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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 143/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NA RE, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore PEDERZOLI ANTONIO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 793/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. THV/01462252378 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2025 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 ricorre contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna per l'annullamento dell'avviso di liquidazione n. THV/01462252378 notificato in data 14 agosto 2025 e avente ad oggetto la liquidazione dell'imposta di successione per euro 9.368 calcolata per la dichiarazione di successione del Sig. Nominativo_2, monaco e sacerdote della Diocesi di Bologna che con disposizione testamentaria.
L'atto impugnato trova origine nel disconoscimento dell'esenzione da imposta di successione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 346/1990 a favore dell'erede “Ricorrente_1” quale unica beneficiaria della intera eredità del defunto Sig. Nominativo_2 a seguito di testamento olografo.
La difesa della ricorrente evidenzia preliminarmente come la stessa non ha finalità di lucro cosi come da disposizione statutaria e quindi non esercita attività economica alcuna;
è un Ente di Diritto Canonico nella forma dell'associazione di fedeli, avente esclusivamente attività di culto. Le doglianze espresse si riferiscono alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 346/1990, la quale prevede un'esenzione dall'imposta di successione per “le fondazioni e associazioni legalmente riconosciute aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione, studio o culto”; viene eccepita altresì la violazione del principio di legittimo affidamento e mutamento immotivato di orientamento dell'Amministrazione dal momento che per precedenti atti l'esenzione è tata riconosciuta. Come altro motivo di ricorso sottolinea la violazione del principio di capacità contributiva e del principio di uguaglianza tributaria (artt. 3 e 53 Cost.) in quanto l'imposizione fiscale nei confronti della Fondazione per una successione avente scopi esclusivamente religiosi e spirituali si pone in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza, capacità contributiva e libertà di culto.
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, previa sospensiva, poi accolta, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. L'Ufficio, regolarmente costituito, contesta integralmente la tesi difensiva proposta dalla ricorrente in quanto non sono provati con adeguata efficacia dimostrativa quei requisiti, in capo alla medesima, necessari per il riconoscimento del beneficio dell'esenzione. E, nel particolare, viene rilevato come la finalità di culto non è ricompresa dall'art. 3 tra le finalità che giustifichino l'esenzione; né lo può perseguire indirettamente, attraverso l'operato della assistita Associazione di fedeli Ricorrente_1, in quanto tale associazione non è un Ente morale riconosciuto dallo Stato. Inoltre, non essendo riconosciuto, non può profittare dell'equiparazione tra culto e istruzione/beneficenza.
In data 30.12.2025 risulta depositata memoria di replica dalla ricorrente evidenziando un orientamento interpretativo della normativa eccessivamente formalistico sottovalutando la sostanza fattuale e giuridica dell'ente ricorrente. Puntualizza e richiama gli argomenti espressi nel ricorso introduttivo.
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese di lite e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Nel merito la ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato essendo la disposizione testamentaria esente da imposta per le qualità del beneficiario del lascito come disposto dall'articolo 3 del T.U. sulle successioni del 31.10.1990 n.346.
La norma richiamata dispone al comma 1 che “non sono soggetti ad imposta i trasferimenti in favore …di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione…nonché di organizzazioni non lucrative e fondazioni previste dalla legge n.461/1998”. Al comma 2 lo stesso articolo 3 prevede che “i trasferimenti a favore di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute diversi da quelli elencati al comma 1 non sono soggetti ad imposta se sono stati disposti per le finalità di cui allo stesso comma”. Dalle disposizioni richiamate emerge che nel caso di trasferimenti ad associazione
“legalmente riconosciuta”, non si applica l'imposta qualora detti trasferimenti siano stati disposti per le finalità già elencate al comma 1dell'art.3 TUS.
Nel caso specifico dai documenti in atti, si evince che la ricorrente è una persona giuridica regolarmente riconosciuta agli effetti civili ai sensi dell'ordinamento civile (iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Bologna al n. 609). Risulta altresì che la fondazione ricorrente nel perseguimento dei fini istituzionali di culto, (è dotata di solo codice fiscale nr. P.IVA_1) in quanto non svolge in alcun modo nessuna attività economica.
In effetti l'unico ed esclusivo scopo istituzionale è, secondo l'art. concorrere a provvedere a tutto quanto necessita 3 del vigente Statuto: “ alla attività della “Associazione Ricorrente_1
” con sede in Crevalcore… (omissis)… La Fondazione non ha ”. “ fini di lucro”. Detta Associazione risulta essere un Ente di Diritto Canonico, fondata dallo stesso testatore, nella forma dell'associazione di fedeli rientrante tra le associazioni religiose di fedeli, con fine di culto, ai sensi degli art. 7 e 8 della Costituzione, retta da una Regola monastica, avente unicamente finalità di culto, il cui statuto è stato formalmente approvato dall'Arcivescovo di Bologna.
Nondimeno il predetto riconoscimento formale da parte dello Stato italiano è il presupposto fondamentale richiesto dalla legge per qualificare l'ente come potenziale beneficiario dell'esenzione (in tal senso Sentenza n. 814/2025 del 27/03/2025, Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia)
Tale iscrizione viene mantenuta in presenza di verifiche annuali da parte della Prefettura, attività tesa a vagliare il contenuto del rendiconto che l'Ente deve presentare anno per anno e dal quale deve apprezzarsi lo scopo unico ed esclusivo previsto dall'art. 3 dello Statuto che è quello di concorrere a provvedere a tutto quanto necessita all'attività dell'Associazione Ricorrente_1. Mantenimento che costituisce, in linea di fatto e diritto, prova dell'utilizzo dei beni. Prova che peraltro risiede nello stesso vincolo di destinazione statutario il cui mancato rispetto è fonte peraltro di responsabilità oggettiva degli amministratori.
Sulla scorta delle premesse esposte per questa Corte sussistono gli elementi richiesti dalla norma per l'applicazione del beneficio fiscale, stante la natura del soggetto e le finalità del trasferimento. Ne segue che la domanda va accolta con annullamento dell'atto impugnato. Resta assorbita ogni ulteriore questione. Le spese seguono la soccombenza nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o da ritenersi assorbita:
-accoglie il ricorso;
-condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in € 1.000,00 per compensi, € 120,00 per anticipazioni (C.U.T.) oltre al 15% per spese generali, IVA e cassa previdenziale come per legge, se dovuti.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026
Il Presidente
LA FR
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NA RE, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore PEDERZOLI ANTONIO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 793/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. THV/01462252378 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2025 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 ricorre contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna per l'annullamento dell'avviso di liquidazione n. THV/01462252378 notificato in data 14 agosto 2025 e avente ad oggetto la liquidazione dell'imposta di successione per euro 9.368 calcolata per la dichiarazione di successione del Sig. Nominativo_2, monaco e sacerdote della Diocesi di Bologna che con disposizione testamentaria.
L'atto impugnato trova origine nel disconoscimento dell'esenzione da imposta di successione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 346/1990 a favore dell'erede “Ricorrente_1” quale unica beneficiaria della intera eredità del defunto Sig. Nominativo_2 a seguito di testamento olografo.
La difesa della ricorrente evidenzia preliminarmente come la stessa non ha finalità di lucro cosi come da disposizione statutaria e quindi non esercita attività economica alcuna;
è un Ente di Diritto Canonico nella forma dell'associazione di fedeli, avente esclusivamente attività di culto. Le doglianze espresse si riferiscono alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 346/1990, la quale prevede un'esenzione dall'imposta di successione per “le fondazioni e associazioni legalmente riconosciute aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione, studio o culto”; viene eccepita altresì la violazione del principio di legittimo affidamento e mutamento immotivato di orientamento dell'Amministrazione dal momento che per precedenti atti l'esenzione è tata riconosciuta. Come altro motivo di ricorso sottolinea la violazione del principio di capacità contributiva e del principio di uguaglianza tributaria (artt. 3 e 53 Cost.) in quanto l'imposizione fiscale nei confronti della Fondazione per una successione avente scopi esclusivamente religiosi e spirituali si pone in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza, capacità contributiva e libertà di culto.
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, previa sospensiva, poi accolta, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. L'Ufficio, regolarmente costituito, contesta integralmente la tesi difensiva proposta dalla ricorrente in quanto non sono provati con adeguata efficacia dimostrativa quei requisiti, in capo alla medesima, necessari per il riconoscimento del beneficio dell'esenzione. E, nel particolare, viene rilevato come la finalità di culto non è ricompresa dall'art. 3 tra le finalità che giustifichino l'esenzione; né lo può perseguire indirettamente, attraverso l'operato della assistita Associazione di fedeli Ricorrente_1, in quanto tale associazione non è un Ente morale riconosciuto dallo Stato. Inoltre, non essendo riconosciuto, non può profittare dell'equiparazione tra culto e istruzione/beneficenza.
In data 30.12.2025 risulta depositata memoria di replica dalla ricorrente evidenziando un orientamento interpretativo della normativa eccessivamente formalistico sottovalutando la sostanza fattuale e giuridica dell'ente ricorrente. Puntualizza e richiama gli argomenti espressi nel ricorso introduttivo.
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese di lite e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Nel merito la ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato essendo la disposizione testamentaria esente da imposta per le qualità del beneficiario del lascito come disposto dall'articolo 3 del T.U. sulle successioni del 31.10.1990 n.346.
La norma richiamata dispone al comma 1 che “non sono soggetti ad imposta i trasferimenti in favore …di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione…nonché di organizzazioni non lucrative e fondazioni previste dalla legge n.461/1998”. Al comma 2 lo stesso articolo 3 prevede che “i trasferimenti a favore di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute diversi da quelli elencati al comma 1 non sono soggetti ad imposta se sono stati disposti per le finalità di cui allo stesso comma”. Dalle disposizioni richiamate emerge che nel caso di trasferimenti ad associazione
“legalmente riconosciuta”, non si applica l'imposta qualora detti trasferimenti siano stati disposti per le finalità già elencate al comma 1dell'art.3 TUS.
Nel caso specifico dai documenti in atti, si evince che la ricorrente è una persona giuridica regolarmente riconosciuta agli effetti civili ai sensi dell'ordinamento civile (iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Bologna al n. 609). Risulta altresì che la fondazione ricorrente nel perseguimento dei fini istituzionali di culto, (è dotata di solo codice fiscale nr. P.IVA_1) in quanto non svolge in alcun modo nessuna attività economica.
In effetti l'unico ed esclusivo scopo istituzionale è, secondo l'art. concorrere a provvedere a tutto quanto necessita 3 del vigente Statuto: “ alla attività della “Associazione Ricorrente_1
” con sede in Crevalcore… (omissis)… La Fondazione non ha ”. “ fini di lucro”. Detta Associazione risulta essere un Ente di Diritto Canonico, fondata dallo stesso testatore, nella forma dell'associazione di fedeli rientrante tra le associazioni religiose di fedeli, con fine di culto, ai sensi degli art. 7 e 8 della Costituzione, retta da una Regola monastica, avente unicamente finalità di culto, il cui statuto è stato formalmente approvato dall'Arcivescovo di Bologna.
Nondimeno il predetto riconoscimento formale da parte dello Stato italiano è il presupposto fondamentale richiesto dalla legge per qualificare l'ente come potenziale beneficiario dell'esenzione (in tal senso Sentenza n. 814/2025 del 27/03/2025, Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia)
Tale iscrizione viene mantenuta in presenza di verifiche annuali da parte della Prefettura, attività tesa a vagliare il contenuto del rendiconto che l'Ente deve presentare anno per anno e dal quale deve apprezzarsi lo scopo unico ed esclusivo previsto dall'art. 3 dello Statuto che è quello di concorrere a provvedere a tutto quanto necessita all'attività dell'Associazione Ricorrente_1. Mantenimento che costituisce, in linea di fatto e diritto, prova dell'utilizzo dei beni. Prova che peraltro risiede nello stesso vincolo di destinazione statutario il cui mancato rispetto è fonte peraltro di responsabilità oggettiva degli amministratori.
Sulla scorta delle premesse esposte per questa Corte sussistono gli elementi richiesti dalla norma per l'applicazione del beneficio fiscale, stante la natura del soggetto e le finalità del trasferimento. Ne segue che la domanda va accolta con annullamento dell'atto impugnato. Resta assorbita ogni ulteriore questione. Le spese seguono la soccombenza nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o da ritenersi assorbita:
-accoglie il ricorso;
-condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in € 1.000,00 per compensi, € 120,00 per anticipazioni (C.U.T.) oltre al 15% per spese generali, IVA e cassa previdenziale come per legge, se dovuti.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026
Il Presidente
LA FR