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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 12/01/2026, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 421/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PUGLIESE FELICITA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12405/2025 depositato il 29/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250069627769000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22279/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
- accertare e dichiarare la nullità della cartella impugnata con il presente ricorso, per i motivi sopra esposti;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della cartella relativa all'anno 2019; - accertare e dichiarare la decadenza del tributo, per la quale si chiede comunque bonariamente lo sgravio di una sanzione ingiusta e contra legem. - con vittoria di spese e competenze del presente giudizio in favore del ricorrente.
Resistente/Appellato:
- a) manlevare l'agente della riscossione dalle eccezioni che non riguardano la propria attività; b) nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza delle eccezioni sollevate contro la cartella di pagamento in quanto infondate in fatto ed in diritto;
c) condannare la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_2 , come in atti rappresentata e difesa, proponeva ricorso
contro
Regione Campania e Agenzia delle Entrate IO avverso cartella di pagamento n. 071
2025 00696277 69 000, notificata in data 31.03.2025, per il recupero dei crediti tassa automobilistica anno 2019, per la somma complessiva di € 1.475,29.
Con i motivi di ricorso, in sintesi, eccepiva la mancata notifica dell'atto presupposto e la prescrizione del credito. Chiedeva l'annullamento della cartella impugnata con condanna della parte resistente al pagamento delle spese e compensi del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate IO, ritualmente costituita, eccepiva, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore e chiedeva di essere manlevata dalle eccezioni che non riguardavano la propria attività
La Regione Campania non si costituiva.
Alla pubblica udienza del 12.15.2025 la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fronte della specifica contestazione da parte della contribuente di intervenuta estinzione dell'obbligazione tributaria per prescrizione triennale, sul presupposto dell'omessa notifica dell'accertamento richiamato a fondamento del credito nell'opposta cartella, sarebbe stato onere della
Regione Campania documentare la rituale notifica dell' avviso di accertamento n. 964298473473. Tale prova non può ritenersi acquisita atteso che la Regione Campania non si è neanche costituita nonostante il ricorso risulta notificato con messaggio di posta elettronica certificata consegnato in data
3/05/2025.
Pertanto, in mancanza di prova della notifica dell' atto presupposto lo stesso deve ritenersi nullo per assenza di notificazione, con conseguente nullità derivata dell'atto impugnato. Alla mancata notifica dell' avviso richiamato nella cartella impugnata consegue l'estinzione del debito per prescrizione avuto riguardo al termine triennale applicabile ex art. 5 D.L. n. 953/1982 la cui scadenza naturale nel caso di specie risulta essere quella del 31.12.2022. In accoglimento delle eccezioni del ricorrente l'obbligazione deve dunque ritenersi estinta, con conseguente nullità della cartella esattoriale impugnata. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti tra contribuente e Ente impositore, con attribuzione al difensore anticipatario mentre possono essere compensate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate IO, esente da responsabilità per l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 250, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PUGLIESE FELICITA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12405/2025 depositato il 29/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250069627769000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22279/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
- accertare e dichiarare la nullità della cartella impugnata con il presente ricorso, per i motivi sopra esposti;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della cartella relativa all'anno 2019; - accertare e dichiarare la decadenza del tributo, per la quale si chiede comunque bonariamente lo sgravio di una sanzione ingiusta e contra legem. - con vittoria di spese e competenze del presente giudizio in favore del ricorrente.
Resistente/Appellato:
- a) manlevare l'agente della riscossione dalle eccezioni che non riguardano la propria attività; b) nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza delle eccezioni sollevate contro la cartella di pagamento in quanto infondate in fatto ed in diritto;
c) condannare la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_2 , come in atti rappresentata e difesa, proponeva ricorso
contro
Regione Campania e Agenzia delle Entrate IO avverso cartella di pagamento n. 071
2025 00696277 69 000, notificata in data 31.03.2025, per il recupero dei crediti tassa automobilistica anno 2019, per la somma complessiva di € 1.475,29.
Con i motivi di ricorso, in sintesi, eccepiva la mancata notifica dell'atto presupposto e la prescrizione del credito. Chiedeva l'annullamento della cartella impugnata con condanna della parte resistente al pagamento delle spese e compensi del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate IO, ritualmente costituita, eccepiva, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore e chiedeva di essere manlevata dalle eccezioni che non riguardavano la propria attività
La Regione Campania non si costituiva.
Alla pubblica udienza del 12.15.2025 la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fronte della specifica contestazione da parte della contribuente di intervenuta estinzione dell'obbligazione tributaria per prescrizione triennale, sul presupposto dell'omessa notifica dell'accertamento richiamato a fondamento del credito nell'opposta cartella, sarebbe stato onere della
Regione Campania documentare la rituale notifica dell' avviso di accertamento n. 964298473473. Tale prova non può ritenersi acquisita atteso che la Regione Campania non si è neanche costituita nonostante il ricorso risulta notificato con messaggio di posta elettronica certificata consegnato in data
3/05/2025.
Pertanto, in mancanza di prova della notifica dell' atto presupposto lo stesso deve ritenersi nullo per assenza di notificazione, con conseguente nullità derivata dell'atto impugnato. Alla mancata notifica dell' avviso richiamato nella cartella impugnata consegue l'estinzione del debito per prescrizione avuto riguardo al termine triennale applicabile ex art. 5 D.L. n. 953/1982 la cui scadenza naturale nel caso di specie risulta essere quella del 31.12.2022. In accoglimento delle eccezioni del ricorrente l'obbligazione deve dunque ritenersi estinta, con conseguente nullità della cartella esattoriale impugnata. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti tra contribuente e Ente impositore, con attribuzione al difensore anticipatario mentre possono essere compensate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate IO, esente da responsabilità per l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 250, oltre accessori di legge se dovuti.