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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOPES SANTO, Presidente
AN DO, EL
EZ AN AL AR, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 618/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna - Resistente_1 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259001663527000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259001663527000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259001663527000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259001663527000 IRPEF-ALIQUOTE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259001663527000 IRPEF-ALIQUOTE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259001663527000 IRPEF-ALIQUOTE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259001663527000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259001663527000 IVA-ALTRO 2004 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259001663527000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259001663527000 IRAP 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259001663527000 IRAP 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259001663527000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420090005259083000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420090005259083000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420090005259083000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420090005259083000 IRPEF-ALIQUOTE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420090005259083000 IRPEF-ALIQUOTE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420090005259083000 IRPEF-ALIQUOTE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420090005259083000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420090005259083000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420090005259083000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420090005259083000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420090005259083000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420090005259083000 IRAP 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1238/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avv. Difensore_1 il quale si riporta integralmente ai propri scritti difensivi richiamando tutte le eccezioni ivi formulate ed in particolare sia la violazione del principio ne bis in idem trattandosi di atti totalmente uguali ad altro già oggetto di impugnazione da parte di giudice tributario sia la mancanza di prova della notifica della cartella impugnata posto chè la produzione integrale della documentazione da parte di ADER è relativa ad atti non pertinenti e non oggetto di impugnazione per cui irrilevanti del ricorso in giudizio. Insiste altresì nell'accoglimento del ricorso con condanna di parte resistente con distrazione in favore dell'antistatario.
Resistente/Appellato: L'avv. Nominativo_1 il quale si riporta integralmente ai propri scritti difensivi ed insiste in ogni domanda formulata ribadendo la violazione del principio del litisconsorzio necessario posto che il ricorrente ha omesso di chiamare l'Ente impositore pur avendo avendo formulato eccezioni riguardanti quest'ultimo ente. Si oppone alla richiesta di condanna alle spese posto che il concessionario ha agito legittimamente nel rispetto di legge.
Il difensore l'avv. Difensore_1 ammesso a breve replica precisa che nessuna integrazione del contraddittorio ex art. 14 bis D.Lgs 546/92 può essere avviato posto che le contestazione del ricorso attengono solo all'attività del concessionario ovvero all'omessa notifica delle cartelle di pagamento attività tipica ed esclusiva di quest'ultimo. Insiste in domanda.
Parte resistente insiste e rigetta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso del presente grado di giudizio, Ricorrente_1 nato a [...] ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso come indicato in atti, ha impugnato, contro l'A.D.E.R. la intimazione di pagamento n. 29420259001663527000 notificatagli il 18/07/2025.
Col ricorso proposto parte ricorrente adduce le seguenti motivazioni:
1) Illegittimità della intimazione, e delle cartelle di pagamento per giudicato della sentenza irrevocabile n. 927/2024 C.G.T. di Enna.
2) Nullità, illegittimità, inefficacia ed infondatezza della pretesa per assenza di prova documentale del credito e per mancata notifica delle cartelle ovvero degli atti legittimanti la riscossione e conseguenziale prescrizione delle somme.
3) Nullità di tutti gli atti per difetto di notifica delle cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione dei ruoli annessi.
4) Illegittimità della riscossione per intervenuta prescrizione del credito.
Si è costituita in giudizio l'ADER contro deducendo ai motivi di ricorso chiedendone, in via preliminare, la inammissibilità e, nel merito, l'integrale rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione al primo motivo di ricorso, premesso che con la sentenza irrevocabile n. 927/24 della C.G.T. di primo grado di Enna, questa Corte di Giustizia ha annullato anche la prodromica cartella di pagamento n.29420090005259083000 richiamata nella intimazione n. 29420249002048177000, di certo l'ADER, con l'intimazione oggi opposta, per il principio del ne bis in idem, non può chiedere nuovamente le somme riconducibili a tale cartella annullata con la succitata sentenza divenuta irrevocabile per mancata proposizione dell'appello entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione.
Le altre cartelle richiamate nella intimazione oggetto dell'odierno giudizio sono le seguenti:
a) cartella n. 29420120003101331 asseritamente notificata il 15/06/2012
b) cartella n. 29420190002072338 asseritamente notificata il 03/12/2019
c) cartella n. 29420240003799520 asseritamente notificata il 15/06/2024.
Ciò puntualizzato, in relazione ai restanti profili di ricorso, le cartelle di pagamento indicate alle succitate lettere a) e b) non essendo state impugnate (così si evince dalla sentenza n. 927/24 della C.G.T. di primo grado di Enna) la relativa pretesa risulta cristallizzata essendo divenuta definitiva.
Avendo riguardo alla cartella indicata alla succitata lettera c), tale atto risulta notificato, in data 15.06.2024,
a persona di famiglia (Chi?); ma l'Ader non ha dato prova dell'invio della successiva raccomandata informativa normativamente previsto.
Alla luce di quanto fin qui esplicitato la intimazione opposta viene parzialmente annullata nei limiti delle pretese riconducibili alle prodromiche cartelle n.294200952590083000 e 29420240003799520. Spese compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna accoglie parzialmente il ricorso ed annulla parzialmente l'intimazione di pagamento impugnata nei limiti delle pretese riconducibili alle prodromiche cartelle di pagamento contraddistinte dai nn. 294200900052590083000 e 29420240003799520, conferma nel resto l'atto impugnato. Spese compensate tra le parti. Così deciso in Enna il 11/12/2025 IL
GIUDICE RELATORE DR. DO AN IL PRESIDNETE SANTO LOPES
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOPES SANTO, Presidente
AN DO, EL
EZ AN AL AR, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 618/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna - Resistente_1 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259001663527000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259001663527000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259001663527000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259001663527000 IRPEF-ALIQUOTE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259001663527000 IRPEF-ALIQUOTE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259001663527000 IRPEF-ALIQUOTE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259001663527000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259001663527000 IVA-ALTRO 2004 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259001663527000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259001663527000 IRAP 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259001663527000 IRAP 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259001663527000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420090005259083000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420090005259083000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420090005259083000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420090005259083000 IRPEF-ALIQUOTE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420090005259083000 IRPEF-ALIQUOTE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420090005259083000 IRPEF-ALIQUOTE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420090005259083000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420090005259083000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420090005259083000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420090005259083000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420090005259083000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420090005259083000 IRAP 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1238/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avv. Difensore_1 il quale si riporta integralmente ai propri scritti difensivi richiamando tutte le eccezioni ivi formulate ed in particolare sia la violazione del principio ne bis in idem trattandosi di atti totalmente uguali ad altro già oggetto di impugnazione da parte di giudice tributario sia la mancanza di prova della notifica della cartella impugnata posto chè la produzione integrale della documentazione da parte di ADER è relativa ad atti non pertinenti e non oggetto di impugnazione per cui irrilevanti del ricorso in giudizio. Insiste altresì nell'accoglimento del ricorso con condanna di parte resistente con distrazione in favore dell'antistatario.
Resistente/Appellato: L'avv. Nominativo_1 il quale si riporta integralmente ai propri scritti difensivi ed insiste in ogni domanda formulata ribadendo la violazione del principio del litisconsorzio necessario posto che il ricorrente ha omesso di chiamare l'Ente impositore pur avendo avendo formulato eccezioni riguardanti quest'ultimo ente. Si oppone alla richiesta di condanna alle spese posto che il concessionario ha agito legittimamente nel rispetto di legge.
Il difensore l'avv. Difensore_1 ammesso a breve replica precisa che nessuna integrazione del contraddittorio ex art. 14 bis D.Lgs 546/92 può essere avviato posto che le contestazione del ricorso attengono solo all'attività del concessionario ovvero all'omessa notifica delle cartelle di pagamento attività tipica ed esclusiva di quest'ultimo. Insiste in domanda.
Parte resistente insiste e rigetta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso del presente grado di giudizio, Ricorrente_1 nato a [...] ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso come indicato in atti, ha impugnato, contro l'A.D.E.R. la intimazione di pagamento n. 29420259001663527000 notificatagli il 18/07/2025.
Col ricorso proposto parte ricorrente adduce le seguenti motivazioni:
1) Illegittimità della intimazione, e delle cartelle di pagamento per giudicato della sentenza irrevocabile n. 927/2024 C.G.T. di Enna.
2) Nullità, illegittimità, inefficacia ed infondatezza della pretesa per assenza di prova documentale del credito e per mancata notifica delle cartelle ovvero degli atti legittimanti la riscossione e conseguenziale prescrizione delle somme.
3) Nullità di tutti gli atti per difetto di notifica delle cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione dei ruoli annessi.
4) Illegittimità della riscossione per intervenuta prescrizione del credito.
Si è costituita in giudizio l'ADER contro deducendo ai motivi di ricorso chiedendone, in via preliminare, la inammissibilità e, nel merito, l'integrale rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione al primo motivo di ricorso, premesso che con la sentenza irrevocabile n. 927/24 della C.G.T. di primo grado di Enna, questa Corte di Giustizia ha annullato anche la prodromica cartella di pagamento n.29420090005259083000 richiamata nella intimazione n. 29420249002048177000, di certo l'ADER, con l'intimazione oggi opposta, per il principio del ne bis in idem, non può chiedere nuovamente le somme riconducibili a tale cartella annullata con la succitata sentenza divenuta irrevocabile per mancata proposizione dell'appello entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione.
Le altre cartelle richiamate nella intimazione oggetto dell'odierno giudizio sono le seguenti:
a) cartella n. 29420120003101331 asseritamente notificata il 15/06/2012
b) cartella n. 29420190002072338 asseritamente notificata il 03/12/2019
c) cartella n. 29420240003799520 asseritamente notificata il 15/06/2024.
Ciò puntualizzato, in relazione ai restanti profili di ricorso, le cartelle di pagamento indicate alle succitate lettere a) e b) non essendo state impugnate (così si evince dalla sentenza n. 927/24 della C.G.T. di primo grado di Enna) la relativa pretesa risulta cristallizzata essendo divenuta definitiva.
Avendo riguardo alla cartella indicata alla succitata lettera c), tale atto risulta notificato, in data 15.06.2024,
a persona di famiglia (Chi?); ma l'Ader non ha dato prova dell'invio della successiva raccomandata informativa normativamente previsto.
Alla luce di quanto fin qui esplicitato la intimazione opposta viene parzialmente annullata nei limiti delle pretese riconducibili alle prodromiche cartelle n.294200952590083000 e 29420240003799520. Spese compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna accoglie parzialmente il ricorso ed annulla parzialmente l'intimazione di pagamento impugnata nei limiti delle pretese riconducibili alle prodromiche cartelle di pagamento contraddistinte dai nn. 294200900052590083000 e 29420240003799520, conferma nel resto l'atto impugnato. Spese compensate tra le parti. Così deciso in Enna il 11/12/2025 IL
GIUDICE RELATORE DR. DO AN IL PRESIDNETE SANTO LOPES