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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/10/2025, n. 3642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3642 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 11856/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia quale giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N.11856/2022 R. Gen. Aff Cont., avente ad oggetto:
“Lesione personale” vertente:
TRA
, nato il [...] a [...] e residente in Parte_1
PI (Sa) alla via Contrada Catiello Snc, c.f. , rapp.to e C.F._1 difeso, giusta procura rilasciata su separato atto, dall'avv.to Germaine Popolo (c.f.
), presso il cui studio elett.te domiciliata in Torre C.F._2
Annunziata al C.so Umberto I, 182;
-parte attrice- CONTRO
, in persona del Sindaco p.t., con sede in Cardito Controparte_1
(Na), alla Piazza Garibaldi n. 10, elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Angelo Scarano (P. Iva sito in Frattamaggiore (Na), alla Via P.M. Vergara P.IVA_1
n. 24, che lo rapp.ta e difende giusta procura in calce l'atto di costituzione;
- parte convenuta-
*** CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 26.06.25.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009. 1. Con atto di citazione notificato in data 11.11.22 il sig. conveniva Parte_1 innanzi al Tribunale di Napoli Nord il per sentirlo condannare Controparte_1 al pagamento in suo favore della somma contenuta nella misura di € 26.282,50, a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla sua persona derivati dal sinistro verificatosi in data 26.11.2021.
n.11856/2022 r.g.a.c. Pagina 1 di 11 N. 11856/2022 R.G.A.C.
Segnatamente, l'attore asseriva che il giorno 26.11.2021 alle ore 14:30 circa in Cardito (Na), mentre percorreva a piedi via Pisacane sul marciapiedi lungo il margine destro della carreggiata , con direzione Corso Umberto I di Caivano, giunto all'altezza del civico 16, a causa del dissesto del manto stradale, precisamente di una buca/sconnessione non segnalata, nonché ricoperta da fogliame e detriti, inciampava e rovinava al suolo. A seguito del sinistro de quo, l'attore deduceva di aver riportato lesioni personali che ne richiedevano il trasporto presso il P.S. dell'Ospedale di Giugliano in Campania (Na) per essere sottoposto alle cure del caso, ove i sanitari riscontravano “vasta ferita lacero contusa con perdita di sostanza al I dito mano dx con movimenti conservati;
ferita lacero contusa III dito mano dx con frattura ungueale;
escoriazioni V dito mano dx;
escoriazioni mano sx;
ferita lacero contusa II dito mano dx con frattura ungueale; escoriazioni IV e V dito mano dx.” (cfr. referto in atti). Seguivano ulteriori cure, terapie e un intervento eseguito presso l'AOU Federico II di Napoli ove rilevava che subiva l'amputazione apicale del pollice destro. Lamentava l'attore che dal sinistro dedotto in lite fosse derivata una compromissione dell'ordinario stile di vita, nonché dell'attività lavorativa, giacché rilevava svolgere mansioni di ufficio, quale impiegato pubblico alle dipendenze di un gestore del servizio idrico, che richiedevano utilizzo di pc e strumentazioni tecnologiche, rese difficoltose dall'amputazione del pollice derivato dal sinistro de quo. Tanto premesso, ascriveva la responsabilità dell'evento da attribuirsi alla totale mancanza di manutenzione e custodia da parte del Comune di Cardito (NA), quale proprietario della sede stradale ove presente la “buca” che nelle circostanze di tempo e di luogo asserite ribadiva essere ricoperta da fogliame e quindi non visibile, responsabilità che sussumeva ricompresa nelle fattispecie di cui all'art. 2051c.c. Quanto alla determinazione del danno non patrimoniale, deduceva essere residuati postumi di carattere permanente nella misura dell'8%, un'invalidità totale di 20 gg., ITT di 30 gg al 75%ed un ITP di 30 gg al 50%, di guisa che quantificava il danno pari ad € 26.282,50, oltre danno morale, esistenziale. Tutto quanto premesso citava l'ente convenuto in epigrafe indicato, a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 15.02.2023 e concludeva : - accertare e dichiarare la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 cc nella causazione Controparte_1 dell'evento occorso al sig. e nella produzione dei danni patrimoniali e non patrimoniali Pt_1 subiti dall'attore, quantificati in € 26.282,50, o in quella diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al danno esistenziale da quantificarsi in via equitativa e al danno patrimoniale che ci si riserva di documentare in corso di causa;
- per l'effetto, condannare il convenuto Ente al risarcimento in favore dell'istante a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, nella misura di € 26.282,50 od in quella che verrà quantificata in corso di giudizio, ovvero in quella somma, maggiore o minore, che il Giudice adito riterrà di determinare, anche, ove d'uopo, in via d'equità; oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese di lite, con attribuzione.
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Si costituiva in giudizio il , in persona del legale Sindaco p.t., il Controparte_1 quale, disconoscendo qualsiasi responsabilità addebitata nella fattispecie “de qua” e deducendo l'improcedibilità, l'inammissibilità, l'improponibilità nonché l'assoluta infondatezza della domanda sia in punto di an che di quantum debeatur, ne chiedeva il rigetto. In via preliminare eccepiva la nullità della domanda proposta ex adverso ex art.164 cpc, per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c. Nel merito contestava l'an debeatur, in quanto rilevava non provati i fatti addotti in citazione, sia nella loro realtà ontologica che nelle modalità di accadimento, in violazione dell'onere probatorio ex art 2697 c.c. Resisteva ad ogni addebito di responsabilità sia in merito all'ascrivibilità dell'occorso nelle ipotesi contemplate dall'art. 2051 c.c., nonché dall'art 2043 c.c.. Di contro, imputava la responsabilità di quanto presumibilmente occorso, al comportamento distratto ed imprudente del sig. In merito alla quantificazione del danno lamentato, Parte_1 contestava le richieste economiche formulate in citazione perché non provate. Concludeva: - in via preliminare e pregiudiziale dichiarare la improcedibilità, inammissibilità, nullità ed improponibilità dell'atto di citazione;
-nel merito rigettare la domanda poiché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata;
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori conclusioni, accertare la reale entità e qualità dei danni lamentati dall'attore, quantificando il risarcimento nella misura che verrà ritenuta di giustizia, con applicazione del principio del concorso di colpa contenuto nell'art. 1227, comma I, c.c.,; - in via istruttoria, e senza minimamente invertire l'onere della prova, si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova contraria a quella eventualmente articolata dall'istante sulle stesse circostanze con gli stessi testi indicati da parte attrice nonché a quella diretta sulle circostanze e con i testi che ci si riserva di indicare, con ulteriore riserva di formulare ogni altra richiesta istruttoria che si rendesse necessaria. In caso di nomina di CTU, demandargli la verifica preliminare della compatibilità delle lesioni riscontrate;
-condannare l'istante al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite. Disposta la trattazione scritta secondo le modalità telematiche previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (conv. in Legge n. 27/2020) come modificato dall'art. 221 D.L. 34/2020, ritualmente instaurato il contraddittorio processuale, concessi i termini di cui all'art 183 co. 6 cpc., il giudizio veniva rinviato all'udienza per la valutazione delle istanze istruttorie del 30.10.23. ammesse le prove orali come da ordinanza istruttoria in atti, all'udienza del 5.12.2024, compariva e veniva escussa la teste di parte attrice Disattesa l'istanza di escussione del Testimone_1 sig. in luogo del teste indicato sig. per le ragioni Controparte_2 Controparte_3 di cui all'ordinanza istruttoria dell'8.1.2025; ritenuta la controversia matura per la decisione, senza necessità di svolgimento di ulteriore istruttoria, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.06.2025 e trattenuto in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 cod. proc. civ. 2.In via pregiudiziale di rito va respinta, perché palesemente destituita di fondamento, l'eccezione, formulata dal convenuto di nullità della CP_1 citazione introduttiva del giudizio per asserita genericità della stessa. Invero, la lettura del menzionato atto introduttivo consente agevolmente ed esaurientemente n. 11856/2022 r.g.a.c. Pagina 3 di 11 N. 11856/2022 R.G.A.C.
di ricavare tanto l'oggetto della domanda attorea, nonché la chiara ed esaustiva esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a suo fondamento con le relative conclusioni: alcuna lesione del diritto di difesa delle suddette parti appare, pertanto, concretamente ipotizzabile. In via preliminare va osservato che i fatti come esposti nell'atto di citazione, circa le lesioni, le terapie occorse alla parte attrice, risultano provate dalla documentazione relativa, prodotta ed acquisita agli atti.
Risulta, altresì, agli atti la pec di messa in mora con la richiesta di risarcimento indirizzata da parte attrice all'amministrazione comunale, donde poi adire l'autorità giudiziaria, nonché di invito alla negoziazione assistita del 27.7.22 (cfr. produzione parte attrice). 3. Nel merito mette conto evidenziare che la domanda risarcitoria avanzata dalla parte attrice non meriti accoglimento non avendo fornito adeguata prova degli elementi fattuali posti a fondamento della dispiegata azione risarcitoria. Alla luce della prospettazione operatane da parte attrice, la fattispecie in esame deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ., peraltro invocato dalla stessa. In tema di responsabilità da cose in custodia la Corte di Cassazione, in virtù dei principi consolidatisi nel tempo, ha avuto modo di affermare come l'art. 2051 Cc sottintende un criterio di individuazione della responsabilità che esula da qualsivoglia concetto di colpa, pertanto, grava sul danneggiato l'onere di provare il rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, a prescindere dalla pericolosità o meno della cosa o dalle sue caratteristiche intrinseche;
l'eventuale obiezione afferente ad omissioni, violazioni di legge o a condotte imprudenti del custode rileva ai soli fini dell'imputazione della responsabilità ex art. 2043 Cc, a meno che con la stessa non s'intenda dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di provocare il danno ovvero a supporto del rapporto di causalità tra la cosa e l'evento dannoso;
il caso fortuito, costituito dal fatto naturale o del terzo, deve risultare oggettivamente imprevedibile ed inevitabile, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, senza che possa assumere alcun rilievo la diligenza o meno del custode. Tuttavia, l'imprevedibilità risulta comunque concetto necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa e dalla maggiore o minore pericolosità intrinseca della cosa (cfr. Ordinanza n. 18075, II Sezione civile della Corte di Cassazione 10 luglio 2018). Ed invero L'art. 2051 c.c. prevede che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. In ordine al criterio di imputazione della responsabilità a carico del soggetto che abbia in custodia la cosa, la giurisprudenza più recente (cfr. Cass. nn. 472/2003, 27635/2009, 713/2010, 1768/2012, 7125/2013) ne sottolinea il carattere oggettivo, così superando il precedente orientamento (cfr. Cass. n. 3129/1987) che riconduceva la responsabilità del custode al principio generale della colpa, presunto iuris tantum. “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.) ha carattere oggettivo e pertanto perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di
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vigilanza; il nesso di causalità deve essere escluso quando il danno sia ascrivibile al caso fortuito” (Cass. n. 472/2003). La tesi della natura oggettiva della responsabilità in questione merita adesione, anche in considerazione della struttura della norma e della fattispecie ivi prevista;
invero, la norma discorre di danno derivante dalla cosa in quanto tale, prescindendo cioè da un comportamento del custode, che, pertanto, rimane estraneo alla fattispecie. È stato giustamente osservato che la responsabilità de qua si fonda su una relazione tra la cosa ed il custode, non già su un comportamento di quest'ultimo. La giurisprudenza ha, altresì, precisato che, ai fini della sussistenza della responsabilità, non è necessario che la cosa sia suscettibile di produrre danni di per sé, ovvero per suo intrinseco potere, essendo sufficiente che il danno si sia verificato nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa stessa, ovvero per l'insorgenza in questa di un meccanismo dannoso, anche se provocato da elementi esterni (sul punto cfr. Cass. nn. 4480/2001 e 5814/1998). Così ricostruita la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ove una persona assuma di aver subito danni da una cosa in custodia altrui, essa sarà tenuta a provare in giudizio solo l'esistenza del rapporto di causalità fra la cosa e l'evento, spettando, invece, al convenuto l'onere di dimostrare il caso fortuito. La nozione di caso fortuito viene intesa nel senso più ampio, rientrando in essa sia il fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (Cass. n. 10556/1998) sia la colpa del danneggiato (Cass. n. 5578/2003), purché intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. n. 4237/1990). Ciò premesso in termini generali, non è più controversa l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nei confronti delle Pubbliche Amministrazione con riguardo ai danni subiti dagli utenti di beni pubblici demaniali o patrimoniali (strade e autostrade, fiumi, laghi, strade ferrate). Secondo un primo, tradizionale, orientamento della Corte di Cassazione l'esistenza di un uso generale e diretto del bene da parte di un rilevante numero di utenti congiunta alla notevole estensione del bene stesso veniva automaticamente ritenuta idonea ad escludere l'applicabilità della precitata norma (cfr. Cass. n. 809/1995, n. 1505/2001 e n. 16356/2002). La ratio di siffatta esclusione veniva individuata nell'impossibilità tecnica e pratica di operare un controllo efficace su tutta l'estensione del bene (Cass. n. 5990/1998) e, quindi, nell'impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo in bene soggetto all'uso diretto di un rilevante numero di persone. Il titolo della responsabilità in capo alla P.A., per tale tesi, non poteva che essere costituito dalla violazione del generale principio del neminem laedere posto dall'art. 2043 c.c. e detta responsabilità era configurabile a condizione che venisse provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso, ovvero l'esistenza della cd. insidia o trabocchetto (Cass. n. 16179/2001).
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Secondo un orientamento più recente , nato sulla scia delle critiche provenienti da larga parte della dottrina - per cui l'esclusione si risolveva in un privilegio per la P.A. - nell'art. 2051 c.c. non si rinvengono indici rivelatori di una peculiarità del trattamento da riservarsi alla P.A., pertanto, “la demanialità o patrimonialità del bene, l'essere esso adibito ad uso generale o diretto (sia pure mediato da provvedimento ammissivo della P.A. o da stipulazione di un vero e proprio rapporto contrattuale con essa) e la sua notevole estensione non comportano di per sé l'esclusione dell'applicabilità della norma dell'art. 2051 c.c., ma implicano soltanto che, nell'applicazione di tale norma e, quindi, nell'individuazione delle condizioni alle quali la P.A. può ritenersi esente da responsabilità in base ad essa, quelle caratteristiche debbano indurre una particolare valutazione delle condizioni normativamente previste per tale applicazione, in modo che venga considerata la possibilità che la situazione pericolosa originatasi dal bene può determinarsi in vari modi, i quali non si rapportano tutti alla stessa maniera con le implicazioni che comporta il dovere di custodia della P.A. in relazione al bene di cui trattasi e particolarmente quello di vigilare affinché dalla cosa o sulla cosa non si origini quella situazione” (Cass. n. 19653/2004). Con riferimento al demanio stradale si è, quindi, affermato che “non pare revocabile in dubbio che la possibilità o l'impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza - dalle quali rispettivamente dipendono l'applicabilità o la non applicabilità dell'art. 2051 c.c. - non si atteggiano univocamente in relazione ad ogni tipo di strada. E ciò non solo in relazione alla loro estensione, ma anche alle loro caratteristiche, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che la connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico volta a volta appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti” (Cass. n. 298/2003). Così, riguardo alle strade poste all'interno dell'abitato, la Suprema Corte ha concluso per la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c., affermando la sussistenza in capo all'ente non solo dell'obbligo di manutenzione, come stabilito dall'art. 5 r.d. 15.11.1923 n. 2506, ma anche quello della custodia (cfr. Cass. nn. 11749/1998 e 8588/1997 e, nella giurisprudenza di merito, Trib. Termini Imprese, Sezione distaccata di Cefalù, 15.05.2001 e Trib. Monza 24.05.2001). Si è correttamente affermato che “l'attribuzione ex lege alla P.A. della proprietà di alcuni beni, fra i quali appunto le strade, risponde proprio all'esigenza di attribuirne la proprietà e, quindi, la custodia all'unico soggetto astrattamente idoneo a consentirne l'uso più adatto e la migliore gestione”. In altre parole, è l'ordinamento stesso che, mediante l'attribuzione della proprietà e dell'onere di manutenzione delle strade poste all'interno dell'abitato urbano al
attribuisce all'ente pubblico il governo della cosa, sul presupposto che questi sia l'unico CP_1 soggetto concretamente in grado di provvedere a controllare le modalità di uso e la corretta conservazione. Viceversa, se si dovesse ritenere che la P.A. non può essere considerata in grado di esercitare la custodia richiesta ad ogni soggetto giuridico per evitare che dai beni su cui ha un potere di fatto e giuridico derivino danni ad altri soggetti, verrebbe meno la stessa ragione giustificativa dell'attribuzione della proprietà dei beni medesimi alla Pubblica Amministrazione. Peraltro, l'assunto secondo cui il deficit di manutenzione può integrare un fatto costitutivo della responsabilità dell'amministrazione solo allorché da esso consegua la creazione o, meglio, il mantenimento di una situazione di insidia o trabocchetto, comporta l'effetto sproporzionato di
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ritenere irrilevante, sotto il profilo della responsabilità iure privatorum, tutte le situazioni di più grave assenza di manutenzione. Da ciò conseguirebbe, infatti, che situazioni di evidente carenza di manutenzione del manto stradale, o di presenza di pericoli di rilevanti dimensioni non potrebbero costituire insidia o trabocchetto, perché agevolmente percepibili dal cittadino danneggiato…Nell'ambito di siffatta responsabilità, peraltro, il problema della visibilità e riconoscibilità del pericolo, se da un lato non è idoneo ad escludere in via di principio la responsabilità dell'ente pubblico, rientra in gioco ai fini della valutazione dell'eventuale concorso nel danno del fatto colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c.” (Trib. Termini Imerese, Sezione distaccata di Cefalù, 15.05.2001). La tesi è stata ulteriormente sviluppata sino all'affermazione dell'applicabilità tout court dell'art. 2051 c.c., ovvero a prescindere dall'estensione della strada, dal suo uso generalizzato e dalla sua posizione all'interno della perimetrazione urbana (Cass. n. 15042/2008 secondo cui le peculiarità vanno individuate non solo e non tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su di esso e sul comportamento degli utenti, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi). L'opzione per l'una o l'altra tesi non è priva di rilevanza pratica sul piano dell'onere della prova. Infatti, se si ritiene applicabile l'art. 2043 c.c. il danneggiato (ad es. il conducente coinvolto in un sinistro stradale) dovrà provare il fatto, l'esistenza dell'insidia ed il nesso causale tra l'insidia ed il danno. Invece, opinando per l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., il danneggiato potrà limitarsi a provare l'evento dannoso ed il nesso causale tra la cosa e la sua verificazione, dovendo, poi, l'ente proprietario del bene dimostrare il caso fortuito.
Ritiene questa giudicante di aderire al secondo e più recente orientamento e, pertanto, di ritenere applicabile l'art. 2051 c.c. nella fattispecie in esame, trattandosi, oltretutto, di sinistro occorso lungo una strada comunale posta all'interno del centro abitato. Si è sopra accennato che nella fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c. il caso fortuito comprende sia il fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno sia la colpa del danneggiato. Riguardo, in particolare, al comportamento colposo del danneggiato si è affermato che “allorché peraltro la cosa svolge solo ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere determinata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cd. fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione
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di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno ed escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.” (Cass. n. 584/2001). In altri termini il fatto che una persona agisce come membro di un determinato gruppo sociale comporta l'assunzione della responsabilità di saper riconoscere ed affrontare determinati pericoli secondo lo standard di diligenza e capacità del gruppo. Orbene, applicando le predette coordinate ermeneutiche al caso in esame, deve evidenziarsi come nella fattispecie in esame l'esame complessivo delle risultanze processuali e del materiale probatorio acquisito non consente in primo luogo di ritenere raggiunta la prova del fatto storico per come narrato da parte attrice e posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio. L'attore non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione, in termini certi ed inequivoci, dell'effettivo verificarsi del sinistro de quo secondo le modalità descritte in citazione, ed in particolare della riconducibilità eziologica delle lesioni personali subite alla buca/ disconnessione posta sulla strada comunale. Orbene, all'esito dell'istruttoria emergono evidenti omissioni ed incongruenze nella ricostruzione dello svolgimento della vicenda con riguardo alle effettive modalità attraverso cui sarebbe avvenuta la caduta al suolo del Pt_1
Sul punto la prova testimoniale assunta ha restituito una ricostruzione fattuale incerta e lacunosa con riguardo alla precisa dinamica causale del sinistro. Ed invero, la teste , escussa all'udienza del 5.12.2024, dichiarava: “era Testimone_1 il 26.11.2021 avevo appuntamento con mio fratello, mio fratello aveva parcheggiato in via Pisacane comune di mi aveva telefonato e mi stava dicendo che mi veniva a prendere;
io CP_1 ho detto che l'avrei raggiunto io in quanto ero già nei pressi di un centro commerciale che si chiama la masseria;
io l'ho raggiunto a piedi, percorrevo la strada di uscita dalla Masseria che conduceva verso il corso Umberto, mio fratello lo vedevo la lontano;
mio fratello stava lungo il margine della carreggiata lato destro suo, non so quantificare a che distanza mi trovavo da mio fratello ho visto che all'improvviso è caduto, è inciampato, è caduto di lato, l'ho visto mettere la mano destra a terra;
da lontano non ho visto dove è caduto o in corrispondenza di cosa, mi sono avvicinata e ho visto che vi era una sconnessione, c'era un buco sul marciapiede, era coperto da foglie, da poco aveva smesso di piovere vi erano foglie e detriti;
mio fratello lamentava dolore al pollice destro, e aveva una brutta ferita alla mano;
non abbiamo avuto la lucidità di chiamare le autorità e svolgendo la professione di infermiera ho ritenuto di portarlo con mezzi propri con la sua macchina presso l'ospedale dove lavoro;
mio fratello era venuto con un suo amico che non conoscevo, dopo ho saputo che si chiamasse . Su CP_2 domande a prova contraria, la teste rispondeva: “1)mio fratello si trovava sul marciapiede, vi erano macchine che circolavano sulla carreggiata prospiciente dove è caduto mio fratello, 2) nel momento in cui si verificava il fatto io ero lì a distanza come vi ho detto;
ero a meno di 100 metri, 50 metri in linea d'aria, vedevo la sagoma di mio fratello;
l'ho visto
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inciampare mi sono avvicinata e ho visto la buca, mio fratello camminava normalmente;
non correva” (cfr. verbale udienza istruttoria del 5.12.24). Alla luce di quanto emerso dalla testimonianza resa non si comprende con precisione in che modo sarebbe avvenuto l'inciampo dell'attore ed in che modo lo stesso, perdendo l'equilibrio, sarebbe caduto al suolo. Ed invero, la teste escussa riferiva di aver visto la scena della caduta “da lontano non ho visto dove è caduto o in corrispondenza di cosa”. Le risultanze istruttorie complessivamente esaminate non consentono di ritenere dimostrate con certezza le concrete modalità attraverso cui la presunta buca del marciapiede- peraltro dedotta ma non suffragata da alcun'allegazione- avrebbe esplicato un'efficacia causale determinante nel cagionare il ferimento del Pt_1
A fronte di un quadro istruttorio lacunoso ed incerto, alcuna significativa utilità probatoria avrebbe avuto la pur richiesta CTU, atteso che essa si pone quale elemento di completamento agli atti e documenti offerti dalla parte attrice, la quale, non ha offerto ben vedere all'interprete sulla scorta della sua prospettazione e sulla scorta del teste escusso la esatta dinamica dell'evento. Ed invero “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.”(cfr.cass.civ. Sez. 3, Sentenza n. 3191 del 14/02/2006 (Rv. 590615 - 01). A fronte delle evidenziate lacune ed incertezze probatorie, nessun ulteriore elemento di prova è stato possibile rinvenire dalle altre emergenze istruttorie, che fosse utile a consentire una adeguata e chiara ricostruzione della vicenda storica. Sul tema la giurisprudenza ha chiarito che “è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11526 del 11.05.2017 (Rv. 644282). Da ciò discende che nei casi, come quello in esame, in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte intanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante alla luce di vari fattori quali, la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo n. 11856/2022 r.g.a.c. Pagina 9 di 11 N. 11856/2022 R.G.A.C.
scopo, nonché ogni altra (ulteriore) circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (v. ad es. Cass. 6306/13, Cass. 11526/17, Cass. 2480/18, Cass. 27724/18, Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
In definitiva, sulla scorta della istruttoria espletata non può escludersi che l'evento lesivo debba essere in imputato ad esclusiva responsabilità dell'attore per essersi posto volontariamente in condizioni di “rischio elettivo”, mediante una condotta che ha reciso qualsiasi prospettabile nesso causale tra le condizioni dei luoghi e la successiva caduta, rendendo inconfigurabile la responsabilità del proprietario sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. Ed invero, in virtù della previsione di cui all'art. 2043 c.c., ai sensi del quale
“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”, si verte in tema di responsabilità extracontrattuale per fatto illecito, in relazione al quale deve dirsi che colui che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento di un danno patito, deve provare non solo i fatti costitutivi della pretesa avanzata, ma anche la riconducibilità agli stessi del comportamento di chi assume esserne l'autore, il nesso causale tra il fatto illecito e il danno subìto. Secondo la regola di riparto degli oneri probatori posta dall'art. 2697 c.c., è a carico del danneggiato l'onere di dimostrare la ricorrenza del fatto illecito in tutte le sue componenti e ciò significa che il danneggiato deve provare l'esistenza del fatto storico, di un fatto illecito, l'imputabilità soggettiva dello stesso a chi egli indica quale autore, il danno ingiusto e il nesso di causalità tra il fatto illecito e il danno subito. È principio consolidato quello per il quale “Spetta a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità tra questo e comportamento che assume averlo cagionato, perché il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e pertanto, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere della relativa prova incombe sull'attore.” (Cass. Civ., sez.
3, Sentenza n. 7026 del 23/05/2001). Quindi, anche in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., la parte danneggiata ha l'onere di provare gli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva, mentre l'altra parte ha l'onere di dimostrare o il concorso di colpa o la presenza di un caso fortuito che interrompa la relazione di causalità tra l'evento e il comportamento (cfr. Cass. Civ. sez. 3, Sentenza n. 390 del 11.01.2008; Cass. Civ. n. 11946/2013). Va precisato invero che non appaiono neppure riscontrarsi con sufficiente grado di certezza probatoria, gli elementi oggettivi dell'illecito dedotto, dagli elementi di prova offerti da parte attrice. Pertanto, alla luce delle evidenziate incongruenze la domanda deve ritenersi infondata, non avendo l'attore fornito convincente prova -al cui onere è soggetto, ex art. 2697 cod. proc. civ.-. di guisa che va disattesa.
4. Sulle spese. La soccombenza dell'istante impone, da ultimo, la sua condanna a rifondere le spese processuali sostenute dalla controparte, liquidate in dispositivo in considerazione dell'attività processuale concretamente svolta e dei parametri previsti dal D.M. 55/2014.
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P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1-RIGETTA integralmente la domanda attorea, per le ragioni di cui in motivazione;
2- ON parte attrice, al pagamento, in favore del , Controparte_1 in persona del Sindaco p.t., delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 22/10/2025
IL GIUDICE
(dott. ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia quale giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N.11856/2022 R. Gen. Aff Cont., avente ad oggetto:
“Lesione personale” vertente:
TRA
, nato il [...] a [...] e residente in Parte_1
PI (Sa) alla via Contrada Catiello Snc, c.f. , rapp.to e C.F._1 difeso, giusta procura rilasciata su separato atto, dall'avv.to Germaine Popolo (c.f.
), presso il cui studio elett.te domiciliata in Torre C.F._2
Annunziata al C.so Umberto I, 182;
-parte attrice- CONTRO
, in persona del Sindaco p.t., con sede in Cardito Controparte_1
(Na), alla Piazza Garibaldi n. 10, elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Angelo Scarano (P. Iva sito in Frattamaggiore (Na), alla Via P.M. Vergara P.IVA_1
n. 24, che lo rapp.ta e difende giusta procura in calce l'atto di costituzione;
- parte convenuta-
*** CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 26.06.25.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009. 1. Con atto di citazione notificato in data 11.11.22 il sig. conveniva Parte_1 innanzi al Tribunale di Napoli Nord il per sentirlo condannare Controparte_1 al pagamento in suo favore della somma contenuta nella misura di € 26.282,50, a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla sua persona derivati dal sinistro verificatosi in data 26.11.2021.
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Segnatamente, l'attore asseriva che il giorno 26.11.2021 alle ore 14:30 circa in Cardito (Na), mentre percorreva a piedi via Pisacane sul marciapiedi lungo il margine destro della carreggiata , con direzione Corso Umberto I di Caivano, giunto all'altezza del civico 16, a causa del dissesto del manto stradale, precisamente di una buca/sconnessione non segnalata, nonché ricoperta da fogliame e detriti, inciampava e rovinava al suolo. A seguito del sinistro de quo, l'attore deduceva di aver riportato lesioni personali che ne richiedevano il trasporto presso il P.S. dell'Ospedale di Giugliano in Campania (Na) per essere sottoposto alle cure del caso, ove i sanitari riscontravano “vasta ferita lacero contusa con perdita di sostanza al I dito mano dx con movimenti conservati;
ferita lacero contusa III dito mano dx con frattura ungueale;
escoriazioni V dito mano dx;
escoriazioni mano sx;
ferita lacero contusa II dito mano dx con frattura ungueale; escoriazioni IV e V dito mano dx.” (cfr. referto in atti). Seguivano ulteriori cure, terapie e un intervento eseguito presso l'AOU Federico II di Napoli ove rilevava che subiva l'amputazione apicale del pollice destro. Lamentava l'attore che dal sinistro dedotto in lite fosse derivata una compromissione dell'ordinario stile di vita, nonché dell'attività lavorativa, giacché rilevava svolgere mansioni di ufficio, quale impiegato pubblico alle dipendenze di un gestore del servizio idrico, che richiedevano utilizzo di pc e strumentazioni tecnologiche, rese difficoltose dall'amputazione del pollice derivato dal sinistro de quo. Tanto premesso, ascriveva la responsabilità dell'evento da attribuirsi alla totale mancanza di manutenzione e custodia da parte del Comune di Cardito (NA), quale proprietario della sede stradale ove presente la “buca” che nelle circostanze di tempo e di luogo asserite ribadiva essere ricoperta da fogliame e quindi non visibile, responsabilità che sussumeva ricompresa nelle fattispecie di cui all'art. 2051c.c. Quanto alla determinazione del danno non patrimoniale, deduceva essere residuati postumi di carattere permanente nella misura dell'8%, un'invalidità totale di 20 gg., ITT di 30 gg al 75%ed un ITP di 30 gg al 50%, di guisa che quantificava il danno pari ad € 26.282,50, oltre danno morale, esistenziale. Tutto quanto premesso citava l'ente convenuto in epigrafe indicato, a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 15.02.2023 e concludeva : - accertare e dichiarare la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 cc nella causazione Controparte_1 dell'evento occorso al sig. e nella produzione dei danni patrimoniali e non patrimoniali Pt_1 subiti dall'attore, quantificati in € 26.282,50, o in quella diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al danno esistenziale da quantificarsi in via equitativa e al danno patrimoniale che ci si riserva di documentare in corso di causa;
- per l'effetto, condannare il convenuto Ente al risarcimento in favore dell'istante a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, nella misura di € 26.282,50 od in quella che verrà quantificata in corso di giudizio, ovvero in quella somma, maggiore o minore, che il Giudice adito riterrà di determinare, anche, ove d'uopo, in via d'equità; oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese di lite, con attribuzione.
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Si costituiva in giudizio il , in persona del legale Sindaco p.t., il Controparte_1 quale, disconoscendo qualsiasi responsabilità addebitata nella fattispecie “de qua” e deducendo l'improcedibilità, l'inammissibilità, l'improponibilità nonché l'assoluta infondatezza della domanda sia in punto di an che di quantum debeatur, ne chiedeva il rigetto. In via preliminare eccepiva la nullità della domanda proposta ex adverso ex art.164 cpc, per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c. Nel merito contestava l'an debeatur, in quanto rilevava non provati i fatti addotti in citazione, sia nella loro realtà ontologica che nelle modalità di accadimento, in violazione dell'onere probatorio ex art 2697 c.c. Resisteva ad ogni addebito di responsabilità sia in merito all'ascrivibilità dell'occorso nelle ipotesi contemplate dall'art. 2051 c.c., nonché dall'art 2043 c.c.. Di contro, imputava la responsabilità di quanto presumibilmente occorso, al comportamento distratto ed imprudente del sig. In merito alla quantificazione del danno lamentato, Parte_1 contestava le richieste economiche formulate in citazione perché non provate. Concludeva: - in via preliminare e pregiudiziale dichiarare la improcedibilità, inammissibilità, nullità ed improponibilità dell'atto di citazione;
-nel merito rigettare la domanda poiché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata;
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori conclusioni, accertare la reale entità e qualità dei danni lamentati dall'attore, quantificando il risarcimento nella misura che verrà ritenuta di giustizia, con applicazione del principio del concorso di colpa contenuto nell'art. 1227, comma I, c.c.,; - in via istruttoria, e senza minimamente invertire l'onere della prova, si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova contraria a quella eventualmente articolata dall'istante sulle stesse circostanze con gli stessi testi indicati da parte attrice nonché a quella diretta sulle circostanze e con i testi che ci si riserva di indicare, con ulteriore riserva di formulare ogni altra richiesta istruttoria che si rendesse necessaria. In caso di nomina di CTU, demandargli la verifica preliminare della compatibilità delle lesioni riscontrate;
-condannare l'istante al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite. Disposta la trattazione scritta secondo le modalità telematiche previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (conv. in Legge n. 27/2020) come modificato dall'art. 221 D.L. 34/2020, ritualmente instaurato il contraddittorio processuale, concessi i termini di cui all'art 183 co. 6 cpc., il giudizio veniva rinviato all'udienza per la valutazione delle istanze istruttorie del 30.10.23. ammesse le prove orali come da ordinanza istruttoria in atti, all'udienza del 5.12.2024, compariva e veniva escussa la teste di parte attrice Disattesa l'istanza di escussione del Testimone_1 sig. in luogo del teste indicato sig. per le ragioni Controparte_2 Controparte_3 di cui all'ordinanza istruttoria dell'8.1.2025; ritenuta la controversia matura per la decisione, senza necessità di svolgimento di ulteriore istruttoria, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.06.2025 e trattenuto in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 cod. proc. civ. 2.In via pregiudiziale di rito va respinta, perché palesemente destituita di fondamento, l'eccezione, formulata dal convenuto di nullità della CP_1 citazione introduttiva del giudizio per asserita genericità della stessa. Invero, la lettura del menzionato atto introduttivo consente agevolmente ed esaurientemente n. 11856/2022 r.g.a.c. Pagina 3 di 11 N. 11856/2022 R.G.A.C.
di ricavare tanto l'oggetto della domanda attorea, nonché la chiara ed esaustiva esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a suo fondamento con le relative conclusioni: alcuna lesione del diritto di difesa delle suddette parti appare, pertanto, concretamente ipotizzabile. In via preliminare va osservato che i fatti come esposti nell'atto di citazione, circa le lesioni, le terapie occorse alla parte attrice, risultano provate dalla documentazione relativa, prodotta ed acquisita agli atti.
Risulta, altresì, agli atti la pec di messa in mora con la richiesta di risarcimento indirizzata da parte attrice all'amministrazione comunale, donde poi adire l'autorità giudiziaria, nonché di invito alla negoziazione assistita del 27.7.22 (cfr. produzione parte attrice). 3. Nel merito mette conto evidenziare che la domanda risarcitoria avanzata dalla parte attrice non meriti accoglimento non avendo fornito adeguata prova degli elementi fattuali posti a fondamento della dispiegata azione risarcitoria. Alla luce della prospettazione operatane da parte attrice, la fattispecie in esame deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ., peraltro invocato dalla stessa. In tema di responsabilità da cose in custodia la Corte di Cassazione, in virtù dei principi consolidatisi nel tempo, ha avuto modo di affermare come l'art. 2051 Cc sottintende un criterio di individuazione della responsabilità che esula da qualsivoglia concetto di colpa, pertanto, grava sul danneggiato l'onere di provare il rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, a prescindere dalla pericolosità o meno della cosa o dalle sue caratteristiche intrinseche;
l'eventuale obiezione afferente ad omissioni, violazioni di legge o a condotte imprudenti del custode rileva ai soli fini dell'imputazione della responsabilità ex art. 2043 Cc, a meno che con la stessa non s'intenda dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di provocare il danno ovvero a supporto del rapporto di causalità tra la cosa e l'evento dannoso;
il caso fortuito, costituito dal fatto naturale o del terzo, deve risultare oggettivamente imprevedibile ed inevitabile, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, senza che possa assumere alcun rilievo la diligenza o meno del custode. Tuttavia, l'imprevedibilità risulta comunque concetto necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa e dalla maggiore o minore pericolosità intrinseca della cosa (cfr. Ordinanza n. 18075, II Sezione civile della Corte di Cassazione 10 luglio 2018). Ed invero L'art. 2051 c.c. prevede che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. In ordine al criterio di imputazione della responsabilità a carico del soggetto che abbia in custodia la cosa, la giurisprudenza più recente (cfr. Cass. nn. 472/2003, 27635/2009, 713/2010, 1768/2012, 7125/2013) ne sottolinea il carattere oggettivo, così superando il precedente orientamento (cfr. Cass. n. 3129/1987) che riconduceva la responsabilità del custode al principio generale della colpa, presunto iuris tantum. “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.) ha carattere oggettivo e pertanto perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di
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vigilanza; il nesso di causalità deve essere escluso quando il danno sia ascrivibile al caso fortuito” (Cass. n. 472/2003). La tesi della natura oggettiva della responsabilità in questione merita adesione, anche in considerazione della struttura della norma e della fattispecie ivi prevista;
invero, la norma discorre di danno derivante dalla cosa in quanto tale, prescindendo cioè da un comportamento del custode, che, pertanto, rimane estraneo alla fattispecie. È stato giustamente osservato che la responsabilità de qua si fonda su una relazione tra la cosa ed il custode, non già su un comportamento di quest'ultimo. La giurisprudenza ha, altresì, precisato che, ai fini della sussistenza della responsabilità, non è necessario che la cosa sia suscettibile di produrre danni di per sé, ovvero per suo intrinseco potere, essendo sufficiente che il danno si sia verificato nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa stessa, ovvero per l'insorgenza in questa di un meccanismo dannoso, anche se provocato da elementi esterni (sul punto cfr. Cass. nn. 4480/2001 e 5814/1998). Così ricostruita la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ove una persona assuma di aver subito danni da una cosa in custodia altrui, essa sarà tenuta a provare in giudizio solo l'esistenza del rapporto di causalità fra la cosa e l'evento, spettando, invece, al convenuto l'onere di dimostrare il caso fortuito. La nozione di caso fortuito viene intesa nel senso più ampio, rientrando in essa sia il fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (Cass. n. 10556/1998) sia la colpa del danneggiato (Cass. n. 5578/2003), purché intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. n. 4237/1990). Ciò premesso in termini generali, non è più controversa l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nei confronti delle Pubbliche Amministrazione con riguardo ai danni subiti dagli utenti di beni pubblici demaniali o patrimoniali (strade e autostrade, fiumi, laghi, strade ferrate). Secondo un primo, tradizionale, orientamento della Corte di Cassazione l'esistenza di un uso generale e diretto del bene da parte di un rilevante numero di utenti congiunta alla notevole estensione del bene stesso veniva automaticamente ritenuta idonea ad escludere l'applicabilità della precitata norma (cfr. Cass. n. 809/1995, n. 1505/2001 e n. 16356/2002). La ratio di siffatta esclusione veniva individuata nell'impossibilità tecnica e pratica di operare un controllo efficace su tutta l'estensione del bene (Cass. n. 5990/1998) e, quindi, nell'impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo in bene soggetto all'uso diretto di un rilevante numero di persone. Il titolo della responsabilità in capo alla P.A., per tale tesi, non poteva che essere costituito dalla violazione del generale principio del neminem laedere posto dall'art. 2043 c.c. e detta responsabilità era configurabile a condizione che venisse provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso, ovvero l'esistenza della cd. insidia o trabocchetto (Cass. n. 16179/2001).
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Secondo un orientamento più recente , nato sulla scia delle critiche provenienti da larga parte della dottrina - per cui l'esclusione si risolveva in un privilegio per la P.A. - nell'art. 2051 c.c. non si rinvengono indici rivelatori di una peculiarità del trattamento da riservarsi alla P.A., pertanto, “la demanialità o patrimonialità del bene, l'essere esso adibito ad uso generale o diretto (sia pure mediato da provvedimento ammissivo della P.A. o da stipulazione di un vero e proprio rapporto contrattuale con essa) e la sua notevole estensione non comportano di per sé l'esclusione dell'applicabilità della norma dell'art. 2051 c.c., ma implicano soltanto che, nell'applicazione di tale norma e, quindi, nell'individuazione delle condizioni alle quali la P.A. può ritenersi esente da responsabilità in base ad essa, quelle caratteristiche debbano indurre una particolare valutazione delle condizioni normativamente previste per tale applicazione, in modo che venga considerata la possibilità che la situazione pericolosa originatasi dal bene può determinarsi in vari modi, i quali non si rapportano tutti alla stessa maniera con le implicazioni che comporta il dovere di custodia della P.A. in relazione al bene di cui trattasi e particolarmente quello di vigilare affinché dalla cosa o sulla cosa non si origini quella situazione” (Cass. n. 19653/2004). Con riferimento al demanio stradale si è, quindi, affermato che “non pare revocabile in dubbio che la possibilità o l'impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza - dalle quali rispettivamente dipendono l'applicabilità o la non applicabilità dell'art. 2051 c.c. - non si atteggiano univocamente in relazione ad ogni tipo di strada. E ciò non solo in relazione alla loro estensione, ma anche alle loro caratteristiche, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che la connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico volta a volta appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti” (Cass. n. 298/2003). Così, riguardo alle strade poste all'interno dell'abitato, la Suprema Corte ha concluso per la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c., affermando la sussistenza in capo all'ente non solo dell'obbligo di manutenzione, come stabilito dall'art. 5 r.d. 15.11.1923 n. 2506, ma anche quello della custodia (cfr. Cass. nn. 11749/1998 e 8588/1997 e, nella giurisprudenza di merito, Trib. Termini Imprese, Sezione distaccata di Cefalù, 15.05.2001 e Trib. Monza 24.05.2001). Si è correttamente affermato che “l'attribuzione ex lege alla P.A. della proprietà di alcuni beni, fra i quali appunto le strade, risponde proprio all'esigenza di attribuirne la proprietà e, quindi, la custodia all'unico soggetto astrattamente idoneo a consentirne l'uso più adatto e la migliore gestione”. In altre parole, è l'ordinamento stesso che, mediante l'attribuzione della proprietà e dell'onere di manutenzione delle strade poste all'interno dell'abitato urbano al
attribuisce all'ente pubblico il governo della cosa, sul presupposto che questi sia l'unico CP_1 soggetto concretamente in grado di provvedere a controllare le modalità di uso e la corretta conservazione. Viceversa, se si dovesse ritenere che la P.A. non può essere considerata in grado di esercitare la custodia richiesta ad ogni soggetto giuridico per evitare che dai beni su cui ha un potere di fatto e giuridico derivino danni ad altri soggetti, verrebbe meno la stessa ragione giustificativa dell'attribuzione della proprietà dei beni medesimi alla Pubblica Amministrazione. Peraltro, l'assunto secondo cui il deficit di manutenzione può integrare un fatto costitutivo della responsabilità dell'amministrazione solo allorché da esso consegua la creazione o, meglio, il mantenimento di una situazione di insidia o trabocchetto, comporta l'effetto sproporzionato di
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ritenere irrilevante, sotto il profilo della responsabilità iure privatorum, tutte le situazioni di più grave assenza di manutenzione. Da ciò conseguirebbe, infatti, che situazioni di evidente carenza di manutenzione del manto stradale, o di presenza di pericoli di rilevanti dimensioni non potrebbero costituire insidia o trabocchetto, perché agevolmente percepibili dal cittadino danneggiato…Nell'ambito di siffatta responsabilità, peraltro, il problema della visibilità e riconoscibilità del pericolo, se da un lato non è idoneo ad escludere in via di principio la responsabilità dell'ente pubblico, rientra in gioco ai fini della valutazione dell'eventuale concorso nel danno del fatto colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c.” (Trib. Termini Imerese, Sezione distaccata di Cefalù, 15.05.2001). La tesi è stata ulteriormente sviluppata sino all'affermazione dell'applicabilità tout court dell'art. 2051 c.c., ovvero a prescindere dall'estensione della strada, dal suo uso generalizzato e dalla sua posizione all'interno della perimetrazione urbana (Cass. n. 15042/2008 secondo cui le peculiarità vanno individuate non solo e non tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su di esso e sul comportamento degli utenti, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi). L'opzione per l'una o l'altra tesi non è priva di rilevanza pratica sul piano dell'onere della prova. Infatti, se si ritiene applicabile l'art. 2043 c.c. il danneggiato (ad es. il conducente coinvolto in un sinistro stradale) dovrà provare il fatto, l'esistenza dell'insidia ed il nesso causale tra l'insidia ed il danno. Invece, opinando per l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., il danneggiato potrà limitarsi a provare l'evento dannoso ed il nesso causale tra la cosa e la sua verificazione, dovendo, poi, l'ente proprietario del bene dimostrare il caso fortuito.
Ritiene questa giudicante di aderire al secondo e più recente orientamento e, pertanto, di ritenere applicabile l'art. 2051 c.c. nella fattispecie in esame, trattandosi, oltretutto, di sinistro occorso lungo una strada comunale posta all'interno del centro abitato. Si è sopra accennato che nella fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c. il caso fortuito comprende sia il fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno sia la colpa del danneggiato. Riguardo, in particolare, al comportamento colposo del danneggiato si è affermato che “allorché peraltro la cosa svolge solo ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere determinata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cd. fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione
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di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno ed escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.” (Cass. n. 584/2001). In altri termini il fatto che una persona agisce come membro di un determinato gruppo sociale comporta l'assunzione della responsabilità di saper riconoscere ed affrontare determinati pericoli secondo lo standard di diligenza e capacità del gruppo. Orbene, applicando le predette coordinate ermeneutiche al caso in esame, deve evidenziarsi come nella fattispecie in esame l'esame complessivo delle risultanze processuali e del materiale probatorio acquisito non consente in primo luogo di ritenere raggiunta la prova del fatto storico per come narrato da parte attrice e posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio. L'attore non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione, in termini certi ed inequivoci, dell'effettivo verificarsi del sinistro de quo secondo le modalità descritte in citazione, ed in particolare della riconducibilità eziologica delle lesioni personali subite alla buca/ disconnessione posta sulla strada comunale. Orbene, all'esito dell'istruttoria emergono evidenti omissioni ed incongruenze nella ricostruzione dello svolgimento della vicenda con riguardo alle effettive modalità attraverso cui sarebbe avvenuta la caduta al suolo del Pt_1
Sul punto la prova testimoniale assunta ha restituito una ricostruzione fattuale incerta e lacunosa con riguardo alla precisa dinamica causale del sinistro. Ed invero, la teste , escussa all'udienza del 5.12.2024, dichiarava: “era Testimone_1 il 26.11.2021 avevo appuntamento con mio fratello, mio fratello aveva parcheggiato in via Pisacane comune di mi aveva telefonato e mi stava dicendo che mi veniva a prendere;
io CP_1 ho detto che l'avrei raggiunto io in quanto ero già nei pressi di un centro commerciale che si chiama la masseria;
io l'ho raggiunto a piedi, percorrevo la strada di uscita dalla Masseria che conduceva verso il corso Umberto, mio fratello lo vedevo la lontano;
mio fratello stava lungo il margine della carreggiata lato destro suo, non so quantificare a che distanza mi trovavo da mio fratello ho visto che all'improvviso è caduto, è inciampato, è caduto di lato, l'ho visto mettere la mano destra a terra;
da lontano non ho visto dove è caduto o in corrispondenza di cosa, mi sono avvicinata e ho visto che vi era una sconnessione, c'era un buco sul marciapiede, era coperto da foglie, da poco aveva smesso di piovere vi erano foglie e detriti;
mio fratello lamentava dolore al pollice destro, e aveva una brutta ferita alla mano;
non abbiamo avuto la lucidità di chiamare le autorità e svolgendo la professione di infermiera ho ritenuto di portarlo con mezzi propri con la sua macchina presso l'ospedale dove lavoro;
mio fratello era venuto con un suo amico che non conoscevo, dopo ho saputo che si chiamasse . Su CP_2 domande a prova contraria, la teste rispondeva: “1)mio fratello si trovava sul marciapiede, vi erano macchine che circolavano sulla carreggiata prospiciente dove è caduto mio fratello, 2) nel momento in cui si verificava il fatto io ero lì a distanza come vi ho detto;
ero a meno di 100 metri, 50 metri in linea d'aria, vedevo la sagoma di mio fratello;
l'ho visto
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inciampare mi sono avvicinata e ho visto la buca, mio fratello camminava normalmente;
non correva” (cfr. verbale udienza istruttoria del 5.12.24). Alla luce di quanto emerso dalla testimonianza resa non si comprende con precisione in che modo sarebbe avvenuto l'inciampo dell'attore ed in che modo lo stesso, perdendo l'equilibrio, sarebbe caduto al suolo. Ed invero, la teste escussa riferiva di aver visto la scena della caduta “da lontano non ho visto dove è caduto o in corrispondenza di cosa”. Le risultanze istruttorie complessivamente esaminate non consentono di ritenere dimostrate con certezza le concrete modalità attraverso cui la presunta buca del marciapiede- peraltro dedotta ma non suffragata da alcun'allegazione- avrebbe esplicato un'efficacia causale determinante nel cagionare il ferimento del Pt_1
A fronte di un quadro istruttorio lacunoso ed incerto, alcuna significativa utilità probatoria avrebbe avuto la pur richiesta CTU, atteso che essa si pone quale elemento di completamento agli atti e documenti offerti dalla parte attrice, la quale, non ha offerto ben vedere all'interprete sulla scorta della sua prospettazione e sulla scorta del teste escusso la esatta dinamica dell'evento. Ed invero “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.”(cfr.cass.civ. Sez. 3, Sentenza n. 3191 del 14/02/2006 (Rv. 590615 - 01). A fronte delle evidenziate lacune ed incertezze probatorie, nessun ulteriore elemento di prova è stato possibile rinvenire dalle altre emergenze istruttorie, che fosse utile a consentire una adeguata e chiara ricostruzione della vicenda storica. Sul tema la giurisprudenza ha chiarito che “è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11526 del 11.05.2017 (Rv. 644282). Da ciò discende che nei casi, come quello in esame, in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte intanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante alla luce di vari fattori quali, la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo n. 11856/2022 r.g.a.c. Pagina 9 di 11 N. 11856/2022 R.G.A.C.
scopo, nonché ogni altra (ulteriore) circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (v. ad es. Cass. 6306/13, Cass. 11526/17, Cass. 2480/18, Cass. 27724/18, Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
In definitiva, sulla scorta della istruttoria espletata non può escludersi che l'evento lesivo debba essere in imputato ad esclusiva responsabilità dell'attore per essersi posto volontariamente in condizioni di “rischio elettivo”, mediante una condotta che ha reciso qualsiasi prospettabile nesso causale tra le condizioni dei luoghi e la successiva caduta, rendendo inconfigurabile la responsabilità del proprietario sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. Ed invero, in virtù della previsione di cui all'art. 2043 c.c., ai sensi del quale
“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”, si verte in tema di responsabilità extracontrattuale per fatto illecito, in relazione al quale deve dirsi che colui che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento di un danno patito, deve provare non solo i fatti costitutivi della pretesa avanzata, ma anche la riconducibilità agli stessi del comportamento di chi assume esserne l'autore, il nesso causale tra il fatto illecito e il danno subìto. Secondo la regola di riparto degli oneri probatori posta dall'art. 2697 c.c., è a carico del danneggiato l'onere di dimostrare la ricorrenza del fatto illecito in tutte le sue componenti e ciò significa che il danneggiato deve provare l'esistenza del fatto storico, di un fatto illecito, l'imputabilità soggettiva dello stesso a chi egli indica quale autore, il danno ingiusto e il nesso di causalità tra il fatto illecito e il danno subito. È principio consolidato quello per il quale “Spetta a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità tra questo e comportamento che assume averlo cagionato, perché il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e pertanto, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere della relativa prova incombe sull'attore.” (Cass. Civ., sez.
3, Sentenza n. 7026 del 23/05/2001). Quindi, anche in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., la parte danneggiata ha l'onere di provare gli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva, mentre l'altra parte ha l'onere di dimostrare o il concorso di colpa o la presenza di un caso fortuito che interrompa la relazione di causalità tra l'evento e il comportamento (cfr. Cass. Civ. sez. 3, Sentenza n. 390 del 11.01.2008; Cass. Civ. n. 11946/2013). Va precisato invero che non appaiono neppure riscontrarsi con sufficiente grado di certezza probatoria, gli elementi oggettivi dell'illecito dedotto, dagli elementi di prova offerti da parte attrice. Pertanto, alla luce delle evidenziate incongruenze la domanda deve ritenersi infondata, non avendo l'attore fornito convincente prova -al cui onere è soggetto, ex art. 2697 cod. proc. civ.-. di guisa che va disattesa.
4. Sulle spese. La soccombenza dell'istante impone, da ultimo, la sua condanna a rifondere le spese processuali sostenute dalla controparte, liquidate in dispositivo in considerazione dell'attività processuale concretamente svolta e dei parametri previsti dal D.M. 55/2014.
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P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1-RIGETTA integralmente la domanda attorea, per le ragioni di cui in motivazione;
2- ON parte attrice, al pagamento, in favore del , Controparte_1 in persona del Sindaco p.t., delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 22/10/2025
IL GIUDICE
(dott. ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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