Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 9
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione del principio del ne bis in idem

    La Corte ha ritenuto che l'ADER, con l'intimazione opposta, non possa chiedere nuovamente somme riconducibili a una cartella già annullata con sentenza irrevocabile, in applicazione del principio del ne bis in idem.

  • Accolto
    Mancanza di prova della notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto che, per una delle cartelle di pagamento (n. 29420240003799520), l'ADER non abbia fornito prova dell'invio della successiva raccomandata informativa, nonostante la notifica a persona di famiglia.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che le pretese relative alle cartelle di pagamento non impugnate (n. 29420120003101331 e n. 29420190002072338) siano cristallizzate e definitive, non potendo più essere contestate per prescrizione.

  • Rigettato
    Condanna alle spese

    La Corte ha disposto la compensazione delle spese tra le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 9
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna
    Numero : 9
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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