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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15480/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa CO TI Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 15480/2025 R.G. promosso da ata a DO (BS) il 26/08/1973 (CF: ) con gli avv.ti Parte_1 C.F._1
SI ZA e CO CA
e nato a [...] il [...] (CF: con gli avv.ti SI CP_1 C.F._2
ZA e CO CA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 06.11.2025 contenenti le conclusioni congiunte che qui di seguito si riportano a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza:
“1) Vita separata con obbligo di mutuo rispetto.
2) Assegnazione della casa coniugale e della relativa autorimessa siti in Vobarno (BS) e distinti al NCEU sez.
VOB fg.24 mapp. 10523 sub 2 e sub 12, comunque meglio indicate nelle visure catastali allegate (all.to n.5), siti in Vobarno (BS) via Del Frassine n. 21 alla signora che la abiterà unitamente alla figlia, Parte_1 con tutti gli arredi e beni in essa contenuti.
3) Affidamento della figlia minore in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali si impegnano Per_1 fin da ora a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura e nel prioritario interesse della figlia, garantendo altresì un equilibrato e contributivo rapporto con entrambi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) Collocamento della figlia minore in forma prevalente presso la madre, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé previo accordo con la madre, tenuto conto in principalità della volontà della figlia, in considerazione dell'età della stessa, garantendo un congruo tempo di frequentazione anche durante le vacanze estive, natalizie e pasquali.
5) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana dei minori quali, a titolo esemplificativo, visite mediche periodiche o urgenti, scelte alimentari, organizzazione del tempo libero ecc.) verranno assunte dal genitore con il quale la figlia minore si trova.
6) Il signor verserà fin dalla sottoscrizione del presente ricorso alla signora a CP_1 Parte_1 mezzo bonifico bancario alle coordinate BA [...] entro il 15 di ogni mese la somma mensile di € 600,00 a titolo di contributo nel mantenimento della figlia, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, sino all'indipendenza economica della figlia.
7) Le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludico-sportive-ricreative per la figlia saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore secondo il Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli avvocati di Brescia del 14.07.2016 che viene allegato al presente ricorso (all.to n.10 copia Protocollo
d'Intesa sottoscritto dai ricorrenti.pdf).
8) L'“assegno unico” per la figlia continuerà ad essere percepito al 100% dalla madre. Le detrazioni fiscali per la figlia spetteranno ai genitori nella misura del 50% cadauno.
9) Le rate del mutuo e dei due finanziamenti sopra indicati continueranno ad essere pagate dai coniugi nella misura del 50% cadauno mediante versamento delle relative somme sul conto corrente cointestato presso
Cassa Rurale Cred Coop ME Giudicarie AL GA BA [...].
10) Quanto alla casa coniugale e autorimessa assegnate alla sig.ra : utenze, spese ordinarie Parte_1 di gestione e straordinarie come per legge.
11) I coniugi manifestano sin da ora il reciproco assenso al rilascio di documenti (passaporto o altri equipollenti) e/o certificazioni e/o autorizzazioni necessari per l'espatrio per sé e per la figlia minore.
12) I Sig.ri e dichiarano, inoltre, di essere economicamente indipendenti e che, Parte_1 CP_1 per l'effetto, non vi è luogo ad assegno separativo in favore di alcuno dei coniugi.
13) I ricorrenti continueranno ad usufruire delle rispettive detrazioni fiscali attualmente percepite.
14) Fatti salvi gli accordi di cui sopra, i coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione patrimoniale e di non avere reciprocamente null'altro a pretendere l'uno dall'altra.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 26/06/2017, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di VOBARNO (atto n. 2 parte II serie C anno 2017).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione. Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 16.12.2025.
Il Presidente Estensore
CO TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa CO TI Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 15480/2025 R.G. promosso da ata a DO (BS) il 26/08/1973 (CF: ) con gli avv.ti Parte_1 C.F._1
SI ZA e CO CA
e nato a [...] il [...] (CF: con gli avv.ti SI CP_1 C.F._2
ZA e CO CA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 06.11.2025 contenenti le conclusioni congiunte che qui di seguito si riportano a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza:
“1) Vita separata con obbligo di mutuo rispetto.
2) Assegnazione della casa coniugale e della relativa autorimessa siti in Vobarno (BS) e distinti al NCEU sez.
VOB fg.24 mapp. 10523 sub 2 e sub 12, comunque meglio indicate nelle visure catastali allegate (all.to n.5), siti in Vobarno (BS) via Del Frassine n. 21 alla signora che la abiterà unitamente alla figlia, Parte_1 con tutti gli arredi e beni in essa contenuti.
3) Affidamento della figlia minore in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali si impegnano Per_1 fin da ora a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura e nel prioritario interesse della figlia, garantendo altresì un equilibrato e contributivo rapporto con entrambi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) Collocamento della figlia minore in forma prevalente presso la madre, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé previo accordo con la madre, tenuto conto in principalità della volontà della figlia, in considerazione dell'età della stessa, garantendo un congruo tempo di frequentazione anche durante le vacanze estive, natalizie e pasquali.
5) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana dei minori quali, a titolo esemplificativo, visite mediche periodiche o urgenti, scelte alimentari, organizzazione del tempo libero ecc.) verranno assunte dal genitore con il quale la figlia minore si trova.
6) Il signor verserà fin dalla sottoscrizione del presente ricorso alla signora a CP_1 Parte_1 mezzo bonifico bancario alle coordinate BA [...] entro il 15 di ogni mese la somma mensile di € 600,00 a titolo di contributo nel mantenimento della figlia, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, sino all'indipendenza economica della figlia.
7) Le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludico-sportive-ricreative per la figlia saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore secondo il Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli avvocati di Brescia del 14.07.2016 che viene allegato al presente ricorso (all.to n.10 copia Protocollo
d'Intesa sottoscritto dai ricorrenti.pdf).
8) L'“assegno unico” per la figlia continuerà ad essere percepito al 100% dalla madre. Le detrazioni fiscali per la figlia spetteranno ai genitori nella misura del 50% cadauno.
9) Le rate del mutuo e dei due finanziamenti sopra indicati continueranno ad essere pagate dai coniugi nella misura del 50% cadauno mediante versamento delle relative somme sul conto corrente cointestato presso
Cassa Rurale Cred Coop ME Giudicarie AL GA BA [...].
10) Quanto alla casa coniugale e autorimessa assegnate alla sig.ra : utenze, spese ordinarie Parte_1 di gestione e straordinarie come per legge.
11) I coniugi manifestano sin da ora il reciproco assenso al rilascio di documenti (passaporto o altri equipollenti) e/o certificazioni e/o autorizzazioni necessari per l'espatrio per sé e per la figlia minore.
12) I Sig.ri e dichiarano, inoltre, di essere economicamente indipendenti e che, Parte_1 CP_1 per l'effetto, non vi è luogo ad assegno separativo in favore di alcuno dei coniugi.
13) I ricorrenti continueranno ad usufruire delle rispettive detrazioni fiscali attualmente percepite.
14) Fatti salvi gli accordi di cui sopra, i coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione patrimoniale e di non avere reciprocamente null'altro a pretendere l'uno dall'altra.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 26/06/2017, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di VOBARNO (atto n. 2 parte II serie C anno 2017).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione. Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 16.12.2025.
Il Presidente Estensore
CO TI