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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/03/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3679/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Commerciale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato all'esito della rimessione della causa per la decisione, sulle conclusioni delle parti come in atti rassegnate, la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3679/2024 R.G. trattenuta in decisione all'udienza del 19.03.2025, promossa da:
e , rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Doria;
Parte_1 Parte_2
– ATTORI –
CONTRO
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Sarina e Giulia Galati;
CP_1
– CONVENUTA – avente ad oggetto: arricchimento senza causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, depositato in data 29.05.2024, e Parte_1 [...]
hanno convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, la al Parte_2 CP_1 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'illeceità/illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa da per tutti i motivi dedotti sopra e – per l'effetto CP_1
– condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi nella misura ritenuta di giustizia anche all'esito di eventuale CTU contabile. Spese e competenze refuse con distrazione” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione].
Nel ricostruire in fatto le vicende sottese alla proposta citazione, gli attori hanno evidenziato:
1. che con atto di intervento ex art. 499 c.p.c. all'interno della procedura R.G.E. n. 151/2021,
cessionaria pro-soluto del credito di nei confronti di Controparte_1 Parte_3
e ha presentato istanza di ammissione alla distribuzione delle Parte_1 Parte_2 somme da ricavarsi dall'esecuzione intrapresa anche per l'importo derivante dal capitale residuo, successive rate impagate ed interessi, pari ad € 137.509,08, con riconoscimento dei privilegi ipotecari con contestuale istanza per la concessione dei privilegi derivanti dal quarto comma dell'art. 41 T.U.B.;
2. che il credito di deriva dall'atto di frazionamento, per € 125.000,00, del mutuo Controparte_1 concesso da alla IM Costruzioni s.r.l. il 21.03.2007 per Notaio Controparte_2
; Per_1
3. che la banca mutuante ha omesso di indicare, nell'atto di frazionamento, il regime di capitalizzazione con il quale è stata determinata la rata del finanziamento, con conseguente configurabilità di un'ipotesi di nullità parziale del contratto ai sensi dell'art. 117, comma 4, del T.U.B., ed applicabilità delle sanzioni di cui al comma 7 della medesima disposizione normativa;
4. che le rate richieste dalla banca sono destituite di fondamento, avendo la stessa omesso di allegare al contratto di finanziamento il piano di ammortamento, di indicare il regime finanziario con cui sono state determinate le rate e violato il divieto di anatocismo nel piano di rimborso del finanziamento;
5. che la rata corretta risulta essere pari € 504,74, anziché all'importo di € 777,79 richiesto dall'Istituto di Credito, con la conseguenza che, in base al corretto piano di ammortamento,
e hanno già pagato tutte le rate scadute sino al 30.07.2023, Parte_1 Parte_2 nonché il 21,318% della rata scadente il 30.08.2023, risultando, pertanto, illegittima la decadenza dal beneficio del termine e l'intervento nella procedura esecutiva effettuato in data
23.02.2023;
In diritto, gli attori hanno rappresentato:
1. l'errata interpretazione, da parte del GE, della sentenza delle SS.UU. n. 9479/2023, che assumevano applicabile anche in presenza di titoli di formazione stragiudiziale come il contratto di mutuo, con conseguente necessità di controllo in ordine all'eventuale presenza di clausole abusive ai danni del consumatore;
2. l'illegittimità del decreto di trasferimento per violazione dei principi unionali di effettività e pienezza della tutela, in quanto l'emissione del predetto decreto – in pendenza delle opposizioni
– avrebbe leso irrimediabilmente, sul piano sostanziale, il loro diritto di proprietà e, sul piano processuale, la possibilità per gli stessi di preservare dall'esecuzione il bene immobile, così
“sterilizzando” anzitempo le opposizioni proposte;
3. l'omessa pronuncia da parte del GE in merito alla riconducibilità del credito azionato ai crediti ceduti in blocco;
4. l'applicazione di interessi anatocistici calcolati con il metodo c.d. “alla francese”, in violazione dell'art. 117 TUB;
5. la sostanziale omessa pronuncia circa l'assenza di esecutività del titolo portato da . CP_1
costituitasi ritualmente in giudizio, ha preliminarmente proceduto ad una Controparte_1 puntuale ricostruzione degli avvenimenti fattuali sottesi al presente procedimento, per poi contestare, punto per punto, le doglianze degli attori, concludendo, quindi, per l'integrale rigetto delle domande avversarie, con vittoria di spese, competenze, onorari di giudizio e oneri di legge.
La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza del 19 marzo 2025 è stata trattenuta in decisione all'esito dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
La domanda di parte attrice è infondata e pertanto non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Deve anzitutto rigettarsi l'eccezione di illegittima interpretazione, da parte del GE, della sentenza delle SS.UU. n. 9479/2023.
Ritiene, infatti, il Tribunale che sia condivisibile l'indirizzo espresso dal giudice dell'esecuzione, poi confermato anche dal collegio in sede di reclamo, secondo il quale la suddetta pronuncia delle SS.UU. può trovare applicazione con esclusivo riferimento ai casi nella stessa indicati, tra i quali non sono contemplati i titoli di formazione stragiudiziale.
È il caso di evidenziare, inoltre, come il richiamo operato dagli attori alla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea risulti contraddittorio, posto che si chiede un controllo d'ufficio da parte del giudice dell'esecuzione sull'eventuale abusività delle clausole del contratto in presenza di opposizione dagli stessi già proposta.
Come puntualizzato all'interno della pronuncia richiamata, questa deroga al principio di intangibilità del giudicato trova una sua causa giustificativa laddove il titolo giudiziale sia passato in giudicato o sia intervenuta la decadenza per proporre i rimedi oppositivi e non residui, dunque, alcuno strumento di tutela in capo al consumatore, fattispecie ben diversa da quella oggetto del presente procedimento, nella quale e hanno Parte_1 Parte_2 proposto tre distinte opposizioni, formulando anche contestazioni in ordine alla validità delle clausole contrattuali.
Analogo esito di rigetto meritano le doglianze degli attori relative alla presunta illegittimità del decreto di trasferimento per violazione dei principi unionali di effettività e pienezza della tutela.
Anche sul punto si ritengono condivisibili le conclusioni cui è giunto il giudice dell'esecuzione, secondo il quale l'opposizione avverso il decreto di trasferimento deve essere qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., rimedio che deve necessariamente riguardare vizi propri del provvedimento o vizi relativi al procedimento di vendita, i quali non vengono in rilievo nel caso di specie.
Né, d'altro canto, può affermarsi l'illegittimità del decreto di trasferimento in considerazione del fatto che, al momento della sua emissione, fossero pendenti le opposizioni sub 6) e sub 7), le quali, peraltro, sono state ritenute infondate tanto dal GE quanto in sede collegiale e non possono, quindi, legittimare né la sospensione delle operazioni di vendita né la richiesta di revoca del decreto di trasferimento.
Con riferimento, invece, all'asserita carenza di legittimazione attiva della cessionaria, giova ricordare come l'art. 58 T.U.B., al fine di agevolare la realizzazione delle cessioni “in blocco” dei crediti, abbia introdotto una presunzione assoluta di conoscenza della cessione, che si realizza con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La Suprema Corte, più volte chiamata a pronunciarsi sul tema, ha avuto modo di sottolineare come sia “sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.” (Cass., Sez. III,
Ord., 13.06.2019, n. 15884)
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità è, quindi, incline a ritenere adeguata e sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale qualora dalla stessa siano agevolmente desumibili i criteri per l'identificazione del perimetro dei crediti ceduti, circostanza che ricorre pienamente nella presente fattispecie. ha, infatti, provveduto a pubblicare in G.U. l'avviso di cessione nel quale Controparte_1 erano indicati i rapporti ceduti per categorie omogenee e ha poi prodotto l'attestazione della cessione del credito rilasciata direttamente dalla cedente, la quale, come chiarito dal Supremo
Consesso, rappresenta un “elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” (Cass.,
Sez. III, Ord., 16.04.2021, n. 10200) al fine di vagliare il corretto esercizio della pretesa creditoria.
Alla luce di tali considerazioni, non residuano dubbi circa la sussistenza della titolarità del credito in capo all'odierna convenuta. Quanto, poi, all'eccepita violazione dell'art. 117 T.U.B., non può sottacersi di come il contratto di compravendita del 24.11.2008 stipulato tra e , da un lato, e Parte_1 Parte_2 la I.M. Costruzioni s.r.l., dall'altro, richiami espressamente l'atto di frazionamento del mutuo concesso da alla IM Costruzioni s.r.l. il 21.03.2007 per Notar Controparte_2
, tanto che le parti dichiarano di accollarsi la quota originaria n. 2 del mutuo stipulato Per_1
a suo tempo con , obbligandosi a pagare tutte le rate di rimborso in tutti gli Controparte_2 elementi che le compongono.
Deve evidenziarsi, peraltro, come siano parte integrante dell' “atto di quietanza con determinazione dell'inizio dell'ammortamento della somma erogata, riduzione di somma, frazionamento ipotecario” del 29.10.2008 gli allegati A e C nei quali sono specificamente indicati: il tasso di interesse applicato, il tasso di mora, le spese per l'istruttoria e ogni altro costo e/o tassa, comprese le spese per l'accollo, l'ammontare della rata e la durata del rapporto, nonché il piano di ammortamento, con la conseguenza che il contratto di mutuo e il relativo atto di frazionamento e accollo non possono ritenersi affetti da alcuna nullità. L'indicazione delle suddette voci, unitamente all'allegazione del piano di ammortamento, contenente le informazioni sulla percentuale di capitale e di interessi per ogni singola rata, nonché la somma residua del debito all'esito del pagamento di ogni rata, consentono di ritenere che i mutuatari, al momento della sottoscrizione, siano stati resi edotti di tutti gli elementi essenziali del contratto.
Ad ogni buon conto, è la stessa consulenza di parte degli attori a non aver rilevato alcun fenomeno anatocistico, essendosi il CTP limitato a riformulare l'importo complessivo della rata sulla base di un piano di ammortamento con esclusione di ogni forma di capitalizzazione in luogo del regime di capitalizzazione “composto” applicato dalla banca. Sotto tale profilo, si ritiene di aderire all'orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità secondo cui la caratteristica di un tale piano di rimborso graduale del finanziamento, formato da rate costanti con quota capitale crescente e interessi decrescenti, non è quella di operare un'illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi scaduti e non pagati, posto che la quota interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull'ammontare del debito residuo del periodo precedente, che è costituito dal capitale dovuto, al netto dell'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, con la conseguenza che, dal momento che gli interessi passivi delle rate pregresse non costituiscono affatto base di calcolo nella rata corrente, il sistema di calcolo c.d. alla francese non può generare, né direttamente, né indirettamente, alcun effetto anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c..
In virtù di quanto esposto, deve ritenersi pienamente legittima la decadenza dal beneficio del termine che - come correttamente rilevato dal giudice dell'esecuzione - costituisce conseguenza logico giuridica del protrarsi dell'inadempimento dovuto al mancato pagamento delle rate di mutuo scadute, così come deve ritenersi legittimo l'intervento ex art. 499 c.p.c. di CP_1 nella procedura esecutiva.
Da ultimo, quanto alla lamentata insussistenza della natura esecutiva del titolo, non si ritengono condivisibili le considerazioni svolte dagli attori.
Com'è noto, infatti, il presupposto per l'intervento dei creditori nella procedura espropriativa è l'esistenza di un titolo esecutivo e non la notificazione di esso, né l'intimazione di un precetto. Deve, altresì, evidenziarsi come il titolo posto a fondamento dell'intervento dell'odierna convenuta è un contratto di mutuo, espressamente qualificato come fondiario, che gode, in quanto tale, della speciale disciplina legislativa di favore e che non necessita di spedizione in forma esecutiva.
In proposito, questo Collegio condivide quanto affermato dal giudice dell'esecuzione, che ha sottolineato come il titolo azionato sia accompagnato dall'atto di erogazione e dalla quietanza, in linea con l'orientamento reiteratamente espresso da questa sezione.
Alla luce di quanto innanzi, questo interprete ritiene opportuno rigettare la domanda sì come proposta da e . Parte_1 Parte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Civile, pronunciando nella causa civile n. 3679/2024
R.G., così provvede:
• RIGETTA la domanda attorea;
• ON e , in solido tra loro, al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2 della convenuta, delle spese di lite del presente giudizio quantificate in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso forfettario ed accessori, se dovuti, a termini di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Lecce in data 27 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Italo Mirko De Pasquale)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Valerio Mancusi, addetto all'Ufficio del Processo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Commerciale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato all'esito della rimessione della causa per la decisione, sulle conclusioni delle parti come in atti rassegnate, la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3679/2024 R.G. trattenuta in decisione all'udienza del 19.03.2025, promossa da:
e , rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Doria;
Parte_1 Parte_2
– ATTORI –
CONTRO
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Sarina e Giulia Galati;
CP_1
– CONVENUTA – avente ad oggetto: arricchimento senza causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, depositato in data 29.05.2024, e Parte_1 [...]
hanno convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, la al Parte_2 CP_1 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'illeceità/illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa da per tutti i motivi dedotti sopra e – per l'effetto CP_1
– condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi nella misura ritenuta di giustizia anche all'esito di eventuale CTU contabile. Spese e competenze refuse con distrazione” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione].
Nel ricostruire in fatto le vicende sottese alla proposta citazione, gli attori hanno evidenziato:
1. che con atto di intervento ex art. 499 c.p.c. all'interno della procedura R.G.E. n. 151/2021,
cessionaria pro-soluto del credito di nei confronti di Controparte_1 Parte_3
e ha presentato istanza di ammissione alla distribuzione delle Parte_1 Parte_2 somme da ricavarsi dall'esecuzione intrapresa anche per l'importo derivante dal capitale residuo, successive rate impagate ed interessi, pari ad € 137.509,08, con riconoscimento dei privilegi ipotecari con contestuale istanza per la concessione dei privilegi derivanti dal quarto comma dell'art. 41 T.U.B.;
2. che il credito di deriva dall'atto di frazionamento, per € 125.000,00, del mutuo Controparte_1 concesso da alla IM Costruzioni s.r.l. il 21.03.2007 per Notaio Controparte_2
; Per_1
3. che la banca mutuante ha omesso di indicare, nell'atto di frazionamento, il regime di capitalizzazione con il quale è stata determinata la rata del finanziamento, con conseguente configurabilità di un'ipotesi di nullità parziale del contratto ai sensi dell'art. 117, comma 4, del T.U.B., ed applicabilità delle sanzioni di cui al comma 7 della medesima disposizione normativa;
4. che le rate richieste dalla banca sono destituite di fondamento, avendo la stessa omesso di allegare al contratto di finanziamento il piano di ammortamento, di indicare il regime finanziario con cui sono state determinate le rate e violato il divieto di anatocismo nel piano di rimborso del finanziamento;
5. che la rata corretta risulta essere pari € 504,74, anziché all'importo di € 777,79 richiesto dall'Istituto di Credito, con la conseguenza che, in base al corretto piano di ammortamento,
e hanno già pagato tutte le rate scadute sino al 30.07.2023, Parte_1 Parte_2 nonché il 21,318% della rata scadente il 30.08.2023, risultando, pertanto, illegittima la decadenza dal beneficio del termine e l'intervento nella procedura esecutiva effettuato in data
23.02.2023;
In diritto, gli attori hanno rappresentato:
1. l'errata interpretazione, da parte del GE, della sentenza delle SS.UU. n. 9479/2023, che assumevano applicabile anche in presenza di titoli di formazione stragiudiziale come il contratto di mutuo, con conseguente necessità di controllo in ordine all'eventuale presenza di clausole abusive ai danni del consumatore;
2. l'illegittimità del decreto di trasferimento per violazione dei principi unionali di effettività e pienezza della tutela, in quanto l'emissione del predetto decreto – in pendenza delle opposizioni
– avrebbe leso irrimediabilmente, sul piano sostanziale, il loro diritto di proprietà e, sul piano processuale, la possibilità per gli stessi di preservare dall'esecuzione il bene immobile, così
“sterilizzando” anzitempo le opposizioni proposte;
3. l'omessa pronuncia da parte del GE in merito alla riconducibilità del credito azionato ai crediti ceduti in blocco;
4. l'applicazione di interessi anatocistici calcolati con il metodo c.d. “alla francese”, in violazione dell'art. 117 TUB;
5. la sostanziale omessa pronuncia circa l'assenza di esecutività del titolo portato da . CP_1
costituitasi ritualmente in giudizio, ha preliminarmente proceduto ad una Controparte_1 puntuale ricostruzione degli avvenimenti fattuali sottesi al presente procedimento, per poi contestare, punto per punto, le doglianze degli attori, concludendo, quindi, per l'integrale rigetto delle domande avversarie, con vittoria di spese, competenze, onorari di giudizio e oneri di legge.
La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza del 19 marzo 2025 è stata trattenuta in decisione all'esito dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
La domanda di parte attrice è infondata e pertanto non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Deve anzitutto rigettarsi l'eccezione di illegittima interpretazione, da parte del GE, della sentenza delle SS.UU. n. 9479/2023.
Ritiene, infatti, il Tribunale che sia condivisibile l'indirizzo espresso dal giudice dell'esecuzione, poi confermato anche dal collegio in sede di reclamo, secondo il quale la suddetta pronuncia delle SS.UU. può trovare applicazione con esclusivo riferimento ai casi nella stessa indicati, tra i quali non sono contemplati i titoli di formazione stragiudiziale.
È il caso di evidenziare, inoltre, come il richiamo operato dagli attori alla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea risulti contraddittorio, posto che si chiede un controllo d'ufficio da parte del giudice dell'esecuzione sull'eventuale abusività delle clausole del contratto in presenza di opposizione dagli stessi già proposta.
Come puntualizzato all'interno della pronuncia richiamata, questa deroga al principio di intangibilità del giudicato trova una sua causa giustificativa laddove il titolo giudiziale sia passato in giudicato o sia intervenuta la decadenza per proporre i rimedi oppositivi e non residui, dunque, alcuno strumento di tutela in capo al consumatore, fattispecie ben diversa da quella oggetto del presente procedimento, nella quale e hanno Parte_1 Parte_2 proposto tre distinte opposizioni, formulando anche contestazioni in ordine alla validità delle clausole contrattuali.
Analogo esito di rigetto meritano le doglianze degli attori relative alla presunta illegittimità del decreto di trasferimento per violazione dei principi unionali di effettività e pienezza della tutela.
Anche sul punto si ritengono condivisibili le conclusioni cui è giunto il giudice dell'esecuzione, secondo il quale l'opposizione avverso il decreto di trasferimento deve essere qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., rimedio che deve necessariamente riguardare vizi propri del provvedimento o vizi relativi al procedimento di vendita, i quali non vengono in rilievo nel caso di specie.
Né, d'altro canto, può affermarsi l'illegittimità del decreto di trasferimento in considerazione del fatto che, al momento della sua emissione, fossero pendenti le opposizioni sub 6) e sub 7), le quali, peraltro, sono state ritenute infondate tanto dal GE quanto in sede collegiale e non possono, quindi, legittimare né la sospensione delle operazioni di vendita né la richiesta di revoca del decreto di trasferimento.
Con riferimento, invece, all'asserita carenza di legittimazione attiva della cessionaria, giova ricordare come l'art. 58 T.U.B., al fine di agevolare la realizzazione delle cessioni “in blocco” dei crediti, abbia introdotto una presunzione assoluta di conoscenza della cessione, che si realizza con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La Suprema Corte, più volte chiamata a pronunciarsi sul tema, ha avuto modo di sottolineare come sia “sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.” (Cass., Sez. III,
Ord., 13.06.2019, n. 15884)
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità è, quindi, incline a ritenere adeguata e sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale qualora dalla stessa siano agevolmente desumibili i criteri per l'identificazione del perimetro dei crediti ceduti, circostanza che ricorre pienamente nella presente fattispecie. ha, infatti, provveduto a pubblicare in G.U. l'avviso di cessione nel quale Controparte_1 erano indicati i rapporti ceduti per categorie omogenee e ha poi prodotto l'attestazione della cessione del credito rilasciata direttamente dalla cedente, la quale, come chiarito dal Supremo
Consesso, rappresenta un “elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” (Cass.,
Sez. III, Ord., 16.04.2021, n. 10200) al fine di vagliare il corretto esercizio della pretesa creditoria.
Alla luce di tali considerazioni, non residuano dubbi circa la sussistenza della titolarità del credito in capo all'odierna convenuta. Quanto, poi, all'eccepita violazione dell'art. 117 T.U.B., non può sottacersi di come il contratto di compravendita del 24.11.2008 stipulato tra e , da un lato, e Parte_1 Parte_2 la I.M. Costruzioni s.r.l., dall'altro, richiami espressamente l'atto di frazionamento del mutuo concesso da alla IM Costruzioni s.r.l. il 21.03.2007 per Notar Controparte_2
, tanto che le parti dichiarano di accollarsi la quota originaria n. 2 del mutuo stipulato Per_1
a suo tempo con , obbligandosi a pagare tutte le rate di rimborso in tutti gli Controparte_2 elementi che le compongono.
Deve evidenziarsi, peraltro, come siano parte integrante dell' “atto di quietanza con determinazione dell'inizio dell'ammortamento della somma erogata, riduzione di somma, frazionamento ipotecario” del 29.10.2008 gli allegati A e C nei quali sono specificamente indicati: il tasso di interesse applicato, il tasso di mora, le spese per l'istruttoria e ogni altro costo e/o tassa, comprese le spese per l'accollo, l'ammontare della rata e la durata del rapporto, nonché il piano di ammortamento, con la conseguenza che il contratto di mutuo e il relativo atto di frazionamento e accollo non possono ritenersi affetti da alcuna nullità. L'indicazione delle suddette voci, unitamente all'allegazione del piano di ammortamento, contenente le informazioni sulla percentuale di capitale e di interessi per ogni singola rata, nonché la somma residua del debito all'esito del pagamento di ogni rata, consentono di ritenere che i mutuatari, al momento della sottoscrizione, siano stati resi edotti di tutti gli elementi essenziali del contratto.
Ad ogni buon conto, è la stessa consulenza di parte degli attori a non aver rilevato alcun fenomeno anatocistico, essendosi il CTP limitato a riformulare l'importo complessivo della rata sulla base di un piano di ammortamento con esclusione di ogni forma di capitalizzazione in luogo del regime di capitalizzazione “composto” applicato dalla banca. Sotto tale profilo, si ritiene di aderire all'orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità secondo cui la caratteristica di un tale piano di rimborso graduale del finanziamento, formato da rate costanti con quota capitale crescente e interessi decrescenti, non è quella di operare un'illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi scaduti e non pagati, posto che la quota interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull'ammontare del debito residuo del periodo precedente, che è costituito dal capitale dovuto, al netto dell'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, con la conseguenza che, dal momento che gli interessi passivi delle rate pregresse non costituiscono affatto base di calcolo nella rata corrente, il sistema di calcolo c.d. alla francese non può generare, né direttamente, né indirettamente, alcun effetto anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c..
In virtù di quanto esposto, deve ritenersi pienamente legittima la decadenza dal beneficio del termine che - come correttamente rilevato dal giudice dell'esecuzione - costituisce conseguenza logico giuridica del protrarsi dell'inadempimento dovuto al mancato pagamento delle rate di mutuo scadute, così come deve ritenersi legittimo l'intervento ex art. 499 c.p.c. di CP_1 nella procedura esecutiva.
Da ultimo, quanto alla lamentata insussistenza della natura esecutiva del titolo, non si ritengono condivisibili le considerazioni svolte dagli attori.
Com'è noto, infatti, il presupposto per l'intervento dei creditori nella procedura espropriativa è l'esistenza di un titolo esecutivo e non la notificazione di esso, né l'intimazione di un precetto. Deve, altresì, evidenziarsi come il titolo posto a fondamento dell'intervento dell'odierna convenuta è un contratto di mutuo, espressamente qualificato come fondiario, che gode, in quanto tale, della speciale disciplina legislativa di favore e che non necessita di spedizione in forma esecutiva.
In proposito, questo Collegio condivide quanto affermato dal giudice dell'esecuzione, che ha sottolineato come il titolo azionato sia accompagnato dall'atto di erogazione e dalla quietanza, in linea con l'orientamento reiteratamente espresso da questa sezione.
Alla luce di quanto innanzi, questo interprete ritiene opportuno rigettare la domanda sì come proposta da e . Parte_1 Parte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Civile, pronunciando nella causa civile n. 3679/2024
R.G., così provvede:
• RIGETTA la domanda attorea;
• ON e , in solido tra loro, al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2 della convenuta, delle spese di lite del presente giudizio quantificate in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso forfettario ed accessori, se dovuti, a termini di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Lecce in data 27 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Italo Mirko De Pasquale)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Valerio Mancusi, addetto all'Ufficio del Processo.