Articolo 26 della Legge 13 dicembre 1965, n. 1366
Articolo 25Articolo 27
Versione
4 gennaio 1966
Art. 26.
La morte dell'ufficiale o la permanente inidoneita' fisica derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio, non impedisce la promozione quando l'ufficiale avrebbe potuto conseguirla con anzianita' anteriore alla data del decesso o del sopravvenire della non idoneita'.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1966
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