Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/05/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Cinzia Mondatore
- PresidenteDott.ssa
Francesca Caputo - Giudice est. Dott.ssa
Alessandro Carra - Giudice Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4345/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Baldassarre, come da mandato Parte 1
in atti;
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Galilei e Maria Consiglia Massaro, come Controparte_1 da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio - cessazione degli effetti civili.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 10.12.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La Pt 1 e il CP 1 , unitisi in matrimonio in data 24.7.1980, hanno generato tre figli, nati, rispettivamente, in data 23.1.1981, in data 22.4.2000 e in data 10.5.2002; la loro separazione è stata omologata dall'Ufficio epigrafato con decreto del 22.10.2007 R.G. n. 2387/2007.
All'udienza del 10.12.2024 le parti hanno manifestato la volontà di definire il procedimento sulla base di conclusioni congiunte;
la causa, pertanto, è stata immediatamente riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti della declaratoria richiesta, poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la
Presidente del Tribunale nel giudizio medesimo, le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le univoche deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, altresì, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti delle parti tra di loro e con la prole, le condizioni concordate, infra riportate, non risultano in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene:
- Obbligo del CP 1 di corrispondere in favore della Pt 1 con decorrenza dal ノ
23.6.2025, l'importo di € 150,00, oltre rivalutazione annuale Istat, a titolo di assegno divorzile.
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data
24.7.1980 in Gagliano del Capo (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 86
Parte II Serie A Anno 1980, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Lecce, 22.5.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)