Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 2247
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per omessa notifica atto presupposto

    La Corte ha ritenuto che l'impugnazione delle cartelle di pagamento originarie fosse preclusa dalla mancata impugnazione di una precedente intimazione di pagamento regolarmente notificata. Tale intimazione, equiparabile all'avviso di mora, ha determinato la cristallizzazione della pretesa impositiva, rendendo superflua e tardiva qualsiasi successiva contestazione sulla notifica delle cartelle originarie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 2247
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2247
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo