Art. 5.
Per il primo anno di applicazione della presente legge la misura dei contributi previsti dal precedente articolo 2, lettere a) e b), a carico delle categorie dei coloni e mezzadri e rispettivi concedenti nonche' dei coltivatori diretti, e' determinata come segue:
a) lire 24 per ogni giornata accertata per coloni e mezzadri ai sensi dell' articolo 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 329 ;
b) lire 16 per ogni giornata accertata a carico di ciascun nucleo familiare diretto coltivatore ai sensi dell' articolo 18 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 .
Per il primo anno di applicazione della presente legge la misura dei contributi previsti dal precedente articolo 2, lettere a) e b), a carico delle categorie dei coloni e mezzadri e rispettivi concedenti nonche' dei coltivatori diretti, e' determinata come segue:
a) lire 24 per ogni giornata accertata per coloni e mezzadri ai sensi dell' articolo 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 329 ;
b) lire 16 per ogni giornata accertata a carico di ciascun nucleo familiare diretto coltivatore ai sensi dell' articolo 18 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 .