Sentenza 22 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/2002, n. 9149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9149 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2002 |
Testo completo
IN NOME D0 9 14 9 / 0 2 Aula 'A' REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - R.G.N. 24064/00 Dott. Erminio RAVAGNANI - Cron.24809 -Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Rep. Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO Ud.30/04/02 Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SO AN, elettivamente domiciliato) in ROMA VIALE PASTEUR 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO rappresentatoje difeso dall'avvocato VITOGIANNUBILO, MARIO ANTIFORA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 rappresentato e difeso dagli avvocati UMBERTO LUIGI 1876 PICCIOTTO, PILERIO SPADAFORA, GIUSEPPE FABIANI, -1- VINCENZA GORGA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1218/99 del Tribunale di TRANI, depositata il 03/12/99 R.G.N. 2316/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/02 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato ANTIFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. -2- Svolgimento del processo Nella controversia promossa dalla Sig.ra NN IZ nei confronti dell'INPS perché fosse accertato il suo diritto alla rivalutazione dell'indennità di disoccupazione ordinaria, già percepita nella misura di lire ottocento al giorno, il Tribunale di Trani - giudice di rinvio dinanzi al quale la causa è stata riassunta dopo l'annullamento da parte di questa Corte della pronuncia di appello resa dal Tribunale di Bari – ha dichiarato, con - sentenza depositata in cancelleria il 3 dicembre 1999, la nullità della domanda introduttiva del giudizio. Il Tribunale è pervenuto a tale decisione, ritenendo fondata l'eccezione sollevata, per la prima volta in sede di rinvio, dall'INPS circa l'omessa indicazione dei fatti sui quali la parte attrice aveva basato la sua richiesta. Tale requisito della domanda non può, ad avviso del Tribunale, ritenersi assolto con la produzione della documentazione allegata dalla parte privata, trattandosi soltanto di mezzi di prova che non possono valere a sanare l'originaria carenza dell'atto introduttivo del giudizio. Quest'ultima, poi, ha aggiunto il Tribunale, non può essere esclusa solo perché la domanda sia stata proposta per ottenere una condanna generica, essendo in ogni caso richiesto l'adempimento dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto dedotto;
né la nullità può ritenersi sanata dal comportamento dell'ente previdenziale, che aveva riconosciuto di avere già pagato l'indennità ordinaria di disoccupazione nella misura all'epoca dovuta, ed irrilevante è, ai fini dell'onere di adempimento del requisito in questione, che il medesimo ente fosse già in possesso di tutti gli elementi relativi alla posizione assicurativa della richiedente. Avverso la sentenza del Tribunale di Trani la parte privata ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi di censura, cui resiste l'INPS con controricorso. 3 Motivi della decisione Con il primo motivo la suddetta parte ricorrente denuncia violazione dell'art. 394 cod. proc. civ. e nullità del procedimento. Deduce l'errore in cui è incorso il giudice di rinvio, il quale anziché decidere la causa nel merito così come era stato disposto con la sentenza rescindente, ha preso in esame una nuova eccezione sollevata per la prima volta dall'INPS in sede di rinvio, contro la preclusione di nuove prove e nuove eccezioni in tale fase del processo. La censura è fondata. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte nel giudizio di rinvio, che è un processo chiuso, tendente ad una nuova promuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, onde neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro riesame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (cfr. fra le tante Cass. 9 febbraio 2000 n. 1437, Cass. 12 agosto 1996 n. 7494). Nella specie, la sentenza di appello del Tribunale di Bari fu annullata da questa Corte, in quanto erroneamente aveva ritenuto la inammissibilità del gravame per un vizio della notificazione del ricorso in appello all'INPS, senza procedere alla sua rinnovazione. Detto giudice non aveva tenuto conto del principio secondo cui, la proposizione dell'appello perfezionatasi con il deposito del relativo ricorso ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ., impedisce ogni decadenza dall'impugnazione e l'eventuale vizio o inesistenza - giuridica o di fatto - della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante assegnandogli, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere a notificare il ricorso con il decreto di fissazione dell'udienza. La sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 414 cod. proc. civ. in relazione al ricorso dinanzi al Pretore, costituisce perciò un necessario presupposto logico - giuridico della pronuncia di annullamento di questa Corte, solo il suo implicito accertamento positivo potendo giustificare la pronuncia rescissoria nei termini sopra riferiti: ed era, quindi, precluso al giudice di rinvio l'esame di qualsiasi questione intesa a vanificare l'esito di siffatto accertamento. L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento degli altri, con i quali parte ricorrente ha denunciato: a) la violazione dell'art. 414, ultimo comma, cod. proc. civ., unitamente a vizi di motivazione, (in base all'assunto della completezza del ricorso introduttivo del giudizio, relativamente agli elementi di identificazione della domanda ed alle deduzioni in fatto ed in diritto idonee a consentire al convenuto l'adeguato esercizio del diritto di difesa;
al rilievo dell'omesso esame delle richieste istruttorie da essa ricorrente avanzate in risposta alla eccezione di nullità formulata dall'INPS; alla denuncia della contraddizione ravvisabile nell'affermata partecipazione dell'istituto nel giudizio dinanzi al Tribunale, in cui, invece, l'ente era rimasto contumace); b) ancora violazione della medesima norma e vizi di motivazione (in base al rilievo che all'eccepita carenza di allegazioni circa l'avvenuta percezione dell'indennità di disoccupazione il giudice del merito aveva il potere – dovere di porre rimedio dando-- seguito alla richiesta di ordinare all'INPS l'esibizione della documentazione, in suo possesso, concernente la posizione dell'assicurata e comunque tenendo conto delle ammissioni dello stesso Istituto in ordine alla percezione suddetta). ? Cassata la sentenza del Tribunale di Trani, la causa deve essere rimessa per il riesame ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Lecce. Così deciso in Roma il 30 aprile 2002 IL PRESIDENTE Лимон Роладный IL CONSIGLIERE - ESTENSORE прибауы Phille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 22 GIU 2002 IL CANCENTEREN 19