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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 09/12/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1444/2022 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Olga Quartuccio, letti gli atti della causa iscritta al n. 1444/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi;
rilevato che l'udienza del 18.09.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come richiamato dall'art. 352 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile, con la concessione alle parti del termine di dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; considerato che tali note sono state prodotte in atti da entrambe le parti, le quali hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei precedenti atti e scritti difensivi;
visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come richiamato dall'art. 352 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile, provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1444 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
1 (CF: ) elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. Bonaparte Francesco (pec: , che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellante
e
(P.I.: , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Pollifrone Giulio (pec:
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_2 appellato nonché nei confronti di
Parte_2 appellato non costituito
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 381/2022 del Giudice di Pace di Locri - lesione personale;
CONCLUSIONI: come da note in atti;
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione in appello notificato in data 13.11.2022, ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 381/2022 del Giudice di Pace di Locri, resa pubblica il 4.05.2022, con cui è stata rigettata la sua domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza di un sinistro stradale.
A supporto dell'esperita impugnazione l'odierno appellante, in relazione al giudizio di primo grado, esponeva: che, con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio le controparti per ottenere l'accertamento della responsabilità di e la condanna Parte_2
Contr dell' (nel prosieguo anche al risarcimento dei danni subiti dall'attore Controparte_1 in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 15.06.2016, alle ore 18:40 circa, nel territorio del Comune di Careri (RC), sulla S.S. 112 che da Careri conduce a Benestare e precisamente in c.da Canale, tra la FI AN tg. CX458KG, di proprietà e condotta da
[...]
(assicurata presso e la Volkswagen OL tg. DU-GV627, di proprietà e Parte_1 CP_3 condotta da (assicurata presso , munita Parte_2 Controparte_4 di carta verde n. ); che l'incidente si verificava in quanto NumeroDiCartaId_1 Parte_1
2 , mentre si trovava fermo allo STOP per immettersi sulla S.S. 112 dalla c.da Canale di Pt_1
Careri, con direzione di marcia mare-Benestare, veniva urtato sulla fiancata sinistra dalla
Volkswagen OL condotta da , che transitava sulla S.S. 112 in direzione di Parte_2 marcia Careri-Benestare; che il conducente della VW OL, nell'affrontare la curva ad elevata velocità, perdeva il controllo del veicolo “anche a causa del brecciolino presente sul manto stradale” ed andava ad urtare con la fiancata destra la FI AN;
che, a seguito dell'impatto, la
FI AN riportava “ingentissimi danni sulla fiancata sinistra”, mentre la VW OL si ribaltava;
che l'odierno attore veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Locri, ove i sanitari gli diagnosticavano: “Trauma Contusivo Piede Braccio e Spalla Sx e Collo” con una prognosi di gg. 3”; che in data 22.08.2016 veniva dichiarato guarito con postumi;
che i danni riportati dalla FI AN erano quantificabili in € 2.800,00 per pezzi di ricambio e manodopera, come da giustificativi di spesa allegati, mentre i danni alla persona venivano stimati in € 5.642,20
(di cui € 3.226,21 per danno biologico, per I.P. 4%, € 1.175,55 per invalidità temporanea, €
1.100,44 per danno morale ed € 140,00 per spese mediche), per un totale complessivo di €
8.442,20; che, in data 28.06.2016, l' incaricava per la gestione del sinistro Controparte_1 la società “quale corrispondente designata per la compagnia estera Parte_3 [...]
, che assicurava la RCA nascente dalla circolazione stradale Controparte_4 dell'autovettura VW OL Tg.DU-GV627”, la quale tuttavia respingeva la richiesta di risarcimento, ritenendo non provata la materialità del fatto;
che l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita si era parimenti rivelato infruttuoso.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il sig. Giudice di pace adito, contrariis reiectis: accertare e dichiarare: A) il diritto dell'attore, sig. ad Parte_1 essere risarcito di tutti i danni patiti nell'incidente occorsogli in data 15.06.2016; B) la responsabilità in capo al sig. , quale proprietario e conducente Parte_2 dell'autovettura VW OL Tg.DU-GV627 dell'incidente stradale in premessa descritto;
C)
Condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attore sig. della residua somma di € 8.442,20 Parte_1 per il risarcimento dei danni patiti nel sinistro de qua, col computo degli interessi legali sul capitale rivalutato dal dì del sinistro alla data di effettivo soddisfo, o di quella diversa somma che il Giudice riterrà equo stabilire, da contenersi comunque nei limiti di competenza per valore del
3 giudice adito;
D) Condannare altresì i convenuti, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa - IVA e CPA come per legge - con distrazione ex art. 93 CPC, in favore del sottoscritto procuratore antistatario, che ne fa espressa richiesta”.
Con comparsa depositata in data 7.04.2017 si è costituito innanzi al primo giudice l'
[...]
, chiedendo il rigetto della domanda avversaria in ragione delle numerose Controparte_1 incongruenze riscontrate nella versione dei fatti e nella documentazione prodotta ex adverso; in particolare, l'originario convenuto eccepiva la genericità e la lacunosità della descrizione della dinamica del sinistro, segnalando altresì che il veicolo del convenuto, nell'arco di quattro mesi, era stato responsabile di due distinti incidenti stradali, nei quali risultavano coinvolti soggetti differenti rispetto alle parti del presente giudizio, sebbene i rispettivi modelli C.A.I. risultassero redatti da un'unica persona;
contestava, inoltre, la compatibilità dei danni riscontrati sul veicolo di parte attrice con la descritta dinamica del sinistro, nonché l'entità delle lesioni personali indicate dall'attore, oltre che la riconducibilità eziologica delle medesime al sinistro per cui è causa.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Giudice di Pace adito, rigettare la domanda proposta dall'attore in quanto infondata in Parte_1 fatto ed in diritto ovvero poiché non provata. Con vittoria di spese e competenze a favore del Contr convenuto .
Con l'impugnata sentenza, il giudice di prime cure provvedeva come di seguito: “Rigetta la domanda proposta da e condanna l'attore, al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore dell' , in persona del l.r.p.t., che liquida in complessive Controparte_5
€ 995,00 oltre rimborso forfettario spese generali, cpa ed Iva come per legge. Compensa le spese di lite tra l'attore ed il convenuto . Pone definitivamente a carico dell'attore le Parte_2 spese di C.T.U tecnica per come liquidate con ordinanza del 22.11.2019 e le spese di c.t.u. medico legale, per come liquidate con separato decreto emesso in pari data”.
Con il proposto gravame, cui per brevità si rinvia, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, deducendo, quale unico e complessivo motivo di gravame, l'erroneità della decisione del giudice di prime cure nella parte in cui era stata ritenuta non dimostrata la veridicità del fatto storico e, conseguentemente, non assolto l'onere probatorio gravante su . Parte_1
Chiedeva pertanto che, in accoglimento dell'appello, fossero accolte le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: In via principale, accogliere per i motivi
4 dedotti in narrativa nel proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 381/2022 emessa dal Giudice di Pace di Locri, nell'ambito del giudizio N.R.G. 669/2017, depositata in cancelleria in data il 04.05.2022, accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertare e dichiarare il diritto dell'appellante ad essere risarcito di tutti i danni materiali e per le Parte_1
Contr lesioni subite nell'incidente occorsogli il 15.06.2016; 2) Condannare il convenuto in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'appellante Parte_1
della somma di € 4.365,06, per il risarcimento dei danni patiti nel sinistro de quo, col
[...] computo degli interessi legali sul capitale rivalutato dal dì del sinistro alla data di effettivo soddisfo, o di quella diversa somma che il Giudice riterrà equo stabilire;
3) Condannare altresì la convenuta, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa per i due gradi del giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.03.2023, cui si rinvia, si costituiva in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando Controparte_1 integralmente l'atto di appello avversario e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese e competenze di lite.
L'altro appellato, , già contumace in primo grado, non si costituiva neppure nel Parte_2 presente grado di giudizio.
La causa subiva plurimi rinvii per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado;
disposta la riassegnazione a questo Giudice a far data dal 25.01.2024 ed acquisito il fascicolo di prime cure, la causa veniva da ultimo rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., così come richiamato dall'art. 352 u.c. c.p.c., ratione temporis applicabile, all'udienza del 18.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte.
RITENUTO IN DIRITTO
In via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.) ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ancora, è opportuno ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cc.dd. motivi di impugnazione. Detto effetto devolutivo entro i limiti dei motivi di impugnazione preclude al
5 giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del
"tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, siano tuttavia in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone necessario antecedente logico e giuridico;
in appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché senza coinvolgere punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di giudicato interno in assenza di contestazione, decidendo anche in base a ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di gravame (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 30129/2024; Cass. civ., Sez. 1, n.
2973/2006).
Tanto premesso, pur dovendosi procedere ad una parziale integrazione della motivazione della sentenza gravata, l'appello non merita accoglimento.
In punto di diritto, va precisato che l'originario attore ha esperito azione diretta di risarcimento del danno nei confronti dell' ai sensi degli artt. 125 e 126 D.Lgs. n. Controparte_5
209/2005, per aver subito danni dalla circolazione in Italia di un veicolo a motore immatricolato all'estero, munito di carta verde.
Infatti, ai sensi dell'art. 125, co. 5, D.Lgs. n. 209/2005, nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c) della medesima norma – ossia quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa Contr dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall' – l' Controparte_1 provvede alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce la carta verde.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “l'imposizione dell'obbligo di assicurazione anche ai veicoli con targa estera risponde ad una duplice esigenza: da un lato, quella di non rallentare i traffici commerciali e gli spostamenti delle persone, esigenza che sarebbe frustrata se si dovesse imporre al veicolo straniero, una volta varcato il confine, l'obbligo di assicurarsi nonostante la polizza della r.c.a. sia stata già stipulata nel Paese di provenienza;
dall'altro, l'esigenza di non rendere onerosa o complicata per le vittime la tutela dei propri diritti, come avverrebbe se il danneggiato dovesse chiedere il risarcimento dei danni ad un assicuratore straniero, privo di rappresentanti in
Italia. Il sistema è basato sulla contemporanea esistenza, in tutti i Paesi aderenti, degli "uffici
6 nazionali", altrimenti denominati i quali sono persone giuridiche il cui compito è quello CP_6 di risarcire le vittime di sinistri avvenuti nel Paese dove essi hanno sede, causati da veicoli immatricolati in altri Paesi, salva rivalsa nei confronti dell'assicuratore responsabile. L
[...]
è il bureau nazionale italiano, il quale ha (tra l'altro) il compito di Controparte_5 liquidare il risarcimento dovuto al soggetto danneggiato in Italia da un veicolo con targa straniera” (Cass. civ., Sez. 3, n. 4669/2016).
Inoltre, vertendo il giudizio de quo sul risarcimento di danni cagionati da veicoli esteri sul territorio italiano, trova applicazione l'art. 126 D.Lgs. 209/2005 che, al comma 2 lett. b), dispone Contr che l' assume … ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e Contr della loro impresa di assicurazione” e, alla lett. c), che l' è legittimato a stare in giudizio ... in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli articoli 145, comma 1, 146
e 147. Si applicano anche nei confronti dell'Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano
l'azione diretta contro l'impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall'articolo 144”.
Pertanto, dal combinato disposto degli artt. 126 co. 2 lett. b) e c) e dal richiamo espresso all'art. 144 D.Lgs. 209/2005, ne deriva che, sebbene il responsabile civile possa essere qualificato Contr litisconsorte necessario anche nei giudizi proposti avverso l' ai fini della corretta vocatio in Contr ius di quest'ultimo risulta essere necessaria e sufficiente la notifica dell'atto introduttivo all' quale domiciliatario ex lege tanto del proprietario del veicolo straniero, quanto della relativa compagnia assicurativa.
Nella fattispecie in esame, peraltro, l'originario attore non ha mai formulato un'espressa domanda risarcitoria nei confronti di , limitandosi a chiedere esclusivamente la condanna Parte_2 dell' per il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro, Controparte_1 asseritamente cagionato dal conducente della VW OL.
Va altresì segnalato, sempre in punto di diritto, che l'intervento dell' non Controparte_1 incide sugli oneri di allegazione e probatori gravanti sul danneggiato.
7 Com'è noto, infatti, in tema di circolazione di veicoli, l'art. 2054, co. 1, c.c. stabilisce che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone
o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”; il secondo comma pone una presunzione legale nello stabilire che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
La Suprema Corte ha chiarito che “la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art.
2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”
(Cass. civ., Sez. 3, n. 9353/2019).
L'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Infatti, entrambe le parti processuali che agiscono e resistono nel giudizio avente a oggetto il risarcimento dei danni derivati da uno scontro di veicoli, per superare la presunzione legale di pari concorso nella causazione del sinistro sono onerate non soltanto della prova della condotta dell'altro conducente violativa della regola che impone il principio del neminem laedere e delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma altresì, della prova (positiva) della propria condotta, che deve risultare conforme alle prescrizioni del Codice della Strada e immune da colpa generica, dovendo essere improntata la condotta di guida sempre alla massima attenzione, ed essendo pertanto tenuto il conducente del veicolo a fare tutto quanto possibile per evitare il danno e a porre in atto le manovre di emergenza che, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto, erano esigibili (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. 3, n. 7057/2017).
L'accertamento di una violazione anche grave commessa da uno dei conducenti, infatti, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (Cass. civ., Sez. 6 - 3, n. 21130/2013; Sez. 3, n. 9528/2012).
8 La prova liberatoria per il superamento della presunzione di colpa prevista dall'art. 2054 co. 2 c.c. non deve tuttavia essere necessariamente fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. civ., Sez. 3, n. 9550/2009).
Laddove invece, in base al materiale probatorio acquisito, nessuna delle parti sia riuscita a fornire al Giudice la prova dell'esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente e della responsabilità esclusiva o maggiore dell'altra parte nella causazione del sinistro, deve trovare applicazione la presunzione di pari e concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 c.c. (cfr. in tal senso
Cass. civ., Sez. 3, n. 23431/2014).
Come anticipato, l'intervento dell' non incide sugli oneri di allegazione e Controparte_1 probatori gravanti sul danneggiato, il quale deve comunque allegare e provare la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva vantata in giudizio e tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano di cui all'art. 2043 c.c. e, quindi, la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo, il verificarsi del sinistro, la precisa dinamica dello stesso da cui emerga la responsabilità del conducente dell'altro veicolo, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, co. 2, c.c., nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e ciò al fine di superare l'imputazione di un concorso colposo con il conducente dell'altro veicolo. Inoltre, una volta allegata e provata l'esclusiva responsabilità del conducente dell'altro veicolo, l'attore deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione per equivalente, il c.d. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, c.d. causalità giuridica (in termini analoghi cfr. Tribunale Napoli, n. 9585/2025).
D'altra parte, l'allegazione e la prova del fatto storico deve essere fornita in modo rigoroso atteso Contr che l è contraddittore senza avere la possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso eventualmente l'allegazione e la valutazione di rilievi svolti al momento dell'incidente dalle autorità preposte (cfr. Tribunale
Napoli, n. 10651/2025; n. 9585/2025 cit.).
Applicando le coordinate ermeneutiche che precedono al caso in esame, si osserva quanto segue.
L'originario attore ha allegato che, “nel mentre era fermo allo STOP per immettersi sulla S.S. 112 dalla C/da Canale di Careri (RC), con direzione di marcia mare-Benestare, veniva urtato sulla
9 fiancata sinistra dall'autovettura VW OL Tg. DU-GV627 condotta dal sig. Parte_2 che transitava sulla S.S. 112 con direzione Careri-Benestare e, nell'affrontare la curva ad elevata velocità, perdeva il controllo del veicolo anche a causa del brecciolino presente sul manto stradale ed andava ad urtare con la fiancata destra la FI AN;
a causa ed in conseguenza dell'impatto il veicolo FI AN Tg. CX458KG riportava ingentissimi danni sulla fiancata sinistra mentre il veicolo VW OL Tg. DU-GV627 condotto dal sig. si Parte_2 ribaltava”.
Le allegazioni di , tuttavia, non hanno trovato compiuto riscontro Parte_1 nell'istruttoria espletata in primo grado.
Anzitutto, va rilevato che, in punto di allegazione, la prospettazione dell'originaria parte attrice si appalesa alquanto lacunosa nella descrizione della dinamica del sinistro, considerato che non è stata offerta una compiuta descrizione del tratto di strada teatro del sinistro: l'originario attore, infatti, si è limitato ad allegare di trovarsi “fermo allo STOP per immettersi sulla S.S. 112 dalla
C/da Canale di Careri (RC), con direzione di marcia , allorquando la vettura Email_3 condotta da , che “transitava sulla S.S. 112 con direzione Careri-Benestare … Parte_2 nell'affrontare la curva ad elevata velocità, perdeva il controllo del veicolo…”, senza tuttavia specificare quali caratteristiche avesse la curva affrontata dallo , né se la strada S.S. 112 Pt_2 da quest'ultimo percorsa fosse in quel tratto a doppio senso di marcia o a senso unico, né ancora quale fosse l'ampiezza della strada;
inoltre, alcuna descrizione viene riportata nell'atto introduttivo del giudizio con riferimento alle condizioni del tempo e di visibilità, oltre che del traffico, alla sopravvenienza o meno di altre auto ed eventualmente in che direzione, a quali fossero esattamente i danni diretti subiti dalla FI AN per effetto dell'impatto (essendosi l'attore limitato ad allegare che il veicolo subiva “ingentissimi danni sulla fiancata sinistra”), alla traiettoria seguita dalla VW OL dopo l'asserito urto, atteso che, secondo la prospettazione dell'originario attore, l'auto si sarebbe ribaltata dopo aver colpito la FI AN, nonché infine alla posizione di quiete assunta da entrambi i veicoli a seguito del sinistro.
La genericità della prospettazione attorea relativa alle circostanze e alle conseguenze del sinistro non risulta peraltro adeguatamente superata ed integrata dalla documentazione prodotta.
10 Ed invero, non è stata versata in atti alcuna documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi al momento del sinistro, tale da mostrare con esattezza la posizione di quiete assunta dai veicoli dopo l'asserito urto, nonché i danni subiti dai veicoli.
Né, d'altra parte, la documentazione sanitaria versata in atti appare idonea a colmare il deficit assertivo in cui è incorso l'originario attore.
Lo ha effettivamente depositato documentazione medica attestante l'accesso al P.S. Pt_1 dell'Ospedale di Locri in data 15.06.2016, alle ore 19:18. Dalla lettura del verbale di Pronto
Soccorso emerge: che l'odierno appellante, giunto con mezzi propri, riferiva di aver avuto un
“trauma incidente in strada”; che dall'anamnesi infermieristica risultava un “trauma contusivo piede braccio e spalla sn., collo”; che, all'esito degli accertamenti espletati, veniva refertato che
“non si apprezzano lesioni ossee evidenti”, sicché il paziente veniva dimesso con diagnosi di
“contusione di sede non specificata” (cfr. documentazione sanitaria, in atti).
A parere di chi scrive, siffatta documentazione accredita esclusivamente la compatibilità cronologica delle lesioni accertate con il sinistro dedotto in citazione, ma non anche l'effettivo accadimento del sinistro con le riferite modalità, né tantomeno la derivazione causale da esso delle lesioni patite dall'originario attore.
Quale riscontro del sinistro, l'attore ha invece depositato modulo CAI, sottoscritto da lui stesso oltre che dal conducente dell'auto con targa estera.
Ebbene, la rappresentazione grafica del sinistro riportata nel suddetto modello appare di per sé contraddittoria e, comunque, non corrispondente alla descrizione dei fatti operata innanzi al primo
Giudice: infatti, nel grafico dell'incidente, è raffigurato il veicolo B direzionato in maniera perpendicolare verso il veicolo A, rappresentato fermo allo STOP;
tuttavia, chi ha compilato la parte dedicata al “punto d'urto iniziale” rispetto al veicolo B, ha contrassegnato il fanale anteriore destro, l'intera fiancata destra, nonché il parabrezza della vettura. Peraltro, non può non rilevarsi l'assoluta genericità della descrizione del sinistro per come rappresentata nelle “osservazioni” di ciascun conducente: nella parte corrispondente alle osservazioni del conducente del veicolo A, infatti, si legge: “ero fermo allo STOP quando il veicolo B che proveniva da Careri mi urtava la fiancata sinistra e si ribaltava dopo l'urto su se stessa”; nelle osservazioni del conducente del veicolo B si legge: “nel transitare perdevo il controllo a causa di brecciolino presente sul manto
11 stradale e dopo aver urtato il veicolo A mi ribaltavo. Ho torto” (cfr. all. 2 fascicolo di parte attrice in primo grado).
Oltre all'incompiutezza ed alla genericità delle risultanze del modulo CAI – per ciò stesso inidonee a colmare le lacune assertive, prima ancora che probatorie, in cui è incorso l'attore –, occorre altresì considerare, in linea generale e di principio, che la dichiarazione resa nel modulo
CAI, seppure a doppia firma, non ha valore di piena prova, nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare nella specie applicazione la norma di cui all'art. 2733, co. 3, c.c. secondo cui in caso di litisconsorzio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzabile dal giudice (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. 3, n. 25770/2019: “Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l. n. 990 del 1969 [oggi abrogato e trasfuso nell'art. 144 D.Lgs. n. 209/2005, applicabile alla fattispecie de qua ai sensi dell'art. 126 co. 2 lett. c) D.Lgs. n. 209/2005], sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c.”; Cass. civ., Sez. 3, n.
3567/2013; Cass. civ., Sez. 3, n. 12257/2007; Cass. civ., Sez. Un., n. 10311/2006; nella giurisprudenza di merito cfr. Tribunale Torre Annunziata, n. 808/2025).
12 Ne discende che il modulo C.A.I., pur sottoscritto dai conducenti dei due veicoli, debba essere valutato nell'insieme di tutti gli altri elementi probatori emersi nel corso del giudizio, senza poter acquisire una valenza probatoria peculiare.
Ebbene, le riscontrate lacune assertive e documentali in cui è incorso lo non possono dirsi Pt_1 adeguatamente colmate dalle risultanze dell'esame testimoniale.
L'unico testimone oculare del sinistro, (indifferente) – invero neppure Testimone_1 menzionato nel modulo CAI –, ha infatti dichiarato quanto segue: “Ricordo che l'incidente è avvenuto a metà giugno del 2016, verso le ore 18:30-19:00 circa, nella strada che da Careri porta verso Benestare. ADR: Io ho assistito all'incidente perché ero in macchina con mio fratello e stavamo percorrendo la strada che va da Careri a Benestare. ADR: Preciso che l'incidente è avvenuto all'incrocio tra la strada comunale che da C/da Canale conduce alla vecchia 112; in quell'occasione poco prima dell'incrocio siamo stati sorpassati da una vettura OL nera con targa tedesca. ADR: In quella occasione, giunti all'incrocio tra detta strada comunale e la 112, proveniente da Careri abbiamo notato che la OL perdeva il controllo, sbandava ed andava ad urtare la AN rossa che era intenta ad immettersi sulla 112 con direzione di marcia Benestare.
ADR: In conseguenza della violenza dell'urto la OL si capovolgeva e colpiva dopo aver colpito con la propria parte anteriore dx (altezza faro) la FI AN sulla parte centrale/posteriore.
ADR: Le autovetture fortemente danneggiate rimanevano ferme sulla stessa corsia di marcia;
preciso che anche la OL si è ribaltata e rimaneva ferma su tale strada, in tale posizione. ADR:
La OL era guidata da un signore che all'epoca non conoscevo che viaggiava da solo. ADR: Sulla
FI AN invece c'erano i signori che conosco, in quanto compaesani, che Parte_1 guidava, che era seduto lato passeggero e seduto dietro c'era . Persona_1 Parte_1
ADR: Non ricordo se l'incrocio dove è avvenuto l'incidente fosse disciplinato da segnaletica stradale. ADR: Posso riferire che sono stato io assieme a mio fratello ed altre persone che nel frattempo sono sopraggiunte a ribaltare la macchina, ovvero la OL per evitare rischi di un possibile incendio. ADR: Subito dopo il signore che guidava la OL chiamava i propri parenti per
i soccorsi mentre io e mio fratello rivolgevamo le nostre attenzioni agli occupanti della AN rossa. ADR: Ricordo che i signori che occupavano la FI AN, nel frattempo che noi soccorrevamo il conducente della OL, erano già usciti dalla autovettura e lamentavano dolori e non ricordo se avessero perdite di sangue e dove lamentavano dolori. ADR: Abbiamo portato io e
13 mio fratello in Ospedale gli occupanti della AN rossa e li abbiamo lasciati all'Ospedale di
Locri per le cure;
ADR: Preciso che siamo andati via dopo che sono arrivati i loro parenti. ADR:
Io e mio fratello abbiamo svolto, essendo stati assieme, le medesime attività di soccorso” (cfr. verbale d'udienza del 7.12.2018, nel fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio).
Orbene, rileva il Tribunale che il teste, pur confermando l'accadimento del sinistro, non ne ha chiarito l'esatta dinamica, descrivendo peraltro un punto d'urto tra le due vetture differente rispetto a quello indicato dall'originario attore.
Invero, il teste ha anzitutto dichiarato di trovarsi insieme al fratello in macchina, in direzione di marcia Careri-Benestare e di essere stato sorpassato, poco prima dell'incrocio “tra la strada comunale che da C/da Canale conduce alla vecchia 112”, da una OL nera con targa tedesca;
ha aggiunto che la AN rossa “era intenta ad immettersi sulla 112 con direzione di marcia
Benestare”, sebbene avesse allegato di essere “fermo allo STOP”. Parte_1
Inoltre, il testimone ha affermato che la OL avrebbe “colpito con la propria parte anteriore dx
(altezza faro) la FI AN sulla parte centrale/posteriore”, circostanza contrastante con l'allegazione dell'originario attore, il quale aveva riferito che la OL avrebbe urtato “con la fiancata destra la FI AN”.
Ma vi è di più: il testimone, dopo aver riferito che “in conseguenza della violenza dell'urto la OL si capovolgeva”, dichiarava genericamente che “le autovetture fortemente danneggiate rimanevano ferme sulla stessa corsia di marcia”, senza specificare quale fosse detta corsia;
inoltre, immediatamente aggiungeva: “preciso che anche la OL si è ribaltata e rimaneva ferma su tale strada, in tale posizione” (cfr. verbale d'udienza, cit.).
Detta ultima dichiarazione – per cui “anche” la OL si sia ribaltata – lascia intendere che pure l'altro veicolo coinvolto nel sinistro, ossia la AN, si sia ribaltato. Infatti, nessuna utilità pratica avrebbe avuto tale precisazione da parte del testimone, se non a volerlo intendere nel senso che entrambi i veicoli si fossero ribaltati: ed infatti, il teste aveva già riferito che “in conseguenza della violenza dell'urto la OL si capovolgeva”. La successiva precisazione può quindi essere intesa alternativamente o come un mero refuso, per cui il teste intendesse dire che “anche la AN” si fosse ribaltata ovvero, comunque, come elemento da cui arguire implicitamente che, non solo la
AN, bensì “anche la OL” si fosse ribaltata.
14 In ogni caso, la circostanza del ribaltamento di entrambe le vetture non è mai stata allegata dall'originario attore, sicché non può che dubitarsi dell'attendibilità del narrato del testimone oculare, appalesandosi la sua prospettazione del tutto distonica rispetto a quanto allegato dallo sin dal primo grado di giudizio. Pt_1
Merita comunque osservarsi che il teste, benché abbia dichiarato che al momento del sinistro stesse percorrendo la stessa corsia di marcia della OL, non ha chiarito a quale distanza si trovasse con la propria auto dal punto esatto del sinistro al momento del suo accadimento, né ha riferito di aver dovuto compiere una manovra d'emergenza (arresto improvviso della marcia o rallentamento e successivo arresto) per evitare di entrare in collisione con le altre due auto;
inoltre, nulla di specifico ha riferito con riguardo ai danni patiti dalla vettura dell'originario attore, limitandosi a dichiarare che entrambe le vetture fossero “fortemente danneggiate”.
I rilievi che precedono inducono a dubitare della storicità del sinistro per come descritto nell'atto introduttivo del giudizio: ed invero, le plurime aporie riscontrate nel narrato del testimone
[...] in ordine all'esatta dinamica del riferito sinistro destano notevoli perplessità sulla sua Tes_1 attendibilità, rendendo quindi il suo apporto conoscitivo, in mancanza di ulteriori ed autonomi riscontri certi ed univoci, di per sé del tutto insufficiente a provare l'effettiva verificazione e la dinamica del sinistro e, di conseguenza, la fondatezza della domanda risarcitoria attorea.
Quanto alla mancanza di idonei riscontri oggettivi, va evidenziato che non risultano interventi sul posto dell'autorità di pubblica sicurezza, che avrebbero potuto ricostruire l'effettiva dinamica del sinistro sulla base della verifica dell'eventuale presenza sul posto di videocamere di sorveglianza nonché delle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto, quindi certamente più genuine, dalle persone direttamente coinvolte o da terzi presenti sui luoghi al momento del sinistro.
Vieppiù, le risultanze della c.t.u. modale espletata innanzi al primo giudice a cura dell'Ing.
Francesco V. Macrì, non soccorrono in alcun modo nella ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro.
Il c.t.u., cui era stato innanzitutto demandato di ricostruire la dinamica dell'incidente individuando i punti d'urto tra i veicoli, ha premesso che “la ricostruzione della dinamica di un incidente necessita dell'immagine delle autovetture sul luogo e nella posizione quale è derivata dopo
l'evento, della localizzazione di eventuali tracce di frenata e di strofinamento delle vetture sulla pavimentazione stradale”. Ha tuttavia aggiunto che “nessuna immagine del tipo qui indicata è
15 stata rilevata sui luoghi e/o inserita agli atti per cui dobbiamo fare riferimento a quanto riportato nella documentazione fornita dalle parti” (cfr. pag. 11 della relazione di consulenza).
Il c.t.u. ha quindi dato atto che “agli atti sono inserite copia di n. 8 fotografie della FI AN Tg.
CX458KG e copia di n. 10 fotografie della VW OL tg. DUGV627, parte delle quali posizionano
l'autovettura su un carro di soccorso stradale, tutte queste immagini sono in bianco e nero”, aggiungendo poi che “è stato possibile visionare dodici fotografie a colori in possesso dell'attore, quattro della FI AN e otto della VW OL, qui inserite in allegato”.
Sul punto merita osservarsi che, sebbene il c.t.p. di parte convenuta abbia contestato l'utilizzabilità di dette fotografie, prodotte dall'originario attore soltanto nel corso delle operazioni peritali, il Contr difensore dell' on ha sollevato nella prima difesa utile alcuna espressa eccezione di nullità della c.t.u. con riferimento all'utilizzo di dette immagini a colori (cfr. Corte d'appello Napoli, sez.
VIII, n. 4290/2022: “In tema di CTU, l'utilizzazione da parte del consulente di documentazione non ritualmente fornita dalle parti, bensì da una delle parti durante lo svolgimento della perizia e l'assenza di richiesta di consenso all'altra parte, comportano una nullità relativa di cui all'art. 157 c.p.c., che risulta sanata qualora la parte interessata non sollevi un'eccezione in ordine all'uso della documentazione nel primo atto processuale utile”; Cass. civ., sez. 1, n. 31744/2023: “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'eccezione di nullità relativa per illegittima utilizzazione, da parte del consulente nominato dal giudice, di documenti che non poteva invece utilizzare, non può essere utilmente formulata, al momento del loro deposito, dal consulente di parte nel corso delle operazioni peritali, ma deve essere formalmente proposta, a norma dell'art. 157, comma 2, c.p.c., nella prima istanza o udienza successiva al formale deposito dell'atto viziato - ossia la relazione del consulente tecnico d'ufficio -, anche a mezzo di rinvio alla contestazione eventualmente formulata nel corso della consulenza, come nelle osservazioni alla bozza di relazione che la parte abbia trasmesso a norma dell'art. 195, comma 3, c.p.c.”).
Nella presente fattispecie, alla prima udienza utile successiva al deposito della relazione, tenutasi in Contr data 22.01.2021, il difensore dell' i è genericamente riportato alle “contestazioni e deduzioni già espresse”, senza tuttavia sollevare un'eccezione di nullità della c.t.u., peraltro neppure formulata dal c.t.p. di parte convenuta nelle proprie osservazioni alla bozza di c.t.u. Pertanto, qualsivoglia vizio in ordine alla produzione di dette fotografie a colori deve ritenersi ormai definitivamente sanato.
In ogni caso, l'ausiliario ha dichiarato di aver ricostruito la dinamica dell'incidente esclusivamente sulla scorta del modello di constatazione amichevole e delle dichiarazioni del teste Tes_1
16 concludendo nel senso che il conducente della VW OL, “come rilevato dal teste, Pt_2 perdeva il controllo dell'autovettura che, sbandando, cozzava con la parte anteriore-laterale destra contro la AN, proseguendo la marcia per poi capovolgersi sul manto stradale … Dalla lettura delle fotografie e considerato lo sviluppo planimetrico del tracciato stradale si trae
l'indicazione che la VW OL, dopo avere percorso quasi l'intero sviluppo in curva e prima di immettersi nella parte rettilinea, dove era posizionata la AN, a causa del mancato controllo da parte dell'autista (vedi dichiarazione del teste), urtava la parte posteriore sinistra del paraurti della con il proprio paraurti e lo sportello posteriore sinistro con il parafango all'altezza Pt_4 del gruppo ottico sinistro. La VW OL proseguiva oltre capovolgendosi … È plausibile che nel procedere tangenzialmente alla FI AN la ruota della VW OL sia venuta a contatto con la parte inferiore della fiancata destra da cui la constatazione del perito dell'assicurazione della presenza di “tracce gommose”” (cfr. pag. 15-16 della relazione), concludendo poi la propria relazione affermando che “la ricostruzione effettuata non ha fondamento scientifico in mancanza della verifica delle tracce delle vernici sulle autovetture, del rilievo delle deformazioni, in presenza di un movimento della OL non tracciabile, atteso lo sbandamento della OL prima, durante e dopo il contatto, e in mancanza della localizzazione delle vetture dopo l'impatto. In conclusione, si ritiene che la ricostruzione dell'incidente è la più plausibile alla luce delle ridotte informazioni ricavabili dagli atti e facendo fede le dichiarazioni contenute nel modello di CAI e del testimone, dovendo precisare che la stessa, per la mancanza di dati indispensabili, non è supportata da una specifica verifica dell'applicazione della scienza che si occupa dei movimenti dei corpi” (cfr. pag. 18 della relazione).
Ebbene, a parere di chi scrive, l'espressa ammissione da parte dell'ausiliario del fatto che la ricostruzione dal medesimo operata non abbia alcun fondamento scientifico a causa della mancanza di dati indispensabili, unitamente alle valutazioni supra argomentate in ordine alla scarsa attendibilità del narrato dell'unico teste escusso nel corso del giudizio di prime cure, non possono che corroborare l'assunto per cui l'originario attore non abbia compiutamente assolto all'onus probandi sul medesimo gravante: il compendio istruttorio in atti, infatti, non ha fornito adeguato riscontro probatorio all'effettivo accadimento del sinistro per cui è causa con le modalità
e con le conseguenze indicate dallo e, quindi, alla fondatezza della pretesa risarcitoria da Pt_1
17 Contr costui azionata nei confronti dell' n ragione della condotta di guida dell'asserito responsabile civile.
In definitiva, le lacune assertive ravvisate nella prospettazione attorea relativamente alla dinamica del sinistro - non colmate dal contenuto del modulo CAI, né dalle propalazioni dell'unico teste escusso, né tantomeno dall'espletamento della c.t.u. cinematica - valutate in uno alle corrispondenti lacune probatorie (specialmente con riferimento all'omessa richiesta di intervento delle autorità preposte, nonché alla mancanza in atti di rilievi fotografici rappresentativi dello stato dei luoghi, dei mezzi incidentati e dei danni da ciascuno riportati), non consentono di ritenere sufficientemente provato l'accadimento del sinistro, la sua dinamica e le sue conseguenze lesive, risultando insufficiente a tal fine – in difetto di convergenti ed attendibili risultanze probatorie relative al sinistro, alla sua dinamica ed al rapporto di causalità con le dedotte conseguenze dell'incidente – l'accertamento delle lesioni lamentate dall'originario attore e la loro generica compatibilità cronologica con l'epoca di accadimento del sinistro.
Per tutte le ragioni che precedono, la domanda attorea di risarcimento del danno va rigettata, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, sia pure con le integrazioni che precedono in punto di motivazione. L'integrale rigetto dell'appello esonera il Tribunale dall'esaminare le questioni afferenti alla regolarità del contraddittorio nei confronti dell'appellato non costituitosi nel presente grado di giudizio poiché, quand'anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3, n. 7189/2023).
Con riferimento alle spese di lite – premesso che, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
n. 33412/2024) – le stesse, per il presente grado di giudizio, seguono la soccombenza, con conseguente condanna della parte appellante alla rifusione delle stesse nei confronti dell'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_1
18 Le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento in base al disputatum (scaglione compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, parametri tra i minimi e i medi in ragione della non particolare complessità delle questioni in fatto e in diritto esaminate e della modesta complessità delle difese svolte dalla parte appellata costituita in giudizio, esclusa la fase istruttoria non espletata), nel seguente modo: € 300,00 per la fase di studio, € 300,00 per la fase introduttiva, €
600,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 1.200,00.
Nulla deve disporsi con riguardo alle spese di lite in ordine ai rapporti tra Parte_1
e , stante la mancata costituzione in giudizio di quest'ultimo. Parte_2
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma – sia pure con le integrazioni apportate in parte motiva – la sentenza n. 381/2022 del Giudice di Pace di Locri, resa pubblica il 4.05.2022;
- condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell' Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € Controparte_1
1.200,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge (ove dovuti);
- nulla sulle spese con riguardo ai rapporti tra e , Parte_1 Parte_2 stante la mancata costituzione in giudizio di quest'ultimo;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
19 Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 09/12/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
20
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Olga Quartuccio, letti gli atti della causa iscritta al n. 1444/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi;
rilevato che l'udienza del 18.09.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come richiamato dall'art. 352 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile, con la concessione alle parti del termine di dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; considerato che tali note sono state prodotte in atti da entrambe le parti, le quali hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei precedenti atti e scritti difensivi;
visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come richiamato dall'art. 352 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile, provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1444 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
1 (CF: ) elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. Bonaparte Francesco (pec: , che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellante
e
(P.I.: , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Pollifrone Giulio (pec:
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_2 appellato nonché nei confronti di
Parte_2 appellato non costituito
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 381/2022 del Giudice di Pace di Locri - lesione personale;
CONCLUSIONI: come da note in atti;
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione in appello notificato in data 13.11.2022, ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 381/2022 del Giudice di Pace di Locri, resa pubblica il 4.05.2022, con cui è stata rigettata la sua domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza di un sinistro stradale.
A supporto dell'esperita impugnazione l'odierno appellante, in relazione al giudizio di primo grado, esponeva: che, con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio le controparti per ottenere l'accertamento della responsabilità di e la condanna Parte_2
Contr dell' (nel prosieguo anche al risarcimento dei danni subiti dall'attore Controparte_1 in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 15.06.2016, alle ore 18:40 circa, nel territorio del Comune di Careri (RC), sulla S.S. 112 che da Careri conduce a Benestare e precisamente in c.da Canale, tra la FI AN tg. CX458KG, di proprietà e condotta da
[...]
(assicurata presso e la Volkswagen OL tg. DU-GV627, di proprietà e Parte_1 CP_3 condotta da (assicurata presso , munita Parte_2 Controparte_4 di carta verde n. ); che l'incidente si verificava in quanto NumeroDiCartaId_1 Parte_1
2 , mentre si trovava fermo allo STOP per immettersi sulla S.S. 112 dalla c.da Canale di Pt_1
Careri, con direzione di marcia mare-Benestare, veniva urtato sulla fiancata sinistra dalla
Volkswagen OL condotta da , che transitava sulla S.S. 112 in direzione di Parte_2 marcia Careri-Benestare; che il conducente della VW OL, nell'affrontare la curva ad elevata velocità, perdeva il controllo del veicolo “anche a causa del brecciolino presente sul manto stradale” ed andava ad urtare con la fiancata destra la FI AN;
che, a seguito dell'impatto, la
FI AN riportava “ingentissimi danni sulla fiancata sinistra”, mentre la VW OL si ribaltava;
che l'odierno attore veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Locri, ove i sanitari gli diagnosticavano: “Trauma Contusivo Piede Braccio e Spalla Sx e Collo” con una prognosi di gg. 3”; che in data 22.08.2016 veniva dichiarato guarito con postumi;
che i danni riportati dalla FI AN erano quantificabili in € 2.800,00 per pezzi di ricambio e manodopera, come da giustificativi di spesa allegati, mentre i danni alla persona venivano stimati in € 5.642,20
(di cui € 3.226,21 per danno biologico, per I.P. 4%, € 1.175,55 per invalidità temporanea, €
1.100,44 per danno morale ed € 140,00 per spese mediche), per un totale complessivo di €
8.442,20; che, in data 28.06.2016, l' incaricava per la gestione del sinistro Controparte_1 la società “quale corrispondente designata per la compagnia estera Parte_3 [...]
, che assicurava la RCA nascente dalla circolazione stradale Controparte_4 dell'autovettura VW OL Tg.DU-GV627”, la quale tuttavia respingeva la richiesta di risarcimento, ritenendo non provata la materialità del fatto;
che l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita si era parimenti rivelato infruttuoso.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il sig. Giudice di pace adito, contrariis reiectis: accertare e dichiarare: A) il diritto dell'attore, sig. ad Parte_1 essere risarcito di tutti i danni patiti nell'incidente occorsogli in data 15.06.2016; B) la responsabilità in capo al sig. , quale proprietario e conducente Parte_2 dell'autovettura VW OL Tg.DU-GV627 dell'incidente stradale in premessa descritto;
C)
Condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attore sig. della residua somma di € 8.442,20 Parte_1 per il risarcimento dei danni patiti nel sinistro de qua, col computo degli interessi legali sul capitale rivalutato dal dì del sinistro alla data di effettivo soddisfo, o di quella diversa somma che il Giudice riterrà equo stabilire, da contenersi comunque nei limiti di competenza per valore del
3 giudice adito;
D) Condannare altresì i convenuti, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa - IVA e CPA come per legge - con distrazione ex art. 93 CPC, in favore del sottoscritto procuratore antistatario, che ne fa espressa richiesta”.
Con comparsa depositata in data 7.04.2017 si è costituito innanzi al primo giudice l'
[...]
, chiedendo il rigetto della domanda avversaria in ragione delle numerose Controparte_1 incongruenze riscontrate nella versione dei fatti e nella documentazione prodotta ex adverso; in particolare, l'originario convenuto eccepiva la genericità e la lacunosità della descrizione della dinamica del sinistro, segnalando altresì che il veicolo del convenuto, nell'arco di quattro mesi, era stato responsabile di due distinti incidenti stradali, nei quali risultavano coinvolti soggetti differenti rispetto alle parti del presente giudizio, sebbene i rispettivi modelli C.A.I. risultassero redatti da un'unica persona;
contestava, inoltre, la compatibilità dei danni riscontrati sul veicolo di parte attrice con la descritta dinamica del sinistro, nonché l'entità delle lesioni personali indicate dall'attore, oltre che la riconducibilità eziologica delle medesime al sinistro per cui è causa.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Giudice di Pace adito, rigettare la domanda proposta dall'attore in quanto infondata in Parte_1 fatto ed in diritto ovvero poiché non provata. Con vittoria di spese e competenze a favore del Contr convenuto .
Con l'impugnata sentenza, il giudice di prime cure provvedeva come di seguito: “Rigetta la domanda proposta da e condanna l'attore, al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore dell' , in persona del l.r.p.t., che liquida in complessive Controparte_5
€ 995,00 oltre rimborso forfettario spese generali, cpa ed Iva come per legge. Compensa le spese di lite tra l'attore ed il convenuto . Pone definitivamente a carico dell'attore le Parte_2 spese di C.T.U tecnica per come liquidate con ordinanza del 22.11.2019 e le spese di c.t.u. medico legale, per come liquidate con separato decreto emesso in pari data”.
Con il proposto gravame, cui per brevità si rinvia, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, deducendo, quale unico e complessivo motivo di gravame, l'erroneità della decisione del giudice di prime cure nella parte in cui era stata ritenuta non dimostrata la veridicità del fatto storico e, conseguentemente, non assolto l'onere probatorio gravante su . Parte_1
Chiedeva pertanto che, in accoglimento dell'appello, fossero accolte le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: In via principale, accogliere per i motivi
4 dedotti in narrativa nel proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 381/2022 emessa dal Giudice di Pace di Locri, nell'ambito del giudizio N.R.G. 669/2017, depositata in cancelleria in data il 04.05.2022, accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertare e dichiarare il diritto dell'appellante ad essere risarcito di tutti i danni materiali e per le Parte_1
Contr lesioni subite nell'incidente occorsogli il 15.06.2016; 2) Condannare il convenuto in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'appellante Parte_1
della somma di € 4.365,06, per il risarcimento dei danni patiti nel sinistro de quo, col
[...] computo degli interessi legali sul capitale rivalutato dal dì del sinistro alla data di effettivo soddisfo, o di quella diversa somma che il Giudice riterrà equo stabilire;
3) Condannare altresì la convenuta, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa per i due gradi del giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.03.2023, cui si rinvia, si costituiva in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando Controparte_1 integralmente l'atto di appello avversario e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese e competenze di lite.
L'altro appellato, , già contumace in primo grado, non si costituiva neppure nel Parte_2 presente grado di giudizio.
La causa subiva plurimi rinvii per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado;
disposta la riassegnazione a questo Giudice a far data dal 25.01.2024 ed acquisito il fascicolo di prime cure, la causa veniva da ultimo rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., così come richiamato dall'art. 352 u.c. c.p.c., ratione temporis applicabile, all'udienza del 18.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte.
RITENUTO IN DIRITTO
In via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.) ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ancora, è opportuno ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cc.dd. motivi di impugnazione. Detto effetto devolutivo entro i limiti dei motivi di impugnazione preclude al
5 giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del
"tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, siano tuttavia in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone necessario antecedente logico e giuridico;
in appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché senza coinvolgere punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di giudicato interno in assenza di contestazione, decidendo anche in base a ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di gravame (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 30129/2024; Cass. civ., Sez. 1, n.
2973/2006).
Tanto premesso, pur dovendosi procedere ad una parziale integrazione della motivazione della sentenza gravata, l'appello non merita accoglimento.
In punto di diritto, va precisato che l'originario attore ha esperito azione diretta di risarcimento del danno nei confronti dell' ai sensi degli artt. 125 e 126 D.Lgs. n. Controparte_5
209/2005, per aver subito danni dalla circolazione in Italia di un veicolo a motore immatricolato all'estero, munito di carta verde.
Infatti, ai sensi dell'art. 125, co. 5, D.Lgs. n. 209/2005, nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c) della medesima norma – ossia quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa Contr dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall' – l' Controparte_1 provvede alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce la carta verde.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “l'imposizione dell'obbligo di assicurazione anche ai veicoli con targa estera risponde ad una duplice esigenza: da un lato, quella di non rallentare i traffici commerciali e gli spostamenti delle persone, esigenza che sarebbe frustrata se si dovesse imporre al veicolo straniero, una volta varcato il confine, l'obbligo di assicurarsi nonostante la polizza della r.c.a. sia stata già stipulata nel Paese di provenienza;
dall'altro, l'esigenza di non rendere onerosa o complicata per le vittime la tutela dei propri diritti, come avverrebbe se il danneggiato dovesse chiedere il risarcimento dei danni ad un assicuratore straniero, privo di rappresentanti in
Italia. Il sistema è basato sulla contemporanea esistenza, in tutti i Paesi aderenti, degli "uffici
6 nazionali", altrimenti denominati i quali sono persone giuridiche il cui compito è quello CP_6 di risarcire le vittime di sinistri avvenuti nel Paese dove essi hanno sede, causati da veicoli immatricolati in altri Paesi, salva rivalsa nei confronti dell'assicuratore responsabile. L
[...]
è il bureau nazionale italiano, il quale ha (tra l'altro) il compito di Controparte_5 liquidare il risarcimento dovuto al soggetto danneggiato in Italia da un veicolo con targa straniera” (Cass. civ., Sez. 3, n. 4669/2016).
Inoltre, vertendo il giudizio de quo sul risarcimento di danni cagionati da veicoli esteri sul territorio italiano, trova applicazione l'art. 126 D.Lgs. 209/2005 che, al comma 2 lett. b), dispone Contr che l' assume … ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e Contr della loro impresa di assicurazione” e, alla lett. c), che l' è legittimato a stare in giudizio ... in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli articoli 145, comma 1, 146
e 147. Si applicano anche nei confronti dell'Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano
l'azione diretta contro l'impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall'articolo 144”.
Pertanto, dal combinato disposto degli artt. 126 co. 2 lett. b) e c) e dal richiamo espresso all'art. 144 D.Lgs. 209/2005, ne deriva che, sebbene il responsabile civile possa essere qualificato Contr litisconsorte necessario anche nei giudizi proposti avverso l' ai fini della corretta vocatio in Contr ius di quest'ultimo risulta essere necessaria e sufficiente la notifica dell'atto introduttivo all' quale domiciliatario ex lege tanto del proprietario del veicolo straniero, quanto della relativa compagnia assicurativa.
Nella fattispecie in esame, peraltro, l'originario attore non ha mai formulato un'espressa domanda risarcitoria nei confronti di , limitandosi a chiedere esclusivamente la condanna Parte_2 dell' per il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro, Controparte_1 asseritamente cagionato dal conducente della VW OL.
Va altresì segnalato, sempre in punto di diritto, che l'intervento dell' non Controparte_1 incide sugli oneri di allegazione e probatori gravanti sul danneggiato.
7 Com'è noto, infatti, in tema di circolazione di veicoli, l'art. 2054, co. 1, c.c. stabilisce che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone
o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”; il secondo comma pone una presunzione legale nello stabilire che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
La Suprema Corte ha chiarito che “la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art.
2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”
(Cass. civ., Sez. 3, n. 9353/2019).
L'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Infatti, entrambe le parti processuali che agiscono e resistono nel giudizio avente a oggetto il risarcimento dei danni derivati da uno scontro di veicoli, per superare la presunzione legale di pari concorso nella causazione del sinistro sono onerate non soltanto della prova della condotta dell'altro conducente violativa della regola che impone il principio del neminem laedere e delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma altresì, della prova (positiva) della propria condotta, che deve risultare conforme alle prescrizioni del Codice della Strada e immune da colpa generica, dovendo essere improntata la condotta di guida sempre alla massima attenzione, ed essendo pertanto tenuto il conducente del veicolo a fare tutto quanto possibile per evitare il danno e a porre in atto le manovre di emergenza che, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto, erano esigibili (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. 3, n. 7057/2017).
L'accertamento di una violazione anche grave commessa da uno dei conducenti, infatti, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (Cass. civ., Sez. 6 - 3, n. 21130/2013; Sez. 3, n. 9528/2012).
8 La prova liberatoria per il superamento della presunzione di colpa prevista dall'art. 2054 co. 2 c.c. non deve tuttavia essere necessariamente fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. civ., Sez. 3, n. 9550/2009).
Laddove invece, in base al materiale probatorio acquisito, nessuna delle parti sia riuscita a fornire al Giudice la prova dell'esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente e della responsabilità esclusiva o maggiore dell'altra parte nella causazione del sinistro, deve trovare applicazione la presunzione di pari e concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 c.c. (cfr. in tal senso
Cass. civ., Sez. 3, n. 23431/2014).
Come anticipato, l'intervento dell' non incide sugli oneri di allegazione e Controparte_1 probatori gravanti sul danneggiato, il quale deve comunque allegare e provare la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva vantata in giudizio e tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano di cui all'art. 2043 c.c. e, quindi, la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo, il verificarsi del sinistro, la precisa dinamica dello stesso da cui emerga la responsabilità del conducente dell'altro veicolo, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, co. 2, c.c., nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e ciò al fine di superare l'imputazione di un concorso colposo con il conducente dell'altro veicolo. Inoltre, una volta allegata e provata l'esclusiva responsabilità del conducente dell'altro veicolo, l'attore deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione per equivalente, il c.d. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, c.d. causalità giuridica (in termini analoghi cfr. Tribunale Napoli, n. 9585/2025).
D'altra parte, l'allegazione e la prova del fatto storico deve essere fornita in modo rigoroso atteso Contr che l è contraddittore senza avere la possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso eventualmente l'allegazione e la valutazione di rilievi svolti al momento dell'incidente dalle autorità preposte (cfr. Tribunale
Napoli, n. 10651/2025; n. 9585/2025 cit.).
Applicando le coordinate ermeneutiche che precedono al caso in esame, si osserva quanto segue.
L'originario attore ha allegato che, “nel mentre era fermo allo STOP per immettersi sulla S.S. 112 dalla C/da Canale di Careri (RC), con direzione di marcia mare-Benestare, veniva urtato sulla
9 fiancata sinistra dall'autovettura VW OL Tg. DU-GV627 condotta dal sig. Parte_2 che transitava sulla S.S. 112 con direzione Careri-Benestare e, nell'affrontare la curva ad elevata velocità, perdeva il controllo del veicolo anche a causa del brecciolino presente sul manto stradale ed andava ad urtare con la fiancata destra la FI AN;
a causa ed in conseguenza dell'impatto il veicolo FI AN Tg. CX458KG riportava ingentissimi danni sulla fiancata sinistra mentre il veicolo VW OL Tg. DU-GV627 condotto dal sig. si Parte_2 ribaltava”.
Le allegazioni di , tuttavia, non hanno trovato compiuto riscontro Parte_1 nell'istruttoria espletata in primo grado.
Anzitutto, va rilevato che, in punto di allegazione, la prospettazione dell'originaria parte attrice si appalesa alquanto lacunosa nella descrizione della dinamica del sinistro, considerato che non è stata offerta una compiuta descrizione del tratto di strada teatro del sinistro: l'originario attore, infatti, si è limitato ad allegare di trovarsi “fermo allo STOP per immettersi sulla S.S. 112 dalla
C/da Canale di Careri (RC), con direzione di marcia , allorquando la vettura Email_3 condotta da , che “transitava sulla S.S. 112 con direzione Careri-Benestare … Parte_2 nell'affrontare la curva ad elevata velocità, perdeva il controllo del veicolo…”, senza tuttavia specificare quali caratteristiche avesse la curva affrontata dallo , né se la strada S.S. 112 Pt_2 da quest'ultimo percorsa fosse in quel tratto a doppio senso di marcia o a senso unico, né ancora quale fosse l'ampiezza della strada;
inoltre, alcuna descrizione viene riportata nell'atto introduttivo del giudizio con riferimento alle condizioni del tempo e di visibilità, oltre che del traffico, alla sopravvenienza o meno di altre auto ed eventualmente in che direzione, a quali fossero esattamente i danni diretti subiti dalla FI AN per effetto dell'impatto (essendosi l'attore limitato ad allegare che il veicolo subiva “ingentissimi danni sulla fiancata sinistra”), alla traiettoria seguita dalla VW OL dopo l'asserito urto, atteso che, secondo la prospettazione dell'originario attore, l'auto si sarebbe ribaltata dopo aver colpito la FI AN, nonché infine alla posizione di quiete assunta da entrambi i veicoli a seguito del sinistro.
La genericità della prospettazione attorea relativa alle circostanze e alle conseguenze del sinistro non risulta peraltro adeguatamente superata ed integrata dalla documentazione prodotta.
10 Ed invero, non è stata versata in atti alcuna documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi al momento del sinistro, tale da mostrare con esattezza la posizione di quiete assunta dai veicoli dopo l'asserito urto, nonché i danni subiti dai veicoli.
Né, d'altra parte, la documentazione sanitaria versata in atti appare idonea a colmare il deficit assertivo in cui è incorso l'originario attore.
Lo ha effettivamente depositato documentazione medica attestante l'accesso al P.S. Pt_1 dell'Ospedale di Locri in data 15.06.2016, alle ore 19:18. Dalla lettura del verbale di Pronto
Soccorso emerge: che l'odierno appellante, giunto con mezzi propri, riferiva di aver avuto un
“trauma incidente in strada”; che dall'anamnesi infermieristica risultava un “trauma contusivo piede braccio e spalla sn., collo”; che, all'esito degli accertamenti espletati, veniva refertato che
“non si apprezzano lesioni ossee evidenti”, sicché il paziente veniva dimesso con diagnosi di
“contusione di sede non specificata” (cfr. documentazione sanitaria, in atti).
A parere di chi scrive, siffatta documentazione accredita esclusivamente la compatibilità cronologica delle lesioni accertate con il sinistro dedotto in citazione, ma non anche l'effettivo accadimento del sinistro con le riferite modalità, né tantomeno la derivazione causale da esso delle lesioni patite dall'originario attore.
Quale riscontro del sinistro, l'attore ha invece depositato modulo CAI, sottoscritto da lui stesso oltre che dal conducente dell'auto con targa estera.
Ebbene, la rappresentazione grafica del sinistro riportata nel suddetto modello appare di per sé contraddittoria e, comunque, non corrispondente alla descrizione dei fatti operata innanzi al primo
Giudice: infatti, nel grafico dell'incidente, è raffigurato il veicolo B direzionato in maniera perpendicolare verso il veicolo A, rappresentato fermo allo STOP;
tuttavia, chi ha compilato la parte dedicata al “punto d'urto iniziale” rispetto al veicolo B, ha contrassegnato il fanale anteriore destro, l'intera fiancata destra, nonché il parabrezza della vettura. Peraltro, non può non rilevarsi l'assoluta genericità della descrizione del sinistro per come rappresentata nelle “osservazioni” di ciascun conducente: nella parte corrispondente alle osservazioni del conducente del veicolo A, infatti, si legge: “ero fermo allo STOP quando il veicolo B che proveniva da Careri mi urtava la fiancata sinistra e si ribaltava dopo l'urto su se stessa”; nelle osservazioni del conducente del veicolo B si legge: “nel transitare perdevo il controllo a causa di brecciolino presente sul manto
11 stradale e dopo aver urtato il veicolo A mi ribaltavo. Ho torto” (cfr. all. 2 fascicolo di parte attrice in primo grado).
Oltre all'incompiutezza ed alla genericità delle risultanze del modulo CAI – per ciò stesso inidonee a colmare le lacune assertive, prima ancora che probatorie, in cui è incorso l'attore –, occorre altresì considerare, in linea generale e di principio, che la dichiarazione resa nel modulo
CAI, seppure a doppia firma, non ha valore di piena prova, nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare nella specie applicazione la norma di cui all'art. 2733, co. 3, c.c. secondo cui in caso di litisconsorzio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzabile dal giudice (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. 3, n. 25770/2019: “Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l. n. 990 del 1969 [oggi abrogato e trasfuso nell'art. 144 D.Lgs. n. 209/2005, applicabile alla fattispecie de qua ai sensi dell'art. 126 co. 2 lett. c) D.Lgs. n. 209/2005], sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c.”; Cass. civ., Sez. 3, n.
3567/2013; Cass. civ., Sez. 3, n. 12257/2007; Cass. civ., Sez. Un., n. 10311/2006; nella giurisprudenza di merito cfr. Tribunale Torre Annunziata, n. 808/2025).
12 Ne discende che il modulo C.A.I., pur sottoscritto dai conducenti dei due veicoli, debba essere valutato nell'insieme di tutti gli altri elementi probatori emersi nel corso del giudizio, senza poter acquisire una valenza probatoria peculiare.
Ebbene, le riscontrate lacune assertive e documentali in cui è incorso lo non possono dirsi Pt_1 adeguatamente colmate dalle risultanze dell'esame testimoniale.
L'unico testimone oculare del sinistro, (indifferente) – invero neppure Testimone_1 menzionato nel modulo CAI –, ha infatti dichiarato quanto segue: “Ricordo che l'incidente è avvenuto a metà giugno del 2016, verso le ore 18:30-19:00 circa, nella strada che da Careri porta verso Benestare. ADR: Io ho assistito all'incidente perché ero in macchina con mio fratello e stavamo percorrendo la strada che va da Careri a Benestare. ADR: Preciso che l'incidente è avvenuto all'incrocio tra la strada comunale che da C/da Canale conduce alla vecchia 112; in quell'occasione poco prima dell'incrocio siamo stati sorpassati da una vettura OL nera con targa tedesca. ADR: In quella occasione, giunti all'incrocio tra detta strada comunale e la 112, proveniente da Careri abbiamo notato che la OL perdeva il controllo, sbandava ed andava ad urtare la AN rossa che era intenta ad immettersi sulla 112 con direzione di marcia Benestare.
ADR: In conseguenza della violenza dell'urto la OL si capovolgeva e colpiva dopo aver colpito con la propria parte anteriore dx (altezza faro) la FI AN sulla parte centrale/posteriore.
ADR: Le autovetture fortemente danneggiate rimanevano ferme sulla stessa corsia di marcia;
preciso che anche la OL si è ribaltata e rimaneva ferma su tale strada, in tale posizione. ADR:
La OL era guidata da un signore che all'epoca non conoscevo che viaggiava da solo. ADR: Sulla
FI AN invece c'erano i signori che conosco, in quanto compaesani, che Parte_1 guidava, che era seduto lato passeggero e seduto dietro c'era . Persona_1 Parte_1
ADR: Non ricordo se l'incrocio dove è avvenuto l'incidente fosse disciplinato da segnaletica stradale. ADR: Posso riferire che sono stato io assieme a mio fratello ed altre persone che nel frattempo sono sopraggiunte a ribaltare la macchina, ovvero la OL per evitare rischi di un possibile incendio. ADR: Subito dopo il signore che guidava la OL chiamava i propri parenti per
i soccorsi mentre io e mio fratello rivolgevamo le nostre attenzioni agli occupanti della AN rossa. ADR: Ricordo che i signori che occupavano la FI AN, nel frattempo che noi soccorrevamo il conducente della OL, erano già usciti dalla autovettura e lamentavano dolori e non ricordo se avessero perdite di sangue e dove lamentavano dolori. ADR: Abbiamo portato io e
13 mio fratello in Ospedale gli occupanti della AN rossa e li abbiamo lasciati all'Ospedale di
Locri per le cure;
ADR: Preciso che siamo andati via dopo che sono arrivati i loro parenti. ADR:
Io e mio fratello abbiamo svolto, essendo stati assieme, le medesime attività di soccorso” (cfr. verbale d'udienza del 7.12.2018, nel fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio).
Orbene, rileva il Tribunale che il teste, pur confermando l'accadimento del sinistro, non ne ha chiarito l'esatta dinamica, descrivendo peraltro un punto d'urto tra le due vetture differente rispetto a quello indicato dall'originario attore.
Invero, il teste ha anzitutto dichiarato di trovarsi insieme al fratello in macchina, in direzione di marcia Careri-Benestare e di essere stato sorpassato, poco prima dell'incrocio “tra la strada comunale che da C/da Canale conduce alla vecchia 112”, da una OL nera con targa tedesca;
ha aggiunto che la AN rossa “era intenta ad immettersi sulla 112 con direzione di marcia
Benestare”, sebbene avesse allegato di essere “fermo allo STOP”. Parte_1
Inoltre, il testimone ha affermato che la OL avrebbe “colpito con la propria parte anteriore dx
(altezza faro) la FI AN sulla parte centrale/posteriore”, circostanza contrastante con l'allegazione dell'originario attore, il quale aveva riferito che la OL avrebbe urtato “con la fiancata destra la FI AN”.
Ma vi è di più: il testimone, dopo aver riferito che “in conseguenza della violenza dell'urto la OL si capovolgeva”, dichiarava genericamente che “le autovetture fortemente danneggiate rimanevano ferme sulla stessa corsia di marcia”, senza specificare quale fosse detta corsia;
inoltre, immediatamente aggiungeva: “preciso che anche la OL si è ribaltata e rimaneva ferma su tale strada, in tale posizione” (cfr. verbale d'udienza, cit.).
Detta ultima dichiarazione – per cui “anche” la OL si sia ribaltata – lascia intendere che pure l'altro veicolo coinvolto nel sinistro, ossia la AN, si sia ribaltato. Infatti, nessuna utilità pratica avrebbe avuto tale precisazione da parte del testimone, se non a volerlo intendere nel senso che entrambi i veicoli si fossero ribaltati: ed infatti, il teste aveva già riferito che “in conseguenza della violenza dell'urto la OL si capovolgeva”. La successiva precisazione può quindi essere intesa alternativamente o come un mero refuso, per cui il teste intendesse dire che “anche la AN” si fosse ribaltata ovvero, comunque, come elemento da cui arguire implicitamente che, non solo la
AN, bensì “anche la OL” si fosse ribaltata.
14 In ogni caso, la circostanza del ribaltamento di entrambe le vetture non è mai stata allegata dall'originario attore, sicché non può che dubitarsi dell'attendibilità del narrato del testimone oculare, appalesandosi la sua prospettazione del tutto distonica rispetto a quanto allegato dallo sin dal primo grado di giudizio. Pt_1
Merita comunque osservarsi che il teste, benché abbia dichiarato che al momento del sinistro stesse percorrendo la stessa corsia di marcia della OL, non ha chiarito a quale distanza si trovasse con la propria auto dal punto esatto del sinistro al momento del suo accadimento, né ha riferito di aver dovuto compiere una manovra d'emergenza (arresto improvviso della marcia o rallentamento e successivo arresto) per evitare di entrare in collisione con le altre due auto;
inoltre, nulla di specifico ha riferito con riguardo ai danni patiti dalla vettura dell'originario attore, limitandosi a dichiarare che entrambe le vetture fossero “fortemente danneggiate”.
I rilievi che precedono inducono a dubitare della storicità del sinistro per come descritto nell'atto introduttivo del giudizio: ed invero, le plurime aporie riscontrate nel narrato del testimone
[...] in ordine all'esatta dinamica del riferito sinistro destano notevoli perplessità sulla sua Tes_1 attendibilità, rendendo quindi il suo apporto conoscitivo, in mancanza di ulteriori ed autonomi riscontri certi ed univoci, di per sé del tutto insufficiente a provare l'effettiva verificazione e la dinamica del sinistro e, di conseguenza, la fondatezza della domanda risarcitoria attorea.
Quanto alla mancanza di idonei riscontri oggettivi, va evidenziato che non risultano interventi sul posto dell'autorità di pubblica sicurezza, che avrebbero potuto ricostruire l'effettiva dinamica del sinistro sulla base della verifica dell'eventuale presenza sul posto di videocamere di sorveglianza nonché delle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto, quindi certamente più genuine, dalle persone direttamente coinvolte o da terzi presenti sui luoghi al momento del sinistro.
Vieppiù, le risultanze della c.t.u. modale espletata innanzi al primo giudice a cura dell'Ing.
Francesco V. Macrì, non soccorrono in alcun modo nella ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro.
Il c.t.u., cui era stato innanzitutto demandato di ricostruire la dinamica dell'incidente individuando i punti d'urto tra i veicoli, ha premesso che “la ricostruzione della dinamica di un incidente necessita dell'immagine delle autovetture sul luogo e nella posizione quale è derivata dopo
l'evento, della localizzazione di eventuali tracce di frenata e di strofinamento delle vetture sulla pavimentazione stradale”. Ha tuttavia aggiunto che “nessuna immagine del tipo qui indicata è
15 stata rilevata sui luoghi e/o inserita agli atti per cui dobbiamo fare riferimento a quanto riportato nella documentazione fornita dalle parti” (cfr. pag. 11 della relazione di consulenza).
Il c.t.u. ha quindi dato atto che “agli atti sono inserite copia di n. 8 fotografie della FI AN Tg.
CX458KG e copia di n. 10 fotografie della VW OL tg. DUGV627, parte delle quali posizionano
l'autovettura su un carro di soccorso stradale, tutte queste immagini sono in bianco e nero”, aggiungendo poi che “è stato possibile visionare dodici fotografie a colori in possesso dell'attore, quattro della FI AN e otto della VW OL, qui inserite in allegato”.
Sul punto merita osservarsi che, sebbene il c.t.p. di parte convenuta abbia contestato l'utilizzabilità di dette fotografie, prodotte dall'originario attore soltanto nel corso delle operazioni peritali, il Contr difensore dell' on ha sollevato nella prima difesa utile alcuna espressa eccezione di nullità della c.t.u. con riferimento all'utilizzo di dette immagini a colori (cfr. Corte d'appello Napoli, sez.
VIII, n. 4290/2022: “In tema di CTU, l'utilizzazione da parte del consulente di documentazione non ritualmente fornita dalle parti, bensì da una delle parti durante lo svolgimento della perizia e l'assenza di richiesta di consenso all'altra parte, comportano una nullità relativa di cui all'art. 157 c.p.c., che risulta sanata qualora la parte interessata non sollevi un'eccezione in ordine all'uso della documentazione nel primo atto processuale utile”; Cass. civ., sez. 1, n. 31744/2023: “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'eccezione di nullità relativa per illegittima utilizzazione, da parte del consulente nominato dal giudice, di documenti che non poteva invece utilizzare, non può essere utilmente formulata, al momento del loro deposito, dal consulente di parte nel corso delle operazioni peritali, ma deve essere formalmente proposta, a norma dell'art. 157, comma 2, c.p.c., nella prima istanza o udienza successiva al formale deposito dell'atto viziato - ossia la relazione del consulente tecnico d'ufficio -, anche a mezzo di rinvio alla contestazione eventualmente formulata nel corso della consulenza, come nelle osservazioni alla bozza di relazione che la parte abbia trasmesso a norma dell'art. 195, comma 3, c.p.c.”).
Nella presente fattispecie, alla prima udienza utile successiva al deposito della relazione, tenutasi in Contr data 22.01.2021, il difensore dell' i è genericamente riportato alle “contestazioni e deduzioni già espresse”, senza tuttavia sollevare un'eccezione di nullità della c.t.u., peraltro neppure formulata dal c.t.p. di parte convenuta nelle proprie osservazioni alla bozza di c.t.u. Pertanto, qualsivoglia vizio in ordine alla produzione di dette fotografie a colori deve ritenersi ormai definitivamente sanato.
In ogni caso, l'ausiliario ha dichiarato di aver ricostruito la dinamica dell'incidente esclusivamente sulla scorta del modello di constatazione amichevole e delle dichiarazioni del teste Tes_1
16 concludendo nel senso che il conducente della VW OL, “come rilevato dal teste, Pt_2 perdeva il controllo dell'autovettura che, sbandando, cozzava con la parte anteriore-laterale destra contro la AN, proseguendo la marcia per poi capovolgersi sul manto stradale … Dalla lettura delle fotografie e considerato lo sviluppo planimetrico del tracciato stradale si trae
l'indicazione che la VW OL, dopo avere percorso quasi l'intero sviluppo in curva e prima di immettersi nella parte rettilinea, dove era posizionata la AN, a causa del mancato controllo da parte dell'autista (vedi dichiarazione del teste), urtava la parte posteriore sinistra del paraurti della con il proprio paraurti e lo sportello posteriore sinistro con il parafango all'altezza Pt_4 del gruppo ottico sinistro. La VW OL proseguiva oltre capovolgendosi … È plausibile che nel procedere tangenzialmente alla FI AN la ruota della VW OL sia venuta a contatto con la parte inferiore della fiancata destra da cui la constatazione del perito dell'assicurazione della presenza di “tracce gommose”” (cfr. pag. 15-16 della relazione), concludendo poi la propria relazione affermando che “la ricostruzione effettuata non ha fondamento scientifico in mancanza della verifica delle tracce delle vernici sulle autovetture, del rilievo delle deformazioni, in presenza di un movimento della OL non tracciabile, atteso lo sbandamento della OL prima, durante e dopo il contatto, e in mancanza della localizzazione delle vetture dopo l'impatto. In conclusione, si ritiene che la ricostruzione dell'incidente è la più plausibile alla luce delle ridotte informazioni ricavabili dagli atti e facendo fede le dichiarazioni contenute nel modello di CAI e del testimone, dovendo precisare che la stessa, per la mancanza di dati indispensabili, non è supportata da una specifica verifica dell'applicazione della scienza che si occupa dei movimenti dei corpi” (cfr. pag. 18 della relazione).
Ebbene, a parere di chi scrive, l'espressa ammissione da parte dell'ausiliario del fatto che la ricostruzione dal medesimo operata non abbia alcun fondamento scientifico a causa della mancanza di dati indispensabili, unitamente alle valutazioni supra argomentate in ordine alla scarsa attendibilità del narrato dell'unico teste escusso nel corso del giudizio di prime cure, non possono che corroborare l'assunto per cui l'originario attore non abbia compiutamente assolto all'onus probandi sul medesimo gravante: il compendio istruttorio in atti, infatti, non ha fornito adeguato riscontro probatorio all'effettivo accadimento del sinistro per cui è causa con le modalità
e con le conseguenze indicate dallo e, quindi, alla fondatezza della pretesa risarcitoria da Pt_1
17 Contr costui azionata nei confronti dell' n ragione della condotta di guida dell'asserito responsabile civile.
In definitiva, le lacune assertive ravvisate nella prospettazione attorea relativamente alla dinamica del sinistro - non colmate dal contenuto del modulo CAI, né dalle propalazioni dell'unico teste escusso, né tantomeno dall'espletamento della c.t.u. cinematica - valutate in uno alle corrispondenti lacune probatorie (specialmente con riferimento all'omessa richiesta di intervento delle autorità preposte, nonché alla mancanza in atti di rilievi fotografici rappresentativi dello stato dei luoghi, dei mezzi incidentati e dei danni da ciascuno riportati), non consentono di ritenere sufficientemente provato l'accadimento del sinistro, la sua dinamica e le sue conseguenze lesive, risultando insufficiente a tal fine – in difetto di convergenti ed attendibili risultanze probatorie relative al sinistro, alla sua dinamica ed al rapporto di causalità con le dedotte conseguenze dell'incidente – l'accertamento delle lesioni lamentate dall'originario attore e la loro generica compatibilità cronologica con l'epoca di accadimento del sinistro.
Per tutte le ragioni che precedono, la domanda attorea di risarcimento del danno va rigettata, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, sia pure con le integrazioni che precedono in punto di motivazione. L'integrale rigetto dell'appello esonera il Tribunale dall'esaminare le questioni afferenti alla regolarità del contraddittorio nei confronti dell'appellato non costituitosi nel presente grado di giudizio poiché, quand'anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3, n. 7189/2023).
Con riferimento alle spese di lite – premesso che, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
n. 33412/2024) – le stesse, per il presente grado di giudizio, seguono la soccombenza, con conseguente condanna della parte appellante alla rifusione delle stesse nei confronti dell'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_1
18 Le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento in base al disputatum (scaglione compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, parametri tra i minimi e i medi in ragione della non particolare complessità delle questioni in fatto e in diritto esaminate e della modesta complessità delle difese svolte dalla parte appellata costituita in giudizio, esclusa la fase istruttoria non espletata), nel seguente modo: € 300,00 per la fase di studio, € 300,00 per la fase introduttiva, €
600,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 1.200,00.
Nulla deve disporsi con riguardo alle spese di lite in ordine ai rapporti tra Parte_1
e , stante la mancata costituzione in giudizio di quest'ultimo. Parte_2
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma – sia pure con le integrazioni apportate in parte motiva – la sentenza n. 381/2022 del Giudice di Pace di Locri, resa pubblica il 4.05.2022;
- condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell' Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € Controparte_1
1.200,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge (ove dovuti);
- nulla sulle spese con riguardo ai rapporti tra e , Parte_1 Parte_2 stante la mancata costituzione in giudizio di quest'ultimo;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
19 Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 09/12/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
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