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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/12/2025, n. 5829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5829 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14058/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14058/2022
Oggi 3 dicembre 2025, alle ore 9.32, innanzi al GI dott. ER ET, sono comparsi:
Per e per l'avv. BELLUOMO DANIELE Controparte_1 Controparte_2
Per l'avv. Dario Sanfilippo, in sostituzione dell'avv. Alessandro Barbaro CP_3
Il procuratore dell'opposta dà atto di avere depositato telematicamente le ricevute attestanti la notificazione all'opponente dell'incontro presso il mediatore, con allegato certificato di residenza di
. Controparte_1
Il GI invita le parti a precisare le proprie conclusioni.
Il procuratore di parte opponente insiste nella eccezione di improcedibilità della domanda monitoria atteso che, anche alla luce della documentazione prodotta dalla difesa dell'opposta, si evince che non vi
è stata una rituale notificazione alle parti dell'avvio del procedimento di mediazione;
nel merito precisa le conclusioni come da atti e difese già svolte e chiede che la causa venga decisa.
Il procuratore dell'opposta precisa le conclusioni riportandosi agli atti e difese e, con riferimento alla eccepita improcedibilità, rappresenta che la stessa risulta infondata alla luce della documentazione versata in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. ER ET
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER ET, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 14058/2022 promossa da:
, (C.F. ), Controparte_1 C.F._1
, (C.F. , Controparte_2 C.F._2 domiciliato in VIALE V.VENETO 14 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. BELLUOMO
DANIELE giusta procura in atti.
ATTORI
contro
(C.F. ), quale procuratrice di domiciliato in VIA CP_3 P.IVA_1 Controparte_4
ORSO CORBINO 7 98124 MESSINA;
rappresentato e difeso dall'avv. BARBARO ALESSANDRO giusta procura in atti.
CONVENUTO
Decisa all'udienza del 3 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc sulle conclusioni precisate come da superiore verbale pagina 2 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in Controparte_1 Controparte_2
giudizio avanti questo Tribunale la n.q. e proponevano opposizione avverso il decreto CP_3
ingiuntivo n.3745/2022 emesso dal Tribunale di Catania il 5.9.2022 e notificato il 27.9.2022 con il quale era stato ingiunto loro di pagare in favore della società opposta la somma di € 34.196,44, oltre interessi e spese del procedimento, ed articolavano una serie di motivi.
L'opposta si costituiva in giudizio contestando in ogni sua parte il contenuto dell'atto di opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 15 marzo 2023 il GI non concedeva la provvisoria esecuzione del DI opposto e assegnava a parte opposta, attore in senso sostanziale, il termine di 15 gg. per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.L.vo n.28/2010, rinviando all'uopo all'udienza del 9.10.2023.
Assegnati alle parti su loro richiesta i termini di cui all'art. 183 6° co cpc, all'udienza del 23 marzo
2025 la causa veniva rinviata all'udienza del 3 dicembre 2025 per precisazione delle conclusioni con discussione orale ex art. 281 sexies cpc anche in ordine alla questione inerente la procedibilità della domanda ( questione tempestivamente sollevata dalla difesa dell'opponente già all'udienza del
9.10.2023 nella quale l'opposta aveva dato atto dell'esito negativo della mediazione per mancata comparizione degli opponenti, come da verbale depositato).
Indi all'udienza del 3 dicembre 2025 la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come da superiore verbale.
Ciò posto, dall'esame degli atti si rileva che la domanda di mediazione proposta dalla società
opposta non è stata ritualmente notificata agli opponenti.
Risulta invero evidente dalla documentazione depositata dall'opposta che nel caso di specie l'organismo di mediazione incaricato dalla odierna parte opposta abbia tentato di effettuare la notifica pagina 3 di 8 direttamente nei confronti delle parti (V. cartoline di ritorno allegate dalla opposta contestualmente al deposito della prima memoria ex art. 183, VI comma cpc); tentativo di notifica che tuttavia ha avuto esito negativo per la irreperibilità dei destinatari e che non impedì, tuttavia, al mediatore di “certificare”
la mancata partecipazione delle parti chiamate e formare il relativo verbale negativo.
La irreperibilità dei destinatari avrebbe invece dovuto indurre parte opposta a richiedere un rinvio ai fini della rinnovazione della notifica, atteso peraltro anche l'evidente errore commesso nei confronti di
, la cui convocazione veniva spedita in via Ustica n. 7, a dispetto della attestazione Controparte_2
anagrafica di residenza (allegata dalla stessa parte opposta) che la vedeva, invece, risiedere in via Elio
Vittorini n. 31.
Non può sostenersi dunque con fondamento quanto rappresentato dall'opposta circa la presunta correttezza della procedura espletata, deducendo che la raccomandata fosse stata inviata personalmente all'indirizzo anagrafico degli opponenti.
Circostanza, come detto, documentalmente smentita dalle stesse allegazioni versate in atti dalla parte opposta (Cfr. doc. n. 9 del fascicolo monitorio).
Inoltre, diversamente da quanto asserito dalla difesa dell'opposta, il difensore degli opponenti non risultava munito di specifico mandato a mediare per conto degli stessi ( vedasi procura giudiziale sottoscritta dagli opponenti e versata in atti all'atto della iscrizione a ruolo del procedimento di opposizione).
Per quanto sopra, la procedura di mediazione demandata dal GI con l'ordinanza del 15 marzo 2023
non può considerarsi utilmente avviata e il giudizio deve essere dichiarato improcedibile
Peraltro “ L'intero impianto del D. Lgs. 28/2010 è volto alla valorizzazione della possibilità delle parti di decidere del proprio conflitto. In particolare l'art. 4 prevede che il contenuto dell'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa, mentre l'art. 8 prescrive che “la domanda e la data...sono comunicate all'altra parte...”. È da ritenersi valida, pertanto, la notifica della comunicazione di avvio mediazione effettuata direttamente al domicilio della controparte anziché pagina 4 di 8 al difensore. Il D.lgs. 28/2010, invero, non prevede in alcuna sua parte la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito, essendo necessario che l'atto sia portato a conoscenza della parte.
Circostanza che nel caso di specie non è avvenuta in maniera corretta e conforme al dettato normativo sopra delineato.( Tribunale di Palermo sentenza n. 3903/2019).
Siffatta interpretazione risulta essere peraltro in piena armonia con i principi di diritto espressi dalla
Suprema Corte con la sentenza 8473/2019 del 17/03/2019,cui questo Tribunale aderisce condividendone le motivazioni;
” In particolare, la questione giuridica che il ricorso impone di risolvere è se, nel suddetto procedimento di mediazione, il cui preventivo esperimento è previsto obbligatoriamente, a pena di improcedibilità, per le controversie nelle materie indicate dal D.Lgs. n.
28 del 2010, art. 5, comma 1 bis, (introdotto dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 84, convertito con modificazioni della L. 9 agosto 2013, n. 98, dopo che la Corte Cost. con sentenza n. 272 del 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 del medesimo articolo) e disciplinato, in particolare, dagli artt. 5 e 8 dello stesso, la parte che propone la mediazione sia tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore, affinchè il tentativo si possa ritenere compiuto, a pena di improcedibilità dell'azione proposta senza previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria,
o se la stessa possa - e in che modo - farsi sostituire. Qualora si ammetta che la parte possa farsi sostituire, ovvero che sia un atto delegabile ad altri, occorre individuare i modi e le forme di tale sostituzione, ovvero se possa essere sostituita da chiunque, ed in particolare se possa farsi sostituire anche dal suo avvocato e, qualora si ammetta che possa essere sostituita dal suo avvocato, con quale atto tali poteri possano essere conferiti. Il legislatore con il decreto legislativo menzionato ha cercato di accelerare, se non forzare, la creazione di una cultura di risoluzione alternativa delle controversie, con finalità deflattiva, imponendo per una vasta serie di controversie questa ipotesi di mediazione come obbligatoria, il cui mancato esperimento è stato sanzionato con l'improcedibilità. Dalla lettura delle disposizioni ad essa dedicate, emerge l'adozione di un procedimento deformalizzato che si svolge davanti al mediatore, in cui la miglior garanzia di riuscita era costituita innanzitutto dalla stessa professionalizzazione delle figura del mediatore, e dall'offerta alle parti di un momento di incontro, perchè potessero liberamente discutere prima che le rispettive posizioni risultassero irrigidite dalle posizioni processuali assunte e dalle linee difensive adottate, nonchè da agevolazioni fiscali. Il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in pagina 5 di 8 diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali. Quanto alla presenza dell'avvocato, essa originariamente non era neppure prevista;
è stata infatti introdotta nell'art. 5 dal comma 1 bis, che prevede che chi intenda esercitare l'azione debba promuovere preventivamente la mediazione obbligatoria assistito dal proprio avvocato. Si può osservare che la novella del 2013, che introduce la presenza necessaria dell'avvocato, con l'affiancare all'avvocato esperto in tecniche processuali che
"rappresenta" la parte nel processo, l'avvocato esperto in tecniche negoziali che "assiste" la parte nella procedura di mediazione, segna anche la progressiva emersione di una figura professionale nuova, con un ruolo in parte diverso e alla quale si richiede l'acquisizione di ulteriori competenze di tipo relazionale e umano, inclusa la capacità di comprendere gli interessi delle parti al di là delle pretese giuridiche avanzate. Non è questa la sede per valutare le probabilità di successo delle creazione forzosa di una cultura della mediazione. Occorre prendere atto che la legge impone in una vasta serie di casi, come momento necessario e significativo precedente alla possibilità stessa di introdurre il giudizio, la necessità di esperire la mediazione e sciogliere alcuni nodi del rapporto tra mediazione obbligatoria e giudizio, per individuare quando la condizione di procedibilità possa ritenersi soddisfatta e in particolare se, nel caso di specie, il giudice abbia correttamente ritenuto che l'azione proposta fosse improcedibile (valutazione effettuata ai soli fini della soccombenza virtuale, perchè qui la domanda di merito era stata alla fine rinunciata). Come si è detto, il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perchè solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti. Ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria.
L'art. 8, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato. Tuttavia, la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale,deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri. Laddove, per la rilevanza della partecipazione, o della mancata partecipazione, ad alcuni momenti processuali, o per l'attribuzione di pagina 6 di 8 un particolare valore alle dichiarazioni rese dalla parte, la legge non ha ritenuto che la parte potesse farsi sostituire,attribuendo un disvalore, o un preciso significato alla sua mancata comparizione di persona, lo ha previsto espressamente (v. art. 231 c.p.c., sulla risposta all'interrogatorio formale: "La parte interrogata deve rispondere personalmente" e il successivo art. 232 che fa discendere precise conseguenze alla mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio): v. Cass. n. 15195 del
2000: "L'interrogatorio formale non può essere reso a mezzo di procuratore speciale atteso che il soggetto cui è deferito deve rispondere ad esso oralmente e personalmente, in base all'art. 231 c.p.c.
Non è previsto, nè escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore. Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche ma non solo – dal suo difensore. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a sè stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale. Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benchè possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore,la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista”.
Detti principi risultano riaffermati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 18068/2019.
Orbene, alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte. ne consegue che se nel procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n 28 del 2010 è necessaria la comparizione personale delle parti pagina 7 di 8 davanti al mediatore, assistite dal difensore, deve conseguentemente ritenersi che la comunicazione dell'avvio del procedimento deve essere notificata alla parte personalmente e non al suo difensore.
Pertanto nel caso che ci occupa la mediazione deve ritenersi come non esperita e l'opposizione deve essere dichiarata improcedibile.
Con riferimento poi alla sorte del DI opposto, alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 19596/2020 ( "Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione
è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".), ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo per improcedibilità della domanda .
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al dm n.1 47/2022 avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonchè all'attività difensiva concretamente svolta , tenuto conto della pronuncia in rito e della fase decisionale abbreviata di cui all'art. 281 sexies cpc.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 14058/2022 RG:
1. dichiara improcedibile la domanda monitoria e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente liquidate in
€.286,00 per spese ed €.3.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Letta in udienza in Catania il 3 dicembre 2025 il Giudice
Dott. ER ET
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14058/2022
Oggi 3 dicembre 2025, alle ore 9.32, innanzi al GI dott. ER ET, sono comparsi:
Per e per l'avv. BELLUOMO DANIELE Controparte_1 Controparte_2
Per l'avv. Dario Sanfilippo, in sostituzione dell'avv. Alessandro Barbaro CP_3
Il procuratore dell'opposta dà atto di avere depositato telematicamente le ricevute attestanti la notificazione all'opponente dell'incontro presso il mediatore, con allegato certificato di residenza di
. Controparte_1
Il GI invita le parti a precisare le proprie conclusioni.
Il procuratore di parte opponente insiste nella eccezione di improcedibilità della domanda monitoria atteso che, anche alla luce della documentazione prodotta dalla difesa dell'opposta, si evince che non vi
è stata una rituale notificazione alle parti dell'avvio del procedimento di mediazione;
nel merito precisa le conclusioni come da atti e difese già svolte e chiede che la causa venga decisa.
Il procuratore dell'opposta precisa le conclusioni riportandosi agli atti e difese e, con riferimento alla eccepita improcedibilità, rappresenta che la stessa risulta infondata alla luce della documentazione versata in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. ER ET
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER ET, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 14058/2022 promossa da:
, (C.F. ), Controparte_1 C.F._1
, (C.F. , Controparte_2 C.F._2 domiciliato in VIALE V.VENETO 14 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. BELLUOMO
DANIELE giusta procura in atti.
ATTORI
contro
(C.F. ), quale procuratrice di domiciliato in VIA CP_3 P.IVA_1 Controparte_4
ORSO CORBINO 7 98124 MESSINA;
rappresentato e difeso dall'avv. BARBARO ALESSANDRO giusta procura in atti.
CONVENUTO
Decisa all'udienza del 3 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc sulle conclusioni precisate come da superiore verbale pagina 2 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in Controparte_1 Controparte_2
giudizio avanti questo Tribunale la n.q. e proponevano opposizione avverso il decreto CP_3
ingiuntivo n.3745/2022 emesso dal Tribunale di Catania il 5.9.2022 e notificato il 27.9.2022 con il quale era stato ingiunto loro di pagare in favore della società opposta la somma di € 34.196,44, oltre interessi e spese del procedimento, ed articolavano una serie di motivi.
L'opposta si costituiva in giudizio contestando in ogni sua parte il contenuto dell'atto di opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 15 marzo 2023 il GI non concedeva la provvisoria esecuzione del DI opposto e assegnava a parte opposta, attore in senso sostanziale, il termine di 15 gg. per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.L.vo n.28/2010, rinviando all'uopo all'udienza del 9.10.2023.
Assegnati alle parti su loro richiesta i termini di cui all'art. 183 6° co cpc, all'udienza del 23 marzo
2025 la causa veniva rinviata all'udienza del 3 dicembre 2025 per precisazione delle conclusioni con discussione orale ex art. 281 sexies cpc anche in ordine alla questione inerente la procedibilità della domanda ( questione tempestivamente sollevata dalla difesa dell'opponente già all'udienza del
9.10.2023 nella quale l'opposta aveva dato atto dell'esito negativo della mediazione per mancata comparizione degli opponenti, come da verbale depositato).
Indi all'udienza del 3 dicembre 2025 la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come da superiore verbale.
Ciò posto, dall'esame degli atti si rileva che la domanda di mediazione proposta dalla società
opposta non è stata ritualmente notificata agli opponenti.
Risulta invero evidente dalla documentazione depositata dall'opposta che nel caso di specie l'organismo di mediazione incaricato dalla odierna parte opposta abbia tentato di effettuare la notifica pagina 3 di 8 direttamente nei confronti delle parti (V. cartoline di ritorno allegate dalla opposta contestualmente al deposito della prima memoria ex art. 183, VI comma cpc); tentativo di notifica che tuttavia ha avuto esito negativo per la irreperibilità dei destinatari e che non impedì, tuttavia, al mediatore di “certificare”
la mancata partecipazione delle parti chiamate e formare il relativo verbale negativo.
La irreperibilità dei destinatari avrebbe invece dovuto indurre parte opposta a richiedere un rinvio ai fini della rinnovazione della notifica, atteso peraltro anche l'evidente errore commesso nei confronti di
, la cui convocazione veniva spedita in via Ustica n. 7, a dispetto della attestazione Controparte_2
anagrafica di residenza (allegata dalla stessa parte opposta) che la vedeva, invece, risiedere in via Elio
Vittorini n. 31.
Non può sostenersi dunque con fondamento quanto rappresentato dall'opposta circa la presunta correttezza della procedura espletata, deducendo che la raccomandata fosse stata inviata personalmente all'indirizzo anagrafico degli opponenti.
Circostanza, come detto, documentalmente smentita dalle stesse allegazioni versate in atti dalla parte opposta (Cfr. doc. n. 9 del fascicolo monitorio).
Inoltre, diversamente da quanto asserito dalla difesa dell'opposta, il difensore degli opponenti non risultava munito di specifico mandato a mediare per conto degli stessi ( vedasi procura giudiziale sottoscritta dagli opponenti e versata in atti all'atto della iscrizione a ruolo del procedimento di opposizione).
Per quanto sopra, la procedura di mediazione demandata dal GI con l'ordinanza del 15 marzo 2023
non può considerarsi utilmente avviata e il giudizio deve essere dichiarato improcedibile
Peraltro “ L'intero impianto del D. Lgs. 28/2010 è volto alla valorizzazione della possibilità delle parti di decidere del proprio conflitto. In particolare l'art. 4 prevede che il contenuto dell'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa, mentre l'art. 8 prescrive che “la domanda e la data...sono comunicate all'altra parte...”. È da ritenersi valida, pertanto, la notifica della comunicazione di avvio mediazione effettuata direttamente al domicilio della controparte anziché pagina 4 di 8 al difensore. Il D.lgs. 28/2010, invero, non prevede in alcuna sua parte la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito, essendo necessario che l'atto sia portato a conoscenza della parte.
Circostanza che nel caso di specie non è avvenuta in maniera corretta e conforme al dettato normativo sopra delineato.( Tribunale di Palermo sentenza n. 3903/2019).
Siffatta interpretazione risulta essere peraltro in piena armonia con i principi di diritto espressi dalla
Suprema Corte con la sentenza 8473/2019 del 17/03/2019,cui questo Tribunale aderisce condividendone le motivazioni;
” In particolare, la questione giuridica che il ricorso impone di risolvere è se, nel suddetto procedimento di mediazione, il cui preventivo esperimento è previsto obbligatoriamente, a pena di improcedibilità, per le controversie nelle materie indicate dal D.Lgs. n.
28 del 2010, art. 5, comma 1 bis, (introdotto dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 84, convertito con modificazioni della L. 9 agosto 2013, n. 98, dopo che la Corte Cost. con sentenza n. 272 del 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 del medesimo articolo) e disciplinato, in particolare, dagli artt. 5 e 8 dello stesso, la parte che propone la mediazione sia tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore, affinchè il tentativo si possa ritenere compiuto, a pena di improcedibilità dell'azione proposta senza previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria,
o se la stessa possa - e in che modo - farsi sostituire. Qualora si ammetta che la parte possa farsi sostituire, ovvero che sia un atto delegabile ad altri, occorre individuare i modi e le forme di tale sostituzione, ovvero se possa essere sostituita da chiunque, ed in particolare se possa farsi sostituire anche dal suo avvocato e, qualora si ammetta che possa essere sostituita dal suo avvocato, con quale atto tali poteri possano essere conferiti. Il legislatore con il decreto legislativo menzionato ha cercato di accelerare, se non forzare, la creazione di una cultura di risoluzione alternativa delle controversie, con finalità deflattiva, imponendo per una vasta serie di controversie questa ipotesi di mediazione come obbligatoria, il cui mancato esperimento è stato sanzionato con l'improcedibilità. Dalla lettura delle disposizioni ad essa dedicate, emerge l'adozione di un procedimento deformalizzato che si svolge davanti al mediatore, in cui la miglior garanzia di riuscita era costituita innanzitutto dalla stessa professionalizzazione delle figura del mediatore, e dall'offerta alle parti di un momento di incontro, perchè potessero liberamente discutere prima che le rispettive posizioni risultassero irrigidite dalle posizioni processuali assunte e dalle linee difensive adottate, nonchè da agevolazioni fiscali. Il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in pagina 5 di 8 diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali. Quanto alla presenza dell'avvocato, essa originariamente non era neppure prevista;
è stata infatti introdotta nell'art. 5 dal comma 1 bis, che prevede che chi intenda esercitare l'azione debba promuovere preventivamente la mediazione obbligatoria assistito dal proprio avvocato. Si può osservare che la novella del 2013, che introduce la presenza necessaria dell'avvocato, con l'affiancare all'avvocato esperto in tecniche processuali che
"rappresenta" la parte nel processo, l'avvocato esperto in tecniche negoziali che "assiste" la parte nella procedura di mediazione, segna anche la progressiva emersione di una figura professionale nuova, con un ruolo in parte diverso e alla quale si richiede l'acquisizione di ulteriori competenze di tipo relazionale e umano, inclusa la capacità di comprendere gli interessi delle parti al di là delle pretese giuridiche avanzate. Non è questa la sede per valutare le probabilità di successo delle creazione forzosa di una cultura della mediazione. Occorre prendere atto che la legge impone in una vasta serie di casi, come momento necessario e significativo precedente alla possibilità stessa di introdurre il giudizio, la necessità di esperire la mediazione e sciogliere alcuni nodi del rapporto tra mediazione obbligatoria e giudizio, per individuare quando la condizione di procedibilità possa ritenersi soddisfatta e in particolare se, nel caso di specie, il giudice abbia correttamente ritenuto che l'azione proposta fosse improcedibile (valutazione effettuata ai soli fini della soccombenza virtuale, perchè qui la domanda di merito era stata alla fine rinunciata). Come si è detto, il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perchè solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti. Ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria.
L'art. 8, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato. Tuttavia, la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale,deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri. Laddove, per la rilevanza della partecipazione, o della mancata partecipazione, ad alcuni momenti processuali, o per l'attribuzione di pagina 6 di 8 un particolare valore alle dichiarazioni rese dalla parte, la legge non ha ritenuto che la parte potesse farsi sostituire,attribuendo un disvalore, o un preciso significato alla sua mancata comparizione di persona, lo ha previsto espressamente (v. art. 231 c.p.c., sulla risposta all'interrogatorio formale: "La parte interrogata deve rispondere personalmente" e il successivo art. 232 che fa discendere precise conseguenze alla mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio): v. Cass. n. 15195 del
2000: "L'interrogatorio formale non può essere reso a mezzo di procuratore speciale atteso che il soggetto cui è deferito deve rispondere ad esso oralmente e personalmente, in base all'art. 231 c.p.c.
Non è previsto, nè escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore. Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche ma non solo – dal suo difensore. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a sè stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale. Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benchè possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore,la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista”.
Detti principi risultano riaffermati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 18068/2019.
Orbene, alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte. ne consegue che se nel procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n 28 del 2010 è necessaria la comparizione personale delle parti pagina 7 di 8 davanti al mediatore, assistite dal difensore, deve conseguentemente ritenersi che la comunicazione dell'avvio del procedimento deve essere notificata alla parte personalmente e non al suo difensore.
Pertanto nel caso che ci occupa la mediazione deve ritenersi come non esperita e l'opposizione deve essere dichiarata improcedibile.
Con riferimento poi alla sorte del DI opposto, alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 19596/2020 ( "Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione
è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".), ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo per improcedibilità della domanda .
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al dm n.1 47/2022 avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonchè all'attività difensiva concretamente svolta , tenuto conto della pronuncia in rito e della fase decisionale abbreviata di cui all'art. 281 sexies cpc.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 14058/2022 RG:
1. dichiara improcedibile la domanda monitoria e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente liquidate in
€.286,00 per spese ed €.3.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Letta in udienza in Catania il 3 dicembre 2025 il Giudice
Dott. ER ET
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