Art. 8. Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all' articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024 .
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) designare il Ministero dell'economia e delle finanze quale Ministero competente ai sensi dell' articolo 3, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2025/1 e istituire, ove necessario, un adeguato meccanismo di coordinamento con gli altri Ministeri interessati;
b) designare l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) quale Autorita' di risoluzione nazionale:
1) abilitandolo ad applicare gli strumenti di risoluzione e a esercitare i poteri di risoluzione previsti dalla direttiva (UE) 2025/1 ;
2) assicurando il tempestivo scambio di informazioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero delle imprese e del made in Italy e, ove opportuno, con il Comitato per le politiche macroprudenziali e prevedendo che il Ministero dell'economia e delle finanze dia comunicazione della designazione all'Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA);
3) prevedendo, se necessarie, le opportune misure per evitare conflitti di interesse tra le funzioni affidate all'Autorita' di risoluzione a norma della direttiva (UE) 2025/1 e le funzioni di vigilanza svolte dall'IVASS;
c) prevedere l'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze prima dell'attuazione di decisioni dell'Autorita' di risoluzione che, alternativamente o congiuntamente:
1) hanno un impatto diretto sul bilancio dello Stato;
2) hanno implicazioni sistemiche che possono verosimilmente causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato;
3) avviano alla risoluzione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS nell'esercizio dei poteri regolamentari;
e) assicurare, nel recepimento della direttiva (UE) 2025/1 , l'applicazione del principio di proporzionalita' sancito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea e dall' articolo 15, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2025/1 ;
f) prevedere l'estensione del regime di responsabilita' di cui all' articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 , all'esercizio delle funzioni e dei poteri disciplinati dalla direttiva (UE) 2025/1 per l'IVASS, ai componenti dei suoi organi, ai suoi dipendenti, nonche' agli organi delle procedure di intervento precoce e di risoluzione, compresi i commissari, l'impresa-ponte, la societa' veicolo per la gestione delle attivita' e delle passivita' e i componenti dei loro organi;
g) non avvalersi della facolta', prevista dall' articolo 67, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1 , di imporre l'approvazione ex ante, da parte dell'autorita' giudiziaria, della decisione di adottare una misura di prevenzione o di gestione della crisi;
h) disporre che la violazione dell'obbligo di segreto, previsto dall' articolo 66 della direttiva (UE) 2025/1 , da parte di soggetti che non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio sia punita a norma dell' articolo 622 del codice penale , con procedibilita' d'ufficio;
i) prevedere la dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza in caso di avvio della risoluzione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo IX della parte prima del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , senza che, in tale caso, assuma rilievo esimente l'eventuale superamento dello stato di insolvenza per effetto della risoluzione; stabilire l'applicabilita' agli organi della risoluzione delle fattispecie penali previste nel medesimo titolo IX, in coerenza con l'articolo 343, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 ;
l) mediante estensione dell'ambito applicativo dell' articolo 2638, comma 3-bis, del codice civile , disporre l'equiparazione, agli effetti della legge penale, delle autorita' e delle funzioni di risoluzione di cui alla direttiva (UE) 2025/1 alle autorita' e alle funzioni di vigilanza;
m) attribuire all'IVASS, ove opportuno, la competenza a definire, tramite disciplina secondaria, quanto disposto dalla direttiva (UE) 2025/1 in materia di piani preventivi di risanamento e di piani di risoluzione, nonche' ulteriori strumenti e poteri addizionali nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 26, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2025/1 ;
n) con riguardo allo strumento della svalutazione o conversione definito all' articolo 2, numero 46), della direttiva (UE) 2025/1 , prevedere l'introduzione di modalita' applicative coerenti con la forma societaria cooperativa e con la forma societaria di mutua assicurazione e, in conformita' all'articolo 35, paragrafo 6, della medesima direttiva (UE) 2025/1 , prevedere che l'IVASS non applichi lo strumento della svalutazione o conversione, in relazione alle passivita' derivanti da crediti di assicurazione presenti e futuri coperti da attivita', conformemente all' articolo 275, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 ;
o) stabilire che, come previsto dall' articolo 52, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2025/1 , l'IVASS possa imporre alle imprese capogruppo di garantire che le loro imprese figlie di paesi terzi che sono soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva (UE) 2025/1 includano nei contratti finanziari di cui all' articolo 52, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1 clausole contrattuali al fine di escludere che l'esercizio, da parte dell'IVASS, del potere di sospendere o restringere i diritti e gli obblighi dell'impresa capogruppo costituisca un valido motivo per l'estinzione precoce, la sospensione, la modifica, il netting e l'esercizio dei diritti di compensazione o dell'esecutivita' dei diritti di garanzia su detti contratti;
p) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dalla direttiva (UE) 2025/1 , introdurre nell'ordinamento nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 83, paragrafo 1, della stessa direttiva (UE) 2025/1 , nuove fattispecie di illeciti amministrativi per la violazione delle disposizioni della medesima direttiva:
1) stabilendo l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle imprese di assicurazione e di riassicurazione nei cui confronti sono accertate le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilita' da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonche' dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
2) definendo l'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:
2.1) la sanzione applicabile alle persone giuridiche sia compresa tra il minimo di 30.000 euro e il massimo del 10 per cento del fatturato;
2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra il minimo di 5.000 euro e il massimo di 5 milioni di euro;
2.3) se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione e' superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 2.1) e 2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile;
3) attribuendo all'IVASS il potere di irrogare le sanzioni e definendo i criteri cui esso deve attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2025/1 , anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 ;
4) definendo le modalita' di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni e il regime per lo scambio di informazioni con l'EIOPA, in linea con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2025/1 ;
5) attribuendo all'IVASS il potere di adottare disposizioni attuative, con riferimento, tra l'altro, alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalita' di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;
6) con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensivita' o pericolosita', prevedendo, ove compatibili con la direttiva (UE) 2025/1 , efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo all'IVASS la facolta' di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensivita' o pericolosita';
7) attribuendo all'IVASS il potere di adottare le misure previste dalla direttiva (UE) 2025/1 relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare condotte irregolari o di porvi rimedio e astenersi dal ripeterle, e alla sospensione temporanea dall'incarico;
q) con riferimento alla disciplina dei meccanismi di finanziamento, prevedere, ove necessario, l'istituzione di uno o piu' fondi di risoluzione, per cui sono definite le modalita' di calcolo e di riscossione dei contributi dovuti da parte degli enti che vi aderiscono, in linea con quanto previsto dall' articolo 81 della direttiva (UE) 2025/1 e dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e per cui sono determinate le modalita' di amministrazione e la struttura deputata alla loro gestione, prevedendo l'opportuno coordinamento con i sistemi di garanzia a tutela degli assicurati gia' esistenti;
r) prevedere che a un fondo di garanzia esistente o di nuova costituzione possa essere assegnato il ruolo di un'impresa-ponte ai sensi dell' articolo 34, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1 ;
s) apportare al codice delle assicurazioni private , di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , nonche' al quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi tutte le modificazioni necessarie al coordinamento con le disposizioni introdotte o modificate in attuazione della presente delega;
t) definire l'ambito di applicazione della disciplina nazionale di recepimento in coerenza con quello delineato dall' articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1 e prevedere l'opportuno coordinamento con la disciplina nazionale di recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , in modo da assicurare l'ordinato svolgimento delle procedure nel caso in cui queste riguardino imprese appartenenti a gruppi intersettoriali o strutture conglomerali;
u) prevedere adeguate forme di coordinamento e cooperazione, nel rispetto degli articoli 10 , 10-bis e 10-ter del codice delle assicurazioni private , di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , nonche' fatto salvo il segreto investigativo di cui all' articolo 329 del codice di procedura penale , prevedendo scambi di informazioni anche con i seguenti soggetti:
1) con la Banca d'Italia per l'applicazione di misure di risoluzione a societa' di partecipazione finanziaria mista e, se controllano una o piu' imprese bancarie, a societa' di partecipazione mista;
2) fermi restando obblighi rigorosi di riservatezza, con qualunque altra persona, se necessario ai fini della pianificazione o attuazione di un'azione di risoluzione;
3) con le Commissioni parlamentari di inchiesta, la Corte dei conti e altri organismi nazionali di indagine, alle opportune condizioni;
4) con le autorita' nazionali responsabili della vigilanza dei sistemi di pagamento, le autorita' responsabili delle procedure ordinarie di insolvenza, le autorita' investite della funzione pubblica di vigilanza su altri soggetti del settore finanziario, le autorita' responsabili della vigilanza dei mercati finanziari, degli enti creditizi e delle imprese di investimento e gli ispettori che agiscono per loro conto, le autorita' degli Stati membri dell'Unione europea responsabili del mantenimento della stabilita' del sistema finanziario nei medesimi Stati tramite norme macro-prudenziali, le autorita' responsabili della protezione della stabilita' del sistema finanziario e le persone responsabili per l'esecuzione di revisioni legali;
v) conferire all'Autorita' di risoluzione il potere di nominare piu' amministratori speciali, ove necessario;
z) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie a garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare, compresa la facolta' di introdurre deroghe all'applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all' art. 8:
- La direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024 , che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE , 2004/25/CE , 2007/36/CE , 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129, e' pubblicata nella GUUE 8 gennaio 2025, Serie L.
- Per i riferimenti agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si vedano le note all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell' articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 , recante: «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005:
«Art. 24 (Procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali). - 1. Ai procedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. Le notizie sottoposte per iscritto da soggetti interessati possono essere valutate nell'istruzione del procedimento. Le Autorita' di cui al presente comma disciplinano le modalita' organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.
2. Gli atti delle Autorita' di cui al comma 1 devono essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
3. Le Autorita' di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresi' i casi di necessita' e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui e' ammesso derogarvi.
4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni, salvo che per le sanzioni indicate dall'articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 120, commi 2, 3 e 4, del medesimo testo unico.
5.
6.
6-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo le Autorita' di cui al comma 1 e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, i componenti dei loro organi nonche' i loro dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave.
6-ter. Fermo restando quanto disposto dal comma 6-bis, chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorita' di cui al medesimo comma puo' agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza e' mancata la vigilanza dell'Autorita' stessa.».
- Si riporta il testo dell' articolo 622 del codice penale :
«Art. 622 (Rivelazione di segreto professionale).
Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e' punito, se dal fatto puo' derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a 1 euro 516.
La pena e' aggravata se il fatto e' commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se e' commesso da chi svolge la revisione contabile della societa'.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.».
- Si riporta il testo dell' articolo 343 decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , recante: «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.38 del 14 febbraio 2019:
«Art. 343 (Liquidazione coatta amministrativa). - 1.
L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza a norma degli articoli 297 e 298 e' equiparato alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.
2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336.
3. Nel caso di risoluzione, le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336 si applicano al commissario speciale di cui all' articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 , agli amministratori straordinari di cui all' articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23 , agli amministratori temporanei di cui all' articolo 19 del regolamento (UE) 2021/23 , nonche' alle persone che li coadiuvano nell'amministrazione della procedura.».
- Si riporta il testo dell' articolo 2638 del codice civile :
«Art. 2638 (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorita' pubbliche di vigilanza).
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa' o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorita' pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorita' previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorche' oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilita' e' estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa', o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorita' pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorita', consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .
3-bis. Agli effetti della legge penale, alle autorita' e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorita' e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 , recante: «Modifiche al sistema penale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981.
- Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e' pubblicato nella GUUE 30 aprile 2004, n. L 166.
- La direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio , e le direttive 2001/24/CE , 2002/47/CE , 2004/25/CE , 2005/56/CE , 2007/36/CE , 2011/35/UE , 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, e' pubblicata nella GUUE 12 giugno 2014, n. L 173.
- Si riporta il testo degli articoli 10 , 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , recante: « Codice delle assicurazioni private », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005:
«Art. 10 (Segreto d'ufficio e collaborazione con altre autorita' e altri soggetti). - 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'IVASS in ragione della sua attivita' di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti dell'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al presidente dell'IVASS tutte le irregolarita' constatate, anche se costituenti reato perseguibile d'ufficio.
3. I dipendenti dell'IVASS, i consulenti, i revisori e gli esperti dei quali l'Istituto si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o la conclusione dell'incarico. Tutte le notizie, informazioni, dati ricevuti da questi soggetti nell'esercizio delle loro funzioni non possono essere divulgati ad alcuna persona o autorita' se non in forma sommaria o aggregata in modo che non si possano individuare le singole imprese di assicurazione o di riassicurazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non osta a che l'IVASS collabori, anche mediante scambio di informazioni, con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), e ciascuna delle suddette istituzioni collabora con l'IVASS al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Non puo' essere reciprocamente opposto il segreto di ufficio.
5. Il segreto di ufficio non puo' essere altresi' opposto nei confronti del Ministro dello sviluppo economico e nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalita' stabilite nei rispettivi regolamenti.
6. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dall'IVASS, in conformita' alle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
7. L'IVASS, secondo le modalita' e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, collabora, anche mediante scambio di informazioni, con l'AEAP e le altre autorita' di vigilanza europee, con il Comitato congiunto, con il CERS, con le istituzioni dell'Unione europea e le autorita' di vigilanza dei singoli Stati membri, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. L'IVASS adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea. Le informazioni ricevute dall'IVASS provenienti da Autorita' di vigilanza di altri Stati membri possono essere trasmesse ad altre autorita' italiane o a terzi solo con il consenso dell'autorita' che le ha fornite e unicamente per i fini per cui il consenso e' stato accordato.
7-bis. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, l'IVASS puo' concludere con l'AEAP e con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri accordi che possono prevedere anche la delega di compiti; puo', inoltre, ricorrere all'AEAP per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.
8. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocita' e di equivalenti obblighi di riservatezza, l'IVASS puo' scambiare informazioni con le autorita' competenti degli Stati terzi rispetto all'Unione europea.
9. L'IVASS puo' scambiare informazioni con le autorita' amministrative o giudiziarie o gli altri organi che intervengono nell'ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in Italia o all'estero, relativi ai soggetti vigilati. Nei rapporti con le autorita' di Stati terzi lo scambio di informazioni avviene con le modalita' di cui al comma 7.»
«Art. 10-bis (Utilizzo delle informazioni riservate).
- 1. L'IVASS puo' utilizzare le informazioni coperte dal segreto d'ufficio, ai sensi dell'articolo 10, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e per le seguenti finalita':
a) verifica della sussistenza delle condizioni di accesso e di esercizio all'attivita' assicurativa e riassicurativa, con particolare riguardo all'osservanza delle disposizioni relative alle riserve tecniche, al Requisito Patrimoniale di Solvibilita', al Requisito Patrimoniale Minimo e al sistema di governo societario;
b) irrogazione delle sanzioni;
c) difesa nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali e dei ricorsi amministrativi avverso provvedimenti dell'IVASS.»
«Art. 10-ter (Scambio di informazioni con altre Autorita' dell'Unione europea). - 1. L'IVASS, secondo le modalita' e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea collabora anche mediante scambio di informazioni con:
a) le banche centrali del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), compresa la Banca centrale europea (BCE) e altri organismi con responsabilita' analoghe in quanto autorita' monetarie, quando queste informazioni siano attinenti all'esercizio dei rispettivi compiti statutari, ivi incluse la gestione della politica monetaria e la relativa concessione di liquidita', la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della stabilita' del sistema finanziario;
b) all'occorrenza, altre autorita' pubbliche nazionali incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento.
2. Nelle situazioni di emergenza, ivi incluse quelle di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'IVASS comunica immediatamente informazioni alle banche centrali del SEBC, inclusa la BCE, quando le informazioni siano attinenti all'esercizio dei rispettivi compiti statutari, ivi incluse la gestione della politica monetaria e la relativa concessione di liquidita', la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della stabilita' del sistema finanziario, e al CERS, quando le informazioni siano attinenti all'esercizio dei suoi compiti.
3. Le informazioni ricevute dall'IVASS ai sensi dei commi 1 e 2 sono soggette alle disposizioni relative al segreto d'ufficio stabilite dal presente Capo.».
- Si riporta il testo dell' articolo 329 del codice di procedura penale :
«Art. 329 (Obbligo del segreto). - 1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
2. Quando e' strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero puo', in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.
3. Anche quando gli atti non sono piu' coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessita' per la prosecuzione delle indagini, puo' disporre con decreto motivato:
a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) designare il Ministero dell'economia e delle finanze quale Ministero competente ai sensi dell' articolo 3, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2025/1 e istituire, ove necessario, un adeguato meccanismo di coordinamento con gli altri Ministeri interessati;
b) designare l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) quale Autorita' di risoluzione nazionale:
1) abilitandolo ad applicare gli strumenti di risoluzione e a esercitare i poteri di risoluzione previsti dalla direttiva (UE) 2025/1 ;
2) assicurando il tempestivo scambio di informazioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero delle imprese e del made in Italy e, ove opportuno, con il Comitato per le politiche macroprudenziali e prevedendo che il Ministero dell'economia e delle finanze dia comunicazione della designazione all'Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA);
3) prevedendo, se necessarie, le opportune misure per evitare conflitti di interesse tra le funzioni affidate all'Autorita' di risoluzione a norma della direttiva (UE) 2025/1 e le funzioni di vigilanza svolte dall'IVASS;
c) prevedere l'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze prima dell'attuazione di decisioni dell'Autorita' di risoluzione che, alternativamente o congiuntamente:
1) hanno un impatto diretto sul bilancio dello Stato;
2) hanno implicazioni sistemiche che possono verosimilmente causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato;
3) avviano alla risoluzione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS nell'esercizio dei poteri regolamentari;
e) assicurare, nel recepimento della direttiva (UE) 2025/1 , l'applicazione del principio di proporzionalita' sancito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea e dall' articolo 15, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2025/1 ;
f) prevedere l'estensione del regime di responsabilita' di cui all' articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 , all'esercizio delle funzioni e dei poteri disciplinati dalla direttiva (UE) 2025/1 per l'IVASS, ai componenti dei suoi organi, ai suoi dipendenti, nonche' agli organi delle procedure di intervento precoce e di risoluzione, compresi i commissari, l'impresa-ponte, la societa' veicolo per la gestione delle attivita' e delle passivita' e i componenti dei loro organi;
g) non avvalersi della facolta', prevista dall' articolo 67, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1 , di imporre l'approvazione ex ante, da parte dell'autorita' giudiziaria, della decisione di adottare una misura di prevenzione o di gestione della crisi;
h) disporre che la violazione dell'obbligo di segreto, previsto dall' articolo 66 della direttiva (UE) 2025/1 , da parte di soggetti che non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio sia punita a norma dell' articolo 622 del codice penale , con procedibilita' d'ufficio;
i) prevedere la dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza in caso di avvio della risoluzione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo IX della parte prima del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , senza che, in tale caso, assuma rilievo esimente l'eventuale superamento dello stato di insolvenza per effetto della risoluzione; stabilire l'applicabilita' agli organi della risoluzione delle fattispecie penali previste nel medesimo titolo IX, in coerenza con l'articolo 343, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 ;
l) mediante estensione dell'ambito applicativo dell' articolo 2638, comma 3-bis, del codice civile , disporre l'equiparazione, agli effetti della legge penale, delle autorita' e delle funzioni di risoluzione di cui alla direttiva (UE) 2025/1 alle autorita' e alle funzioni di vigilanza;
m) attribuire all'IVASS, ove opportuno, la competenza a definire, tramite disciplina secondaria, quanto disposto dalla direttiva (UE) 2025/1 in materia di piani preventivi di risanamento e di piani di risoluzione, nonche' ulteriori strumenti e poteri addizionali nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 26, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2025/1 ;
n) con riguardo allo strumento della svalutazione o conversione definito all' articolo 2, numero 46), della direttiva (UE) 2025/1 , prevedere l'introduzione di modalita' applicative coerenti con la forma societaria cooperativa e con la forma societaria di mutua assicurazione e, in conformita' all'articolo 35, paragrafo 6, della medesima direttiva (UE) 2025/1 , prevedere che l'IVASS non applichi lo strumento della svalutazione o conversione, in relazione alle passivita' derivanti da crediti di assicurazione presenti e futuri coperti da attivita', conformemente all' articolo 275, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 ;
o) stabilire che, come previsto dall' articolo 52, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2025/1 , l'IVASS possa imporre alle imprese capogruppo di garantire che le loro imprese figlie di paesi terzi che sono soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva (UE) 2025/1 includano nei contratti finanziari di cui all' articolo 52, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1 clausole contrattuali al fine di escludere che l'esercizio, da parte dell'IVASS, del potere di sospendere o restringere i diritti e gli obblighi dell'impresa capogruppo costituisca un valido motivo per l'estinzione precoce, la sospensione, la modifica, il netting e l'esercizio dei diritti di compensazione o dell'esecutivita' dei diritti di garanzia su detti contratti;
p) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dalla direttiva (UE) 2025/1 , introdurre nell'ordinamento nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 83, paragrafo 1, della stessa direttiva (UE) 2025/1 , nuove fattispecie di illeciti amministrativi per la violazione delle disposizioni della medesima direttiva:
1) stabilendo l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle imprese di assicurazione e di riassicurazione nei cui confronti sono accertate le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilita' da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonche' dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
2) definendo l'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:
2.1) la sanzione applicabile alle persone giuridiche sia compresa tra il minimo di 30.000 euro e il massimo del 10 per cento del fatturato;
2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra il minimo di 5.000 euro e il massimo di 5 milioni di euro;
2.3) se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione e' superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 2.1) e 2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile;
3) attribuendo all'IVASS il potere di irrogare le sanzioni e definendo i criteri cui esso deve attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2025/1 , anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 ;
4) definendo le modalita' di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni e il regime per lo scambio di informazioni con l'EIOPA, in linea con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2025/1 ;
5) attribuendo all'IVASS il potere di adottare disposizioni attuative, con riferimento, tra l'altro, alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalita' di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;
6) con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensivita' o pericolosita', prevedendo, ove compatibili con la direttiva (UE) 2025/1 , efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo all'IVASS la facolta' di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensivita' o pericolosita';
7) attribuendo all'IVASS il potere di adottare le misure previste dalla direttiva (UE) 2025/1 relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare condotte irregolari o di porvi rimedio e astenersi dal ripeterle, e alla sospensione temporanea dall'incarico;
q) con riferimento alla disciplina dei meccanismi di finanziamento, prevedere, ove necessario, l'istituzione di uno o piu' fondi di risoluzione, per cui sono definite le modalita' di calcolo e di riscossione dei contributi dovuti da parte degli enti che vi aderiscono, in linea con quanto previsto dall' articolo 81 della direttiva (UE) 2025/1 e dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e per cui sono determinate le modalita' di amministrazione e la struttura deputata alla loro gestione, prevedendo l'opportuno coordinamento con i sistemi di garanzia a tutela degli assicurati gia' esistenti;
r) prevedere che a un fondo di garanzia esistente o di nuova costituzione possa essere assegnato il ruolo di un'impresa-ponte ai sensi dell' articolo 34, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1 ;
s) apportare al codice delle assicurazioni private , di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , nonche' al quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi tutte le modificazioni necessarie al coordinamento con le disposizioni introdotte o modificate in attuazione della presente delega;
t) definire l'ambito di applicazione della disciplina nazionale di recepimento in coerenza con quello delineato dall' articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1 e prevedere l'opportuno coordinamento con la disciplina nazionale di recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , in modo da assicurare l'ordinato svolgimento delle procedure nel caso in cui queste riguardino imprese appartenenti a gruppi intersettoriali o strutture conglomerali;
u) prevedere adeguate forme di coordinamento e cooperazione, nel rispetto degli articoli 10 , 10-bis e 10-ter del codice delle assicurazioni private , di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , nonche' fatto salvo il segreto investigativo di cui all' articolo 329 del codice di procedura penale , prevedendo scambi di informazioni anche con i seguenti soggetti:
1) con la Banca d'Italia per l'applicazione di misure di risoluzione a societa' di partecipazione finanziaria mista e, se controllano una o piu' imprese bancarie, a societa' di partecipazione mista;
2) fermi restando obblighi rigorosi di riservatezza, con qualunque altra persona, se necessario ai fini della pianificazione o attuazione di un'azione di risoluzione;
3) con le Commissioni parlamentari di inchiesta, la Corte dei conti e altri organismi nazionali di indagine, alle opportune condizioni;
4) con le autorita' nazionali responsabili della vigilanza dei sistemi di pagamento, le autorita' responsabili delle procedure ordinarie di insolvenza, le autorita' investite della funzione pubblica di vigilanza su altri soggetti del settore finanziario, le autorita' responsabili della vigilanza dei mercati finanziari, degli enti creditizi e delle imprese di investimento e gli ispettori che agiscono per loro conto, le autorita' degli Stati membri dell'Unione europea responsabili del mantenimento della stabilita' del sistema finanziario nei medesimi Stati tramite norme macro-prudenziali, le autorita' responsabili della protezione della stabilita' del sistema finanziario e le persone responsabili per l'esecuzione di revisioni legali;
v) conferire all'Autorita' di risoluzione il potere di nominare piu' amministratori speciali, ove necessario;
z) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie a garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare, compresa la facolta' di introdurre deroghe all'applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all' art. 8:
- La direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024 , che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE , 2004/25/CE , 2007/36/CE , 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129, e' pubblicata nella GUUE 8 gennaio 2025, Serie L.
- Per i riferimenti agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si vedano le note all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell' articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 , recante: «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005:
«Art. 24 (Procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali). - 1. Ai procedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. Le notizie sottoposte per iscritto da soggetti interessati possono essere valutate nell'istruzione del procedimento. Le Autorita' di cui al presente comma disciplinano le modalita' organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.
2. Gli atti delle Autorita' di cui al comma 1 devono essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
3. Le Autorita' di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresi' i casi di necessita' e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui e' ammesso derogarvi.
4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni, salvo che per le sanzioni indicate dall'articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 120, commi 2, 3 e 4, del medesimo testo unico.
5.
6.
6-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo le Autorita' di cui al comma 1 e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, i componenti dei loro organi nonche' i loro dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave.
6-ter. Fermo restando quanto disposto dal comma 6-bis, chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorita' di cui al medesimo comma puo' agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza e' mancata la vigilanza dell'Autorita' stessa.».
- Si riporta il testo dell' articolo 622 del codice penale :
«Art. 622 (Rivelazione di segreto professionale).
Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e' punito, se dal fatto puo' derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a 1 euro 516.
La pena e' aggravata se il fatto e' commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se e' commesso da chi svolge la revisione contabile della societa'.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.».
- Si riporta il testo dell' articolo 343 decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , recante: «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.38 del 14 febbraio 2019:
«Art. 343 (Liquidazione coatta amministrativa). - 1.
L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza a norma degli articoli 297 e 298 e' equiparato alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.
2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336.
3. Nel caso di risoluzione, le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336 si applicano al commissario speciale di cui all' articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 , agli amministratori straordinari di cui all' articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23 , agli amministratori temporanei di cui all' articolo 19 del regolamento (UE) 2021/23 , nonche' alle persone che li coadiuvano nell'amministrazione della procedura.».
- Si riporta il testo dell' articolo 2638 del codice civile :
«Art. 2638 (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorita' pubbliche di vigilanza).
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa' o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorita' pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorita' previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorche' oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilita' e' estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa', o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorita' pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorita', consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .
3-bis. Agli effetti della legge penale, alle autorita' e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorita' e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 , recante: «Modifiche al sistema penale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981.
- Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e' pubblicato nella GUUE 30 aprile 2004, n. L 166.
- La direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio , e le direttive 2001/24/CE , 2002/47/CE , 2004/25/CE , 2005/56/CE , 2007/36/CE , 2011/35/UE , 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, e' pubblicata nella GUUE 12 giugno 2014, n. L 173.
- Si riporta il testo degli articoli 10 , 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , recante: « Codice delle assicurazioni private », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005:
«Art. 10 (Segreto d'ufficio e collaborazione con altre autorita' e altri soggetti). - 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'IVASS in ragione della sua attivita' di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti dell'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al presidente dell'IVASS tutte le irregolarita' constatate, anche se costituenti reato perseguibile d'ufficio.
3. I dipendenti dell'IVASS, i consulenti, i revisori e gli esperti dei quali l'Istituto si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o la conclusione dell'incarico. Tutte le notizie, informazioni, dati ricevuti da questi soggetti nell'esercizio delle loro funzioni non possono essere divulgati ad alcuna persona o autorita' se non in forma sommaria o aggregata in modo che non si possano individuare le singole imprese di assicurazione o di riassicurazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non osta a che l'IVASS collabori, anche mediante scambio di informazioni, con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), e ciascuna delle suddette istituzioni collabora con l'IVASS al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Non puo' essere reciprocamente opposto il segreto di ufficio.
5. Il segreto di ufficio non puo' essere altresi' opposto nei confronti del Ministro dello sviluppo economico e nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalita' stabilite nei rispettivi regolamenti.
6. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dall'IVASS, in conformita' alle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
7. L'IVASS, secondo le modalita' e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, collabora, anche mediante scambio di informazioni, con l'AEAP e le altre autorita' di vigilanza europee, con il Comitato congiunto, con il CERS, con le istituzioni dell'Unione europea e le autorita' di vigilanza dei singoli Stati membri, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. L'IVASS adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea. Le informazioni ricevute dall'IVASS provenienti da Autorita' di vigilanza di altri Stati membri possono essere trasmesse ad altre autorita' italiane o a terzi solo con il consenso dell'autorita' che le ha fornite e unicamente per i fini per cui il consenso e' stato accordato.
7-bis. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, l'IVASS puo' concludere con l'AEAP e con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri accordi che possono prevedere anche la delega di compiti; puo', inoltre, ricorrere all'AEAP per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.
8. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocita' e di equivalenti obblighi di riservatezza, l'IVASS puo' scambiare informazioni con le autorita' competenti degli Stati terzi rispetto all'Unione europea.
9. L'IVASS puo' scambiare informazioni con le autorita' amministrative o giudiziarie o gli altri organi che intervengono nell'ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in Italia o all'estero, relativi ai soggetti vigilati. Nei rapporti con le autorita' di Stati terzi lo scambio di informazioni avviene con le modalita' di cui al comma 7.»
«Art. 10-bis (Utilizzo delle informazioni riservate).
- 1. L'IVASS puo' utilizzare le informazioni coperte dal segreto d'ufficio, ai sensi dell'articolo 10, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e per le seguenti finalita':
a) verifica della sussistenza delle condizioni di accesso e di esercizio all'attivita' assicurativa e riassicurativa, con particolare riguardo all'osservanza delle disposizioni relative alle riserve tecniche, al Requisito Patrimoniale di Solvibilita', al Requisito Patrimoniale Minimo e al sistema di governo societario;
b) irrogazione delle sanzioni;
c) difesa nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali e dei ricorsi amministrativi avverso provvedimenti dell'IVASS.»
«Art. 10-ter (Scambio di informazioni con altre Autorita' dell'Unione europea). - 1. L'IVASS, secondo le modalita' e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea collabora anche mediante scambio di informazioni con:
a) le banche centrali del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), compresa la Banca centrale europea (BCE) e altri organismi con responsabilita' analoghe in quanto autorita' monetarie, quando queste informazioni siano attinenti all'esercizio dei rispettivi compiti statutari, ivi incluse la gestione della politica monetaria e la relativa concessione di liquidita', la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della stabilita' del sistema finanziario;
b) all'occorrenza, altre autorita' pubbliche nazionali incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento.
2. Nelle situazioni di emergenza, ivi incluse quelle di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'IVASS comunica immediatamente informazioni alle banche centrali del SEBC, inclusa la BCE, quando le informazioni siano attinenti all'esercizio dei rispettivi compiti statutari, ivi incluse la gestione della politica monetaria e la relativa concessione di liquidita', la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della stabilita' del sistema finanziario, e al CERS, quando le informazioni siano attinenti all'esercizio dei suoi compiti.
3. Le informazioni ricevute dall'IVASS ai sensi dei commi 1 e 2 sono soggette alle disposizioni relative al segreto d'ufficio stabilite dal presente Capo.».
- Si riporta il testo dell' articolo 329 del codice di procedura penale :
«Art. 329 (Obbligo del segreto). - 1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
2. Quando e' strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero puo', in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.
3. Anche quando gli atti non sono piu' coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessita' per la prosecuzione delle indagini, puo' disporre con decreto motivato:
a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.