Art. 4.
Fino all'entrata in vigore dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia dai trecentoquindici seggi di senatore da assegnare alle Regioni, saranno previamente detratti i tre seggi di senatore previsti dall' articolo 1 della, legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1 .
Fino all'entrata in vigore dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia dai trecentoquindici seggi di senatore da assegnare alle Regioni, saranno previamente detratti i tre seggi di senatore previsti dall' articolo 1 della, legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1 .