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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/12/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 1167/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1167 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili su ricorso congiunto, vertente
TRA
(C.F. , e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), entrambi elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliati in Mugnano di Napoli (Na) alla Via Corcione n. 22, presso lo studio dell'avv. Umberto Zucconelli, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli OR
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore delle parti concludeva come da verbali e atti di causa.
Veniva quindi trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di Cancelleria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto depositato il 20.03.2025, e Parte_1 [...]
premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in Parte_2
CA (Na) il 05.10.1996, ed evidenziando che dalla loro unione erano nati tre figli
– ossia (il 30.05.2000), (il 23.07.2001) e (il 25.06.2003) – Per_1 Per_2 Per_3 chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Precisavano infatti che tale richiesta si giustificava poiché i coniugi avevano posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale omologata dal Tribunale di Napoli
OR con decreto del 25.05.2017 (Rg. n. 1409/2017), depositato in Cancelleria il
30.05.2017, e tra gli stessi non si era più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale.
I ricorrenti comparivano figurativamente dinanzi al Giudice delegato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice delegato alla trattazione, pertanto, riservava la decisione al Collegio.
Veniva quindi trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di Cancelleria.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Deve infatti ritenersi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli OR (21.04.2017) nel procedimento avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi (Rg. n. 1409/2017), e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che si trascrivono di seguito in corsivo:
a) confermare le condizioni di cui all'omologa della separazione consensuale resa all'esito del giudizio tenutosi presso il Tribunale di Napoli OR, recante r.g. n°
1409/2017, cron. 5811/2017, tranne per le spese scolastiche, essendo queste, ormai, inesistenti, e per la casa coniugale, ormai lasciata da entrambi;
pag. 2/3 b) ordinare all'Ufficiale di stato civile l'annotazione della sentenza.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di porle a fondamento della decisione.
Occorre infine disporre le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, le spese vanno dichiarate non ripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CA
(Na) il 05.10.1996 tra nata a [...] il Parte_1
28.12.1977, e , nata a [...] il [...], alle condizioni Parte_2 concordate di cui al ricorso introduttivo e riportate in parte motiva, ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA (Na) - (atto n. 41, parte
II, serie A, anno 1996) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) spese non ripetibili
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 10.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 1167/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1167 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili su ricorso congiunto, vertente
TRA
(C.F. , e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), entrambi elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliati in Mugnano di Napoli (Na) alla Via Corcione n. 22, presso lo studio dell'avv. Umberto Zucconelli, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli OR
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore delle parti concludeva come da verbali e atti di causa.
Veniva quindi trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di Cancelleria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto depositato il 20.03.2025, e Parte_1 [...]
premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in Parte_2
CA (Na) il 05.10.1996, ed evidenziando che dalla loro unione erano nati tre figli
– ossia (il 30.05.2000), (il 23.07.2001) e (il 25.06.2003) – Per_1 Per_2 Per_3 chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Precisavano infatti che tale richiesta si giustificava poiché i coniugi avevano posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale omologata dal Tribunale di Napoli
OR con decreto del 25.05.2017 (Rg. n. 1409/2017), depositato in Cancelleria il
30.05.2017, e tra gli stessi non si era più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale.
I ricorrenti comparivano figurativamente dinanzi al Giudice delegato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice delegato alla trattazione, pertanto, riservava la decisione al Collegio.
Veniva quindi trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di Cancelleria.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Deve infatti ritenersi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli OR (21.04.2017) nel procedimento avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi (Rg. n. 1409/2017), e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che si trascrivono di seguito in corsivo:
a) confermare le condizioni di cui all'omologa della separazione consensuale resa all'esito del giudizio tenutosi presso il Tribunale di Napoli OR, recante r.g. n°
1409/2017, cron. 5811/2017, tranne per le spese scolastiche, essendo queste, ormai, inesistenti, e per la casa coniugale, ormai lasciata da entrambi;
pag. 2/3 b) ordinare all'Ufficiale di stato civile l'annotazione della sentenza.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di porle a fondamento della decisione.
Occorre infine disporre le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, le spese vanno dichiarate non ripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CA
(Na) il 05.10.1996 tra nata a [...] il Parte_1
28.12.1977, e , nata a [...] il [...], alle condizioni Parte_2 concordate di cui al ricorso introduttivo e riportate in parte motiva, ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA (Na) - (atto n. 41, parte
II, serie A, anno 1996) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) spese non ripetibili
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 10.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
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