momento AR dell'acquisto del foglio informativo relativo alle caratteristiche dei buoni nonostante l'obbligo in tal senso previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero del Tesoro del
19 dicembre 2000 (doc. 5 res.).
Nessuno dei fatti allegati costituisce tuttavia una causa di sospensione o interruzione del decorso del termine di prescrizione del diritto al rimborso dei titoli ai sensi degli artt. 2941 ss. c.c., di tal che deve rilevarsi che nel 2023 quando ha Pt_1
chiesto la liquidazione dei sei buoni postali della serie AA4 acquistati nel 2002, tale diritto era certamente prescritto e la pretesa di ottenere il rimborso dei titoli appare, quindi, infondata e deve essere rigettata.
9. Nondimeno la ricorrente ha allegato che al momento dell'acquisto dei buoni postali, in violazione dell'obbligo previsto dall'art. dall'art. 3 del AR
Decreto del Ministero del Tesoro del 19 dicembre 2000 (doc. 5 res.) non le avrebbe consegnato il foglio informativo contente le caratteristiche dei buoni acquistati ed ha quindi dedotto che tale inadempimento relativo agli obblighi regolamentari pagina 6 di 11 gravanti sulla resistente sarebbe fonte di responsabilità contrattuale per il danno subito dalla ricorrente consistito nel mancato rimborso dei buoni, danno del quale la ricorrente si è avveduta solo nel 2023 quando ha chiesto la liquidazione dei buoni venendo a conoscenza della prescrizione dei crediti ai quali avrebbe avuto diritto presentando per l'incasso i buoni. ha contestato specificamente di non aver consegnato i AR
fogli informativi a e ha rappresentando la difficoltà a fornire la prova Pt_1
positiva contraria al fatto negativo rappresentato dalla ricorrente, ossia del suo adempimento, essendo trascorsi oltre vent'anni dall'inadempimento contestato, non avendo alcun obbligo né di far sottoscrivere i fogli informativi consegnati né di conservarne copia per un lasso di tempo così lungo. ha AR
inoltre dedotto che in ogni caso la ricorrente avrebbe potuto conoscere la essendo queste disciplinati con atti regolamentari pubblicati in Gazzetta Ufficiale e poi pubblicati anche sui siti di e della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. ed CP_1
essendo le stesse a disposizione presso gli uffici postali e che quindi il danno lamentato, consistito nel mancato rimborso dei buoni, sarebbe a lei esclusivamente imputabile ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
Come recentemente evidenziato dalla Corte di Appello di Milano nella recente sentenza del 16.10.2024 che ha definito il procedimento n. R.G. 846/2023, tuttavia,
“va, anzitutto, rilevato che, in base all'art. 3 del D.M. 19.12.2000, sussiste in capo a l'obbligo di informare l'acquirente attraverso la consegna di un CP_1
; che detta normativa dispone, infatti, che 'per il Parte_3
collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento'.
La previsione di tale obbligo informativo è, inoltre, rafforzata dall'art. 6 del medesimo decreto ministeriale ove è previsto, sempre in capo a , CP_1
l'obbligo 'di esporre al pubblico le condizioni praticate rinviando al foglio informativo, che sarà consegnato al sottoscrittore, la descrizione dettagliata delle caratteristiche del buono sottoscritto'.
Il coordinamento di tali due disposizioni non può che essere inteso nel senso che l'affissione in luogo pubblico delle condizioni economiche praticate si pone come onere aggiuntivo e non sostitutivo all'obbligo di consegna del Foglio Informativo.
pagina 7 di 11 Nel caso in esame deve ritenersi che l'appellata non abbia fornito alcuna prova della consegna del Foglio Informativo ai sottoscrittori per cui è causa (…).
Sempre alla luce della normativa sopra richiamata, risulta altresì irrilevante la contestazione di parte appellata secondo cui “(i F.I.A.) venivano, in ogni caso, affissi in tutti gli uffici postali, nei locali aperti al pubblico”, per il fatto che, come già segnalato, tale adempimento deve integrare l'obbligo di consegna del e non sostituirlo.
Del resto, l'adempimento dell'obbligo di consegna del Foglio Informativo e, più in generale, della necessaria informazione da parte di in favore dei propri clienti, va ricondotto ad una conseguenza imposta dalla fisiologica asimmetria informativa che caratterizza il rapporto tra , qui intermediario finanziario, ed i singoli CP_1
risparmiatori-investitori.
Tale obbligo assume carattere essenziale alla luce del fatto che il F.I.A., essendo l'unico documento ove vengono specificate tutte le indicazioni relative alle condizioni economiche e normative che regolano l'investimento, risulta essere il nucleo essenziale del contratto sul quale deve determinarsi il consenso all'acquisto dell'investitore-risparmiatore.
Nella Giurisprudenza di legittimità è costante la qualificazione dei buoni fruttiferi come titoli di legittimità caratterizzati da letterarietà (Cass. Civ. SS.UU. n.
3963/2019), ed è proprio in forza di tale qualificazione che i buoni fruttiferi al momento della loro emissione devono essere accompagnati da una informazione chiara e univoca circa le condizioni economiche, affinché il risparmiatore sia messo nella condizione di sapere e comprendere la tipologia di investimento che sta sottoscrivendo ed il tempo a partire dal quale decorre la prescrizione decennale.
Venendo al caso di specie, oltre ad essere mancata la consegna dei fogli informativi relativi ai titoli sottoscritti (…), va detto che i buoni fruttiferi (…) nulla riportano circa il termine di prescrizione e che, (…), non è indicata nemmeno la durata del buono, essendo apposta sui buoni la sola stampigliatura 'a termine'.
La sola indicazione del carattere 'a termine' dei titoli appare del tutto insufficiente ad informare (…) in merito al termine iniziale da quale avrebbero potuto far valere il loro diritto di rimborso e, quindi, all'individuazione del dies a quo da cui sarebbe decorso il termine di prescrizione.
pagina 8 di 11 La violazione dei doveri di informazione non ha, quindi, potuto porre [i risparmiatori] nella condizione di potersi tempestivamente attivare per riscuotere i buoni fruttiferi sottoscritti nel termine di prescrizione per essi previsto.
L'esigenza di garantire un'informativa completa al risparmiatore-investitore deriva altresì dai principi di correttezza e buonafede che, in quanto clausole generali del contratto, devono caratterizzare il rapporto contrattuale tanto nella sua fase iniziale di sottoscrizione, quanto nella fase successiva esecutiva.
In particolare, dal principio di buona fede discende in capo a un obbligo di lealtà e cooperazione specifico nei confronti del risparmiatore-investitore nonché contraente, che si esplica anche in un dovere di avviso e di informazione in ordine alle circostanze rilevanti per l'esecuzione del contratto.
In altre parole, anche in ragione del suo dovere di eseguire il contratto secondo buona fede – oltre che in ragione dello squilibrio informativo caratterizzante il rapporto contrattuale qui in oggetto –, si sarebbe dovuta assicurare CP_1
della piena conoscenza da parte [dei risparmiatori] e delle caratteristiche dei Buoni,
e, quindi, del momento in cui sarebbe divenuto impossibile per gli odierni appellanti richiedere il rimborso per decorso del termine di prescrizione dei BFP.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, risulta evidente che l'inadempimento informativo di ha determinato, prima, un acquisto CP_1
dei buoni da parte degli odierni appellanti senza adeguata informazione da parte degli stessi (non potendosi ipotizzare che i clienti abbiano coscientemente voluto acquistare dei prodotti finanziari di cui non potevano formalmente conoscere la data di scadenza e il termine ultimo per conseguirne il rimborso) e, da ultimo, il mancato rimborso dei BFP e degli interessi sugli stessi maturati” (sul punto, analogamente,
Corte di Appello di Milano nella recente sentenza del 18 settembre 2024 che ha definito il procedimento n. R.G. 1496/2022).
La Corte d'Appello di Milano ha già quindi riconosciuto che AR
è onerata di dimostrare di aver effettivamente consegnato il foglio
[...]
informativo, siccome tenuta ad adempiere a tale specifico obbligo per legge.
La Corte d'Appello di Milano ha inoltre evidenziato come l'astratta conoscibilità da parte del risparmiatore che ha acquistato i buoni postali della loro scadenza tramite consultazione delle fonti normative o di altre informazioni messe a disposizione della collettività da parte di o dalla Cassa dei Depositi e Prestiti non CP_1
pagina 9 di 11 rende imputabile esclusivamente al risparmiatore il danno patito per il mancato rimborso dei buoni, perché tale interpretazione esonererebbe in ogni caso
[...]
dalle sue responsabilità derivanti dall'inadempimento di CP_1 un'obbligazione che la legge pone specificamente ed esclusivamente a suo carico e che costituisce quindi un'autonoma fonte di responsabilità di ai CP_1
sensi 1173 c.c.
Tali principi di diritto risultano immediatamente applicabili anche in questo giudizio.
Né può la resistente invocare la prescrizione del diritto di credito risarcitorio vantato dalla ricorrente, avendo quest'ultima avuto contezza del pregiudizio patito solo nel
2023 quando chiesto la liquidazione venendo a conoscenza del fatto che il diritto alla liquidazione dei buoni è prescritto per gli effetti di cui all'art. 2935 c.c.
Poiché il danno patito da attiene a comportamenti illeciti compiuti a Pt_1
suo danno in fase precontrattuale si ritiene quindi corretto limitare il danno da risarcire per effetto dell'inadempimento di al prezzo AR
pagato da per l'acquisto di buoni avvenuto senza ricevere per iscritto le Pt_4
informazioni sulle loro caratteristiche dovute ai sensi dell'art. 3 del Decreto del
Ministero del Tesoro del 19 dicembre 2000 e dei quali quindi non ha poi ottenuto il rimborso.
Tale danno viene quindi quantificato in misura pari al prezzo versato per l'acquisto dei buoni, nel caso di specie 17.500 euro, oltre alla rivalutazione monetaria (che viene compiuta applicando gli indici FOI secondo prassi consolidata) e interessi compensativi (calcolati anno per anno sul capitale rivalutato applicando equitativamente per prassi consolidata il tasso di interesse legale secondo i criteri stabiliti dalla Cass. Sez. Unite 1712/1995) dal momento della prescrizione del diritto alla liquidazione dei buoni e sino all'attualità, pari quindi alla data odierna a
€ 22.634,63 (cfr. analogamente Corte di Appello di Milano nella recente sentenza del 18 settembre 2024 che ha definito il procedimento n. R.G. 1496/2022).
Su tale importo saranno poi dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al saldo effettivo da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
10. Non avendo, infine, la resistente provato di aver effettivamente devoluto eventuali accantonamenti compiuti per il rimborso dei buoni acquistati da al Pt_5
pagina 10 di 11 Fondo istituito con l 266/2005, l'eccezione di “indisponibilità delle somme” da destinare al rimborso è risultata manifestamente infondata e deve essere rigettata.
11. Di conseguenza deve essere condannata al pagamento di AR
€ 22.634,63 in favore di , oltre interessi legali da calcolare al Parte_1 saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al saldo effettivo.
12. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. le spese seguono la soccombenza di parte resistente e vengono quantificate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, applicati i parametri medi previsti dal DM 55/2014 per le fasi introduttiva e di studio, minimi per la fase istruttoria, solo documentale, e decisoria, solo orale.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) condanna al pagamento in favore di di € AR Parte_1
22.634,63, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al saldo effettivo;
2) condanna altresì al pagamento delle spese di lite sostenute da AR
, che liquida in € 3.386,00 per compensi ed € 264,00 per spese esenti, Parte_1
oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
Milano, 9 maggio 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
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