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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 2247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2247 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2247/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
AMBROSIO LUIGI, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10223/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160218230023000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081538667000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081538667000 REGISTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239124019266000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239124019266000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180125399106000 REGISTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05 giugno 2025, il Ricorrente_1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Società_1, quest'ultima nella persona del suo legale rappresentante Rappresentante_1, ha impugnato due intimazioni di pagamento n. 09720249081538667000 e la n 09720239124019266000, notificate a mezzo pec in data 11/04/2025 dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle cartelle esattoriali con le causali: "omesso pagamento di imposte di registro, versamento ritenuta acconto IRES e IRPEF oltre a sanzioni ed interessi".
Nello specifico gli atti sono così caratterizzati:
intimazione n. 09720249081538667000 – contenente la cartella esattoriale n. 09720160218230023000, per
€ 778,56, notificata il 25/09/2017; la cartella esattoriale n. 09720180125399106000, per € 321,32, notificata il 12/08/2019; la cartella esattoriale n. 09720200002743485001, per € 282,46, notificata il 22/06/2023; e la cartella esattoriale n. 09720200026724751000, per € 303,04, notificata il 22/06/2023;
intimazione n. 09720239124019266000 – contenente la cartella esattoriale n. 09720160218230023000, per
€ 770,62, notificata il 25/09/2017; la cartella esattoriale n. 09720180125399106000, per € 317,71, notificata il 12/08/2019.
Fa presente che oggetto d'impugnazione nel presente giudizio, sono le cartelle di pagamento n.
09720160218230023000 e n. 09720180125399106000, poiché affette da vizi gravi che si riflettono sulla legittimità delle stesse, giacché le riferite date di notificazione, rispettivamente 25/09/2017 e 12/08/2019, di fatto non sono reali poiché tali atti non sono mai stati notificati all'amministratore del condominio.
In ragione di tutto quanto riferito, gli avvisi di pagamento di cui in premessa devono essere annullati, a meno che l'Agenzia delle Entrate Riscossioni non adempia all'onere probatorio posto a suo esclusivo carico, dimostrando la regolarità delle notifiche.
Le cartelle in questione riguardano tutte un supposto mancato pagamento di imposte e sanzioni fiscali.
l'Agenzia delle Entrate ha tempo cinque anni per inviare gli avvisi di liquidazione di imposte e sanzioni fiscali, decorso il quale, le eventuali richieste di recupero non avranno alcuna validità. Tale avviso non è stato mai notificato, perciò la cartella è nulla per l'omessa notifica dell'atto presupposto (Cas. SSUU 16412/2007).
Chiede, pertanto, che il ricorso sia accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese e competenze professionali di lite, maggiorate del rimborso spese forfettario, dell'addizionale prev. le e dell'Iva, come per legge da distrarsi in favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita nel presente grado di giudizio che sostiene la validità delle notifiche delle cartelle di pagamento presupposte facendo inoltre presente che controparte non prova in alcun modo che l'amministratore pro tempore nel 2017, data di notifica delle cartelle, abbia comunicato all'Agenzia delle Entrate il proprio nominativo. In assenza della comunicazione, obbligatoria dal dicembre
2016, era impossibile per qualsiasi ente risalire al nominativo dell'amministratore pro tempore e l'unico mezzo di notifica era l'invio degli atti presso il condominio stesso.
Comunque, nessuna prescrizione è intervenuta per cui chiede che il ricorso sia respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e onorari del giudizio.
Con ordinanza interlocutoria n. 1992/2025 depositata il 25/06/2025 questa Corte di giustizia tributaria ha respinto l'istanza cautelare avanzata dal ricorrente.
All'udienza del 10 febbraio 2026 il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Dalla documentazione depositata in atti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, risulta che, in data 22 dicembre 2022, è stata regolarmente notificata al ricorrente condominio un'altra intimazione di pagamento n. 09720229040963718000, relativa alle due medesime cartelle di pagamento, che non è stata impugnata.
A tal proposito, si precisa che la consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla quale non si ha alcun motivo di discostarsi, ha statuito che l'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora.
Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine, rendendo superfluo e tardivo qualsiasi successivo accertamento sulla notifica della cartella di pagamento originaria (cfr. Corte Cass., n. 20476/2025, n. 35019/2025).
In sostanza, l'inerzia del contribuente ha trasformato un debito potenzialmente contestabile in un'obbligazione cristallizzata, contro la quale non è più possibile sollevare alcuna difesa.
Le eccezioni sollevate con l'odierno ricorso, pertanto, non possono più essere proposte.
Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere, pertanto, respinto in quanto infondato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, agente della riscossione della provincia di Roma, determinate in complessivi € 150,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Roma, 10 febbraio 2026.
Il giudice monocratico
LU MB
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
AMBROSIO LUIGI, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10223/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160218230023000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081538667000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081538667000 REGISTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239124019266000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239124019266000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180125399106000 REGISTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05 giugno 2025, il Ricorrente_1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Società_1, quest'ultima nella persona del suo legale rappresentante Rappresentante_1, ha impugnato due intimazioni di pagamento n. 09720249081538667000 e la n 09720239124019266000, notificate a mezzo pec in data 11/04/2025 dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle cartelle esattoriali con le causali: "omesso pagamento di imposte di registro, versamento ritenuta acconto IRES e IRPEF oltre a sanzioni ed interessi".
Nello specifico gli atti sono così caratterizzati:
intimazione n. 09720249081538667000 – contenente la cartella esattoriale n. 09720160218230023000, per
€ 778,56, notificata il 25/09/2017; la cartella esattoriale n. 09720180125399106000, per € 321,32, notificata il 12/08/2019; la cartella esattoriale n. 09720200002743485001, per € 282,46, notificata il 22/06/2023; e la cartella esattoriale n. 09720200026724751000, per € 303,04, notificata il 22/06/2023;
intimazione n. 09720239124019266000 – contenente la cartella esattoriale n. 09720160218230023000, per
€ 770,62, notificata il 25/09/2017; la cartella esattoriale n. 09720180125399106000, per € 317,71, notificata il 12/08/2019.
Fa presente che oggetto d'impugnazione nel presente giudizio, sono le cartelle di pagamento n.
09720160218230023000 e n. 09720180125399106000, poiché affette da vizi gravi che si riflettono sulla legittimità delle stesse, giacché le riferite date di notificazione, rispettivamente 25/09/2017 e 12/08/2019, di fatto non sono reali poiché tali atti non sono mai stati notificati all'amministratore del condominio.
In ragione di tutto quanto riferito, gli avvisi di pagamento di cui in premessa devono essere annullati, a meno che l'Agenzia delle Entrate Riscossioni non adempia all'onere probatorio posto a suo esclusivo carico, dimostrando la regolarità delle notifiche.
Le cartelle in questione riguardano tutte un supposto mancato pagamento di imposte e sanzioni fiscali.
l'Agenzia delle Entrate ha tempo cinque anni per inviare gli avvisi di liquidazione di imposte e sanzioni fiscali, decorso il quale, le eventuali richieste di recupero non avranno alcuna validità. Tale avviso non è stato mai notificato, perciò la cartella è nulla per l'omessa notifica dell'atto presupposto (Cas. SSUU 16412/2007).
Chiede, pertanto, che il ricorso sia accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese e competenze professionali di lite, maggiorate del rimborso spese forfettario, dell'addizionale prev. le e dell'Iva, come per legge da distrarsi in favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita nel presente grado di giudizio che sostiene la validità delle notifiche delle cartelle di pagamento presupposte facendo inoltre presente che controparte non prova in alcun modo che l'amministratore pro tempore nel 2017, data di notifica delle cartelle, abbia comunicato all'Agenzia delle Entrate il proprio nominativo. In assenza della comunicazione, obbligatoria dal dicembre
2016, era impossibile per qualsiasi ente risalire al nominativo dell'amministratore pro tempore e l'unico mezzo di notifica era l'invio degli atti presso il condominio stesso.
Comunque, nessuna prescrizione è intervenuta per cui chiede che il ricorso sia respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e onorari del giudizio.
Con ordinanza interlocutoria n. 1992/2025 depositata il 25/06/2025 questa Corte di giustizia tributaria ha respinto l'istanza cautelare avanzata dal ricorrente.
All'udienza del 10 febbraio 2026 il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Dalla documentazione depositata in atti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, risulta che, in data 22 dicembre 2022, è stata regolarmente notificata al ricorrente condominio un'altra intimazione di pagamento n. 09720229040963718000, relativa alle due medesime cartelle di pagamento, che non è stata impugnata.
A tal proposito, si precisa che la consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla quale non si ha alcun motivo di discostarsi, ha statuito che l'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora.
Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine, rendendo superfluo e tardivo qualsiasi successivo accertamento sulla notifica della cartella di pagamento originaria (cfr. Corte Cass., n. 20476/2025, n. 35019/2025).
In sostanza, l'inerzia del contribuente ha trasformato un debito potenzialmente contestabile in un'obbligazione cristallizzata, contro la quale non è più possibile sollevare alcuna difesa.
Le eccezioni sollevate con l'odierno ricorso, pertanto, non possono più essere proposte.
Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere, pertanto, respinto in quanto infondato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, agente della riscossione della provincia di Roma, determinate in complessivi € 150,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Roma, 10 febbraio 2026.
Il giudice monocratico
LU MB