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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/02/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10464/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Giusberti presidente
Dott.ssa Francesca Neri giudice rel
Dott.ssa Alessia Zucconi giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile n. 10464/2024 R.G. VOL. posta in Oggetto: separazione deliberazione all'udienza camerale del 31.12.2024 e promossa dai coniugi consensuale tra coniugi
Pt_1 Parte_2
(c.f. ), C.F._1 nata a [...] il [...] residente in [...] elettivamente domiciliata a Bologna, Via De'Gombruti n. 5 (presso lo studio dei difensori Avv. Alessandro Padoan (c.f. ) e Avv. Giannini Giorgia c.f. C.F._2
); C.F._3
e
Sig. Parte_3
(c.f. ) C.F._4 nato a [...] il [...] residente in [...] elettivamente domiciliato a Bologna, Via De'Gombruti n. 5 (presso lo studio dei difensori Avv. Alessandro Padoan (c.f. ) e Avv. Giannini Giorgia c.f. C.F._2
); C.F._3
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
* * * Oggetto del processo: <>.
* * *
Conclusioni delle parti: Le parti hanno concordemente concluso come da note sostitutive di udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c.
pagina 1 di 7 * * *
IL TRIBUNALE Par Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta dai coniugi Sigg.ri e Parte_2 con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. depositato il -7 settembre 2024, personalmente Parte_3 sottoscritto e corredato della documentazione di cui all'art. 473 bis. 51 III comma c.p.c., nel quale le parti – che hanno contratto matrimonio civile in data in data 19.05.2018 in Pellizzano (TN), optando per il regime di separazione dei beni, e tale matrimonio è stato iscritto in data 19.05.2018 alle ore 11.30 nel relativo registro di stato civile del predetto comune al n. 1 parte 2 serie C Anno 2018, con la suddetta annotazione di scelta del regime di separazione dei beni - hanno richiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni di cui al ricorso medesimo;
visto che con deposito delle previste note scritte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi hanno rinunciato espressamente, dichiarando di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza e di aderire liberamente alla possibilità di rinunciarvi;
visto che le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo e nelle note sostitutive di udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. ed hanno confermato di non volersi riconciliare;
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nate le figlie (c.f. Persona_1
), nata in [...] in data [...] (dunque prima del matrimonio), e C.F._5 [...]
(c.f. ), nata in [...] in data [...], entrambe minorenni e Persona_2 C.F._6 non autosufficienti;
ritenuto che
la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.; valutata la rispondenza delle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e nelle note sostitutive di udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze;
ritenuto che
l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo; rilevato che le ulteriori statuizioni non sono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
ritenute legittime le condizioni condivise tra i coniugi riguardanti i loro rapporti patrimoniali e personali e le modalità e le condizioni di affido delle figlie;
ritenuta dunque recepibile la domanda congiunta dei coniugi in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
visto il parere del P.M.; ritenuto che trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione proposto su ricorso congiunto ove non vi sono interessi confliggenti e pertanto nemmeno soccombenza, il Tribunale non deve pronunciarsi sulle spese legali.
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale dei i coniugi
Sig.ra Parte_2
(c.f. ), C.F._1 nata a [...] il [...]
e
Sig. Parte_3
(c.f. ) C.F._4 nato a [...] il [...] che hanno contratto matrimonio civile in data 19.05.2018 in Pellizzano (TN), optando per il regime di separazione dei beni, e tale matrimonio è stato iscritto in data 19.05.2018 alle ore 11.30 nel relativo pagina 2 di 7 registro di stato civile del predetto Comune di Pellizzano (TN) al n. 1 parte 2 serie C Anno 2018, con la suddetta annotazione di scelta del regime di separazione dei beni;
- prende atto che in base all'accordo tra le parti la separazione tra le stesse pronunciata alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati, senza reciproche interferenze, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto.
2) I si dichiarano e si riconoscono economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano Per_3 reciprocamente e definitivamente, l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, a qualsivoglia domanda di contributo al mantenimento e/o altra attribuzione economica e/o patrimoniale.
3) La Sig.ra rimarrà a vivere nella casa coniugale costituita dall'abitazione sita in Parte_2 SO (BO), Via Elio Pasquali n. 19, di proprietà dei genitori della Sig.ra e a quest'ultima Pt_2 concessa in comodato, la quale è ad ogni effetto di legge da ritenersi alla medesima Sig.ra Pt_2
c.f. assegnata, unitamente a tutto quanto in essa contenuto (ad
[...] C.F._1 eccezione degli oggetti e degli effetti personali del Sig. , e di cui infra), nell'interesse Parte_3 delle figlie minorenni c.f. e c.f. Persona_1 C.F._5 Persona_2
. C.F._6
4) Il Sig. c.f. è invece uscito dalla casa coniugale Parte_3 C.F._4 costituita dall'abitazione sita in SO (BO), Via Elio Pasquali n. 19, di proprietà dei genitori della Sig.ra e a quest'ultima concessa in comodato e ad ogni effetto assegnata alla Sig.ra Pt_2
, e si è trasferito in SO (BO), in Via Riva Atria n. 2, ove rimarrà fino a quando Parte_2 non sarà disponibile l'immobile sito in Granarolo dell'Emilia (BO), che lo stesso ha acquistato, impegnandosi altresì a trasferire la propria residenza nella nuova abitazione acquistata e presso cui si recherà a vivere e a prelevare dalla casa coniugale i propri effetti personali ivi rimasti, entro il 28 febbraio 2025, in comunicandone l'indirizzo esatto alla moglie. Entro il medesimo termine del 28 febbraio 2025 il Sig. si obbliga altresì a trasferire dall'indirizzo della casa coniugale Parte_3 la sede della propria impresa individuale DD CONSULTING di Parte_3
5) In ragione di quanto concordato relativamente alle modalità e ai tempi di permanenza dei genitori con le figlie, il Sig. si impegna a trasferirsi in abitazione che abbia almeno n. due Parte_3 camere da letto (così da poterne permanentemente adibire una a camera delle figlie) e che non disti più di 25 minuti di auto da SO (BO) (ove la figlia frequenterà la scuola primaria di Per_2 Per_ primo e secondo grado per i prossimi otto anni e la figlia frequenterà la scuola primaria di secondo grado per i prossimi tre anni), così da evitare alle bambine di doversi alzare la mattina molto più presto di quanto effettivamente necessario.
6) Le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, con collocazione paritaria presso gli stessi a far data dal trasferimento del padre presso la nuova abitazione, e conserveranno la loro formale residenza anagrafica presso la madre.
7) Per l'effetto dell'affido condiviso di cui sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e Per_ le aspirazioni delle stesse e . Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente Per_2 informati su tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale e la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Per_
8) Riguardo alla frequentazione delle figlie e i Coniugi concordano di adottare le seguenti Per_2 condizioni condividendo il diritto di visita delle minori secondo le seguenti modalità e la seguente calendarizzazione su base bisettimanale di 14 gg., con conseguente diritto del Sig. di Parte_3 Per_ poter vedere e tenere con sé le figlie e secondo la seguente calendarizzazione (con la Per_2 precisazione che nei restanti giorni del periodo le figlie rimarranno con la madre):
pagina 3 di 7 a) a settimane alternate, dal giovedì sera alle ore 18.00 (ove preleverà le figlie presso l'abitazione della Sig.ra ovvero presso la palestra ove le stesse svolgano in tale giornata attività sportiva) Pt_2 fino al lunedì mattina successivo, allorché riaccompagnerà le figlie a scuola, avendo dunque cura di accompagnare e seguire le figlie nelle attività scolastiche ed extrascolastiche programmate nel periodo;
b) nelle settimane in cui non avrà le figlie per l'intero week end, il Sig. terrà le figlie Parte_3 dal giovedì all'uscita da scuola delle bambine fino al sabato mattina alle ore 10.00, allorché le riconsegnerà presso l'abitazione della Sig.ra per consentire alla madre di trascorrere il proprio Pt_2 week end con le figlie;
c) nei periodi di pausa del calendario scolastico, ai fini del diritto di visita del Sig. , la Parte_3 giornata del lunedì terminerà alle ore 9.00, e quella del giovedì (nelle settimane in cui non avrà le figlie nel week end) inizierà alle ore 18.00; nelle medesime settimane in cui non avrà le figlie nel week end, la giornata del sabato terminerà in ogni caso alle ore 10.00, allorché dovrà riconsegnare le figlie presso l'abitazione della madre per consentire alla Sig.ra di trascorrere il proprio Pt_2 week end con le figlie.
9) Oltre a quanto sopra, i coniugi concordano tra loro i seguenti ulteriori periodi di frequentazione Per_ delle figlie e salvi diversi ed eventuali accordi tra le parti, e nel rispetto degli impegni Per_2 scolastici, extrascolastici e ricreativi delle figlie: Per_ a. nel periodo natalizio, e trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore le festività Per_2 dal 23 dicembre al 30 dicembre e con l'altro genitore le festività dal 30 dicembre al 6 gennaio, con inversione dei periodi tra i genitori nell'anno successivo, e con impegno dei genitori a prelevare le figlie dall'abitazione dell'altro genitore entro le ore 10.00 del giorno d'inizio del periodo e a riconsegnarle presso tale abitazione entro le ore 18.00 del giorno finale del periodo;
b. nel periodo pasquale, due giorni consecutivi per le vacanze pasquali, che comprendano alternativamente il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo di ogni anno, con impegno dei genitori a prelevare le figlie dall'abitazione dell'altro genitore entro le ore 10.00 del giorno d'inizio del periodo e a riconsegnarlo presso tale abitazione entro le ore 18.00 del giorno finale del periodo;
c. d'estate, al termine delle lezioni scolastiche, per un periodo di tre settimane anche non consecutive, con impegno della Sig.ra e del Sig. a concordare tra loro i Pt_2 Parte_3 periodi di ferie da trascorrere con le figlie entro il 15 maggio di ogni anno e a rispettare, in caso di conflitti, il criterio dell'alternanza del periodo;
d. nel giorno del compleanno delle figlie, i genitori, a prescindere dalla calendarizzazione di cui sopra, si impegnano a consentirsi reciprocamente di trascorrere parte della giornata con le figlie, nel rispetto dell'alternanza pranzo / cena ove possibile, ovvero comunque con un'equa suddivisione degli orari;
e. i coniugi potranno ovviamente concordare tra loro altri periodi dell'anno da trascorrere con Per_ e e con la precisazione che i giorni di vacanza avranno la priorità sulle Per_2 frequentazioni regolari.
10) I coniugi si impegnano a far mantenere, e a consentirsi reciprocamente di far mantenere, alle figlie Per_ e rapporti affettivi significativi con i nonni e gli altri membri della famiglia d'origine di Per_2 ciascun genitore. Per_
11) I Sigg.ri e provvederanno direttamente al mantenimento ordinario di e Pt_2 Parte_3 nel tempo in cui le minori saranno con loro e provvederanno ciascuno alla corresponsione del Per_2
50 % delle spese straordinarie come specificate dettagliatamente infra.
12) Le Parti convengono dunque tra loro la ripartizione nella misura del 50% per ciascuna delle spese straordinarie per le figlie, dunque si impegnano a rimborsarsi reciprocamente dette spese in favore della Parte che le avrà anticipate, ovvero a corrispondere direttamente all'avente diritto il 50 %
pagina 4 di 7 Per_ delle spese straordinarie sostenute e/o da sostenere per le figlie e spese straordinarie che Per_2 si identificano - relativamente ai presupposti e alle modalità di rimborso - in quelle elencate dal Protocollo spese straordinarie adottato dal Tribunale di Bologna nei procedimenti in materia familiare del 09/08/2017 che, per reciproca chiarezza, viene di seguito fedelmente riportato, salvi diversi accordi di seguito specificati, e che individua:
I. quali Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle figlie: i) le spese corrispondenti a scelte già condivise tra i genitori e dotate della caratteristica della continuità a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo la separazione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti ed i farmaci prescritti;
le spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico- ricreative- culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); ii) mensa scolastica, campi scuola estivi, baby sitter, pre e post scuola se necessitate da comprovate esigenze lavorative del genitore collocatario e se l'altro genitore, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative modalità;
iii) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
iv) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
v) visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari e apparecchi dentistici ed oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza; II. quali Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie nonché le modalità di gestione del calendario di visita delle figlie di cui ai superiori parr. 8) e 9), andranno concordate tra i genitori con le seguenti modalità: il genitore proponente dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, PEC, fax o e-mail, SMS, whatsapp) anche se del caso in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 5 (cinque) giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, PEC, fax o e- mail, SMS o whatsapp) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi;
III. quali Modalità di rimborso delle spese straordinarie: il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente, all'esibizione del documento di spesa e non oltre 5 (cinque) giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. 13) L'Assegno Unico per le figlie e le altre misure di sostegno alla genitorialità spetteranno ai genitori nella misura del 50% per ciascuno e le parti si impegnano ad attivarsi presso le strutture competenti per addivenire a tale ripartizione del predetto Assegno Unico.
14) Al fine di tutelare la serenità delle figlie minori, i genitori si impegnano a non far loro frequentare eventuali nuovi partners prima che siano decorsi almeno sei mesi dall'inizio della nuova relazione, salvi diversi futuri accordi tra le Parti e in ogni caso, decorso tale periodo, si impegnano ad inserire pagina 5 di 7 gradualmente il nuovo partner nella vita delle figlie. Ai fini di quanto quivi pattuito, le Parti si danno reciprocamente atto di non avere al momento in essere alcuna frequentazione. 15) I genitori si impegnano altresì, a tutela delle figlie, ad intraprendere in qualsiasi momento un percorso di mediazione familiare orientato alla genitorialità, qualora tale esigenza sia ravvisata anche da una sola delle Parti.
16) In caso di eventuali futuri mutamenti di abitazione, i genitori si impegnano a tenere presente la distanza della nuova abitazione dalle scuole delle figlie, site in SO (BO) e a scegliere un'abitazione che non disti più di 25 minuti di auto dalle stesse, così da evitare alle bambine di doversi alzare la mattina molto più presto di quanto effettivamente necessario.
17) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente in tempo reale eventuali nuovi indirizzi di residenza e/o abitazione e recapiti telefonici e/o digitali.
18) I coniugi si concedono fin d'ora, reciprocamente, l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del Per_ passaporto, anche per le figlie e esonerando le Autorità competenti da ogni e Per_2 qualsiasi responsabilità ed impegnandosi, ora per allora, a sottoscrivere ogni necessario documento.
19) Le Parti sono da ritenersi proprietarie in via esclusiva dei beni mobili registrati e dei beni immobili agli stessi ad oggi intestati.
20) Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che i conti correnti bancari e/o conti titoli e/o investimenti finanziari aperti ed esistenti alla data del deposito del presente ricorso, intestati ad uno solo dei coniugi, e tutte le somme depositate sugli stessi, devono ritenersi di esclusiva spettanza e proprietà dell'intestatario.
21) Fino all'uscita del Sig. dall'abitazione coniugale, le Parti continueranno a ripartire tra Parte_3 loro, con le modalità attualmente in uso, le ordinarie spese dell'abitazione e quelle ricomprendenti le voci di mantenimento ordinario delle figlie. Le Parti si danno atto che le spese straordinarie in Per_ favore delle figlie e sono tra le stesse già ad oggi ripartite nella misura del 50% per Per_2 ciascun genitore.
22) Qualora non vi abbiano già provveduto, le Parti si impegnano irrevocabilmente ad estinguere il conto corrente bancario tra le stesse cointestato cod. IBAN [...] 0000 0090 273 acceso presso l'istituto BCC FELSINEA Banca di Cred. Coop. Soc. Coop e a ripartire in parti uguali tra loro le relative giacenze.
23) I coniugi si danno atto di aver già risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale tra loro e, ad eccezione e con salvezza di quanto pattuito e concordato con la sottoscrizione del presente ricorso, le Parti dichiarano di non aver nulla più a che pretendere l'uno dall'altra e viceversa per qualsivoglia titolo, ragione e/o pretesa comunque dipendente dai rapporti intercorsi durante il matrimonio e sino alla data di sottoscrizione del presente accordo.
24) I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione alle pattuizioni di cui sopra, alle quali concordemente hanno riconosciuto immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del ricorso (ad eccezione delle pattuizioni relative ai tempi di permanenza con le figlie, che hanno avuto attuazione a far data dall'uscita del Sig.
[...] dall'abitazione coniugale), ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa a riguardo sin da Pt_3 ora rinunciata e rimossa.
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pellizzano (TN), di procedere alla trascrizione e alle annotazioni di legge della presente sentenza nei registri dello stato civile ove il matrimonio tra i coniugi è stato iscritto in data 19.05.2018 alle ore 11.30 nel relativo registro di stato civile del predetto comune al n. 1 parte 2 serie C Anno 2018;
- nulla sulle spese legali.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 18.2.2025.
pagina 6 di 7 Il Giudice relatore estensore
Dr.ssa Francesca Neri
Il Presidente
Dr. Stefano Giusberti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Giusberti presidente
Dott.ssa Francesca Neri giudice rel
Dott.ssa Alessia Zucconi giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile n. 10464/2024 R.G. VOL. posta in Oggetto: separazione deliberazione all'udienza camerale del 31.12.2024 e promossa dai coniugi consensuale tra coniugi
Pt_1 Parte_2
(c.f. ), C.F._1 nata a [...] il [...] residente in [...] elettivamente domiciliata a Bologna, Via De'Gombruti n. 5 (presso lo studio dei difensori Avv. Alessandro Padoan (c.f. ) e Avv. Giannini Giorgia c.f. C.F._2
); C.F._3
e
Sig. Parte_3
(c.f. ) C.F._4 nato a [...] il [...] residente in [...] elettivamente domiciliato a Bologna, Via De'Gombruti n. 5 (presso lo studio dei difensori Avv. Alessandro Padoan (c.f. ) e Avv. Giannini Giorgia c.f. C.F._2
); C.F._3
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
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Conclusioni delle parti: Le parti hanno concordemente concluso come da note sostitutive di udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c.
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IL TRIBUNALE Par Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta dai coniugi Sigg.ri e Parte_2 con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. depositato il -7 settembre 2024, personalmente Parte_3 sottoscritto e corredato della documentazione di cui all'art. 473 bis. 51 III comma c.p.c., nel quale le parti – che hanno contratto matrimonio civile in data in data 19.05.2018 in Pellizzano (TN), optando per il regime di separazione dei beni, e tale matrimonio è stato iscritto in data 19.05.2018 alle ore 11.30 nel relativo registro di stato civile del predetto comune al n. 1 parte 2 serie C Anno 2018, con la suddetta annotazione di scelta del regime di separazione dei beni - hanno richiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni di cui al ricorso medesimo;
visto che con deposito delle previste note scritte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi hanno rinunciato espressamente, dichiarando di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza e di aderire liberamente alla possibilità di rinunciarvi;
visto che le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo e nelle note sostitutive di udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. ed hanno confermato di non volersi riconciliare;
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nate le figlie (c.f. Persona_1
), nata in [...] in data [...] (dunque prima del matrimonio), e C.F._5 [...]
(c.f. ), nata in [...] in data [...], entrambe minorenni e Persona_2 C.F._6 non autosufficienti;
ritenuto che
la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.; valutata la rispondenza delle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e nelle note sostitutive di udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze;
ritenuto che
l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo; rilevato che le ulteriori statuizioni non sono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
ritenute legittime le condizioni condivise tra i coniugi riguardanti i loro rapporti patrimoniali e personali e le modalità e le condizioni di affido delle figlie;
ritenuta dunque recepibile la domanda congiunta dei coniugi in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
visto il parere del P.M.; ritenuto che trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione proposto su ricorso congiunto ove non vi sono interessi confliggenti e pertanto nemmeno soccombenza, il Tribunale non deve pronunciarsi sulle spese legali.
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale dei i coniugi
Sig.ra Parte_2
(c.f. ), C.F._1 nata a [...] il [...]
e
Sig. Parte_3
(c.f. ) C.F._4 nato a [...] il [...] che hanno contratto matrimonio civile in data 19.05.2018 in Pellizzano (TN), optando per il regime di separazione dei beni, e tale matrimonio è stato iscritto in data 19.05.2018 alle ore 11.30 nel relativo pagina 2 di 7 registro di stato civile del predetto Comune di Pellizzano (TN) al n. 1 parte 2 serie C Anno 2018, con la suddetta annotazione di scelta del regime di separazione dei beni;
- prende atto che in base all'accordo tra le parti la separazione tra le stesse pronunciata alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati, senza reciproche interferenze, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto.
2) I si dichiarano e si riconoscono economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano Per_3 reciprocamente e definitivamente, l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, a qualsivoglia domanda di contributo al mantenimento e/o altra attribuzione economica e/o patrimoniale.
3) La Sig.ra rimarrà a vivere nella casa coniugale costituita dall'abitazione sita in Parte_2 SO (BO), Via Elio Pasquali n. 19, di proprietà dei genitori della Sig.ra e a quest'ultima Pt_2 concessa in comodato, la quale è ad ogni effetto di legge da ritenersi alla medesima Sig.ra Pt_2
c.f. assegnata, unitamente a tutto quanto in essa contenuto (ad
[...] C.F._1 eccezione degli oggetti e degli effetti personali del Sig. , e di cui infra), nell'interesse Parte_3 delle figlie minorenni c.f. e c.f. Persona_1 C.F._5 Persona_2
. C.F._6
4) Il Sig. c.f. è invece uscito dalla casa coniugale Parte_3 C.F._4 costituita dall'abitazione sita in SO (BO), Via Elio Pasquali n. 19, di proprietà dei genitori della Sig.ra e a quest'ultima concessa in comodato e ad ogni effetto assegnata alla Sig.ra Pt_2
, e si è trasferito in SO (BO), in Via Riva Atria n. 2, ove rimarrà fino a quando Parte_2 non sarà disponibile l'immobile sito in Granarolo dell'Emilia (BO), che lo stesso ha acquistato, impegnandosi altresì a trasferire la propria residenza nella nuova abitazione acquistata e presso cui si recherà a vivere e a prelevare dalla casa coniugale i propri effetti personali ivi rimasti, entro il 28 febbraio 2025, in comunicandone l'indirizzo esatto alla moglie. Entro il medesimo termine del 28 febbraio 2025 il Sig. si obbliga altresì a trasferire dall'indirizzo della casa coniugale Parte_3 la sede della propria impresa individuale DD CONSULTING di Parte_3
5) In ragione di quanto concordato relativamente alle modalità e ai tempi di permanenza dei genitori con le figlie, il Sig. si impegna a trasferirsi in abitazione che abbia almeno n. due Parte_3 camere da letto (così da poterne permanentemente adibire una a camera delle figlie) e che non disti più di 25 minuti di auto da SO (BO) (ove la figlia frequenterà la scuola primaria di Per_2 Per_ primo e secondo grado per i prossimi otto anni e la figlia frequenterà la scuola primaria di secondo grado per i prossimi tre anni), così da evitare alle bambine di doversi alzare la mattina molto più presto di quanto effettivamente necessario.
6) Le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, con collocazione paritaria presso gli stessi a far data dal trasferimento del padre presso la nuova abitazione, e conserveranno la loro formale residenza anagrafica presso la madre.
7) Per l'effetto dell'affido condiviso di cui sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e Per_ le aspirazioni delle stesse e . Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente Per_2 informati su tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale e la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Per_
8) Riguardo alla frequentazione delle figlie e i Coniugi concordano di adottare le seguenti Per_2 condizioni condividendo il diritto di visita delle minori secondo le seguenti modalità e la seguente calendarizzazione su base bisettimanale di 14 gg., con conseguente diritto del Sig. di Parte_3 Per_ poter vedere e tenere con sé le figlie e secondo la seguente calendarizzazione (con la Per_2 precisazione che nei restanti giorni del periodo le figlie rimarranno con la madre):
pagina 3 di 7 a) a settimane alternate, dal giovedì sera alle ore 18.00 (ove preleverà le figlie presso l'abitazione della Sig.ra ovvero presso la palestra ove le stesse svolgano in tale giornata attività sportiva) Pt_2 fino al lunedì mattina successivo, allorché riaccompagnerà le figlie a scuola, avendo dunque cura di accompagnare e seguire le figlie nelle attività scolastiche ed extrascolastiche programmate nel periodo;
b) nelle settimane in cui non avrà le figlie per l'intero week end, il Sig. terrà le figlie Parte_3 dal giovedì all'uscita da scuola delle bambine fino al sabato mattina alle ore 10.00, allorché le riconsegnerà presso l'abitazione della Sig.ra per consentire alla madre di trascorrere il proprio Pt_2 week end con le figlie;
c) nei periodi di pausa del calendario scolastico, ai fini del diritto di visita del Sig. , la Parte_3 giornata del lunedì terminerà alle ore 9.00, e quella del giovedì (nelle settimane in cui non avrà le figlie nel week end) inizierà alle ore 18.00; nelle medesime settimane in cui non avrà le figlie nel week end, la giornata del sabato terminerà in ogni caso alle ore 10.00, allorché dovrà riconsegnare le figlie presso l'abitazione della madre per consentire alla Sig.ra di trascorrere il proprio Pt_2 week end con le figlie.
9) Oltre a quanto sopra, i coniugi concordano tra loro i seguenti ulteriori periodi di frequentazione Per_ delle figlie e salvi diversi ed eventuali accordi tra le parti, e nel rispetto degli impegni Per_2 scolastici, extrascolastici e ricreativi delle figlie: Per_ a. nel periodo natalizio, e trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore le festività Per_2 dal 23 dicembre al 30 dicembre e con l'altro genitore le festività dal 30 dicembre al 6 gennaio, con inversione dei periodi tra i genitori nell'anno successivo, e con impegno dei genitori a prelevare le figlie dall'abitazione dell'altro genitore entro le ore 10.00 del giorno d'inizio del periodo e a riconsegnarle presso tale abitazione entro le ore 18.00 del giorno finale del periodo;
b. nel periodo pasquale, due giorni consecutivi per le vacanze pasquali, che comprendano alternativamente il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo di ogni anno, con impegno dei genitori a prelevare le figlie dall'abitazione dell'altro genitore entro le ore 10.00 del giorno d'inizio del periodo e a riconsegnarlo presso tale abitazione entro le ore 18.00 del giorno finale del periodo;
c. d'estate, al termine delle lezioni scolastiche, per un periodo di tre settimane anche non consecutive, con impegno della Sig.ra e del Sig. a concordare tra loro i Pt_2 Parte_3 periodi di ferie da trascorrere con le figlie entro il 15 maggio di ogni anno e a rispettare, in caso di conflitti, il criterio dell'alternanza del periodo;
d. nel giorno del compleanno delle figlie, i genitori, a prescindere dalla calendarizzazione di cui sopra, si impegnano a consentirsi reciprocamente di trascorrere parte della giornata con le figlie, nel rispetto dell'alternanza pranzo / cena ove possibile, ovvero comunque con un'equa suddivisione degli orari;
e. i coniugi potranno ovviamente concordare tra loro altri periodi dell'anno da trascorrere con Per_ e e con la precisazione che i giorni di vacanza avranno la priorità sulle Per_2 frequentazioni regolari.
10) I coniugi si impegnano a far mantenere, e a consentirsi reciprocamente di far mantenere, alle figlie Per_ e rapporti affettivi significativi con i nonni e gli altri membri della famiglia d'origine di Per_2 ciascun genitore. Per_
11) I Sigg.ri e provvederanno direttamente al mantenimento ordinario di e Pt_2 Parte_3 nel tempo in cui le minori saranno con loro e provvederanno ciascuno alla corresponsione del Per_2
50 % delle spese straordinarie come specificate dettagliatamente infra.
12) Le Parti convengono dunque tra loro la ripartizione nella misura del 50% per ciascuna delle spese straordinarie per le figlie, dunque si impegnano a rimborsarsi reciprocamente dette spese in favore della Parte che le avrà anticipate, ovvero a corrispondere direttamente all'avente diritto il 50 %
pagina 4 di 7 Per_ delle spese straordinarie sostenute e/o da sostenere per le figlie e spese straordinarie che Per_2 si identificano - relativamente ai presupposti e alle modalità di rimborso - in quelle elencate dal Protocollo spese straordinarie adottato dal Tribunale di Bologna nei procedimenti in materia familiare del 09/08/2017 che, per reciproca chiarezza, viene di seguito fedelmente riportato, salvi diversi accordi di seguito specificati, e che individua:
I. quali Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle figlie: i) le spese corrispondenti a scelte già condivise tra i genitori e dotate della caratteristica della continuità a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo la separazione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti ed i farmaci prescritti;
le spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico- ricreative- culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); ii) mensa scolastica, campi scuola estivi, baby sitter, pre e post scuola se necessitate da comprovate esigenze lavorative del genitore collocatario e se l'altro genitore, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative modalità;
iii) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
iv) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
v) visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari e apparecchi dentistici ed oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza; II. quali Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie nonché le modalità di gestione del calendario di visita delle figlie di cui ai superiori parr. 8) e 9), andranno concordate tra i genitori con le seguenti modalità: il genitore proponente dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, PEC, fax o e-mail, SMS, whatsapp) anche se del caso in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 5 (cinque) giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, PEC, fax o e- mail, SMS o whatsapp) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi;
III. quali Modalità di rimborso delle spese straordinarie: il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente, all'esibizione del documento di spesa e non oltre 5 (cinque) giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. 13) L'Assegno Unico per le figlie e le altre misure di sostegno alla genitorialità spetteranno ai genitori nella misura del 50% per ciascuno e le parti si impegnano ad attivarsi presso le strutture competenti per addivenire a tale ripartizione del predetto Assegno Unico.
14) Al fine di tutelare la serenità delle figlie minori, i genitori si impegnano a non far loro frequentare eventuali nuovi partners prima che siano decorsi almeno sei mesi dall'inizio della nuova relazione, salvi diversi futuri accordi tra le Parti e in ogni caso, decorso tale periodo, si impegnano ad inserire pagina 5 di 7 gradualmente il nuovo partner nella vita delle figlie. Ai fini di quanto quivi pattuito, le Parti si danno reciprocamente atto di non avere al momento in essere alcuna frequentazione. 15) I genitori si impegnano altresì, a tutela delle figlie, ad intraprendere in qualsiasi momento un percorso di mediazione familiare orientato alla genitorialità, qualora tale esigenza sia ravvisata anche da una sola delle Parti.
16) In caso di eventuali futuri mutamenti di abitazione, i genitori si impegnano a tenere presente la distanza della nuova abitazione dalle scuole delle figlie, site in SO (BO) e a scegliere un'abitazione che non disti più di 25 minuti di auto dalle stesse, così da evitare alle bambine di doversi alzare la mattina molto più presto di quanto effettivamente necessario.
17) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente in tempo reale eventuali nuovi indirizzi di residenza e/o abitazione e recapiti telefonici e/o digitali.
18) I coniugi si concedono fin d'ora, reciprocamente, l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del Per_ passaporto, anche per le figlie e esonerando le Autorità competenti da ogni e Per_2 qualsiasi responsabilità ed impegnandosi, ora per allora, a sottoscrivere ogni necessario documento.
19) Le Parti sono da ritenersi proprietarie in via esclusiva dei beni mobili registrati e dei beni immobili agli stessi ad oggi intestati.
20) Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che i conti correnti bancari e/o conti titoli e/o investimenti finanziari aperti ed esistenti alla data del deposito del presente ricorso, intestati ad uno solo dei coniugi, e tutte le somme depositate sugli stessi, devono ritenersi di esclusiva spettanza e proprietà dell'intestatario.
21) Fino all'uscita del Sig. dall'abitazione coniugale, le Parti continueranno a ripartire tra Parte_3 loro, con le modalità attualmente in uso, le ordinarie spese dell'abitazione e quelle ricomprendenti le voci di mantenimento ordinario delle figlie. Le Parti si danno atto che le spese straordinarie in Per_ favore delle figlie e sono tra le stesse già ad oggi ripartite nella misura del 50% per Per_2 ciascun genitore.
22) Qualora non vi abbiano già provveduto, le Parti si impegnano irrevocabilmente ad estinguere il conto corrente bancario tra le stesse cointestato cod. IBAN [...] 0000 0090 273 acceso presso l'istituto BCC FELSINEA Banca di Cred. Coop. Soc. Coop e a ripartire in parti uguali tra loro le relative giacenze.
23) I coniugi si danno atto di aver già risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale tra loro e, ad eccezione e con salvezza di quanto pattuito e concordato con la sottoscrizione del presente ricorso, le Parti dichiarano di non aver nulla più a che pretendere l'uno dall'altra e viceversa per qualsivoglia titolo, ragione e/o pretesa comunque dipendente dai rapporti intercorsi durante il matrimonio e sino alla data di sottoscrizione del presente accordo.
24) I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione alle pattuizioni di cui sopra, alle quali concordemente hanno riconosciuto immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del ricorso (ad eccezione delle pattuizioni relative ai tempi di permanenza con le figlie, che hanno avuto attuazione a far data dall'uscita del Sig.
[...] dall'abitazione coniugale), ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa a riguardo sin da Pt_3 ora rinunciata e rimossa.
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pellizzano (TN), di procedere alla trascrizione e alle annotazioni di legge della presente sentenza nei registri dello stato civile ove il matrimonio tra i coniugi è stato iscritto in data 19.05.2018 alle ore 11.30 nel relativo registro di stato civile del predetto comune al n. 1 parte 2 serie C Anno 2018;
- nulla sulle spese legali.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 18.2.2025.
pagina 6 di 7 Il Giudice relatore estensore
Dr.ssa Francesca Neri
Il Presidente
Dr. Stefano Giusberti
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