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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 197/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DELL'ANNA ANNA RITA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 618/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melendugno - Piazza Risorgimento 3 73026 Melendugno LE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29683 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai rispettivi scritti. La Corte, in composizione monocratica, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1, con ricorso del 20.2.2025, impugnava davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria il preavviso di fermo amministrativo dell'autovettura targata Targa_1 notificato in data 21.1.2025, lamentando tra l'altro che l'automezzo gli era indispensabile per la sua attività professionale.
Agenzia Entrate Riscossione, costituitasi in giudizio, resisteva al ricorso, pur comunicando che l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato era stata sospesa, in considerazione della necessità che il contribuente aveva di utilizzate l'autoveicolo.
All'odierna udienza il ricorso è stato trattato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Essendo stata riconosciuta la necessità per il contribuente di utilizzare l'autovettura oggetto di preavviso di fermo amministrativo per recarsi in tribunale e svolgere la sua attività di avvocato, con conseguente sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso preavviso di fermo, questa Corte non può che prendere atto della nuova situazione venutasi a creare e perchiò dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dichiara la cessazione della materia del contendere;
spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DELL'ANNA ANNA RITA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 618/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melendugno - Piazza Risorgimento 3 73026 Melendugno LE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29683 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai rispettivi scritti. La Corte, in composizione monocratica, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1, con ricorso del 20.2.2025, impugnava davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria il preavviso di fermo amministrativo dell'autovettura targata Targa_1 notificato in data 21.1.2025, lamentando tra l'altro che l'automezzo gli era indispensabile per la sua attività professionale.
Agenzia Entrate Riscossione, costituitasi in giudizio, resisteva al ricorso, pur comunicando che l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato era stata sospesa, in considerazione della necessità che il contribuente aveva di utilizzate l'autoveicolo.
All'odierna udienza il ricorso è stato trattato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Essendo stata riconosciuta la necessità per il contribuente di utilizzare l'autovettura oggetto di preavviso di fermo amministrativo per recarsi in tribunale e svolgere la sua attività di avvocato, con conseguente sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso preavviso di fermo, questa Corte non può che prendere atto della nuova situazione venutasi a creare e perchiò dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dichiara la cessazione della materia del contendere;
spese compensate.