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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 1837. Borse di studio 1. Nei confronti del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell' articolo 4, comma 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 . 2. Restano ferme le disposizioni in materia di borse di studio universitarie previste per i dipendenti pubblici.
Nota all'art. 1837:
- Il testo dell' articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1998, n. 277, e' il seguente:
«1. A decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 e dall'anno accademico 1997-1998 sono istituite borse di studio riservate ai soggetti di cui all' articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 , come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, nonche' agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata per ogni anno di scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998.».
Nota all'art. 1837:
- Il testo dell' articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1998, n. 277, e' il seguente:
«1. A decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 e dall'anno accademico 1997-1998 sono istituite borse di studio riservate ai soggetti di cui all' articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 , come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, nonche' agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata per ogni anno di scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998.».
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