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Articolo 4 della Legge 29 novembre 1990, n. 387
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Legge 29 novembre 1990, n. 387
Articolo 4 della Legge 29 novembre 1990, n. 387
Versione
22 dicembre 1990
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1990
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