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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10917 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27058/2024
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 27058/2024 tra
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I e
Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
ZO CH
INTERVENUTO
Oggi 24 novembre 2025 lette le note di trattazione il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola in pct.
Il Giudice
dott. Francesca Console
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27058/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Peluso Parte_1 C.F._1 APPELLANTE contro rappresentata e difesa dall'Avv Antonio Palumbo Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA P.IVA_ C.F. , sedente in Bologna Via Controparte_2 PartitaIVA_2 PartitaIVA_3
Stalingrado n.45, in persona del suo procuratore ad negotia, Dott. , in forza Controparte_3 rispettivamente di procura speciale per atto a rogito del Notaio dr di Bologna del Persona_1
28.05.2021 (rep./fasc. , elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Donn'Anna 9, presso P.IVA_5 lo studio dell'avv. Magda Pavolini ( ), che le rappresenta e difende in virtù di CodiceFiscale_2 procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione per l'odierna udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, con atto di appello notificato via pec in data 02.12.2024 alla Parte_1 [...] ed impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Napoli Controparte_4 Controparte_5
n. 5020 del 02/05/2024 e notificata a mezzo pec dal procuratore costituito della
[...] in data 18/07/2024 agli indirizzi pec indicati negli atti di costituzione in sede Controparte_4 di primo grado;
ciò al fine di ottenerne l'integrale riforma ed in favore di una pronuncia che dichiarasse l'esclusiva responsabilità dell'appellata nella determinazione del Controparte_1
pagina 2 di 6 sinistro e conseguentemente condannasse gli appellati in solido all'integrale risarcimento dei danni riportati dal veicolo dell'appellante.
Al fine di rendere maggiormente intellegibile il presente provvedimento si ritiene utile ripercorrere, sebbene in termini sintetici, l'iter del processo di primo grado. In particolare,
, a seguito di un presunto sinistro avvenuto in Napoli presso l'autorimessa Parte_1
“Parcheggio Malta”, aveva instaurato un giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli (n.r.g.
38551/2019), al fine di ottenere il risarcimento per i danni materiali subiti;
ciò convenendo in giudizio la in qualità di proprietaria dell'autorimessa e la Controparte_1 [...] quale compagnia assicurativa che copriva il relativo rischio. In particolare, CP_4 deduceva l'attore che in data 21/05/2018 in Napoli alla Via G. Porzio 31, all'interno del
“parcheggio Malta”, tra le ore 10:48 e le ore 11:50 circa, lasciava in custodia il predetto veicolo
(integro); successivamente quando lo ritirava, lo stesso presentava danni al lato anteriore sinistro, danni, a suo dire, immediatamente contestati all'atto del ritiro, con richiesta di acquisizione filmati di video sorveglianza. La causa veniva iscritta a ruolo, rubricata con n.r.g. 38551/2019 ed assegnata alla II sez. civ. del Giudice di Pace di Napoli, dott. Di Meo.
Alla prima udienza il Giudice onorario rinviava la causa per consentire la trasmissione dell'invito alla negoziazione assistita alla ciò atteso che la difesa di quest'ultima ne Controparte_1 contestava il mancato esperimento;
tuttavia la ricevuto l'invito alla Controparte_1 negoziazione assistita, non aderiva alla procedura.
In seguito, all'udienza di comparizione, si costituiva la che chiedeva Controparte_1 autorizzarsi la chiamata in garanzia della autorizzata la chiamata e Controparte_4 costituitasi la compagnia, questa contestava la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto.
Espletata l'attività istruttoria, con l'escussione dei testimoni indicati da parte attrice e da parte convenuta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed introitata a sentenza.
Con sentenza n. 5020 del 2 maggio 2024, il Giudice di Pace di Napoli, II Sez. Civ. Dott. Di Meo, rigettava la domanda attorea e compensava tra le parti le spese del giudizio.
Avverso tale pronuncia, proponeva appello, lamentando l'errata valutazione Parte_1 delle prove (in particolare di quelle testimoniali) da parte del Giudice di primo grado. In ragione di ciò l'appellante chiedeva una pronuncia che dichiarasse l'esclusiva responsabilità dell'appellata nella determinazione del sinistro e conseguentemente condannasse gli Controparte_1 appellati in solido al risarcimento del danno riportato dal veicolo attoreo, così come indicato nella documentazione depositata dall'attore nel giudizio di primo grado.
pagina 3 di 6 In data 19.12.2024 si costituiva la la quale chiedeva la conferma della sentenza Controparte_4 appellata, previa declaratoria della inammissibilità per tardività dell'appello, nonché in subordine, dell'infondatezza nel merito dell'appello proposto dal Pt_1
In particolare la eccepiva l'inammissibilità dell'appello, poiché la sentenza era già CP_4 passata in giudicato;
ciò sul presupposto per cui la sentenza di primo grado era stata notificata via pec dal difensore della compagnia all'attore ed alla convenuta assicurata in data 18.07.2024, con conseguente decorso del termine breve di impugnazione. L'appello, invece, veniva notificato dall'appellante ai due appellati in data 02.12.2024, ovverosia dopo la scadenza del termine di impugnazione breve.
La compagnia eccepiva l'inammissibilità dell'appello altresì perché l'appellante impugnava la sentenza n. 5020/2024; sentenza diversa da quella che aveva concluso il giudizio di primo grado recante n.r.g. 38551/19, la quale infatti recava un diverso numero (11429/2024) e non era mai stata appellata dal Nel merito, infine, la deduceva la correttezza della Pt_1 CP_4 sentenza impugnata, poiché fondata su una corretta interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di primo grado.
In via preliminare, giova esaminare la eccezione in rito.
Ebbene, la sentenza di primo grado veniva notificata dal legale della (chiamata in CP_4 garanzia nel giudizio di primo grado) in data 18.07.2024, via pec, sia al legale che rappresentava la parte attrice in sede di primo grado che al legale della convenuta (cfr. allegati n. comparsa di costituzione in appello e relativi formati eml depositati in data 17/9/25); ciò con conseguente decorso del termine di impugnazione breve di 30 giorni ai sensi del combinato disposto degli artt. 325 e 326 c.p.c. in data 17/9/24 (quest'ultimo come modificato dall'art. 3 comma 25
D.Lgs.. 149/22 applicabile ratione temporis, essendo l'impugnazione in esame proposta con atto di appello notificato in data 02.12.2024).
All'uopo si precisa che le notifiche venivano effettuate agli indirizzi pec indicati nei rispettivi atti dai procuratori costituiti;
in particolare, per , difeso dall'avv Elena Peluso, la Parte_1 notifica della sentenza (conclusiva del giudizio recante n.r.g. 38551/2019) avveniva all'indirizzo pec indicato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ovvero a
(cfr. pag.1 atto di citazione nel giudizio di I grado). Ed allora: Email_1
- applicando gli artt. 325 e 326 c.p.c. (quest'ultimo come modificato dalla Riforma Cartabia, applicabile ratione temporis);
- essendo stata notificata, via pec, la sentenza di primo grado dal legale della ai legali CP_4 di parte attrice e parte convenuta in data 18.07.2024;
- applicando il periodo di sospensione feriale (dal 01.08.2024 al 31.08.2024); pagina 4 di 6 - il termine breve entro cui proporre appello scadeva in data 17.09.2024;
L'appellante, invece, notificava l'atto di appello, via pec, ad entrambi i procuratori degli appellati solo in data 02.12.2024 (cfr. allegati n. atto di appello), quindi successivamente alla scadenza del termine breve di impugnazione di 30 giorni (17.09.2024), quando ormai la sentenza di primo grado era diventata irrevocabile. Ed i termini di impugnazione sono perentori: laddove non rispettati, comportano la decadenza dal potere di impugnare il provvedimento, che passa in giudicato. Ciò risponde ad una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche.
Come pure la fruizione ai fini della notifica della pec indicata in sede di atto di citazione dal legale costituito radica la validità della notifica effettuata restando a carico del legale dell'originario attore l'eventuale errore nella relativa indicazione.
Pertanto, la scrivente accoglie l'eccezione di inammissibilità, quale spiegata dall'appellata atteso che l'appello involge una sentenza (peraltro indicata erroneamente) già passata CP_4 in giudicato, pertanto divenuta irrevocabile.
La dichiarazione di inammissibilità dell'appello assorbe le ulteriori questioni, pur sollevate.
In ordine alle spese di lite, in applicazione della seconda fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale) del decreto ministeriale n. 55/2014 come modificato dal DM. 147/2022 con dimidiazione dei compensi stante la assoluta assenza di ragioni di complessità giuridica e senza riconoscimento della fase istruttoria non espletata sarebbero riconoscibili € 851,00 per parte appellata. Tuttavia, le condizioni assolutamente peculiari relative al destinatario della notifica fondano la relativa integrale compensazione.
La scrivente dà atto che sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13 comma 1-quater del DPR 115/2002.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott.ssa Francesca Console, definitivamente pronunziando sulla controversia in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza di primo grado n. 11429 del
02.05.2024;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti costituite;
- si dà atto della sussistenza delle condizioni legittimanti l'applicazione dell'art. art. 13 comma
1-quater del DPR 115/2002;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in PCT
pagina 5 di 6 Napoli, 24 novembre 2025
Il Giudice dott. Francesca Console
pagina 6 di 6
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 27058/2024 tra
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I e
Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
ZO CH
INTERVENUTO
Oggi 24 novembre 2025 lette le note di trattazione il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola in pct.
Il Giudice
dott. Francesca Console
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27058/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Peluso Parte_1 C.F._1 APPELLANTE contro rappresentata e difesa dall'Avv Antonio Palumbo Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA P.IVA_ C.F. , sedente in Bologna Via Controparte_2 PartitaIVA_2 PartitaIVA_3
Stalingrado n.45, in persona del suo procuratore ad negotia, Dott. , in forza Controparte_3 rispettivamente di procura speciale per atto a rogito del Notaio dr di Bologna del Persona_1
28.05.2021 (rep./fasc. , elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Donn'Anna 9, presso P.IVA_5 lo studio dell'avv. Magda Pavolini ( ), che le rappresenta e difende in virtù di CodiceFiscale_2 procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione per l'odierna udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, con atto di appello notificato via pec in data 02.12.2024 alla Parte_1 [...] ed impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Napoli Controparte_4 Controparte_5
n. 5020 del 02/05/2024 e notificata a mezzo pec dal procuratore costituito della
[...] in data 18/07/2024 agli indirizzi pec indicati negli atti di costituzione in sede Controparte_4 di primo grado;
ciò al fine di ottenerne l'integrale riforma ed in favore di una pronuncia che dichiarasse l'esclusiva responsabilità dell'appellata nella determinazione del Controparte_1
pagina 2 di 6 sinistro e conseguentemente condannasse gli appellati in solido all'integrale risarcimento dei danni riportati dal veicolo dell'appellante.
Al fine di rendere maggiormente intellegibile il presente provvedimento si ritiene utile ripercorrere, sebbene in termini sintetici, l'iter del processo di primo grado. In particolare,
, a seguito di un presunto sinistro avvenuto in Napoli presso l'autorimessa Parte_1
“Parcheggio Malta”, aveva instaurato un giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli (n.r.g.
38551/2019), al fine di ottenere il risarcimento per i danni materiali subiti;
ciò convenendo in giudizio la in qualità di proprietaria dell'autorimessa e la Controparte_1 [...] quale compagnia assicurativa che copriva il relativo rischio. In particolare, CP_4 deduceva l'attore che in data 21/05/2018 in Napoli alla Via G. Porzio 31, all'interno del
“parcheggio Malta”, tra le ore 10:48 e le ore 11:50 circa, lasciava in custodia il predetto veicolo
(integro); successivamente quando lo ritirava, lo stesso presentava danni al lato anteriore sinistro, danni, a suo dire, immediatamente contestati all'atto del ritiro, con richiesta di acquisizione filmati di video sorveglianza. La causa veniva iscritta a ruolo, rubricata con n.r.g. 38551/2019 ed assegnata alla II sez. civ. del Giudice di Pace di Napoli, dott. Di Meo.
Alla prima udienza il Giudice onorario rinviava la causa per consentire la trasmissione dell'invito alla negoziazione assistita alla ciò atteso che la difesa di quest'ultima ne Controparte_1 contestava il mancato esperimento;
tuttavia la ricevuto l'invito alla Controparte_1 negoziazione assistita, non aderiva alla procedura.
In seguito, all'udienza di comparizione, si costituiva la che chiedeva Controparte_1 autorizzarsi la chiamata in garanzia della autorizzata la chiamata e Controparte_4 costituitasi la compagnia, questa contestava la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto.
Espletata l'attività istruttoria, con l'escussione dei testimoni indicati da parte attrice e da parte convenuta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed introitata a sentenza.
Con sentenza n. 5020 del 2 maggio 2024, il Giudice di Pace di Napoli, II Sez. Civ. Dott. Di Meo, rigettava la domanda attorea e compensava tra le parti le spese del giudizio.
Avverso tale pronuncia, proponeva appello, lamentando l'errata valutazione Parte_1 delle prove (in particolare di quelle testimoniali) da parte del Giudice di primo grado. In ragione di ciò l'appellante chiedeva una pronuncia che dichiarasse l'esclusiva responsabilità dell'appellata nella determinazione del sinistro e conseguentemente condannasse gli Controparte_1 appellati in solido al risarcimento del danno riportato dal veicolo attoreo, così come indicato nella documentazione depositata dall'attore nel giudizio di primo grado.
pagina 3 di 6 In data 19.12.2024 si costituiva la la quale chiedeva la conferma della sentenza Controparte_4 appellata, previa declaratoria della inammissibilità per tardività dell'appello, nonché in subordine, dell'infondatezza nel merito dell'appello proposto dal Pt_1
In particolare la eccepiva l'inammissibilità dell'appello, poiché la sentenza era già CP_4 passata in giudicato;
ciò sul presupposto per cui la sentenza di primo grado era stata notificata via pec dal difensore della compagnia all'attore ed alla convenuta assicurata in data 18.07.2024, con conseguente decorso del termine breve di impugnazione. L'appello, invece, veniva notificato dall'appellante ai due appellati in data 02.12.2024, ovverosia dopo la scadenza del termine di impugnazione breve.
La compagnia eccepiva l'inammissibilità dell'appello altresì perché l'appellante impugnava la sentenza n. 5020/2024; sentenza diversa da quella che aveva concluso il giudizio di primo grado recante n.r.g. 38551/19, la quale infatti recava un diverso numero (11429/2024) e non era mai stata appellata dal Nel merito, infine, la deduceva la correttezza della Pt_1 CP_4 sentenza impugnata, poiché fondata su una corretta interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di primo grado.
In via preliminare, giova esaminare la eccezione in rito.
Ebbene, la sentenza di primo grado veniva notificata dal legale della (chiamata in CP_4 garanzia nel giudizio di primo grado) in data 18.07.2024, via pec, sia al legale che rappresentava la parte attrice in sede di primo grado che al legale della convenuta (cfr. allegati n. comparsa di costituzione in appello e relativi formati eml depositati in data 17/9/25); ciò con conseguente decorso del termine di impugnazione breve di 30 giorni ai sensi del combinato disposto degli artt. 325 e 326 c.p.c. in data 17/9/24 (quest'ultimo come modificato dall'art. 3 comma 25
D.Lgs.. 149/22 applicabile ratione temporis, essendo l'impugnazione in esame proposta con atto di appello notificato in data 02.12.2024).
All'uopo si precisa che le notifiche venivano effettuate agli indirizzi pec indicati nei rispettivi atti dai procuratori costituiti;
in particolare, per , difeso dall'avv Elena Peluso, la Parte_1 notifica della sentenza (conclusiva del giudizio recante n.r.g. 38551/2019) avveniva all'indirizzo pec indicato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ovvero a
(cfr. pag.1 atto di citazione nel giudizio di I grado). Ed allora: Email_1
- applicando gli artt. 325 e 326 c.p.c. (quest'ultimo come modificato dalla Riforma Cartabia, applicabile ratione temporis);
- essendo stata notificata, via pec, la sentenza di primo grado dal legale della ai legali CP_4 di parte attrice e parte convenuta in data 18.07.2024;
- applicando il periodo di sospensione feriale (dal 01.08.2024 al 31.08.2024); pagina 4 di 6 - il termine breve entro cui proporre appello scadeva in data 17.09.2024;
L'appellante, invece, notificava l'atto di appello, via pec, ad entrambi i procuratori degli appellati solo in data 02.12.2024 (cfr. allegati n. atto di appello), quindi successivamente alla scadenza del termine breve di impugnazione di 30 giorni (17.09.2024), quando ormai la sentenza di primo grado era diventata irrevocabile. Ed i termini di impugnazione sono perentori: laddove non rispettati, comportano la decadenza dal potere di impugnare il provvedimento, che passa in giudicato. Ciò risponde ad una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche.
Come pure la fruizione ai fini della notifica della pec indicata in sede di atto di citazione dal legale costituito radica la validità della notifica effettuata restando a carico del legale dell'originario attore l'eventuale errore nella relativa indicazione.
Pertanto, la scrivente accoglie l'eccezione di inammissibilità, quale spiegata dall'appellata atteso che l'appello involge una sentenza (peraltro indicata erroneamente) già passata CP_4 in giudicato, pertanto divenuta irrevocabile.
La dichiarazione di inammissibilità dell'appello assorbe le ulteriori questioni, pur sollevate.
In ordine alle spese di lite, in applicazione della seconda fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale) del decreto ministeriale n. 55/2014 come modificato dal DM. 147/2022 con dimidiazione dei compensi stante la assoluta assenza di ragioni di complessità giuridica e senza riconoscimento della fase istruttoria non espletata sarebbero riconoscibili € 851,00 per parte appellata. Tuttavia, le condizioni assolutamente peculiari relative al destinatario della notifica fondano la relativa integrale compensazione.
La scrivente dà atto che sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13 comma 1-quater del DPR 115/2002.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott.ssa Francesca Console, definitivamente pronunziando sulla controversia in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza di primo grado n. 11429 del
02.05.2024;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti costituite;
- si dà atto della sussistenza delle condizioni legittimanti l'applicazione dell'art. art. 13 comma
1-quater del DPR 115/2002;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in PCT
pagina 5 di 6 Napoli, 24 novembre 2025
Il Giudice dott. Francesca Console
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