Decreto cautelare 27 maggio 2024
Ordinanza cautelare 11 luglio 2024
Sentenza 28 luglio 2025
Ordinanza cautelare 29 agosto 2025
Improcedibile
Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/04/2026, n. 3022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3022 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03022/2026REG.PROV.COLL.
N. 06453/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6453 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Di Stasio, Fabrizio Lofoco, Francesco Mazzoleni, Francesco Nobile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 1347/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il Cons. AF PA e uditi per le parti gli avvocati presenti in udienza;
Viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS- (di qui in poi “la Società”, “la Società appellante” o “l’appellante”) ha impugnato, dinanzi al T.a.r. per il Veneto, il diniego di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. white list ) emanato dalla Prefettura di Vicenza in data 17 maggio 2024, avente carattere di informazione interdittiva antimafia ai sensi degli articoli 84, 89 bis e 91 del D.lgs. n. 159/2011.
2. A fondamento del provvedimento impugnato, la Prefettura ha posto i pericolosi collegamenti tra l’ex rappresentante legale della società (-OMISSIS--OMISSIS-) e la criminalità organizzata, nell’ambito della gestione delle commesse pubbliche per la raccolta dei rifiuti e nella sanificazione degli ambienti ospedalieri della Regione Campania, oltre alla sottoposizione dello stesso, insieme al figlio -OMISSIS-(socio della Società), ad indagini per reati di stampo mafioso.
Inoltre, la Prefettura ha evidenziato che l’estromissione del sopracitato ex legale rappresentate dalla Società - di poco precedente all’emanazione del provvedimento interdittivo – e quella dei suoi familiari (moglie e figli) – successiva alla comunicazione dei motivi ostativi al mantenimento dell’iscrizione in white list - non avevano avuto effetti sulla reale capacità di tali soggetti ad influire sulla gestione dell’impresa.
3. La Società, premessa l’estraneità di-OMISSIS- alla compagine societaria e l’avvenuta adozione di misure di self-cleaning volte a garantire la trasparenza dell’assetto organizzativo ed a prevenire rischi di infiltrazione mafiosa, si è professata vittima della criminalità organizzata, lamentando la carenza di una dimostrata influenza delle consorterie mafiose sulla gestione aziendale e la mancata concessione delle misure di prevenzione collaborativa.
Inoltre, la Società ha formulato motivi aggiunti sulla base dei verbali del Gruppo Interforze Antimafia (GIA) e del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica (COSP), acquisiti in corso di giudizio.
4. Il T.a.r. ha respinto il ricorso, ritenendo gli elementi evidenziati dall’Amministrazione idonei, nel loro complesso, a fondare la misura adottata, con particolare riferimento ai rapporti intercorrenti tra la famiglia della legale rappresentante della Società (moglie di-OMISSIS-), in carica al momento dell’istanza di iscrizione in white list , ed un importante gruppo criminale mafioso operante nel territorio di riferimento. Inoltre, il primo giudice ha ritenuto inadeguate le misure di self-cleaning adottate dalla Società ed ha giudicato legittima la decisione della Prefettura di escludere i presupposti per l’applicazione delle misure di cui all’art. 94-bis del D.lgs. n. 159/2011.
5. La Società ha impugnato la decisione lamentando l’erronea ed insufficiente valutazione delle misure di self-cleaning adottate per recidere ogni potenziale legame con la criminalità organizzata.
L’appellante ha poi rappresentato di aver proposto, dopo il deposito del ricorso dinanzi al T.a.r., istanza al Tribunale di Venezia per l’applicazione del controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34 bis, comma 6 del D.lgs. n. 159/2011 e che detta istanza era stata definitivamente respinta dalla Corte di Appello di Venezia, in ragione dell’assenza di prova circa il carattere solo occasionale dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell’impresa. A seguito di tale provvedimento negativo, ha aggiunto l’appellante, la Società aveva tuttavia estromesso anche il coniuge di-OMISSIS- ed i figli dalla compagine societaria, azzerando ogni potenziale rischio infiltrativo.
La Società appellante ha poi contestato la sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale, in relazione ai legami tra la famiglia del legale rappresentante della società e la criminalità organizzata, nonché alle conseguenze dell’estromissione di-OMISSIS- dalla compagine sociale, deducendo che il semplice possesso delle quote sociali da parte della moglie e dei figli, poi venuto meno anch’esso a seguito della cessione delle stesse, non potesse dimostrare una reale influenza dei medesimi sulle politiche aziendali, anche alla luce della nomina di un nuovo consiglio di amministrazione e di un nuovo collegio sindacale, composto da soggetti di condotta incensurabile.
Infine, l’appellante ha riproposto in chiave critica le censure afferenti alla mancata concessione delle misure di cui all’art. 94 bis del D.lgs. n. 159/2011, deducendo che la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione e dei nuovi sindaci, oltre ai fatti illeciti subiti dalla Società ed alla resistenza alle richieste di assunzione di criminali, avrebbero dovuto indurre la Prefettura a ritenere i tentativi di infiltrazione mafiosa solo occasionali.
6. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza per resistere al gravame.
7. L’appellante ha depositato in giudizio il provvedimento datato 27 novembre 2025, con il quale la Prefettura di Vicenza ha successivamente concesso le misure di cui all’art. 94 bis del D.lgs. n. 159/2011, pronunciandosi sull’istanza proposta dalla Società in data 23 maggio 2025 e fondata su un assetto societario diverso rispetto a quello posto a base della primigenia misura interdittiva, cui è conseguita una nuova iscrizione nell’elenco delle imprese richiedenti l’iscrizione in white list .
Con tale provvedimento, la Prefettura ha ritenuto che il percorso di collaborazione avviato dal management aziendale ed il rinnovato quadro indiziario non fossero di ostacolo ad un possibile risanamento dell’impresa, non essendo emersi in fatto elementi tali da cui desumere il rischio di una perdurante esposizione della Società a contaminazioni mafiose e potendosi ritenere il pericolo di infiltrazione di natura occasionale.
8. A fronte di tale sopravvenienza, la Società, anche in sede di udienza pubblica, ha confermato l’interesse alla coltivazione del giudizio relativo all’impugnativa dell’originaria misura interdittiva, al fine di evitare, nel caso dell’auspicato accoglimento del ricorso, soluzioni di discontinuità tra l’emissione del provvedimento prefettizio interdittivo e la successiva adozione della misura di prevenzione collaborativa.
9. All’udienza pubblica dell’8 gennaio 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
10. L’appello è improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, in relazione ai motivi relativi alla mancata ammissione della Società alle misure di cui all’art. 94 bis del D.lgs. n. 159/2011, alla luce del provvedimento favorevole emesso dalla Prefettura in data 27 novembre 2025.
11. I rimanenti motivi di appello sono infondati.
12. Riassumendo i tratti salienti della vicenda, emerge dagli atti che la Società ha proposto istanza di permanenza in white list in data 2 febbraio 2023.
12.1. In data 22 febbraio 2024, con comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 10 bis della Legge n. 241/1990, la Prefettura di Vicenza ha comunicato la sussistenza dei presupposti per il rigetto dell’istanza, evidenziando che “ la Prefettura UTG di Caserta, ha trasmesso copia del Decreto di perquisizione personale, informatica e locale – artt. 247, 249, 250 e segg. c.p.p. – informazione di garanzia, informazione sul diritto di difesa – art. 250 e ss, 369 e 369 bis c.p.p. – acquisito nell’ambito di attività di monitoraggio condotta ex art. 143 TUEL riguardante, tra l’altro, la società -OMISSIS-spa. In tale provvedimento è emerso che il sig.-OMISSIS-, che ha già ricoperto la carica di rappresentante legale ed amministratore unico della società -OMISSIS-spa, coniuge convivente della -OMISSIS-), ha intrattenuto rapporti con rappresentanti di amministratori comunali della provincia di Caserta destinatari dell’attività di monitoraggio sopradescritta da cui emerge un quadro indiziario che rivela il venir meno delle condizioni di legge per la regolare instaurazione di rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione da parte della società rappresentata dalla -OMISSIS- ”, assegnando un termine per controdedurre.
12.2. La società ha tempestivamente riscontrato la comunicazione, rappresentando di aver intrapreso le seguenti misure di self cleaning :
- sostituzione dell’amministratore unico con un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui due Ufficiali superiori in congedo della Guardia di Finanza;
- sostituzione dei componenti del collegio sindacale con professionisti titolati;
– dimissione dall’incarico di Direttore tecnico da parte della socia sig.ra -OMISSIS-;
- nomina di un nuovo organismo di vigilanza;
- proposizione di azioni giudiziarie per resistere alla pretesa di assunzione da parte di soggetti che si erano resi autori di potenziali elementi sintomatici di infiltrazioni mafiose;
- licenziamento del precedente rappresentante legale ed amministratore unico -OMISSIS--OMISSIS-in data 26 febbraio 2024;
- richiesta al personale, per ogni aggiudicazione di appalto, dell’esibizione del certificato dei carichi pendenti;
- proposizione di varie denunce per danni, furti, incendi dei mezzi, manomissioni.
12.3. Con il provvedimento del 17 maggio 2024, avente anche carattere di interdittiva antimafia, il Prefetto di Vicenza ha negato l’iscrizione in white list , rilevando che il nominativo di-OMISSIS-, coniuge della rappresentante legale -OMISSIS-, Direttore generale della società, era emerso nell’ambito di un’indagine in tema di infiltrazione camorristica negli appalti in tema di rifiuti nella Regione Campania, intrattenendo contatti con altri soggetti indagati.
Inoltre, il Prefetto ha evidenziato che-OMISSIS-, unitamente al figlio -OMISSIS-, erano risultati iscritti nel registro degli indagati presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per una serie di reati - tra cui quello di associazione per delinquere di stampo mafioso - e che il primo era risultato già condannato per diverso reato e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento per il reato di subappalto non autorizzato.
Sulla base di tali elementi, il Prefetto ha ritenuto sussistente il pericolo di condizionamento mafioso della Società, con particolare riferimento al ruolo di direzione svolto dal precitato-OMISSIS-, coniuge della rappresentate legale della società e detentore del 20% delle quote sociali, unitamente ai figli -OMISSIS-e UI IO, non ritenendo le misure di self cleaning , successivamente adottate, idonee a scalfire la prognosi di permeabilità criminale dell’impresa, anche con riferimento al territorio di riferimento (provincia di Caserta) ed all’avvenuto allontanamento di-OMISSIS- dalla società solo a seguito della comunicazione ostativa all’accoglimento dell’istanza di iscrizione.
Infine, il Prefetto ha ritenuto che non fossero sussistenti i presupposti per l’ammissione della società alle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis del D.lgs. n. 159/2011, rilevando la natura non occasionale dei tentativi di infiltrazione mafiosa nella società.
13. Il quadro indiziario posto dalla Prefettura di Vicenza a fondamento del provvedimento interdittivo risulta grave e circostanziato. Lo stesso costituisce, pertanto, presupposto sufficiente a fondare la prognosi di permeabilità criminale dell’impresa.
14. A tal riguardo deve rilevarsi, richiamando l’ormai consolidata giurisprudenza della Sezione (tra le tante, 16 giugno 2023, n. 5964; 22 maggio 2023, n. 5024; 27 dicembre 2019, n. 8882; 5 settembre 2019, n. 6105; 20 febbraio 2019, n. 1182), che l'informativa antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell'autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa. Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere "più probabile che non" il pericolo di infiltrazione mafiosa.
14.1. Le condotte illecite poste a base dell’adozione di un’interdittiva possono essere anche non penalmente rilevanti, non essere state oggetto di procedimenti o di processi penali e possono perfino essere già stato oggetto di giudizio penale con esito di proscioglimento o di assoluzione, ovvero di indagini preliminari concluse con decreto di archiviazione, atteso che l’impossibilità di provare la responsabilità in sede penale non preclude affatto all’autorità preposta all’ordine pubblico la valutazione dei medesimi fatti sul differente piano della prevenzione e della difesa sociale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15 febbraio 2024, n. 1517; id., 31 gennaio 2024, n. 952; id., 7 agosto 2023, n. 7625; id., 21 luglio 2023, n. 7156; id., 18 luglio 2023, n. 7045; id., 16 maggio 2023, n. 4856; id., 4 aprile 2022, n. 2465).
14.2. Risulta altrettanto notorio che l’Amministrazione può dare rilievo ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari, che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare, di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti, ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 27 febbraio 2024, n. 1925; id., 19 gennaio 2024, n. 614; id., 17 ottobre 2023, n. 9016; id., 27 settembre 2023, n. 8395; id., n. 4856/2023, cit.; id., 3 novembre 2022, n. 9558; id., 7 giugno 2021, n. 4300; id., 14 ottobre 2020, n. 6204). In particolare, sebbene di regola si escluda che il semplice rapporto di parentela possa ex se costituire un sintomo di condizionamento mafioso (non essendo accettabile un’inferenza logica basata sul presupposto che il parente di un mafioso sia necessariamente anch’egli un mafioso (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9 ottobre 2023, n. 8781), tuttavia esso può anche da solo fondare la prognosi infiltrativa, laddove assuma una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica”, specie in alcune aree territoriali ed economiche (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 8 gennaio 2024, n. 248; id., 7 agosto 2023, n. 7625; id., 7 agosto 2023, n. 7599; id., 21 giugno 2022, n. 5086).
15. Tanto premesso, deve pure essere richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la legittimità dei provvedimenti interdittivi antimafia deve essere scrutinata alla stregua del canone del tempus regit actum , e quindi sulla base dello stato di fatto e di diritto sussistente al momento della loro adozione, restando tendenzialmente irrilevanti le vicende successive, fatta salva la facoltà per la parte interessata di avanzare, sulla base delle stesse sopravvenienze, una motivata istanza di riesame della misura interdittiva (cfr. Cons. Stato, Sez. III; 28 febbraio 2024, n. 1941; id., 15 febbraio 2024, n. 1517; id., 31 gennaio 2024, n. 964; id., 12 settembre 2023, n. 8269).
16. Calando le soprarichiamate coordinate ermeneutiche nella fattispecie oggetto del presente giudizio, osserva il Collegio che la figura di-OMISSIS-, già pregiudicato, rappresentante legale della Società fino al 6 maggio 2022 e Direttore generale fino al 30 novembre 2023, è emersa nell’ambito dell’attività di indagine condotta dall’Autorità giudiziaria quale parte di un sistema affaristico tra amministratori locali campani e la criminalità organizzata nell’ambito del settore della raccolta dei rifiuti e della sanificazione di ambienti ospedalieri ed è stato indagato – unitamente al figlio e socio -OMISSIS--OMISSIS-- per reati di stampo mafioso, con procedimento penale in corso al momento dell’emanazione del provvedimento impugnato.
17. L’estromissione di tale soggetto dalla compagine sociale e da ruoli operativi nella Società non può essere ritenuta una misura di self cleaning idonea ad elidere il pericolo di condizionamento mafioso, poiché la Società è sostanzialmente rimasta nella sfera di influenza del gruppo familiare di riferimento, rimanendo Direttore generale e socia la di lui moglie convivente (-OMISSIS-), unitamente ai figli -OMISSIS--OMISSIS-, titolari di quote per il 40%. Peraltro, mentre la moglie è stata estromessa solo in corso di procedimento e dopo la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza da parte della Prefettura, i figli hanno ceduto le quote sociali solo nel mese di maggio del 2025, dopo l’emanazione del provvedimento impugnato.
18. All’atto dell’emanazione dell’interdittiva, pertanto, doveva ritenersi ragionevole e fondato un pericolo di condizionamento mafioso dell’impresa, sia per la perdurante condizione di influenza esercitabile da-OMISSIS- per il tramite della famiglia, egemone all’interno della compagine societaria, sia per la diretta presenza del figlio -OMISSIS-, risultato iscritto, insieme al padre, nel registro degli indagati presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per una serie di reati, tra cui quello di associazione per delinquere di stampo mafioso.
19. Questi gravi indizi non sono scalfiti dall’adozione, da parte della Società, delle ulteriori e successive azioni, valutabili alla stregua di misure di self cleaning .
19.1. Quanto alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione, di un nuovo collegio sindacale e di un nuovo organo di vigilanza, deve osservarsi che, pur a fronte di tali cambiamenti, le quote sociali sono rimaste per larga parte nelle mani dei figli di-OMISSIS- e di -OMISSIS-, uno dei quali (-OMISSIS--OMISSIS-) coinvolto in un procedimento penale per reati di stampo mafioso unitamente al padre.
19.2. Quanto alla proposizione, da parte della Società, di azioni giudiziarie per resistere alla pretesa di assunzione da parte di soggetti che si erano resi autori di potenziali elementi sintomatici di infiltrazioni mafiose, nonché alla richiesta del certificato dei carichi pendenti nei confronti del personale ed alla proposizione di denunce per danni, furti o incendi, osserva il Collegio che tali precauzioni si riconnettono alla ordinaria gestione di ogni impresa che aspiri ad ottenere commesse pubbliche, risultando inidonee a neutralizzare un pericolo di condizionamento criminale specificamente riconnesso, nel caso di specie, all’assetto proprietario della Società (rimasto saldamento nelle mani della famiglia -OMISSIS-).
20. Tali valutazioni sono confermate anche dalle valutazioni espresse dalla Corte di Appello di Venezia, che nel respingere la richiesta di applicazione della misura di prevenzione del controllo giudiziario (decreto n. 15/2024), ha ritenuto la Società “ a ristretta base ”, sottoposta all’influenza dominante del gruppo familiare detentore del capitale sociale e nella quale, a dispetto della nomina di un nuovo consiglio di amministrazione, “ il pericolo d’infiltrazione […] è costituito dall’assetto proprietario della società ” che ha reso perdurante - fino a che tutte le quote sociali sono state cedute - la possibilità che i collegamenti criminali di-OMISSIS- potessero ancora consentire l’infiltrazione camorristica.
21. Per queste ragioni, l’appello deve essere in parte respinto ed in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, nei sensi di cui in motivazione.
22. Le spese del grado possono essere compensate, in ragione dell’esito della lite e della particolare natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, la dichiara in parte improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, ed in parte lo respinge siccome infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante e tutti gli altri soggetti nominativamente indicati nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO De OL, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
AF PA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AF PA | RO De OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.