Art. 4. Agevolazioni e contributi finanziari 1. All'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge possono concorrere con apposite finalizzazioni finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari. Lo Stato puo' cofinanziare, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie proprie e di interventi comunitari, leggi di spesa regionali per interventi di adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di informazione locale agli standard di cui al comma 1 dell'articolo 3, limitatamente agli interventi volti a migliorare le strutture indispensabili alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di promozione all'estero, la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle "strade del vino" puo' essere altresi' finanziata attraverso l'intervento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).
3. Allo scopo di sostenere le iniziative collegate alle finalita' della presente legge, e' autorizzata la spesa annua di lire 3 miliardi a decorrere dal 1999. Il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede al riparto della suddetta somma.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di promozione all'estero, la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle "strade del vino" puo' essere altresi' finanziata attraverso l'intervento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).
3. Allo scopo di sostenere le iniziative collegate alle finalita' della presente legge, e' autorizzata la spesa annua di lire 3 miliardi a decorrere dal 1999. Il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede al riparto della suddetta somma.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.