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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 29/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n 5815/2021 in data 20/9/2021
promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
(C.F. Parte_3 C.F._3
con il patrocinio dell'avv. Ivan Giacetti
parte attrice contro
(C.F. IVA: ) Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Gonzato
parte convenuta DA
[...]
_2
convenuti contumaci avente per oggetto: responsabilità extracontrattuale trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
per parte attrice:
“Nel merito in via principale: Accertata e dichiarata la responsabilità della IG nella causazione _2
dell'incidente stradale descritto in narrativa in cui perdeva la vita condannarsi i convenuti, in via tra loro Persona_1
solidale, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali come sopra descritti, subiti dagli attori a seguito del decesso della propria congiunta nella misura di euro Persona_1
€ 266.363,00 in favore di , € 335.105,12 in favore Parte_1
di ed € 175.970,00 a favore di già Persona_2 Parte_3
detratti gli acconti corrisposti dalla compagnia assicurativa,
ovvero nella diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa e che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e a rivalutazione monetaria, dalla data dell'evento sino al saldo.
In ogni caso con vittoria di spese e compenso di patrocinio. Con
distrazione delle spese a favore del difensore ex art. 93 cpc che si dichiara antistatario”. per parte convenuta Controparte_3
“Nel merito in via principale: accertata e dichiarata la prevalente responsabilità della IG dichiararsi Persona_1
satisfattivi gli importi corrisposti ante causam agli attori da e, per l'effetto, respingersi la domanda Controparte_3
attorea siccome infondata in fatto ed in diritto. Spese e competenze di lite rifuse. Nel merito in via subordinata: limitarsi la pretesa attorea alla minor somma che, all'esito dell'istruttoria di causa,
risulterà eventualmente dovuta e di giustizia, in relazione al grado di corresponsabilità della IG Persona_1
Spese e competenze di lite compensate tra le parti.
In via istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie tutte,
formulate nella memoria autorizzata ex art. 183, comma 6, c.p.c. -
n. 2 del 28.01.2022, ribadendo l'opposizione alle istanze istruttorie avversarie per i motivi esposti nella memoria autorizzata ex art. 183, comma 6, c.p.c. - n. 3 del 29.03.2022”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I SIi e Parte_2 Parte_1 Parte_3
convenivano in giudizio e _2 _2 [...]
per sentirli condannare in solido al Controparte_3
risarcimento dei danni subiti a causa del decesso della loro congiunta (figlia e sorella) investita il Persona_1 24/11/2013, mentre a piedi attraversava la SS n 13 Pontebbana a
Conegliano, dall'autovettura targata AY373KA di proprietà di _2
, condotta da ed assicurata con
[...] _2 [...]
. CP_3
La responsabilità andava ascritta integralmente alla conducente dell'auto investitrice , come era emerso nel procedimento _2
penale nei confronti della stessa, conclusosi con sentenza di patteggiamento irrevocabile.
Gli attori chiedevano il risarcimento dei conseguenti danni: danno da perdita del rapporto parentale;
la madre e il Persona_2
fratello anche il danno biologico;
il danno Parte_3
patrimoniale.
Riferivano che l'assicurazione aveva loro corrisposto euro 75.000 a ciascun genitore ed euro 24.000 al fratello;
somme che loro avevano trattenuto quali acconti.
I convenuti e rimanevano contumaci. _2 _2
si costituiva in giudizio e chiedeva Controparte_3
il rigetto della domanda: la responsabilità del sinistro andava ascritta in misura prevalente al pedone e pertanto quanto già
corrisposto era sufficiente a risarcire il danno causato dall'automobilista. L'assicurazione convenuta contestava inoltre le voci di danno pretese dagli attori.
La causa veniva istruita mediante prova orale e mediante C.T.U.
medico legale. I procuratori precisavano quindi le conclusioni come in epigrafe trascritte.
***
1. Oggetto di controversia è un risarcimento danni derivanti da investimento di pedone.
E' accaduto infatti che il giorno 24/11/2013 intorno alle ore 2.30
, uscita dal locale “Mamilla” sito a Conegliano, lungo Persona_1
la SS13 all'altezza del KM 50+400, assieme a CP_4
nell'effettuare l'attraversamento della strada in assenza di strisce pedonali venisse investita dall'autovettura Fiat Punto targata
AY373KA condotta da . _2
La ragazza riportava traumi che ne provocavano il decesso.
Ai sensi dell'art 2054 c.c. primo comma “Il conducente di un veicolo
senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a
persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di
aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Nel caso di specie manca una tale prova e dunque sussiste responsabilità in capo alla conducente dell'auto.
Risulta tuttavia che la responsabilità del sinistro non sia addebitabile al 100% alla conducente del veicolo.
In base alla consulenza del Pubblico Ministero espletata nell'ambito del procedimento penale a carico di – e conclusosi con _2
sentenza di applicazione della pena ex art 444 e seguenti c.p.p. – e all'istruttoria testimoniale espletata nel presente procedimento,
si può affermare in sintesi che l'investimento avvenne in prossimità
della linea di mezzeria;
che i due pedoni, nonostante le condizioni del luogo (ora notturna, asfalto bagnato) e l'avvistabilità del veicolo in arrivo, non usarono la dovuta diligenza;
che la conducente dell'auto, pur potendo evitare i pedoni, reagì tardivamente perché
si avvide della loro presenza quando ormai non c'era più tempo per evitare l'impatto, probabilmente perchè viaggiava a velocità non adeguata alla situazione.
Quanto alla condotta dei pedoni in particolre, va osservato che ai sensi dell'art. 190 Cds è consentito l'attraversamento della strada fuori dalle strisce pedonali quando queste manchino o si trovino a distanza superiore ai cento metri – come nel caso in esame;
tuttavia,
occorre in tal caso prestare particolare attenzione.
Nel nostro caso i due pedoni procedettero all'attraversamento nonostante fosse visibile l'arrivo dell'autovettura, anziché
attenderne il passaggio;
ha dichiarato il teste : “hanno Testimone_1
fatto uno scatto per attraversare la strada , la ragazza per prima”
(si veda il verbale di udienza del 16/1/2023); sono stati imprudenti perché non hanno calcolato il tempo necessario all'attraversamento confidando nel fatto di riuscire a passare prima dell'arrivo del veicolo.
Risulta pertanto corretta la conclusione del consulente del Pubblico
Ministero (doc. 3 di parte convenuta): “Una causa tecnica del
sinistro è stata individuata nell'attraversamento della carreggiata posto in essere dai pedoni, omettendo di concedere la dovuta
precedenza all'autovettura Fiat sopravanzate dalla destra,
avvistabile (art 190 del C.D.S.).
Una concausa tecnica è stata individuata nel ritardato avvistamento
dei pedoni da parte della sig. , probabilmente conseguenza di _2
una velocità non adeguata al campo di avvistabilità (art 141 del
C.d.S.)”.
Dovendo quantificare la responsabilità della conducente dell'auto,
sulla base di quanto sopra evidenziato - e considerato che al conducente dell'auto, vista la pericolosità del mezzo meccanico di cui fa uso, si richiede un dovere di attenzione maggiore rispetto al pedone, - si ritiene di indicarla nella percentuale del 70%; per il restante 30% vale l'art 1227 c.c.
2. Il quantum debeatur.
a. Gli attori, in quanto prossimi congiunti della deceduta, hanno chiesto innanzitutto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Il danno va liquidato in base alle tabelle milanesi all'attualità.
Il danno patito dalla IG , madre di viene Parte_2 Per_1
calcolato come segue:
- 26 punti per l'età della ragazza deceduta;
- 20 punti per l'età del genitore;
- 16 punti per il rapporto di convivenza;
- 12 punti per la sopravvivenza di altri due congiunti;
- 30 punti per qualità e intensità della relazione affettiva,
presumibile in quanto madre e giovane figlia erano conviventi e condividevano pertanto le attività della vita quotidiana.
Per un totale di 104 punti.
Poiché il valore di ciascun punto è pari ad euro 3.911, il danno è
pari complessivamente ad euro 406.744, da ridurre al limite massimo previsto dalle tabelle milanesi e pari ad euro 391.103,18.
Il danno patito dal SI , padre di viene Parte_1 Per_1
calcolato come segue:
- 26 punti per l'età della ragazza deceduta;
- 18 punti per l'età del genitore;
- 16 punti per il rapporto di convivenza;
- 12 punti per la sopravvivenza di altri due congiunti;
- 30 punti per qualità e intensità della relazione affettiva,
presumibile in quanto padre e giovane figlia erano conviventi e condividevano pertanto le attività della vita quotidiana.
Per un totale di 102 punti.
Poiché il valore di ciascun punto è pari ad euro 3.911, il danno è
pari complessivamente ad euro 398.922, da ridurre al limite massimo previsto dalle tabelle milanesi e pari ad euro 391.103,18.
Il danno patito dal fratello di , viene Per_1 Parte_3
calcolato come segue: - 20 punti per l'età della ragazza deceduta;
- 20 punti per l'età del fratello;
- 20 punti per il rapporto di convivenza;
- 12 punti per la sopravvivenza di altri due congiunti;
- 30 punti per qualità e intensità della relazione affettiva,
presumibile in considerazione della convivenza.
Per un totale di 102 punti.
Poiché il valore di ciascun punto è pari in questo caso ad euro 1.698
il danno è pari complessivamente ad euro 173.196, da ridurre al limite massimo previsto dalle tabelle milanesi e pari ad euro
169.830,60.
b. Va poi liquidato il danno biologico, nella misura riconosciuta dal C.T.U. dr alla IG e a Persona_3 Parte_2 [...]
. Pt_3
Quanto a , la dr ha concluso come segue: “Quanto Parte_2 Per_3
emerge dal colloquio con la Sig.ra è un evidente stato di Pt_2
sofferenza significativamente persistente ad oltre nove anni
dall'evento luttuoso. La sua elaborazione del lutto non si è mai
concretamente risolta evolvendosi in una condizione che nel tempo
si è cronicizzata con adattamento e “funzionamento” esistenziali
molto inferiori a quello preesistente. Il collegio, pertanto ritiene
sulla base delle evidenze rilevate nella valutazione clinica tramite
l'analisi della documentazione e l'esame dell' interessata che la
Sig.ra in conseguenza del tragico decesso della Parte_2 figlia avvenuto in seguito a sinistro stradale il Persona_1
24.11.2013, abbia esperimentato una condizione che clinicamente
viene denominata “Lutto Complicato” (Disturbo correlato a eventi
traumatici e stressanti con altra specificazione, F43.8 sec. DSM V).
I tentativi, anche farmacologici e psicoterapici, di trattamento
sono risultati inefficaci residuandone un quadro clinico attuale,
stabile e strutturato, compatibile con diagnosi di Disturbo
Depressivo Persistente (Distimia) F34.1 sec. DSM V. Non sono
rilevabili stati premorbosi preesistenti ai fatti di causa ed il
quadro attuale, per conseguenza temporale e manifestazioni cliniche,
è da considerarsi in nesso di causa con l'evento luttuoso de quo.
Sulla scorta di quanto sopra descritto, il danno permanente alla
persona che ne deriva, appare limitato all'ambito del biologico e
più precisamente quantificabile nella misura di una riduzione della
validità psicosomatica del 30% (trenta per cento), ai sensi delle
“Linee guida per la valutazione medico legale del danno alla persona
in ambito civilistico” (SIMLA, Buzzi et altri) . Controparte_5
Per quanto attiene alle conseguenze di ordine temporaneo, esaminati
i dati clinico-documentari e anamnestici, la natura della lesione
iniziale e le necessità clinico-terapeutiche connesse, ad Parte_2
deve essere riconosciuto un danno biologico temporaneo
[...]
parziale al 25% per 6 mesi. Il grado di sofferenza è elevato nella
malattia e medio nella fase cronica a postumi stabilizzati”.
Quanto alle obiezioni svolte dal consulente della convenuta assicurazione, si veda la risposta alle pagine 27 e 28 della relazione ove la dr elenca la sintomatologia manifestata dalla Per_3 IG , rilevante al fine di riconoscere il danno come Pt_2
indicato in CTU.
In base alle tabelle milanesi, tali voci di danno vanno liquidate in favore della IG come segue: Parte_2
- euro 5.175 per i 6 mesi di inabilità al 25% (essendo previsti euro
115 per un giorno di inabilità al 100%);
- euro 167.773 per i 30 punti di danno permanente.
Quanto a , la dr ha riferito quanto segue: Parte_3 Per_3
Sulla base delle evidenze rilevate nella valutazione clinica tramite
l'analisi della documentazione e l'esame dell'interessato si ritiene
che il sig. , in conseguenza del tragico decesso della Parte_3
sorella avvenuto in seguito a sinistro stradale il Persona_1
24.11.2013, abbia sperimentato una condizione che clinicamente viene
denominata “Disturbo dell'adattamento, (F43.2 sec. DSM V). Tale
condizione clinica si può ritenere attualmente superata senza
persistenza di significativi elementi psicopatologici. Per quanto
attiene alle conseguenze di ordine temporaneo, esaminati i dati
clinico-documentari e anamnestici, la natura della lesione iniziale
e le necessità clinico-terapeutiche connesse, deve essere
riconosciuto un danno biologico temporaneo parziale al 25% per 6
mesi . Il grado di sofferenza è medio-elevato nella malattia.”
P.Q.M.
Come per la IG il danno patito da va Pt_2 Parte_3
liquidato in euro 5.175 per i 6 mesi di inabilità al 25% (essendo previsti euro 115 per un giorno di inabilità al 100%).
c. Il danno patrimoniale.
Il CTU ha riconosciuto la congruità delle spese sanitarie documentate sostenute dalla IG , pari ad euro 3.308,14. Parte_2
Inoltre risulta il pagamento delle spese funerarie, pari ad euro
3.200, da parte del sig (doc. 7 di parte attrice). Parte_1
Riepilogando:
-il danno patito dalla IG risulta Parte_2
complessivamente pari ad euro 567.359,32;
-il danno patito dal SI risulta Parte_1
complessivamente pari ad euro 394.303,18;
-il danno patito da risulta complessivamente pari Parte_3
ad euro 175.005,60.
Poiché in capo alla conducente dell'auto viene riconosciuta una responsabilità pari al 70%, le somme sopra indicate vanno ridotte a tale percentuale.
Pertanto, i convenuti debbono versare alla IG Parte_2
la somma di euro 322.151,50 (il 70% di euro 567.359,32 = euro
397,151,52 – euro 75.000 già corrisposti dall'assicurazione); al
SI la somma di euro 201.012,20 (il 70% di Parte_1
euro 394.303,18 = euro 276.012,22 – euro 75.000 già corrisposti dall'assicurazione); a la somma di euro 98.503,92 Parte_3 (il 70% di euro 175.005,60 = euro 122.503,92 - euro 24.000 già
corrisposti dall'assicurazione).
Vanno inoltre corrisposti gli interessi, da calcolare rispettivamente su euro 397,151,52, su euro 276.012,22, su euro
122.503,92 devalutati alla data del sinistro e rivalutati fino alla data degli acconti;
sul residuo devalutato fino alla data degli acconti e via via annualmente rivalutato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo – valori medi oltre all'aumento ex art 4 sec comma DM 55/2014 - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa civile RG nr. 5815/2021 RG così dispone:
1.condanna i convenuti e _2 _2 [...]
in solido al pagamento delle seguenti somme, Controparte_3
valutate all'attualità:
-euro 322.151,50 in favore di;
Parte_2
-euro 201.012,20 in favore di;
Parte_1
-euro 98.503,92 in favore di . Parte_3
Oltre agli interessi da calcolare come indicato in motivazione;
2. condanna i convenuti e _2 _2 [...]
alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_3
degli attori;
spese che si liquidano in euro 46.708,80 complessivamente per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P. come per legge, oltre ad euro 1.713 per spese;
da versare al procuratore che si è dichiarato antistatario;
3. pone la spesa di C.T.U. definitivamente a carico dei convenuti.
Così deciso in Treviso, 29/1/2025
Il giudice
- dott.ssa Susanna Menegazzi -