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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 9448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9448 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 16319/23 riservata in decisione all'udienza del 18.09.2025 vertente TRA (C.F. ) rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Andrea Rosati, presso il cui studio elett.te domicilia in Jesi (AN), Viale della Vittoria, 68 bis;
APPELLANTE e
(C.F. ) rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Giuseppe Esposito, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla via M. A. Acquaviva n° 41; APPELLATA e in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti Controparte_2 dall'Avv. Vincenzo Capodanno, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla via Mario Gigante, 90; APPELLATA OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale. CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti. FATTO Con citazione innanzi al Giudice di Pace di Napoli ritualmente notificata, Controparte_1 citò in giudizio quale compagnia assicuratrice del Parte_1 Controparte_2 proprio veicolo danneggiato, chiedendo il risarcimento di tutti i danni patiti in seguito a sinistro stradale verificatosi in Napoli alla Via Pavia in data 7 dicembre 2016, quantificati in € 936,46 e, comunque, non superiore ad € 1.033,00. Si costituivano e chiedendo il rigetto della domanda. Parte_1 Controparte_2 Con la sentenza n. 1000/23 pubblicata in data 9.01.2023, il Giudice di Pace di Napoli accoglieva la domanda proposta da e condannava la al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni quantificati in € 650,00, oltre interessi e spese di lite. Avverso tale decisione ha proposto appello . Parte_1 Si è costituita che ne ha eccepito la inammissibilità e infondatezza. Controparte_1 e ha chiesto l'accoglimento. Controparte_2 MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa della
. CP_1 Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, è necessario verificare il valore della causa. La n citazione chiese la somma di € 936,46 e, comunque, una somma non superiore ad Parte_1
€ 1.033,00. Di conseguenza, il valore della causa è inferiore ad € 1.100,00 che rappresenta il limite di valore per distinguere tra le sentenze pronunciate dal GdP secondo diritto o secondo equità, ai sensi del secondo comma dell'art. 113 c.p.c., nelle cause il cui valore non eccede 1.100,00 euro. Per questo motivo, la sentenza oggetto di gravame deve ritenersi resa secondo equità, dunque appellabile solo per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia, ai sensi dell'art. 339, terzo comma, c.p.c.
***** Con unico motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado perché il GdP avrebbe errato nel valutare le risultanze istruttorie e, conseguentemente, nel ritenere che il sinistro fosse da ascrivere a sua responsabilità esclusiva. In particolare, sostiene che il GdP erroneamente avrebbe fondato il proprio convincimento basandosi solo sulle dichiarazioni rese dal teste di parte attrice, senza considerare, invece, quelle rese dal teste di parte convenuta. L'appellante fa rilevare che il testimone di parte attrice, cioè il sig. , avrebbe reso delle Testimone_1 dichiarazioni generiche facendo riferimento ad una“FIAT PANDA, modello vecchio” come veicolo che avrebbe causato il danno, senza, però, specificare il colore o il numero di targa. Invece, la teste di parte convenuta, sig.ra , ha dettagliatamente dichiarato non solo che il giorno del lamentato Testimone_2 sinistro il sig. i trovava a Jesi (AN) al lavoro per tutta la giornata insieme al Parte_1 suo veicolo Fiat Panda, specificandone anche il numero di targa e il modello. Pertanto, secondo l'appellante il GdP avrebbe errato nel non considerare la testimonianza della sig.ra Testimone_2 che ha confermato che il sig. on poteva essere a Napoli quel giorno, in quanto Parte_1 era al lavoro come dimostrato dalle depositate buste paga della CNH di Jesi (Fiat trattori) e dal fatto che il perito della non ha riscontrato alcun danno sul veicolo del sig. . CP_2 Parte_1 Infine, l'appellante sostiene che il GdP ha errato anche nel ritenere superato la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c., avendo tale principio funzione sussidiaria e applicandosi solo nel caso in cui vi è un dubbio sulla condotta di entrambi i conducenti. Tale essendo il motivo di appello, lo stesso va dichiarato inammissibile, perché la doglianza relativa alla errata valutazione delle risultanze istruttorie non involge la violazione delle norme sul procedimento, e/o di norme costituzionali o comunitarie e/o dei principi regolatori della materia, ai sensi dell'art. 339, terzo comma, c.p.c. Infatti, non rientra nell'ambito dell'inosservanza delle norme sul procedimento la valutazione di attendibilità di una prova testimoniale, ovvero, più in generale, delle risultanze probatorie acquisite, sicchè le relative censure sono ammissibili soltanto per superamento dei limiti costituiti dalle norme costituzionali o comunitari e dai principi informatori della materia (Sez. 2 - , Ordinanza n. 31152 del 29/12/2017). Tra questi ultimi, peraltro, si colloca il principio che affida proprio al giudice il potere di valutare la rilevanza della prova (Cass. Sez. 2, 19/08/2011, n. 17437). La valutazione di attendibilità e di sufficienza probatoria delle circostanze riferite dal teste è estranea all'ambito della violazione degli art. 115 c.p.c. e 116 c.p.c., in quanto la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere ipotizzata solo denunciando che il giudice abbia deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, mentre la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ipotizzabile solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892). Il che non è nel presente giudizio.
***** Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e di che ha chiesto Controparte_2 l'accoglimento dell'impugnazione e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55. Poiché l'appello è stato proposto dopo il 31 gennaio 2013, a carico dell'appellante sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - X sezione civile, così provvede:
-dichiara inammissibile l'appello proposto da vverso la sentenza del Giudice Parte_1 di Pace di Napoli n. 1000/23 pubblicata in data 9.01.2023;
-condanna e al pagamento delle spese del Parte_1 Controparte_2 giudizio in favore di liquidate in € 462,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge;
-Ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per Parte_1 l'appello principale. Così deciso in Napoli il 9.10.2025. Il Giudice Francesco Pastore
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 16319/23 riservata in decisione all'udienza del 18.09.2025 vertente TRA (C.F. ) rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Andrea Rosati, presso il cui studio elett.te domicilia in Jesi (AN), Viale della Vittoria, 68 bis;
APPELLANTE e
(C.F. ) rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Giuseppe Esposito, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla via M. A. Acquaviva n° 41; APPELLATA e in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti Controparte_2 dall'Avv. Vincenzo Capodanno, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla via Mario Gigante, 90; APPELLATA OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale. CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti. FATTO Con citazione innanzi al Giudice di Pace di Napoli ritualmente notificata, Controparte_1 citò in giudizio quale compagnia assicuratrice del Parte_1 Controparte_2 proprio veicolo danneggiato, chiedendo il risarcimento di tutti i danni patiti in seguito a sinistro stradale verificatosi in Napoli alla Via Pavia in data 7 dicembre 2016, quantificati in € 936,46 e, comunque, non superiore ad € 1.033,00. Si costituivano e chiedendo il rigetto della domanda. Parte_1 Controparte_2 Con la sentenza n. 1000/23 pubblicata in data 9.01.2023, il Giudice di Pace di Napoli accoglieva la domanda proposta da e condannava la al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni quantificati in € 650,00, oltre interessi e spese di lite. Avverso tale decisione ha proposto appello . Parte_1 Si è costituita che ne ha eccepito la inammissibilità e infondatezza. Controparte_1 e ha chiesto l'accoglimento. Controparte_2 MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa della
. CP_1 Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, è necessario verificare il valore della causa. La n citazione chiese la somma di € 936,46 e, comunque, una somma non superiore ad Parte_1
€ 1.033,00. Di conseguenza, il valore della causa è inferiore ad € 1.100,00 che rappresenta il limite di valore per distinguere tra le sentenze pronunciate dal GdP secondo diritto o secondo equità, ai sensi del secondo comma dell'art. 113 c.p.c., nelle cause il cui valore non eccede 1.100,00 euro. Per questo motivo, la sentenza oggetto di gravame deve ritenersi resa secondo equità, dunque appellabile solo per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia, ai sensi dell'art. 339, terzo comma, c.p.c.
***** Con unico motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado perché il GdP avrebbe errato nel valutare le risultanze istruttorie e, conseguentemente, nel ritenere che il sinistro fosse da ascrivere a sua responsabilità esclusiva. In particolare, sostiene che il GdP erroneamente avrebbe fondato il proprio convincimento basandosi solo sulle dichiarazioni rese dal teste di parte attrice, senza considerare, invece, quelle rese dal teste di parte convenuta. L'appellante fa rilevare che il testimone di parte attrice, cioè il sig. , avrebbe reso delle Testimone_1 dichiarazioni generiche facendo riferimento ad una“FIAT PANDA, modello vecchio” come veicolo che avrebbe causato il danno, senza, però, specificare il colore o il numero di targa. Invece, la teste di parte convenuta, sig.ra , ha dettagliatamente dichiarato non solo che il giorno del lamentato Testimone_2 sinistro il sig. i trovava a Jesi (AN) al lavoro per tutta la giornata insieme al Parte_1 suo veicolo Fiat Panda, specificandone anche il numero di targa e il modello. Pertanto, secondo l'appellante il GdP avrebbe errato nel non considerare la testimonianza della sig.ra Testimone_2 che ha confermato che il sig. on poteva essere a Napoli quel giorno, in quanto Parte_1 era al lavoro come dimostrato dalle depositate buste paga della CNH di Jesi (Fiat trattori) e dal fatto che il perito della non ha riscontrato alcun danno sul veicolo del sig. . CP_2 Parte_1 Infine, l'appellante sostiene che il GdP ha errato anche nel ritenere superato la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c., avendo tale principio funzione sussidiaria e applicandosi solo nel caso in cui vi è un dubbio sulla condotta di entrambi i conducenti. Tale essendo il motivo di appello, lo stesso va dichiarato inammissibile, perché la doglianza relativa alla errata valutazione delle risultanze istruttorie non involge la violazione delle norme sul procedimento, e/o di norme costituzionali o comunitarie e/o dei principi regolatori della materia, ai sensi dell'art. 339, terzo comma, c.p.c. Infatti, non rientra nell'ambito dell'inosservanza delle norme sul procedimento la valutazione di attendibilità di una prova testimoniale, ovvero, più in generale, delle risultanze probatorie acquisite, sicchè le relative censure sono ammissibili soltanto per superamento dei limiti costituiti dalle norme costituzionali o comunitari e dai principi informatori della materia (Sez. 2 - , Ordinanza n. 31152 del 29/12/2017). Tra questi ultimi, peraltro, si colloca il principio che affida proprio al giudice il potere di valutare la rilevanza della prova (Cass. Sez. 2, 19/08/2011, n. 17437). La valutazione di attendibilità e di sufficienza probatoria delle circostanze riferite dal teste è estranea all'ambito della violazione degli art. 115 c.p.c. e 116 c.p.c., in quanto la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere ipotizzata solo denunciando che il giudice abbia deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, mentre la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ipotizzabile solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892). Il che non è nel presente giudizio.
***** Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e di che ha chiesto Controparte_2 l'accoglimento dell'impugnazione e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55. Poiché l'appello è stato proposto dopo il 31 gennaio 2013, a carico dell'appellante sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - X sezione civile, così provvede:
-dichiara inammissibile l'appello proposto da vverso la sentenza del Giudice Parte_1 di Pace di Napoli n. 1000/23 pubblicata in data 9.01.2023;
-condanna e al pagamento delle spese del Parte_1 Controparte_2 giudizio in favore di liquidate in € 462,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge;
-Ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per Parte_1 l'appello principale. Così deciso in Napoli il 9.10.2025. Il Giudice Francesco Pastore