Articolo 4 della Legge 27 luglio 1999, n. 268
Articolo 3Articolo 5
Versione
24 agosto 1999
Art. 4. Agevolazioni e contributi finanziari 1. All'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge possono concorrere con apposite finalizzazioni finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari. Lo Stato puo' cofinanziare, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie proprie e di interventi comunitari, leggi di spesa regionali per interventi di adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di informazione locale agli standard di cui al comma 1 dell'articolo 3, limitatamente agli interventi volti a migliorare le strutture indispensabili alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di promozione all'estero, la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle "strade del vino" puo' essere altresi' finanziata attraverso l'intervento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).
3. Allo scopo di sostenere le iniziative collegate alle finalita' della presente legge, e' autorizzata la spesa annua di lire 3 miliardi a decorrere dal 1999. Il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede al riparto della suddetta somma.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 24 agosto 1999
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