TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 12/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1948/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
12.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marco Canapicchi ed elettivamente domiciliato/a presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti
[...] P.IVA_1
Alessandro Funari e Katya Lea Napoletano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di NASPI
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Voglia il Giudice del Lavoro in accoglimento Parte_1
del presente ricorso, accertato il diritto della ricorrente al fruire dalla Nuova
Assicurazione Sociale per l'Impiego, come da domanda del 13.5.2024 e condannare l' a liquidare la prestazione con la decorrenza di legge. Con vittoria di spese e CP_2 competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatari”.
Per la parte resistente l' “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, contrariis reiectis: 1) CP_2
rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
2) con vittoria di spese e compensi professionali”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 23.12.2024, la ricorrente chiedeva di condannare l' al pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di NASPI a decorrere CP_2
dalla data di presentazione della domanda.
2. Nello specifico si evidenziava che la era stata dipendente della società Pt_1 per lo svolgimento delle mansioni di “addetta alle pulizie” Controparte_3 presso l'AOUP - Cisanello fino al 10.05.2024. In data 29.03.2024 la ricorrente veniva trasferita presso l'unità produttiva di Campobasso, nell'ambito dell'appalto ASREM di cui risultava vincitrice, al fine di “implementare l'organico in ragione delle future aumentate esigenze di servizio”.
3. La considerata la notevole distanza della nuova sede di lavoro (oltre 560 km Pt_1
dal luogo di residenza), in data 10.05.2024 presentava le proprie dimissioni per giusta causa.
4. In data 13.05.2024 la ricorrente presentava domanda di NASPI, che veniva respinta dall' in data 25.06.2024 con la motivazione “La causa cessazione attività CP_2 lavorativa non è valida per il trattamento in oggetto”. Anche la domanda di riesame risultava infruttuosa, venendo respinta dal Comitato Provinciale.
5. In data 28.02.2025 si costituiva in giudizio la parte convenuta, che evidenziava l'infondatezza della pretesa attorea, ritenendo che non ricorra nel caso in esame una giusta causa in riferimento alle rassegnate dimissioni.
6. Nello specifico si sosteneva che, in caso di trasferimento presso un'altra sede, non sia configurabile la giusta causa quando il trasferimento sia stato determinato da motivazioni tecniche, organizzative o produttive ex art. 2103 c.c.
Pag. 2 di 6 7. Si sosteneva, pertanto, che, per potere accedere all'indennità di disoccupazione,
l'assicurato deve dimostrare che il trasferimento intimato dal datore di lavoro sia avvenuto in assenza di motivi oggettivi.
8. Senza necessità di istruttoria, all'odierna udienza, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
9. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
10. Per la presente decisione vanno menzionate le norme del D.L.vo 04.03.2015 n. 22, concernente le “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
11. All'art. 3 il suddetto decreto individua i seguenti requisiti per il riconoscimento del sussidio economico: “La NASPI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”.
12. Il comma 3 dell'art. 3 prevede poi: “La NASPI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n.
92 del 2012”.
13. Il beneficio economico in questione, quindi, risulta riconosciuto in tutti i casi di disoccupazione involontaria, includendovi ance le ipotesi in cui il lavoratore abbia rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa.
14. La ricorrente, dalla documentazione prodotta, risulta avere tutti i requisiti di carattere lavorativo e contributivo richiesti dalla suddetta normativa all'art. 3, comma 1.
Pag. 3 di 6 15. Pertanto, la questione da affrontare è se le dimissioni rassegnate dalla rientrino Pt_1 nell'ipotesi della giusta causa, ovvero se le dimissioni, in caso di trasferimento ad una sede di lavoro lontana oltre 560 km, sia imputabili a una giusta causa, anche nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive dell'impresa datrice di lavoro.
16. È un dato oggettivo che la nuova sede di lavoro della ricorrente, Campobasso, ove la ricorrente era stata trasferita, si trovi a una notevole distanza dal suo luogo di residenza,
San Giuliano Terme (PI), ovvero oltre 560 km.
17. Pertanto, è del tutto comprensibile come tale trasferimento sia risultato particolarmente gravoso per la ricorrente, imponendole inevitabilmente lo spostamento della propria nelle vicinanze del nuovo luogo di lavoro, essendo assolutamente improponibile qualsiasi ipotesti di pendolarismo. Detto trasferimento, quindi, avrebbe determinato per la ricorrente drastici mutamenti di vita (lontananza dal luogo di residenza e dalle relazioni parentali e amicali) nonché impegni economici particolarmente gravosi (in primis, la ricerca di un nuovo alloggio abitativo, quantomeno in locazione). Il tutto tenendo anche in debita considerazione il fatto che la ricorrente è madre di un bambino di tre anni in condizione di disabilità in ragione di un disturbo dello spettro autistico, attualmente in cura riabilitativa presso la Fondazione “Stella Maris” di Calambrone.
18. Deve concludersi, allora, che le dimissioni della nella concreta situazione Pt_1
dimostrata in causa, non siano state affatto frutto di una libera scelta dalla lavoratrice, anche se non risulti che esse siano state determinate da un fatto contra ius del datore di lavoro, dato che la legittimità del trasferimento non è stata mai contestata dalla ricorrente.
19. Il richiamato art. 3 del D.L.gs. 22/2015 garantisce la prestazione di cui è causa ai lavoratori “che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”. Atteso il chiaro tenore testuale della norma, deve ritenersi che sussista il diritto alla prestazione in oggetto sempre che la risoluzione del rapporto di lavoro sia riferibile non a una libera determinazione del lavoratore, ma ad un fatto altrui, normalmente del datore di lavoro, idoneo a non consentire comunque la prosecuzione del rapporto lavorativo.
20. Ciò detto, non può dubitarsi che l'esercizio anche legittimo dei poteri datoriali possa determinare modifiche essenziali dei contenuti del rapporto di lavoro tali da rendere
Pag. 4 di 6 sostanzialmente impossibile per il dipendente, nella concreta situazione di fatto, proseguirne l'esecuzione, come tipicamente può avvenire appunto nel caso di mutamento rilevante della sede o dei turni di lavoro.
21. In tali casi, la risoluzione del rapporto è in effetti causalmente riferibile al potere organizzativo datoriale e quindi la disoccupazione è involontaria, senza che rilevi, ai fini previdenziali, la legittimità o meno dell'atto di esercizio dello ius variandi.
22. Dette valutazioni non possono che portare a ritenere senz'altro sussistente nel caso in esame la giusta causa delle dimissioni e ritenere la disoccupazione involontaria, con il conseguente riconoscimento del diritto a fruire del sussidio economico NASPI.
23. Lo stesso ente convenuto, con la Circolare n. 142 del 29.07.2015, precisava che il trasferimento ad una sede lontana oltre 50 km costituiva giusta causa per le dimissioni del lavoratore, legittimando l'acceso al beneficio economico di cui si tratta (“In ordine al requisito di accesso alla tutela, la cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale - in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici – non è ostativa al riconoscimento della prestazione di disoccupazione”).
24. Medesimo principio veniva successivamente confermato con il Messaggio n. 369 del
26.1.2018, nel quale si afferma: “Analogamente lo stato di disoccupazione può ritenersi involontario nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in cui le parti optano per la risoluzione consensuale, sia in esito alla procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della L.604 del 1966, come modificato dall'art. 1, comma 40, della L. n. 92/2012, sia in esito al rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede distante oltre 50 km dalla residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. In quest'ultimo caso, la volontà del lavoratore può essere stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro”.
25. In ultimo va menzionato che nei medesimi termini, su questione del tutto analoga, si è già pronunciata la Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 258/2023.
26. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in
GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
1) accerta e dichiara il diritto di a percepire l'indennità di NASPI a Parte_1
decorrere dalla data di presentazione della domanda;
2) condanna l' a corrispondere a le somme corrispondenti a tale CP_2 Parte_1
beneficio, oltre a interessi legali e rivalutazione fino al saldo effettivo;
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di , che CP_2 Parte_1
liquida in complessivi 852,00 euro per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 12.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1948/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
12.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marco Canapicchi ed elettivamente domiciliato/a presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti
[...] P.IVA_1
Alessandro Funari e Katya Lea Napoletano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di NASPI
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Voglia il Giudice del Lavoro in accoglimento Parte_1
del presente ricorso, accertato il diritto della ricorrente al fruire dalla Nuova
Assicurazione Sociale per l'Impiego, come da domanda del 13.5.2024 e condannare l' a liquidare la prestazione con la decorrenza di legge. Con vittoria di spese e CP_2 competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatari”.
Per la parte resistente l' “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, contrariis reiectis: 1) CP_2
rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
2) con vittoria di spese e compensi professionali”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 23.12.2024, la ricorrente chiedeva di condannare l' al pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di NASPI a decorrere CP_2
dalla data di presentazione della domanda.
2. Nello specifico si evidenziava che la era stata dipendente della società Pt_1 per lo svolgimento delle mansioni di “addetta alle pulizie” Controparte_3 presso l'AOUP - Cisanello fino al 10.05.2024. In data 29.03.2024 la ricorrente veniva trasferita presso l'unità produttiva di Campobasso, nell'ambito dell'appalto ASREM di cui risultava vincitrice, al fine di “implementare l'organico in ragione delle future aumentate esigenze di servizio”.
3. La considerata la notevole distanza della nuova sede di lavoro (oltre 560 km Pt_1
dal luogo di residenza), in data 10.05.2024 presentava le proprie dimissioni per giusta causa.
4. In data 13.05.2024 la ricorrente presentava domanda di NASPI, che veniva respinta dall' in data 25.06.2024 con la motivazione “La causa cessazione attività CP_2 lavorativa non è valida per il trattamento in oggetto”. Anche la domanda di riesame risultava infruttuosa, venendo respinta dal Comitato Provinciale.
5. In data 28.02.2025 si costituiva in giudizio la parte convenuta, che evidenziava l'infondatezza della pretesa attorea, ritenendo che non ricorra nel caso in esame una giusta causa in riferimento alle rassegnate dimissioni.
6. Nello specifico si sosteneva che, in caso di trasferimento presso un'altra sede, non sia configurabile la giusta causa quando il trasferimento sia stato determinato da motivazioni tecniche, organizzative o produttive ex art. 2103 c.c.
Pag. 2 di 6 7. Si sosteneva, pertanto, che, per potere accedere all'indennità di disoccupazione,
l'assicurato deve dimostrare che il trasferimento intimato dal datore di lavoro sia avvenuto in assenza di motivi oggettivi.
8. Senza necessità di istruttoria, all'odierna udienza, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
9. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
10. Per la presente decisione vanno menzionate le norme del D.L.vo 04.03.2015 n. 22, concernente le “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
11. All'art. 3 il suddetto decreto individua i seguenti requisiti per il riconoscimento del sussidio economico: “La NASPI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”.
12. Il comma 3 dell'art. 3 prevede poi: “La NASPI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n.
92 del 2012”.
13. Il beneficio economico in questione, quindi, risulta riconosciuto in tutti i casi di disoccupazione involontaria, includendovi ance le ipotesi in cui il lavoratore abbia rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa.
14. La ricorrente, dalla documentazione prodotta, risulta avere tutti i requisiti di carattere lavorativo e contributivo richiesti dalla suddetta normativa all'art. 3, comma 1.
Pag. 3 di 6 15. Pertanto, la questione da affrontare è se le dimissioni rassegnate dalla rientrino Pt_1 nell'ipotesi della giusta causa, ovvero se le dimissioni, in caso di trasferimento ad una sede di lavoro lontana oltre 560 km, sia imputabili a una giusta causa, anche nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive dell'impresa datrice di lavoro.
16. È un dato oggettivo che la nuova sede di lavoro della ricorrente, Campobasso, ove la ricorrente era stata trasferita, si trovi a una notevole distanza dal suo luogo di residenza,
San Giuliano Terme (PI), ovvero oltre 560 km.
17. Pertanto, è del tutto comprensibile come tale trasferimento sia risultato particolarmente gravoso per la ricorrente, imponendole inevitabilmente lo spostamento della propria nelle vicinanze del nuovo luogo di lavoro, essendo assolutamente improponibile qualsiasi ipotesti di pendolarismo. Detto trasferimento, quindi, avrebbe determinato per la ricorrente drastici mutamenti di vita (lontananza dal luogo di residenza e dalle relazioni parentali e amicali) nonché impegni economici particolarmente gravosi (in primis, la ricerca di un nuovo alloggio abitativo, quantomeno in locazione). Il tutto tenendo anche in debita considerazione il fatto che la ricorrente è madre di un bambino di tre anni in condizione di disabilità in ragione di un disturbo dello spettro autistico, attualmente in cura riabilitativa presso la Fondazione “Stella Maris” di Calambrone.
18. Deve concludersi, allora, che le dimissioni della nella concreta situazione Pt_1
dimostrata in causa, non siano state affatto frutto di una libera scelta dalla lavoratrice, anche se non risulti che esse siano state determinate da un fatto contra ius del datore di lavoro, dato che la legittimità del trasferimento non è stata mai contestata dalla ricorrente.
19. Il richiamato art. 3 del D.L.gs. 22/2015 garantisce la prestazione di cui è causa ai lavoratori “che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”. Atteso il chiaro tenore testuale della norma, deve ritenersi che sussista il diritto alla prestazione in oggetto sempre che la risoluzione del rapporto di lavoro sia riferibile non a una libera determinazione del lavoratore, ma ad un fatto altrui, normalmente del datore di lavoro, idoneo a non consentire comunque la prosecuzione del rapporto lavorativo.
20. Ciò detto, non può dubitarsi che l'esercizio anche legittimo dei poteri datoriali possa determinare modifiche essenziali dei contenuti del rapporto di lavoro tali da rendere
Pag. 4 di 6 sostanzialmente impossibile per il dipendente, nella concreta situazione di fatto, proseguirne l'esecuzione, come tipicamente può avvenire appunto nel caso di mutamento rilevante della sede o dei turni di lavoro.
21. In tali casi, la risoluzione del rapporto è in effetti causalmente riferibile al potere organizzativo datoriale e quindi la disoccupazione è involontaria, senza che rilevi, ai fini previdenziali, la legittimità o meno dell'atto di esercizio dello ius variandi.
22. Dette valutazioni non possono che portare a ritenere senz'altro sussistente nel caso in esame la giusta causa delle dimissioni e ritenere la disoccupazione involontaria, con il conseguente riconoscimento del diritto a fruire del sussidio economico NASPI.
23. Lo stesso ente convenuto, con la Circolare n. 142 del 29.07.2015, precisava che il trasferimento ad una sede lontana oltre 50 km costituiva giusta causa per le dimissioni del lavoratore, legittimando l'acceso al beneficio economico di cui si tratta (“In ordine al requisito di accesso alla tutela, la cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale - in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici – non è ostativa al riconoscimento della prestazione di disoccupazione”).
24. Medesimo principio veniva successivamente confermato con il Messaggio n. 369 del
26.1.2018, nel quale si afferma: “Analogamente lo stato di disoccupazione può ritenersi involontario nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in cui le parti optano per la risoluzione consensuale, sia in esito alla procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della L.604 del 1966, come modificato dall'art. 1, comma 40, della L. n. 92/2012, sia in esito al rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede distante oltre 50 km dalla residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. In quest'ultimo caso, la volontà del lavoratore può essere stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro”.
25. In ultimo va menzionato che nei medesimi termini, su questione del tutto analoga, si è già pronunciata la Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 258/2023.
26. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in
GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
1) accerta e dichiara il diritto di a percepire l'indennità di NASPI a Parte_1
decorrere dalla data di presentazione della domanda;
2) condanna l' a corrispondere a le somme corrispondenti a tale CP_2 Parte_1
beneficio, oltre a interessi legali e rivalutazione fino al saldo effettivo;
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di , che CP_2 Parte_1
liquida in complessivi 852,00 euro per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 12.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 6 di 6