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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/08/2025, n. 4085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4085 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Maria Teresa Onorato Presidente rel. dott.ssa Paola Martorana Consigliere dott.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 5234/2019, assunta in decisione all'udienza del 16 aprile 2025 trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avvocato Roberto Coppola, c.f. , e presso CodiceFiscale_2 il cui studio in Napoli, al Centro Direzionale, Isola G1 scala D, int. 21, III piano elettivamente domicilia, giusta mandato a margine dell'atto di appello, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 CodiceFiscale_3
rappresentato e difeso dall'Avvocato , c.f. , e Parte_1 CodiceFiscale_4 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avvocato Paolo Renna in Napoli, alla via Andrea d'Isernia n. 2, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
Email_2
APPELLATO
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Avellino n. 1662/2019, pubblicata in data
17 settembre 2019 e mai notificata, in materia di responsabilità extracontrattuale: risarcimento danni subito dal fondo.
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata il 26 novembre 2019 e iscritta a ruolo il 2 dicembre 2019
ha impugnato la sentenza n. 1662/2019, pubblicata in data Parte_1
17 settembre 2019, con cui il Tribunale di Avellino ha accolto la domanda contro di lui proposta da per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal fondo di Controparte_1 sua proprietà a causa dell'esondazione proveniente dal terreno di proprietà dell'istante, condannato per questo al pagamento in favore dell'attore di € 5.148,77 con gli interessi fino al totale soddisfo, oltre alle spese di lite liquidate in € 2.800,00 con accessori di legge.
1.1. Con i motivi di appello il ha nuovamente protestato la sua involontaria Parte_1
contumacia per la maggior parte del giudizio di primo grado per effetto della nullità della notifica dell'atto di citazione che l'ha - a giugno 2015 - introdotto e del quale ha dichiarato d'avere appreso solo casualmente, quanto la Cancelleria gli avrebbe notificato con p.e.c.
l'ordinanza del 22 settembre 2016. Ha ribadito le ragioni per cui la notifica della citazione illo tempore eseguita senza l'osservanza delle formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c. sarebbe nulla e le ulteriori per cui il procedimento, nel quale gli sarebbe stata a torto preclusa la possibilità di estendere la lite al , solo responsabile delle esondazioni Controparte_2 causative di danni anche al suo terreno, avrebbe condotto ad una decisione errata.
Ha impugnato anche la misura del ristoro accordato al suo avversario ed ha chiesto di essere rimesso nei termini per la chiamata in causa del sia per esserne manlevato per ogni CP_2 presunto danno subito dall'attore, incluse le spese di giustizia, sia per ottenere il risarcimento del danno diretto subito dal suo terreno a causa delle torrenziali piogge e dei cumuli di fango e pietre provenienti soprattutto dalla strada comunale Fontana Vecchia di cui ha deplorato la cattiva esecuzione dei lavori di pavimentazione.
È anche insorto contro la decisione resa senza che l'attore abbia, a suo avviso, dimostrato il presunto danno.
1.2. All'esito ha rassegnato le seguenti conclusioni: dichiarare la nullità di tutti gli atti compiuti da parte attrice e dell'istruttoria svolta e rimettere l'appellante nei termini per la chiamata in causa del;
condannare il prefato al risarcimento del Controparte_2 CP_2
danno subito dall'istante dall'allagamento del fondo di sua proprietà per l'importo indicato in € 15.00,00 o nella diversa somma risultante dall'istruttoria, con interessi e rivalutazione;
2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda concedere termini per articolare mezzi istruttori, il tutto con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27 agosto 2020 si è costituito che ha chiesto alla Corte distrettuale di rigettare l'appello e di Controparte_1
confermare la sentenza impugnata, con il favorevole regolamento delle spese anche del presente grado di giudizio.
Non è stato proposto appello incidentale.
3. In grado d'appello non è stata svolta attività istruttoria. È stato acquisito invece il fascicolo cartaceo del primo grado del giudizio e verificata la consultabilità di quello telematico.
Dopo lo scardinamento da altra sezione e ruolo le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni per l'udienza del 16 aprile 2025 celebrata nelle forme della trattazione scritta, all'esito della quale la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per lo scambio delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
4. Conviene ripercorrere brevemente i fatti di causa.
4.1. Con atto di citazione notificato in data 26 giugno 2015 ha convenuto Controparte_1 dinnanzi al Tribunale di Avellino per sentirlo condannare al Parte_1
risarcimento dei danni - quantificati in € 8.000,00 - subiti dal suo fondo sito nel Comune di
, al foglio n. 5, particella 216, a causa dell'esondazione proveniente dal terreno CP_2 confinante e sovrapposto di proprietà del per l'omessa manutenzione di questo, Parte_1
in coincidenza delle copiose precipitazioni meteoriche del settembre - ottobre 2013.
La notifica curata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. è stata ritenuta valida per cui l'istruzione della causa, tramite l'escussione dei testi indicati dall'attore, incluso l'autore della perizia tecnica di parte affoliata in atti, si è svolta nella contumacia di . Parte_1
4.2. Questi, nella sua comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31 ottobre 2016, ad istruttoria già esaurita, ha dichiarato d'essere venuto a conoscenza del giudizio soltanto tramite la comunicazione a mezzo p.e.c. eseguita dalla Cancelleria all'inizio dello stesso mese e ha negato d'avere ricevuto notificata la citazione. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda avversaria eccependo, preliminarmente, la nullità della notifica e di tutti gli atti anche istruttori successivi, formulando istanza di essere rimesso in termini per poter curare
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda la chiamata in causa del terzo: , quale responsabile dell'occorso. In Controparte_2
subordine, ha contestato la somma pretesa per il risarcimento de danni perché eccessiva.
5. Il Tribunale di Avellino ha definito il giudizio con la sentenza oggetto d'impugnazione che ha accolto la domanda attrice e ha condannato il al pagamento al Parte_1 [...]
della somma di € 5.148,77 oltre interessi e spese di lite. CP_1
5.1. L'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione sollevata dal convenuto e la conseguente richiesta di rimessione nei termini per la chiamata in causa di terzo, motivata con l'involontaria contumacia fino all'occasionale scoperta del giudizio, è stata disattesa con l'argomento della valida instaurazione del contraddittorio e della perfetta osservanza delle formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c..
5.2. Indi, sulla base di quanto dichiarato dai testimoni escussi, il primo giudice ha ritenuto raggiunta la prova di quanto dedotto in citazione e ha individuato la responsabilità dell'occorso nella condotta colpevole del . All'uopo il Tribunale si è avvalso, Parte_1
condividendone le conclusioni, della relazione di parte del dott. che, Persona_1 visionati i luoghi di causa, ha confermato l'origine dell'esondazione dal fondo del convenuto. Quindi ha condannato al pagamento di quanto valutato conseguenze immediata e diretta dei fatti.
6. Vanno esaminate con precedenza le questioni di rito.
6.1. L'atto di appello è stato notificato in data 26 novembre 2019 all'appellato, all'indirizzo del suo difensore nel primo grado: Avvocato Maria Pascale. L'appellato è stato E_3
convenuto a comparire dinanzi alla Corte distrettuale per l'udienza del giorno 2 marzo 2020.
Il giudizio d'appello è stato tempestivamente iscritto a ruolo in data 2 dicembre 2019.
L'impugnazione è dunque tempestiva perché introdotta dall'atto di citazione notificato il 26 novembre 2019 rispettando il termine previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, mai notificata, avvenuta il 17 settembre 2019.
6.2. L'appello, ad onta delle obiezioni di parte appellata, è anche ammissibile.
Giova riferire in argomento che dopo alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi degli art. 342 e 434 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 27199/2017 depositata il 16 novembre 2017, hanno escluso che esso vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata.
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Il giudice della nomofilachia ha chiarito che le disposizioni citate, anche l'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno intese nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado. L'individuazione di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
Tutto ciò è sufficientemente contenuto nell'atto.
7. Con il primo motivo di gravame ha eccepito la nullità del processo svolto in Parte_1 primo grado a causa della nullità della notifica dell'atto di citazione.
7.1. Il motivo è privo di fondamento.
Ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il procedimento notificatorio si perfeziona con il compimento delle formalità indicate dalla norma tra cui, l'indomani della sentenza della Corte
Costituzionale n. 3 del 14 gennaio 2010, con il ricevimento (e non con la semplice spedizione) della raccomandata informativa e – in caso di omessa sua consegna – con il decorso di dieci giorni da essa.
Nella fattispecie, l'Ufficiale giudiziario, recatosi presso il luogo di residenza del Parte_1
(al Corso Umberto I n. 80 di Avellino, lo stesso dichiarato in tutti gli atti di sua certa provenienza, incluso l'odierna citazione in appello, ragion per cui è assolta la presunzione che l'indirizzo risultante dai registri anagrafici sia il luogo di residenza effettiva, secondo quanto precisato alla Corte di Cassazione in diversi arresti tra cui l'ordinanza n. 4274 del 13
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda febbraio 2019), non avendovi rinvenuto nessuno, ha eseguito quanto stabilito dall'art. 140
c.p.c. attestandolo nella relata fidefacente e non querelata di falso (come sarebbe occorso eventualmente fare secondo Cassazione civile, sez. III, 22 febbraio 2010, n. 4193).
L'avviso di ricevimento della raccomandata (n. 76638821078-9) indirizzata al prefato luogo di residenza del non è stato da questi né da altri diverso dall'agente che ne ha Parte_1
tentato l'inoltro sottoscritto, per temporanea assenza del destinatario e in mancanza di persone abilitate a ricevere l'atto in sua vece. Per questo il 3 luglio 2015 è stato immesso in cassetta l'avviso di deposito e curate le formalità successive previa iscrizione mod. 26. Solo dopo le ulteriori attività indicate dalla busta l'atto è stato restituito al mittente con l'attestazione della compiuta giacenza (non - dunque - immediatamente come nei casi citati dalla parte appellante).
È stata così rispettata ogni indicazione richiesta dalla norma come interpretata dalla Corte regolatrice l'indomani della richiamata sentenza n. 3/2010 della Corte Costituzionale
(Cassazione civile, ordinanza del 5 giugno .2020, n. 10672) secondo cui è necessario che “la predetta raccomandata informativa, a pena di nullità della notificazione, sia stata effettivamente ricevuta dal destinatario o, quanto meno, pervenuta nella sfera (non di conoscenza, ma) di conoscibilità dello stesso, presso il suo indirizzo” e che, a tal fine, è necessario verificare le risultanze dell'avviso di ricevimento. Il Tribunale, invero, in tutte le plurime occasioni in cui ha verificato la notifica, non si è limitato a attestare il semplice decorso del tempo di dieci giorni dall'invio della raccomandata informativa, ma ha verificato il rispetto delle formalità della giacenza, una volta confermato che anche la raccomandata informativa disposta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., al pari dell'accesso dell'Ufficiale giudiziario, è stata indirizzata nel luogo di effettiva residenza del convenuto, invariato anche all'attualità.
Tutte le ipotesi allegate dall'appellante non si addicono quindi alla notifica come a lui curata e. da questo punto di vista, il motivo che ne protesta l'invalidità pecca addirittura di genericità.
Per l'effetto, il Tribunale ha correttamente applicato il principio per cui chi si costituisce tardivamente dopo la dichiarazione di contumacia – espressa o meno che sia – riceve il giudizio nello stato in cui si trova, laddove solo la costituzione tempestiva avrebbe permesso la chiamata in causa del terzo del (sia come garante sia, come meglio si Controparte_2
addice secondo la prospettazione del , come terzo responsabile). Parte_1
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Ogni eventuale pretesa in confronto dell'Amministrazione non ha avuto né può avere ingresso nel presente giudizio, né possibili responsabilità per la cattiva pavimentazione della strada interferiscono con i fatti di causa che si ascrivono alla mancata manutenzione del fondo sovrastante da cui è esondata acqua e fango, comportando i danni al fondo sottoposto e alla sua coltivazione.
8. Con il secondo motivo di gravame è stata contestata nel merito la pretesa attorea e nel terzo motivo di gravame è insorto contro il quantum debeatur. Parte_1
8.1. I motivi – passibili d'essere esaminati congiuntamente – sono infondati.
L'istruttoria ha confermato l'accadimento dei fatti quali narrati in citazione.
Di essi vi è evidenza finanche nelle difese del e nella documentazione da lui Parte_1
stesso prodotta, sebbene tardivamente, per sostenersi a sua volta danneggiato dal CP_2 nelle medesime circostanze.
Sia la prova testimoniale, con la coerente deposizione di e di Testimone_1 Tes_2
sia la relazione tecnica confermata dal suo autore dott. anche
[...] Persona_1 lui udito come testimone, ha dimostrato che le copiose piogge abbattuteti sul territorio del alla fine di settembre – primi giorni di ottobre 2013 hanno importato che Controparte_2 sul terreno dell'attore, condotto a noccioleto varietà Mortella e noci varietà Sorrento, si siano sversati i materiali accumulati sul fondo superiore, in stato di abbandono e privo della necessaria pulizia e manutenzione. Il tutto è stato anche rappresentato dalle fotografie allegate in atti. Dal superiore materiale istruttorio si apprende che l'acqua accumulatasi e non assorbita dal terreno infestato si è riversata velocemente a valle, secondo la pendenza est – nord del predio, procurando il depauperamento del terreno sottoposto con alterazione dell'ordine superficiale del suo suolo, il dirupamento dei solchi e l'accumulo di pietrisco e detriti vari, con accumulo di fango sull'aia, per il cui ripristino è stata stimata la spesa per la somma riconosciuta in sentenza.
Per l'accertamento del quantum correttamente il Tribunale ha ritenuto possibile attingere alla relazione di parte.
Si tratta di valutazione corretta non infirmata dalle ragioni dell'appellante.
Anche recentemente la Cassazione, confermando la sua granitica giurisprudenza, ha chiarito che, sebbene “La perizia giurata depositata unilateralmente da una parte non possiede intrinseca efficacia probatoria diretta in relazione ai fatti che il consulente dichiara di aver accertato, in quanto l'ordinamento giuridico non prevede la possibilità di precostituire fuori del giudizio un 7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
mezzo di prova di tale natura. Di conseguenza, la perizia giurata può essere considerata solamente come un indizio, equiparabile a qualsiasi altro documento proveniente da un terzo, la cui valutazione
è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito”, nondimeno, “la parte che ha prodotto la perizia giurata può avvalersi della prova testimoniale per attestare le circostanze di fatto ivi riportate, e qualora tali circostanze siano confermate dal consulente in qualità di testimone, esse possono acquisire valore probatorio, sul quale il giudice di merito è tenuto a pronunciarsi, sia in maniera esplicita che implicita, ai fini della decisione” (Cassazione civile, sez. I, 4 marzo 2025, n.
5667).
Il primo giudice ha applicato proprio detto principio ravvisando sufficienza d'elementi di giudizio non validamente contrastati e ritenuto perciò superfluo l'accertamento tramite un proprio ausiliare di cui in appello la parte al tempo convenuta deplora l'assenza, per trarne l'infondata conclusione che la domanda attorea sarebbe per questo priva della prova.
Nulla contrastando il conforme quadro probatorio ed indiziario, non essendo valutabili le ragioni addotte senza essere state provate dal convenuto della responsabilità dell'Amministrazione locale per danni che lo stesso dichiara d'avere ricevuto CP_1
dal medesimo fortunale, la sentenza va confermata in toto.
9. Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, applicando il II scaglione congruo per il valore della lite. Di esse va disposta la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
10. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
− rigetta l'appello proposto da alla sentenza del Tribunale Parte_1 di Avellino n. 1662/2019, pubblicata in data 17 settembre 2019;
− condanna l'appellante alle spese del grado in confronto dell'appellata che liquida in €
1.923,00 oltre indennizzo forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione all'Avvocato che se ne è dichiarato antistatario;
Parte_1
− dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso il 23 luglio 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Teresa Onorato
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Maria Teresa Onorato Presidente rel. dott.ssa Paola Martorana Consigliere dott.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 5234/2019, assunta in decisione all'udienza del 16 aprile 2025 trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avvocato Roberto Coppola, c.f. , e presso CodiceFiscale_2 il cui studio in Napoli, al Centro Direzionale, Isola G1 scala D, int. 21, III piano elettivamente domicilia, giusta mandato a margine dell'atto di appello, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 CodiceFiscale_3
rappresentato e difeso dall'Avvocato , c.f. , e Parte_1 CodiceFiscale_4 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avvocato Paolo Renna in Napoli, alla via Andrea d'Isernia n. 2, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
Email_2
APPELLATO
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Avellino n. 1662/2019, pubblicata in data
17 settembre 2019 e mai notificata, in materia di responsabilità extracontrattuale: risarcimento danni subito dal fondo.
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata il 26 novembre 2019 e iscritta a ruolo il 2 dicembre 2019
ha impugnato la sentenza n. 1662/2019, pubblicata in data Parte_1
17 settembre 2019, con cui il Tribunale di Avellino ha accolto la domanda contro di lui proposta da per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal fondo di Controparte_1 sua proprietà a causa dell'esondazione proveniente dal terreno di proprietà dell'istante, condannato per questo al pagamento in favore dell'attore di € 5.148,77 con gli interessi fino al totale soddisfo, oltre alle spese di lite liquidate in € 2.800,00 con accessori di legge.
1.1. Con i motivi di appello il ha nuovamente protestato la sua involontaria Parte_1
contumacia per la maggior parte del giudizio di primo grado per effetto della nullità della notifica dell'atto di citazione che l'ha - a giugno 2015 - introdotto e del quale ha dichiarato d'avere appreso solo casualmente, quanto la Cancelleria gli avrebbe notificato con p.e.c.
l'ordinanza del 22 settembre 2016. Ha ribadito le ragioni per cui la notifica della citazione illo tempore eseguita senza l'osservanza delle formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c. sarebbe nulla e le ulteriori per cui il procedimento, nel quale gli sarebbe stata a torto preclusa la possibilità di estendere la lite al , solo responsabile delle esondazioni Controparte_2 causative di danni anche al suo terreno, avrebbe condotto ad una decisione errata.
Ha impugnato anche la misura del ristoro accordato al suo avversario ed ha chiesto di essere rimesso nei termini per la chiamata in causa del sia per esserne manlevato per ogni CP_2 presunto danno subito dall'attore, incluse le spese di giustizia, sia per ottenere il risarcimento del danno diretto subito dal suo terreno a causa delle torrenziali piogge e dei cumuli di fango e pietre provenienti soprattutto dalla strada comunale Fontana Vecchia di cui ha deplorato la cattiva esecuzione dei lavori di pavimentazione.
È anche insorto contro la decisione resa senza che l'attore abbia, a suo avviso, dimostrato il presunto danno.
1.2. All'esito ha rassegnato le seguenti conclusioni: dichiarare la nullità di tutti gli atti compiuti da parte attrice e dell'istruttoria svolta e rimettere l'appellante nei termini per la chiamata in causa del;
condannare il prefato al risarcimento del Controparte_2 CP_2
danno subito dall'istante dall'allagamento del fondo di sua proprietà per l'importo indicato in € 15.00,00 o nella diversa somma risultante dall'istruttoria, con interessi e rivalutazione;
2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda concedere termini per articolare mezzi istruttori, il tutto con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27 agosto 2020 si è costituito che ha chiesto alla Corte distrettuale di rigettare l'appello e di Controparte_1
confermare la sentenza impugnata, con il favorevole regolamento delle spese anche del presente grado di giudizio.
Non è stato proposto appello incidentale.
3. In grado d'appello non è stata svolta attività istruttoria. È stato acquisito invece il fascicolo cartaceo del primo grado del giudizio e verificata la consultabilità di quello telematico.
Dopo lo scardinamento da altra sezione e ruolo le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni per l'udienza del 16 aprile 2025 celebrata nelle forme della trattazione scritta, all'esito della quale la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per lo scambio delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
4. Conviene ripercorrere brevemente i fatti di causa.
4.1. Con atto di citazione notificato in data 26 giugno 2015 ha convenuto Controparte_1 dinnanzi al Tribunale di Avellino per sentirlo condannare al Parte_1
risarcimento dei danni - quantificati in € 8.000,00 - subiti dal suo fondo sito nel Comune di
, al foglio n. 5, particella 216, a causa dell'esondazione proveniente dal terreno CP_2 confinante e sovrapposto di proprietà del per l'omessa manutenzione di questo, Parte_1
in coincidenza delle copiose precipitazioni meteoriche del settembre - ottobre 2013.
La notifica curata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. è stata ritenuta valida per cui l'istruzione della causa, tramite l'escussione dei testi indicati dall'attore, incluso l'autore della perizia tecnica di parte affoliata in atti, si è svolta nella contumacia di . Parte_1
4.2. Questi, nella sua comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31 ottobre 2016, ad istruttoria già esaurita, ha dichiarato d'essere venuto a conoscenza del giudizio soltanto tramite la comunicazione a mezzo p.e.c. eseguita dalla Cancelleria all'inizio dello stesso mese e ha negato d'avere ricevuto notificata la citazione. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda avversaria eccependo, preliminarmente, la nullità della notifica e di tutti gli atti anche istruttori successivi, formulando istanza di essere rimesso in termini per poter curare
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda la chiamata in causa del terzo: , quale responsabile dell'occorso. In Controparte_2
subordine, ha contestato la somma pretesa per il risarcimento de danni perché eccessiva.
5. Il Tribunale di Avellino ha definito il giudizio con la sentenza oggetto d'impugnazione che ha accolto la domanda attrice e ha condannato il al pagamento al Parte_1 [...]
della somma di € 5.148,77 oltre interessi e spese di lite. CP_1
5.1. L'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione sollevata dal convenuto e la conseguente richiesta di rimessione nei termini per la chiamata in causa di terzo, motivata con l'involontaria contumacia fino all'occasionale scoperta del giudizio, è stata disattesa con l'argomento della valida instaurazione del contraddittorio e della perfetta osservanza delle formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c..
5.2. Indi, sulla base di quanto dichiarato dai testimoni escussi, il primo giudice ha ritenuto raggiunta la prova di quanto dedotto in citazione e ha individuato la responsabilità dell'occorso nella condotta colpevole del . All'uopo il Tribunale si è avvalso, Parte_1
condividendone le conclusioni, della relazione di parte del dott. che, Persona_1 visionati i luoghi di causa, ha confermato l'origine dell'esondazione dal fondo del convenuto. Quindi ha condannato al pagamento di quanto valutato conseguenze immediata e diretta dei fatti.
6. Vanno esaminate con precedenza le questioni di rito.
6.1. L'atto di appello è stato notificato in data 26 novembre 2019 all'appellato, all'indirizzo del suo difensore nel primo grado: Avvocato Maria Pascale. L'appellato è stato E_3
convenuto a comparire dinanzi alla Corte distrettuale per l'udienza del giorno 2 marzo 2020.
Il giudizio d'appello è stato tempestivamente iscritto a ruolo in data 2 dicembre 2019.
L'impugnazione è dunque tempestiva perché introdotta dall'atto di citazione notificato il 26 novembre 2019 rispettando il termine previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, mai notificata, avvenuta il 17 settembre 2019.
6.2. L'appello, ad onta delle obiezioni di parte appellata, è anche ammissibile.
Giova riferire in argomento che dopo alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi degli art. 342 e 434 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 27199/2017 depositata il 16 novembre 2017, hanno escluso che esso vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata.
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Il giudice della nomofilachia ha chiarito che le disposizioni citate, anche l'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno intese nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado. L'individuazione di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
Tutto ciò è sufficientemente contenuto nell'atto.
7. Con il primo motivo di gravame ha eccepito la nullità del processo svolto in Parte_1 primo grado a causa della nullità della notifica dell'atto di citazione.
7.1. Il motivo è privo di fondamento.
Ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il procedimento notificatorio si perfeziona con il compimento delle formalità indicate dalla norma tra cui, l'indomani della sentenza della Corte
Costituzionale n. 3 del 14 gennaio 2010, con il ricevimento (e non con la semplice spedizione) della raccomandata informativa e – in caso di omessa sua consegna – con il decorso di dieci giorni da essa.
Nella fattispecie, l'Ufficiale giudiziario, recatosi presso il luogo di residenza del Parte_1
(al Corso Umberto I n. 80 di Avellino, lo stesso dichiarato in tutti gli atti di sua certa provenienza, incluso l'odierna citazione in appello, ragion per cui è assolta la presunzione che l'indirizzo risultante dai registri anagrafici sia il luogo di residenza effettiva, secondo quanto precisato alla Corte di Cassazione in diversi arresti tra cui l'ordinanza n. 4274 del 13
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda febbraio 2019), non avendovi rinvenuto nessuno, ha eseguito quanto stabilito dall'art. 140
c.p.c. attestandolo nella relata fidefacente e non querelata di falso (come sarebbe occorso eventualmente fare secondo Cassazione civile, sez. III, 22 febbraio 2010, n. 4193).
L'avviso di ricevimento della raccomandata (n. 76638821078-9) indirizzata al prefato luogo di residenza del non è stato da questi né da altri diverso dall'agente che ne ha Parte_1
tentato l'inoltro sottoscritto, per temporanea assenza del destinatario e in mancanza di persone abilitate a ricevere l'atto in sua vece. Per questo il 3 luglio 2015 è stato immesso in cassetta l'avviso di deposito e curate le formalità successive previa iscrizione mod. 26. Solo dopo le ulteriori attività indicate dalla busta l'atto è stato restituito al mittente con l'attestazione della compiuta giacenza (non - dunque - immediatamente come nei casi citati dalla parte appellante).
È stata così rispettata ogni indicazione richiesta dalla norma come interpretata dalla Corte regolatrice l'indomani della richiamata sentenza n. 3/2010 della Corte Costituzionale
(Cassazione civile, ordinanza del 5 giugno .2020, n. 10672) secondo cui è necessario che “la predetta raccomandata informativa, a pena di nullità della notificazione, sia stata effettivamente ricevuta dal destinatario o, quanto meno, pervenuta nella sfera (non di conoscenza, ma) di conoscibilità dello stesso, presso il suo indirizzo” e che, a tal fine, è necessario verificare le risultanze dell'avviso di ricevimento. Il Tribunale, invero, in tutte le plurime occasioni in cui ha verificato la notifica, non si è limitato a attestare il semplice decorso del tempo di dieci giorni dall'invio della raccomandata informativa, ma ha verificato il rispetto delle formalità della giacenza, una volta confermato che anche la raccomandata informativa disposta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., al pari dell'accesso dell'Ufficiale giudiziario, è stata indirizzata nel luogo di effettiva residenza del convenuto, invariato anche all'attualità.
Tutte le ipotesi allegate dall'appellante non si addicono quindi alla notifica come a lui curata e. da questo punto di vista, il motivo che ne protesta l'invalidità pecca addirittura di genericità.
Per l'effetto, il Tribunale ha correttamente applicato il principio per cui chi si costituisce tardivamente dopo la dichiarazione di contumacia – espressa o meno che sia – riceve il giudizio nello stato in cui si trova, laddove solo la costituzione tempestiva avrebbe permesso la chiamata in causa del terzo del (sia come garante sia, come meglio si Controparte_2
addice secondo la prospettazione del , come terzo responsabile). Parte_1
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Ogni eventuale pretesa in confronto dell'Amministrazione non ha avuto né può avere ingresso nel presente giudizio, né possibili responsabilità per la cattiva pavimentazione della strada interferiscono con i fatti di causa che si ascrivono alla mancata manutenzione del fondo sovrastante da cui è esondata acqua e fango, comportando i danni al fondo sottoposto e alla sua coltivazione.
8. Con il secondo motivo di gravame è stata contestata nel merito la pretesa attorea e nel terzo motivo di gravame è insorto contro il quantum debeatur. Parte_1
8.1. I motivi – passibili d'essere esaminati congiuntamente – sono infondati.
L'istruttoria ha confermato l'accadimento dei fatti quali narrati in citazione.
Di essi vi è evidenza finanche nelle difese del e nella documentazione da lui Parte_1
stesso prodotta, sebbene tardivamente, per sostenersi a sua volta danneggiato dal CP_2 nelle medesime circostanze.
Sia la prova testimoniale, con la coerente deposizione di e di Testimone_1 Tes_2
sia la relazione tecnica confermata dal suo autore dott. anche
[...] Persona_1 lui udito come testimone, ha dimostrato che le copiose piogge abbattuteti sul territorio del alla fine di settembre – primi giorni di ottobre 2013 hanno importato che Controparte_2 sul terreno dell'attore, condotto a noccioleto varietà Mortella e noci varietà Sorrento, si siano sversati i materiali accumulati sul fondo superiore, in stato di abbandono e privo della necessaria pulizia e manutenzione. Il tutto è stato anche rappresentato dalle fotografie allegate in atti. Dal superiore materiale istruttorio si apprende che l'acqua accumulatasi e non assorbita dal terreno infestato si è riversata velocemente a valle, secondo la pendenza est – nord del predio, procurando il depauperamento del terreno sottoposto con alterazione dell'ordine superficiale del suo suolo, il dirupamento dei solchi e l'accumulo di pietrisco e detriti vari, con accumulo di fango sull'aia, per il cui ripristino è stata stimata la spesa per la somma riconosciuta in sentenza.
Per l'accertamento del quantum correttamente il Tribunale ha ritenuto possibile attingere alla relazione di parte.
Si tratta di valutazione corretta non infirmata dalle ragioni dell'appellante.
Anche recentemente la Cassazione, confermando la sua granitica giurisprudenza, ha chiarito che, sebbene “La perizia giurata depositata unilateralmente da una parte non possiede intrinseca efficacia probatoria diretta in relazione ai fatti che il consulente dichiara di aver accertato, in quanto l'ordinamento giuridico non prevede la possibilità di precostituire fuori del giudizio un 7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
mezzo di prova di tale natura. Di conseguenza, la perizia giurata può essere considerata solamente come un indizio, equiparabile a qualsiasi altro documento proveniente da un terzo, la cui valutazione
è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito”, nondimeno, “la parte che ha prodotto la perizia giurata può avvalersi della prova testimoniale per attestare le circostanze di fatto ivi riportate, e qualora tali circostanze siano confermate dal consulente in qualità di testimone, esse possono acquisire valore probatorio, sul quale il giudice di merito è tenuto a pronunciarsi, sia in maniera esplicita che implicita, ai fini della decisione” (Cassazione civile, sez. I, 4 marzo 2025, n.
5667).
Il primo giudice ha applicato proprio detto principio ravvisando sufficienza d'elementi di giudizio non validamente contrastati e ritenuto perciò superfluo l'accertamento tramite un proprio ausiliare di cui in appello la parte al tempo convenuta deplora l'assenza, per trarne l'infondata conclusione che la domanda attorea sarebbe per questo priva della prova.
Nulla contrastando il conforme quadro probatorio ed indiziario, non essendo valutabili le ragioni addotte senza essere state provate dal convenuto della responsabilità dell'Amministrazione locale per danni che lo stesso dichiara d'avere ricevuto CP_1
dal medesimo fortunale, la sentenza va confermata in toto.
9. Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, applicando il II scaglione congruo per il valore della lite. Di esse va disposta la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
10. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
− rigetta l'appello proposto da alla sentenza del Tribunale Parte_1 di Avellino n. 1662/2019, pubblicata in data 17 settembre 2019;
− condanna l'appellante alle spese del grado in confronto dell'appellata che liquida in €
1.923,00 oltre indennizzo forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione all'Avvocato che se ne è dichiarato antistatario;
Parte_1
− dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso il 23 luglio 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Teresa Onorato
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