Art. 60. (Omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi) 1. L' articolo 15 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 - 1. In attesa dell'integrale applicazione dell'omologazione comunitaria prevista dalla legge 27 dicembre 1973, n. 942 , il Ministero dei trasporti riconosce la validita' delle prove prescritte dalle legislazioni nazionali degli altri Stati membri della Comunita' economica europea, purche' assicurino un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dalla legge italiana e vengano effettuate dagli organi governativi o da laboratori autorizzati nei singoli Stati e, in quest'ultimo caso, siano convalidate dalle rispettive amministrazioni.
2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto e a condizione di reciprocita', puo' riconoscere la validita' delle prove prescritte dalle legislazioni nazionali di Stati non appartenenti alla Comunita' economica europea, che vengano effettuate dagli organi governativi o da laboratori gia' autorizzati nei singoli Paesi ad effettuare prove di omologazione CEE, purche', in quest'ultimo caso, siano convalidate dalle rispettive amministrazioni".
Nota all' art. 60:
- La legge 10 febbraio 1982, n. 38 , modifica alcuni articoli del codice della strada , riguardanti i pesi e le misure dei veicoli, nonche' la legge 27 novembre 1980, n. 815 . L'art. 15 recitava:
"Art. 15. - In attesa della integrale applicazione dell'omologazione comunitaria prevista dalla legge 27 dicembre 1973, n. 9432 , il Ministro dei trasporti, con proprio decreto e a condizione di reciprocita', puo' riconoscere la validita' delle prove prescritte dalle legislazioni nazionali che vengano effettuate dagli organi governativi o dai laboratori, gia' autorizzati nei singoli Paesi ad effettuare prove di omologazione parziale CEE, purche' in questo ultimo caso siano convalidate, dalle rispettive Amministrazioni".
"Art. 15 - 1. In attesa dell'integrale applicazione dell'omologazione comunitaria prevista dalla legge 27 dicembre 1973, n. 942 , il Ministero dei trasporti riconosce la validita' delle prove prescritte dalle legislazioni nazionali degli altri Stati membri della Comunita' economica europea, purche' assicurino un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dalla legge italiana e vengano effettuate dagli organi governativi o da laboratori autorizzati nei singoli Stati e, in quest'ultimo caso, siano convalidate dalle rispettive amministrazioni.
2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto e a condizione di reciprocita', puo' riconoscere la validita' delle prove prescritte dalle legislazioni nazionali di Stati non appartenenti alla Comunita' economica europea, che vengano effettuate dagli organi governativi o da laboratori gia' autorizzati nei singoli Paesi ad effettuare prove di omologazione CEE, purche', in quest'ultimo caso, siano convalidate dalle rispettive amministrazioni".
Nota all' art. 60:
- La legge 10 febbraio 1982, n. 38 , modifica alcuni articoli del codice della strada , riguardanti i pesi e le misure dei veicoli, nonche' la legge 27 novembre 1980, n. 815 . L'art. 15 recitava:
"Art. 15. - In attesa della integrale applicazione dell'omologazione comunitaria prevista dalla legge 27 dicembre 1973, n. 9432 , il Ministro dei trasporti, con proprio decreto e a condizione di reciprocita', puo' riconoscere la validita' delle prove prescritte dalle legislazioni nazionali che vengano effettuate dagli organi governativi o dai laboratori, gia' autorizzati nei singoli Paesi ad effettuare prove di omologazione parziale CEE, purche' in questo ultimo caso siano convalidate, dalle rispettive Amministrazioni".