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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1234/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente
VITA ET AL, EL
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3583/2024 depositato il 14/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Konrad Roentgen N. 3 90146 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2637/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 3 e pubblicata il 15/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY304J703316 IRPES, IVA,IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Le parti comparse si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 14.07.2024, RGA n. 3583/24, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dott. Nominativo_1, impugnava la sentenza n. 2637/2023, emessa dalla sez. 3^ della Comm. Trib. Prov. di Palermo e depositata il 15 dicembre 2023 (non notificata), ritenendola errata.
Assume parte appellante di avere in primo grado impugnato l'avviso di accertamento n. TY304J03316/2020, relativo all'anno d'imposta 2014, notificato in data 20/11/2021.
L'atto traeva origine da un PVC della SIAE di Partinico del 19/04/2017, che rilevava anomalie statutarie ostative al regime agevolativo ex art. 148 TUIR.
La ricorrente eccepiva in primo grado la decadenza del potere di accertamento, essendo il termine ordinario spirato il 31/12/2019, e l'inapplicabilità della proroga biennale di cui al D.L. 119/2018.
La CGT di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo la notifica tempestiva sul presupposto dell'automatismo della proroga per i PVC notificati entro il 24/10/2018.
Appella l'Associazione reiterando l'eccezione di decadenza e lamentando l'omessa motivazione della sentenza impugnata.
L'Ufficio si costituisce chiedendo la conferma della sentenza.
All'udienza del 13.01.2026, la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
In relazione alla applicabilità della proroga ex art. 1, c. 9, D.L. 119/2018, questa Corte non condivide la tesi dei primi Giudici secondo cui la proroga opererebbe in modo indistinto per ogni verbale di constatazione.
Come correttamente evidenziato dalla parte appellante, il tenore letterale del D.L. 119/2018 e le istruzioni operative fornite dalla stessa Amministrazione IA (Provvedimento n. 17776/2019 e Circolare n. 7/
E/2019), subordinano esplicitamente la proroga dei termini alla "definibilità" del processo verbale di constatazione.
Nel caso di specie, il PVC della SIAE del 19/04/2017 si limitava a contestare irregolarità formali dello statuto associativo senza procedere ad alcuna quantificazione della base imponibile, delle maggiori imposte (IRES,
IRAP, IVA) o delle sanzioni.
Tale carenza strutturale, ha reso il PVC materialmente non definibile da parte del contribuente, al quale è stata di fatto negata la possibilità di accedere alla definizione agevolata (pagamento del solo tributo senza sanzioni e interessi). Sotto il profilo sistematico, la ratio della proroga biennale risiede nel bilanciare il minor introito derivante dal
"condono" con un maggior tempo concesso agli Uffici per accertare chi non aderisce. Laddove però il PVC – per carenza di rilievi quantificati – non offra alcuna possibilità di adesione, la proroga del termine di decadenza si risolverebbe in un ingiustificato privilegio per l'Ufficio e in una discriminazione per il contribuente (violazione art. 3 Cost.), soggetto a un termine di accertamento più lungo senza aver avuto il beneficio della definizione.
Essendo la norma in esame di natura eccezionale e derogatoria rispetto al principio generale della decadenza
(art. 43 DPR 600/73), essa va interpretata restrittivamente: la proroga di due anni si applica solo ai periodi d'imposta oggetto di violazioni "definibili".
Poiché il PVC in oggetto non conteneva elementi certi e liquidi per la definizione, la proroga non può trovare applicazione.
Ne consegue che il termine per la notifica dell'avviso di accertamento, relativo all'anno 2014, scadeva inderogabilmente il 31 dicembre 2019. L'atto impugnato, notificato il 20/11/2021, è pertanto tardivo per intervenuta decadenza del potere impositivo.
Ogni altra doglianza resta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma totale della sentenza indicata in epigrafe, dichiara la decadenza della potestà impositiva esericitata con l'atto impugnato meglio indicato in epigrafe. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore della società appellante, liquidate in Euro 1.500,00, oltre oneri di legge se dovuti, per il primo grado e in Euro 1.600,00, oltre oneri di legge se dovuti, per le spese di fase. Così deciso in Palermo, addì 13.01.2026 Il Presidente Il EL
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente
VITA ET AL, EL
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3583/2024 depositato il 14/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Konrad Roentgen N. 3 90146 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2637/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 3 e pubblicata il 15/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY304J703316 IRPES, IVA,IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Le parti comparse si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 14.07.2024, RGA n. 3583/24, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dott. Nominativo_1, impugnava la sentenza n. 2637/2023, emessa dalla sez. 3^ della Comm. Trib. Prov. di Palermo e depositata il 15 dicembre 2023 (non notificata), ritenendola errata.
Assume parte appellante di avere in primo grado impugnato l'avviso di accertamento n. TY304J03316/2020, relativo all'anno d'imposta 2014, notificato in data 20/11/2021.
L'atto traeva origine da un PVC della SIAE di Partinico del 19/04/2017, che rilevava anomalie statutarie ostative al regime agevolativo ex art. 148 TUIR.
La ricorrente eccepiva in primo grado la decadenza del potere di accertamento, essendo il termine ordinario spirato il 31/12/2019, e l'inapplicabilità della proroga biennale di cui al D.L. 119/2018.
La CGT di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo la notifica tempestiva sul presupposto dell'automatismo della proroga per i PVC notificati entro il 24/10/2018.
Appella l'Associazione reiterando l'eccezione di decadenza e lamentando l'omessa motivazione della sentenza impugnata.
L'Ufficio si costituisce chiedendo la conferma della sentenza.
All'udienza del 13.01.2026, la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
In relazione alla applicabilità della proroga ex art. 1, c. 9, D.L. 119/2018, questa Corte non condivide la tesi dei primi Giudici secondo cui la proroga opererebbe in modo indistinto per ogni verbale di constatazione.
Come correttamente evidenziato dalla parte appellante, il tenore letterale del D.L. 119/2018 e le istruzioni operative fornite dalla stessa Amministrazione IA (Provvedimento n. 17776/2019 e Circolare n. 7/
E/2019), subordinano esplicitamente la proroga dei termini alla "definibilità" del processo verbale di constatazione.
Nel caso di specie, il PVC della SIAE del 19/04/2017 si limitava a contestare irregolarità formali dello statuto associativo senza procedere ad alcuna quantificazione della base imponibile, delle maggiori imposte (IRES,
IRAP, IVA) o delle sanzioni.
Tale carenza strutturale, ha reso il PVC materialmente non definibile da parte del contribuente, al quale è stata di fatto negata la possibilità di accedere alla definizione agevolata (pagamento del solo tributo senza sanzioni e interessi). Sotto il profilo sistematico, la ratio della proroga biennale risiede nel bilanciare il minor introito derivante dal
"condono" con un maggior tempo concesso agli Uffici per accertare chi non aderisce. Laddove però il PVC – per carenza di rilievi quantificati – non offra alcuna possibilità di adesione, la proroga del termine di decadenza si risolverebbe in un ingiustificato privilegio per l'Ufficio e in una discriminazione per il contribuente (violazione art. 3 Cost.), soggetto a un termine di accertamento più lungo senza aver avuto il beneficio della definizione.
Essendo la norma in esame di natura eccezionale e derogatoria rispetto al principio generale della decadenza
(art. 43 DPR 600/73), essa va interpretata restrittivamente: la proroga di due anni si applica solo ai periodi d'imposta oggetto di violazioni "definibili".
Poiché il PVC in oggetto non conteneva elementi certi e liquidi per la definizione, la proroga non può trovare applicazione.
Ne consegue che il termine per la notifica dell'avviso di accertamento, relativo all'anno 2014, scadeva inderogabilmente il 31 dicembre 2019. L'atto impugnato, notificato il 20/11/2021, è pertanto tardivo per intervenuta decadenza del potere impositivo.
Ogni altra doglianza resta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma totale della sentenza indicata in epigrafe, dichiara la decadenza della potestà impositiva esericitata con l'atto impugnato meglio indicato in epigrafe. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore della società appellante, liquidate in Euro 1.500,00, oltre oneri di legge se dovuti, per il primo grado e in Euro 1.600,00, oltre oneri di legge se dovuti, per le spese di fase. Così deciso in Palermo, addì 13.01.2026 Il Presidente Il EL