Ordinanza collegiale 28 giugno 2025
Ordinanza collegiale 28 novembre 2025
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 05/05/2026, n. 8332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8332 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08332/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06445/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6445 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da NZ OR, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi “Guglielmo Marconi”, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Amendola, Simone Agrofoglio, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Luca Amendola in Roma, via Crescenzio 25;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l'annullamento previa sospensiva:
- dei provvedimenti di estremi sconosciuti, mai notificati, emessi dalla Università degli Studi Guglielmo Marconi - Unimarconi di esclusione dall'elenco degli aspiranti dai percorsi di formazione per la classe di insegnamento A27 di cui al Decreto Rettorale n. 1 del 5 marzo 2025, esclusione comunicata attraverso email del 7 e dell'8 aprile 2025; nonché per l'annullamento dello stesso elenco e dello stesso Decreto Rettorale ove interpretato sfavorevolmente alle ragioni di ricorre, considerato illegittimamente privo dei requisiti di accesso;
- nonché per la impugnazione di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi, di estremi sconosciuti ivi compresi il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2023, recante i contenuti e l'offerta formativa dei percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, di cui alla G.U. n. 224 del 25 settembre 2023, ove sia interpretato successivamente come lesivo alle ragioni del ricorrente, nonché del D.M. del Ministero dell'Università e ricerca 7 febbraio 2024 di accreditamento dei percorsi formativi in questione e dei D.D.M.M. n. 148 e n. 156 del 24 febbraio 2025 tutti ove interpretati in senso sfavorevole a chi ricorre;
- nonché ove necessario del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 255/2023,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2024 di Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ivi compresa la Tabella A e con particolare riferimento al combinato disposto relativo ai requisiti richiesti ed ai titoli posseduti per la classe di insegnamento A27 nella parte in cui fosse interpretato di escludere chi ricorre dall'insegnamento nella detta classe di concorso;
- altresì per l'annullamento, ove interpretati lesivamente e successivamente lesivi delle ragioni dei ricorrenti dei Regolamenti di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 4 nella parte in cui sia interpretato in senso sfavorevole a chi ricorre; e il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 e relativa Tabella A, tutti nella parte in cui sia interpretato successivamente lesivo in senso sfavorevole a chi ricorre non considerando equipollenti i titoli posseduti per l'insegnamento in Matematica e in Fisica; nonché del DPCM del 4 agosto 2023 e relativo Allegato 2.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NZ OR il 31/07/2025, per l’annullamento:
- del Decreto di esclusione prot. N. 14106 dell’8 Luglio 2025 successivamente conosciuto, emesso dal Ministero dell’Istruzione e del merito – Usr Campania in seno alla procedura di cui all’O.M. n. 88 del 16/05/2024, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”;
- nonché per la impugnazione di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi, di estremi sconosciuti ivi compresi la stessa O.M. n. 88/2024, con particolare riferimento all’art. 7, comma 8, della citata O.M. secondo cui “L’aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie.”;
- nonché per l’annullamento del D.M. n. 26 del 19.02.2025 successivamente lesivo recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito 16 maggio 2024, n. 88, e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”; in particolare l’art. 1 comma 1 del D.M. 26 del 19.02.2025 secondo cui “Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 30 giugno 2025. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”;
- nonché per la impugnazione di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi, di estremi sconosciuti ivi compresi il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2023, recante i contenuti e l’offerta formativa dei percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, di cui alla G.U. n. 224 del 25 settembre 2023, ove sia interpretato successivamente come lesivo alle ragioni del ricorrente, nonché del D.M. del Ministero dell’Università e ricerca 7 febbraio 2024 di accreditamento dei percorsi formativi in questione e dei D.D.M.M. n. 148 e n. 156 del 24 febbraio 2025 tutti ove interpretati in senso sfavorevole a chi ricorre;
- nonché ove necessario del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 255/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2024 di Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ivi compresa la Tabella A e con particolare riferimento al combinato disposto relativo ai requisiti richiesti ed ai titoli posseduti per la classe di insegnamento A27 nella parte in cui fosse interpretato di escludere chi ricorre dall’insegnamento nella detta classe di concorso;
- altresì per l’annullamento, ove interpretati lesivamente e successivamente lesivi delle ragioni del ricorrente dei Regolamenti di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 4 nella parte in cui sia interpretato in senso sfavorevole a chi ricorre; e il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell' Università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 e relativa Tabella A, tutti nella parte in cui sia interpretato successivamente lesivo in senso sfavorevole a chi ricorre non considerando equipollenti i titoli posseduti per l’insegnamento in Matematica e in Fisica; nonché del DPCM del 4 agosto 2023 e relativo Allegato 2.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi “Guglielmo Marconi”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2026 il dott. IO LU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
1. L’odierno ricorrente è in possesso della Laurea in Ingegneria Chimica, che ha conseguito in data 30 gennaio 2001 secondo il “vecchio ordinamento”, dopo aver sostenuto tutti gli esami di profitto entro l’anno accademico 1999/2000 e l’esame di Laurea in data 31 gennaio 2001.
2. La presente controversia trae origine dalla presentazione all’Università “Guglielmo Marconi” della domanda di ammissione al percorso formativo da 30 CFU di cui all’Allegato 2 del DPCM del 4 agosto 2023 per la classe di insegnamento A027 e, sulla base della partecipazione a tale percorso, della domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo (GPS).
3. In data 7 aprile 2025 l’Ateneo comunica all’odierno ricorrente una prima e-mail di esclusione dal corso di formazione perché lo ritiene carente dei titoli necessari e, il giorno successivo, un’ulteriore e-mail nella quale l’esclusione è collegata alla “ mancata rappresentazione del possesso di taluni titoli curricolari ”, alla “ incompletezza della documentazione attestante l’attività di servizio dichiarata ” e si chiarisce che “ A partire dall’anno 2000/2001, la laurea in ingegneria è titolo di accesso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I, e due corsi annuali (o quattro semestrali) di fisica generale, due corsi annuali (o quattro semestrali) tra geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico ”.
4. Tali comunicazioni sono state impugnate con il ricorso introduttivo, affidato ai motivi di seguito sintetizzati:
I. Con il primo motivo il ricorrente sostiene che l’istruttoria sarebbe stata parziale ed errata e che l’esclusione sarebbe carente di motivazione e illogica. Premette che la tabella A/1 allegata al Decreto n. 255/2023 individua le Lauree e i Piani di Studi utili per l’insegnamento nelle varie classi di concorso e che la nota (1) della tabella prevede che < La laurea in ingegneria, purché conseguita entro l’A.A. 1999/2000, è valida indipendentemente dal piano di studi seguito >; aggiunge che, con riguardo alla laurea del “vecchio ordinamento” di cui è in possesso (Ingegneria Chimica in data 30/01/2001), tutti gli esami sono stati conseguiti entro l’anno 1999/2000 e che soltanto l’esame di Laurea è stato sostenuto in data 31 gennaio 2001. Da tali premesse deriverebbe, da un lato, che la laurea in ingegneria sarebbe valida indipendentemente dal piano di studi seguito e, dall’altro, che la normativa, al di là della data di conseguimento della laurea, avrebbe lo scopo di verificare la coerenza del piano di studi per individuare la classe di insegnamento. Tenuto conto che il D.M, 255/2023 ha incluso espressamente la laurea in Ingegneria del vecchio ordinamento come titolo idoneo per la classe A027, mancherebbe una spiegazione coerente tra la ritenuta inidoneità del titolo e il curriculum universitario.
II. Con il secondo motivo si censura la violazione del principio del giusto procedimento, poiché l’Amministrazione non avrebbe garantito alcuna forma di partecipazione. Tale contegno sarebbe in contrasto con i principi di trasparenza e di conoscibilità dell’azione amministrativa, espressione del principio di imparzialità, e dei canoni giurisprudenziali di collaborazione e buona fede.
III. Nel terzo motivo si sostiene che, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa di settore, il potere discrezionale dell’Amministrazione di individuare la tipologia dei titoli di partecipazione dovrebbe essere esercitato alla luce del della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire e, inoltre, del fatto che la formazione è finalizzata al conseguimento di un’abilitazione. L’esclusione sarebbe sproporzionata, avendo il ricorrente svolto tutti gli esami di profitto coerenti con la formazione richiesta per l'insegnamento nelle materie di riferimento.
IV. Con il quarto motivo si sostiene che l’esclusione del ricorrente violerebbe i principi di massima partecipazione e di par condicio tra i concorrenti.
V. Con il quinto motivo si lamenta la mancanza di un’effettiva forma di partecipazione al procedimento, di trasparenza e di conoscibilità dell’azione amministrativa.
VI. Nel sesto motivo viene contestata la violazione del principio del giusto procedimento sotto il profilo della mancata applicazione del soccorso istruttorio.
Il ricorrente conclude l’impugnativa con la richiesta di tutela cautelare e con le domande di annullamento degli atti impugnati “ nella parte in cui fossero interpretati nel senso di escludere il ricorrente e impedirgli la partecipazione al corso abilitante ” nonché “ di riesame della sua posizione ” e di “ adozione di tutti i provvedimenti necessari alla tutela del ricorrente con particolare riferimento all’ammissione, anche in subordine con riserva, al concorso ”.
In subordine, “ si chiede la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per l’esame della illegittimità costituzionale dell’impianto normativo che fonda i provvedimenti impugnati ove dovesse essere interpretato nel senso di autorizzare le determinazioni amministrative in argomento per la manifesta irragionevolezza e la conseguente violazione dell’art. 34, 33, 51 e 97 Cost. considerato che intere generazioni di laureati vedono definitivamente e irragionevolmente vanificato il proprio titolo di studio ai fini della crescita professionale in particolare della legge 19 novembre 1990 n. 341, D.p.r. 354/1998 ”.
5. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’istruzione e del merito e il Ministero dell’università e della ricerca.
6. Ad esito della camera di consiglio in data 25 giugno 2025, con ordinanza n. 12822/2025 sono stati disposti l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti necessarie, l’invito all’Amministrazione di produrre una “ dettagliata relazione (…) sulle particolari cause di esclusione in cui vengono indicate le specifiche ragioni della non conformità del profilo universitario del ricorrente a quello richiesto dal percorso di formazione per la classe di insegnamento A27 di cui al Decreto Rettorale n. 1 del 5 marzo 2025 a cui ha presentato domanda di partecipazione ”, la fissazione dell’udienza di merito in data 26 novembre 2025.
7. Il ricorrente ha adempiuto all’ordine di integrazione di contraddittorio.
8. Parte ricorrente ha depositato ricorso per motivi aggiunti avverso il decreto di esclusione in data 8 luglio 2025, impugnato sulla base delle medesime censure del ricorso introduttivo. L’impugnativa si conclude con la formulazione dell’istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, con la domanda di annullamento degli atti impugnati e, in subordine, con la richiesta di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale già prospettata nel ricorso introduttivo.
9. Il ricorrente ha provveduto alla sostituzione del difensore.
10. Parte ricorrente ha depositato documenti e memoria ex art. 73 nella quale ribadisce la conformità del proprio titolo di studio, la documentata esperienza nella classe di insegnamento, la sufficienza del requisito del servizio triennale quale “ titolo autonomo di accesso ai percorsi abilitanti ”, le critiche relative allo svolgimento del procedimento.
11. Ad esito dell’udienza pubblica del 26 novembre 2025, con ordinanza n. 21490/2025 è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami, è stata ribadita la necessità “ al fine del decidere, (di) acquisire la suddetta relazione ” (non prodotta dall’Amministrazione), e “ di disporre, in aggiunta, l’audizione del rettore pro tempore dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi - Unimarconi, o di un delegato appositamente designato in relazione ai fatti di causa, nonché del dirigente del Ministero competente o un suo delegato all’uopo designato in relazione ai fatti di causa ”, è stata rinviata la trattazione della causa all’udienza pubblica del 3 marzo 2026.
12. Parte ricorrente ha depositato documenti e domanda di misure cautelari, nella quale evidenzia che, a seguito dell’esclusione dal percorso formativo da parte dell’Ateneo, l’USR da un lato lo ha escluso dalle graduatorie provinciali A27 e B003 e, dall’altro, in asserita contraddizione, lo ha inserito nelle graduatorie delle classi affini A-34 e B-12. Si duole del recepimento acritico delle note dell’Ateneo da parte dell’USR e chiede l’ammissione con riserva “ nell’elenco aggiuntivo della I fascia GPS A027 e B003 ” e “ nella II fascia delle graduatorie di istituto ”, riservandosi di presentare domanda risarcitoria “ per il danno patrimoniale, da perdita di chance e da mancata progressione professionale ”.
13. L’Università Guglielmo Marconi si è costituita in giudizio producendo la relazione istruttoria (allegato 8) e, in vista della trattazione della richiesta cautelare, ha depositato il proprio scritto difensivo, nel quale sostiene l’insussistenza dei presupposti per la tutela cautelare e, quanto al titolo di accesso al percorso formativo:
(i) la circostanza che la laurea del vecchio ordinamento in Ingegneria chimica conseguita nell’anno accademico 2000/2001 non consentirebbe l’accesso diretto alla classe A27 e non sarebbe caratterizzata dal completamento degli insegnamenti integrativi richiesti dal D.M. n. 255/2023, in combinato disposto con il D.P.R. n. 19/2016;
(ii) (quale ulteriore profilo ostativo) il servizio scolastico dichiarato sarebbe incompleto, non essendo dimostrato il requisito del servizio triennale, di cui almeno un anno svolto nella specifica classe di concorso;
(iii) la mancata impugnazione del decreto rettorale n. 1/2025, recante il bando generale di attivazione dei percorsi di formazione da 30 CFU, poiché il ricorrente si è limitato a contestare unicamente l’atto applicativo di esclusione adottato nella fase successiva all’istruttoria sulle singole domande;
(iv) l’istanza sarebbe finalizzata quindi a incidere indirettamente su provvedimenti presupposti non specificamente impugnati.
14. Alla camera di consiglio del 20 gennaio 2026, vista la rinuncia al cautelare, la causa è stata cancellata dal ruolo delle sospensive.
15. L’Ateneo ha depositato il proprio scritto difensivo in vista dell’udienza pubblica del 3 marzo 2026. In tale scritto si precisa che:
(i) con il ricorso introduttivo sarebbe tardivo, essendo stato impugnato il provvedimento di esclusione ma non il bando (decreto rettorale 1/2025 del 5 marzo 2025), di cui si vorrebbero mettere in discussione in via mediata i requisiti di accesso;
(ii) il decreto rettorale non introdurrebbe requisiti discrezionali, rispecchiando la normativa (D.lgs. 13 aprile 2017, n. 59; D.P.C.M. 4 agosto 2023 (e relativo Allegato 2); D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19; D.M. 22 dicembre 2023, n. 255, Tabella A;
(iii) il bando richiederebbe il titolo di studio idoneo alla specifica classe di concorso in base alla normativa statale;
(iv) l’accesso alla classe di concorso A027 – Matematica e Fisica in base alla Tabella A del D.M. 255/2023 sarebbe consentito qualora la laurea in Ingegneria, conseguita successivamente all’anno accademico 1999/2000, presenti un piano di studi con determinate caratteristiche e rispetti gli insegnamenti obbligatori di cui alla Tabella A del D.M.;
(v) il servizio prestato non costituirebbe titolo autonomo rispetto ai requisiti di accesso;
(vi) sarebbero infondate le censure sulla carenza di istruttoria e sulla mancata attivazione del soccorso istruttorio, inapplicabile per rimediare a carenze sostanziali (difetto sostanziale del requisito di accesso, documentazione incompleta sul servizio dichiarato).
16. L’udienza pubblica è stata differita d’ufficio al 21 aprile 2026.
17. Il ricorrente ha depositato il proprio scritto difensivo, nel quale si evidenziano i seguenti aspetti:
(a) l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione del bando, non venendo in rilevo una disposizione immediatamente escludente;
(b) ai sensi dell’art. 2-bis del D.Lgs. 59/2017 rileverebbe l’esperienza di servizio nella classe A27 per diversi anni;
(c) l’esclusione basata sull’incompletezza del piano di studi del ricorrente sarebbe errata poiché valuterebbe un titolo del vecchio ordinamento alla luce della disciplina successiva (D.M. 509/1999); in base al D.M. 255/2023, tabella A, la verifica analitica degli insegnamenti universitari - propria del nuovo ordinamento - non potrebbe essere applicata al vecchio ordinamento; in ogni caso, il percorso di studi dimostrerebbe comunque la sussistenza degli insegnamenti richiesti; rileverebbe l’equivalenza tra l’insegnamento di Fisica matematica e quello di Meccanica razionale attestata dal coordinatore dell’Università Federico II;
(d) il servizio triennale nella classe A027 sarebbe adeguatamente dimostrato dai contratti di supplenza, dalle attestazioni di servizio e dalla documentazione dell’Amministrazione scolastica; la relazione dell’Università si limiterebbe a una generica negazione della rilevanza del servizio stesso;
(e) il legittimo affidamento del ricorrente si baserebbe sulla pluralità di incarichi di insegnamento conferiti nella classe A027, che presupporrebbero una previa valutazione di idoneità del titolo ai fini dell’insegnamento; l’odierna esclusione contrasterebbe con il precedente comportamento dell’Amministrazione. La memoria si conclude con le domande di annullamento dell’esclusione, di accertamento del diritto del ricorrente “ ad accedere al percorso universitario abilitante per la classe di concorso A027– Matematica e Fisica, per l’effetto, disporre l’ammissione del ricorrente al primo ciclo utile del percorso abilitante, anche in sovrannumero ” e, in via subordinata, di risarcimento del danno, anche per perdita di chance professionale “ nella misura ritenuta di giustizia, anche mediante liquidazione equitativa ”.
18. L’Ateneo ha depositato la propria memoria e la replica allo scritto difensivo del ricorrente.
Nella memoria richiama le difese già svolte con riguardo ai seguenti profili: l’impostazione del ricorso sarebbe viziata ab origine , poiché finalizzata a mettere in discussione in via mediata (tramite la contestazione dell’esclusione) i requisiti previsti dal bando, mai impugnato; l’elusione dei termini decadenziali, la tardività del ricorso; la specificità del bando nel richiedere il titolo per l’accesso alla classe di concorso; l’applicazione della Tabella A del D.M. 255/2023; la carenza del titolo di accesso non surrogabile dal servizio svolto, che non costituirebbe un requisito autonomo; l’infondatezza della carenza di istruttoria e della mancata applicazione del soccorso istruttorio. Nella replica dell’Ateneo si evidenziano l’erroneità della ricostruzione del ricorrente, basata sull’assunto che la data di discussione della tesi non sarebbe rilevante ai fini della riconduzione del titolo nell’ambito lauree conseguite entro l’a.a. 1999/2000, e la mancata dimostrazione documentale del requisito dichiarato.
19. All’udienza pubblica del 21 aprile 2026 la causa è passata in decisione.
IR
1. Preliminarmente, l’infondatezza dell’impugnativa permette di prescindere dall’eccezione di tardività sollevata dall’Ateneo resistente in ragione della mancata impugnazione degli atti presupposti e, in particolare, del bando (Cons. Stato, sez. V, n. 5981/2011).
2. Passando al merito, il ricorso introduttivo, con cui si contesta l’esclusione dal percorso formativo da parte dell’Università “Guglielmo Marconi”, e il ricorso per motivi aggiunti, proposto contro l’esclusione dalle graduatorie delle supplenze da parte dell’Ufficio scolastico regionale, sono trattati congiuntamente, essendo affidati alle medesime censure.
3. Il primo motivo del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti sono infondati.
L’esclusione è stata disposta dall’Ateneo nel rispetto delle disposizioni della normativa di riferimento e del bando.
Con riguardo ai titoli di ammissione alle classi di concorso il D.P.R. 19/2016 ha abrogato il D.M. 30 gennaio 1998 (art. 5 del D.P.R.) e, nel disciplinare le classi di concorso e i titoli di insegnamento e di accesso ai percorsi abilitanti non menziona la laurea in Ingegneria con riguardo alla nuova classe di concorso e di abilitazione A-27 (ex 49 A) (tabella A, pag. 23 di 68).
Il D.Lgs. 59/2017 ha provveduto al “ Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria ”.
L’art. 18-bis, comma 6, prevede che “ Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati ”.
L’art. 4, comma 2-bis, del D.Lgs. 59/2017 affida a “ uno o più decreti del Ministro dell'istruzione da adottare, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca” la “revisione ” e l’“ aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarità e la multidisciplinarità dei profili professionali innovativi ”.
Il D.M. 259/2017 ha rivisto e aggiornato le classi di concorso, disciplinando separatamente la classe di “ fisica ” (A-20) (tabella A, pag. 31) e quella di “ matematica ” (A-26) (tabella A, pag. 43), contemplando in entrambi i casi la validità della laurea in Ingegneria quale titolo di ammissione “ purché conseguita entro l’A.A. 2000/2001 ”.
All’art. 18, comma 6 e all’art. 4, comma 2-bis del sopra citato D.Lgs. 59/2017 è stata data attuazione, rispettivamente, dai decreti n. 221 del 20 novembre 2023 e n. 255 del 22 dicembre 2023, adottati dal Ministero dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell’università e della ricerca.
Il D.M. 20 novembre 2023 riguarda esclusivamente le classi di concorso A-26 (“ matematica ”) e A-28 (“ matematica e scienze ”), prevedendo con riguardo alla prima la validità della laurea in Ingegneria del vecchio ordinamento indipendentemente dal piano di studi ove conseguita entro l’anno accademico 2000/2001, mentre per la seconda la laurea in Ingegneria chimica solo se conseguita sulla base di un piano di studi specifico (tabella A, pag. 3).
Il D.M. 255/2023 ha previsto all’art. 3, “ requisiti di accesso ”, la possibilità di integrare il piano di studi del vecchio ordinamento e al successivo art. 4, “ equiparazione dei titoli di studio ”, ha chiarito che < Quando nella tabella A, nella colonna rubricata “Titoli di accesso Lauree magistrali”, è indicata una specifica classe di laurea magistrale, costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso anche la laurea specialistica e la laurea di vecchio ordinamento a essa corrispondenti (…) anche nel caso in cui tali lauree non siano espressamente menzionate nelle corrispondenti
colonne >.
L’allegato A del D.M. 255/2023 elenca i titoli di accesso alla classe di concorso e di abilitazione A-27 “ matematica e fisica ” e nelle note prevede che:
(i) “ La laurea in ingegneria, purché conseguita entro l’A.A. 1999/2000, è valida indipendentemente dal piano di studi seguito ”;
(ii) “ A partire dall’anno 2000/2001, la laurea in ingegneria è titolo di accesso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: analisi matematica I, analisi
matematica II, geometria o geometria I, e due corsi annuali (o quattro semestrali) di fisica generale, due corsi annuali (o quattro semestrali) tra geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico ” (tabella A, pag. 13 di 23).
3.1. Le previsioni del bando sono conformi all’impianto normativo delineato dal D.P.R. 19/2016, dal D.Lgs. 59/2017 e dai decreti 221/2023 e 255/2023. Dalle disposizioni passate in rassegna si evince che il D.M. 255/2023 ha incluso espressamente la laurea in Ingegneria vecchio ordinamento come titolo idoneo per la classe A-27 (tabella A) solo ove conseguita entro l’anno accademico 1999/2000 e che, pertanto, ove la laurea sia stata conseguita nell’anno accademico 2000/2001 (come, nel caso specifico), è necessario verificare la coerenza del piano di studi per individuare la classe di insegnamento possibile.
Pur avendo concluso tutti gli esami di profitto entro l’anno 1999/2000, il ricorrente ha sostenuto l’esame di laurea in data 31 gennaio 2001 e, quindi, in pari data ha conseguito la Laurea del “vecchio ordinamento” in Ingegneria chimica.
Non merita condivisione la tesi secondo cui rileverebbe la conclusione degli esami di profitto entro l’anno accademico 1999/2000, poiché l’unica data rilevante ai fini del conseguimento del titolo è quella del completamento del percorso di studi che consente il rilascio del titolo stesso. Dato che l’esame di laurea è stato superato in data 31 gennaio 2001, il titolo di studio è stato conseguito nell’anno accademico 2000/2001.
Da ciò è derivato il fatto che l’Ateneo non ha ritenuto la laurea in Ingegneria chimica di per sé valida quale titolo di ammissione e, pertanto, ha provveduto alla verifica del “ piano di studi seguito ”.
Al riguardo si osserva la correttezza dell’operato dell’Ateneo, poiché l’odierno ricorrente ha sostenuto solo una parte degli esami richiesti dalla tabella A del D.M. 255/2023 (analisi matematica I e II, geometria e fisica I e II), mancando “ due corsi annuali (o quattro semestrali) tra geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico ”. Non giova la dichiarazione di equivalenza tra l’insegnamento di Fisica matematica e quello di Meccanica razionale attestata dal coordinatore dell’Università Federico II, rilasciata dal coordinatore del corso di studio di Ingegneria chimica (doc. 4 prod. ric. in data 7 novembre 2025), non riguardando una materia di cui è stata rilevata la carenza nel piano di studi. Peraltro, la dichiarazione non assume rilievo, poiché alla valutazione tecnica svolta dal normatore secondario (tabella A del D.M. 255/2023) non può sovrapporsi il giudizio reso da un soggetto terzo, “ quale che sia la sua qualifica professionale e il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia oggetto di prova (tra tante, Cons. Stato, II, 24 maggio 2021, n. 4018) ” (Cons. Stato, sez. V, n. 9531/2023).
La non conformità del piano di studi è già ragione sufficiente a sostenere la motivazione dell’esclusione dell’odierno ricorrente.
3.2. Come rappresentato dall’Ateneo, la domanda è inoltre carente anche con riguardo alla dichiarazione dei servizi espletati.
Anche a voler ritenere ammissibili i servizi non dichiarati nella domanda ma allegati nel corso delle interlocuzioni con la segreteria dell’Ateneo, essi non sarebbero di per sé sufficienti all’ammissione al percorso di formazione. Infatti, Il requisito dei tre anni di servizio (di cui un anno nella classe di concorso per cui si sceglie di conseguire l’abilitazione) è previsto dal bando unitamente alla laurea “ coerente con le classi di concorso oggetto della domanda di ammissione ”.
Il D.Lgs. 59/2017 all’art. 2-bis, comma 2, secondo periodo, stabilisce che “ Per i primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti (…) accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale relativi alla classe di concorso interessata, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito ”. La riserva e le modalità sono state disciplinate per l’anno accademico 2024/2025 dal decreto del Ministero dell’università e della ricerca n. 148 del 24 febbraio 2025.
L’esperienza di servizio è un “ criterio di accesso ” (art. 2 D.M. n. 148/2025), che si aggiunge alla laurea prevista per la classe di concorso (artt. 2 e 3 del D.M. 255/2023). Trattandosi di requisiti cumulativi, l’esperienza di servizio di cui all’art. 2-bis comma 2, del D.Lgs. 59/2017 e all’art. 2 del D.M. 148/2025 non consente all’Amministrazione di prescindere dal requisito della laurea “ coerente ” con la classe di concorso cui si chiede di essere ammessi.
Alla luce delle considerazioni svolte non sussistono il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione denunciate con il primo motivo del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti né può essere ritenuto contraddittorio il contegno dell’USR per aver incluso il ricorrente nelle graduatorie di classi affini, stante la differenza dei requisiti di accesso stabiliti per ciascuna classe e l’impossibilità di dedurre il vizio di eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento utilizzando come tertium comparationis un provvedimento eventualmente illegittimo, non essendo possibile estendere il trattamento illegittimamente più favorevole concernente una data fattispecie a chi, pur versando in situazione analoga, sia stato legittimamente destinatario di un trattamento meno favorevole (Cons. Stato, sez. V, n. 523/2023; sez. VI, n. 4868/2014; n. 2548/2013; n. 4124/2011).
4. Il secondo, il quarto, il quinto e il sesto motivo del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti sono trattati congiuntamente per continuità di argomentazione.
4.1. Sono prive di pregio le censure con cui si deduce la violazione del principio del giusto procedimento, poiché l’Amministrazione non avrebbe garantito alcuna forma di partecipazione. I provvedimenti impugnati escludono il ricorrente per carenza dei requisiti di partecipazione: quelli impugnati con il ricorso introduttivo in ragione del mancato possesso dei requisiti di ammissione al percorso formativo (“ mancata rappresentazione del possesso di taluni titoli curricolari ” e “ incompletezza della documentazione attestante l’attività di servizio dichiarata ”, all 1-2 prodotti dal ricorrente in data 29 maggio 2025); quello impugnato con i motivi aggiunti in ragione del mancanza dell’abilitazione conseguibile ad esito del predetto percorso formativo (all. 1 prod. ric. in data 31 luglio 2025).
Nel caso in esame, “ Anche qualora l’amministrazione avesse provveduto ad inviare la suddetta comunicazione, nessun apporto argomentativo del privato avrebbe potuto modificare la decisione dell’amministrazione in quanto mancava un requisito essenziale previsto dal bando. Stante la situazione di che trattasi, non può dirsi che l’omessa comunicazione del procedimento avrebbe consentito al privato di dedurre le proprie argomentazioni, idonee a determinare l’emanazione di un provvedimento con contenuto diverso, come richiesto da parte della giurisprudenza che ammette la necessità della comunicazione anche nei provvedimenti vincolati ” (Cons. Stato, sez. III, n. 9416/2024).
4.2. Il contegno dell’Ateneo e dell’Ufficio scolastico regionale non ha neppure violato i principi di massima partecipazione e di par condicio tra i concorrenti, in quanto si è conformato alla disciplina prevista, rispettivamente, per l’ammissione al percorso formativo e per l’inserimento negli
elenchi delle GPS.
4.3. Con riguardo al soccorso istruttorio, si osserva che esso può essere diretto a risolvere ambiguità dichiarative della volontà espressa nella domanda di partecipazione ma non a produrre nuovi documenti rispetto a quelli già acquisiti, non consentendo di integrare l’istanza originaria. Nel caso in esame non può ritenersi a carico dell’Amministrazione alcun dovere di soccorso istruttorio poiché, per un verso, “ non emerge alcun errore riconoscibile nel momento della presentazione della candidatura, redatta e completata in conformità con le indicazioni del bando, e della dichiarazione del titolo di accesso prescelto, univocamente indicato nel modulo di domanda ” e, per altro verso, “ riconoscere nel caso specifico un dovere di soccorso istruttorio che porti a riqualificare, in via postuma, il titolo di accesso determinerebbe una non consentita alterazione della par condicio dei concorrenti ” (TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, n. 21448/2025 e n. 6168/2025, che richiamano Cons. Stato, sez. VII, n. 2101/2024 e sez. V, n. 9387/2023).
La mancata allegazione di un requisito di accesso costituisce una carenza sostanziale della domanda, alla quale non è possibile sopperire attraverso il soccorso istruttorio, attivabile in relazione ad errori e a inesattezze di carattere formale.
Sono prive di pregio le censure che stigmatizzano la violazione dei principi di trasparenza e di conoscibilità dell’azione amministrativa, espressione del principio di imparzialità, e dei canoni di collaborazione e buona fede, poiché presuppongono che il candidato “ abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta ” e che “ dalla documentazione presentata residuino margini di incertezza facilmente superabili ”, in quanto la finalità di selezionare i migliori candidati a posti pubblici “ non può essere alterat (a) nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione della P.A. stessa ” (Cons. Stato, sez. V, n. 9387/2023 cit.).
Peraltro, l’Ateneo ha rappresentato in modo dettagliato le carenze della domanda e ha concesso la proroga richiesta dall’odierno ricorrente, mentre quest’ultimo ha reiterato il giorno antecedente alla scadenza del termine concesso i quesiti in ordine alla sua possibilità di partecipare alla procedura (doc. 3 prod. ric. in data 7 novembre 2025).
4.4. I motivi sono infondati.
5. Parimenti infondato è il terzo motivo del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti. L’attività interpretativa e, nel caso di specie, l’invocata interpretazione costituzionalmente orientata non può condurre ad attribuire a determinate disposizioni un contenuto opposto a quello fatto palese dalla loro formulazione letterale. La normativa primaria passata in rassegna ha previsto la revisione delle classi di concorso al fine di aggiornare nel corso degli anni la corrispondenza tra quest’ultime e i requisiti di accesso, valorizzando la funzione di valutazione discrezionale tecnica svolta dai Ministeri competenti. Il processo di aggiornamento è sfociato da ultimo nel D.M. 255/2023 che, come illustrato, contempla per un verso la possibilità di integrare il piano di studi del vecchio ordinamento (art. 3) e, per altro verso, l’“ equiparazione dei titoli di studio ” (art. 4), non precludendo quindi in assoluto la partecipazione a coloro siano in possesso di una laurea del vecchio ordinamento conseguita successivamente all’anno accademico 1999/2000 e con un piano di studi non conforme, ma subordinandola alla verifica del piano di studi.
6. Con riguardo alla questione di legittimità costituzionale, prospettata dal ricorrente in subordine, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti indicano quali parametri gli articoli 33, 34, 51 e 97 della Costituzione ed evidenziano l’irragionevolezza dell’“ dell’impianto normativo che fonda i provvedimenti impugnati ”, che vanificherebbe il titolo di studio “ ai fini della crescita professionale in particolare della legge 19 novembre 1990 n. 341, D.p.r. 354/1998 ”.
In disparte la genericità della prospettazione, “ non avendo (il ricorrente) indicato chiaramente la norma tacciata di illegittimità costituzionale ed i motivi posti a fondamento della richiesta ” (TAR Lazio, Roma, sez. I-ter, n. 17943/2023), la questione difetta comunque del requisito della non manifesta infondatezza.
In base all’art. 33, comma 2, della Costituzione “ La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi ”. Si tratta di una riserva di legge relativa, che consente al legislatore di affidare ad altre fonti subordinate la disciplina della materia.
La disciplina generale della razionalizzazione delle classi di concorso trova il proprio fondamento nella legge: dapprima l’art. 64, comma 4, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008, sulla base del quale è stato adottato il D.P.R. 19/2016; successivamente l’art. 1, commi 180 e 181 della L. 107/2015, sulla cui base è stato adottato il D.Lgs. 59/2017 (e sulla base del quale, a loro volta, sono stati adottati i decreti ministeriali attuativi 221/2023 e 255/2023).
Al riguardo si osserva che la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 383/1998, “ ha respinto i dubbi di costituzionalità con riferimento proprio alla questione della base primaria del potere amministrativo di limitazione e della spettanza allo Stato della potestà regolamentare e provvedimentale sul punto (la Costituzione, ha osservato tra l’altro la Corte, contiene in materia una riserva di legge relativa e non assoluta, a valle della quale è ben possibile una potestà regolamentare statale, anche in relazione alla variabilità delle esigenze, non predefinibili a livello legislativo) ” (TAR Lazio, sez. III-bis, n. 2677/2006).
Non possono ravvisarsi profili di contrasto con il principio di libero accesso agli uffici pubblici, “ dal momento che la stessa norma costituzionale di cui all’art. 51 stabilisce che tutti i cittadini possono accedere alle cariche pubbliche secondo i requisiti stabiliti dalla legge, con ciò sancendo una riserva relativa di legge che pertanto ben può disciplinare i requisiti di accesso all’insegnamento come avviene nel caso di specie, nel quale è anche esclusa la violazione del principio di buon andamento sussistendo in capo all’Amministrazione il potere di regolamentare secondo criteri di ragionevolezza le differenze tra i titoli abilitanti ed il loro accesso agli uffici pubblici ” (Cons. Stato, sez. I, n. 1521/2024).
7. Alla luce delle considerazioni svolte le domande finalizzate ad ottenere l’annullamento dei provvedimenti gravati e di accertamento del diritto del ricorrente “ ad accedere al percorso universitario abilitante per la classe di concorso A027– Matematica e Fisica ” sono infondate.
8. Dall’infondatezza della domanda di annullamento deriva il respingimento della domanda di risarcimento del danno, da perdita di chance e da mancata progressione professionale. Essendo configurabile in astratto una responsabilità da fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 del cod. civ., il risarcimento può essere riconosciuto < se l’esercizio illegittimo del potere amministrativo abbia leso un bene della vita del privato, che quest’ultimo avrebbe avuto titolo per mantenere o ottenere, secondo la dicotomia interessi legittimi oppositivi e pretensivi” (Cons. Stato, Ad. Plen. 7/2021). Il fatto lesivo della posizione giuridica soggettiva di cui si chiede tutela “deve essere collegato, con un nesso di causalità giuridica o funzionale, con i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali lamentati; occorre allora verificare la sussistenza dei presupposti di carattere oggettivo (ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio subito), e successivamente quelli di carattere soggettivo (dolo o colpa della p.a.); con riferimento alla ingiustizia del danno, deve rilevarsi, altresì, che presupposto essenziale della responsabilità è l'evento dannoso che ingiustamente lede una situazione soggettiva protetta dall'ordinamento e, affinché la lesione possa considerarsi ingiusta, la lesione dell'interesse legittimo è condizione necessaria - anche se non sufficiente - per accedere alla tutela risarcitoria > (Cons. Stato, sez. V, n. 8924/2023).
Nel caso di specie la legittimità dell’azione amministrativa elide in radice l’elemento dell’ingiustizia del danno, privando di rilevanza giuridica ai fini risarcitori il sacrificio patrimoniale eventualmente subito dal ricorrente, che deve ritenersi avvenuto secundum ius e iure .
9. In conclusione, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti sono infondati e, pertanto, devono essere respinti.
10. La peculiarità delle questioni trattate e l’andamento complessivo della vicenda controversa giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AF UC, Presidente FF
IO LU, Referendario, Estensore
NZ Rossi, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| IO LU | AF UC |
IL SEGRETARIO