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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 112/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACALONE VA, Presidente
SISTO VA, Relatore
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 710/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria - Piazza Turati, 4 15121 Alessandria AL elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 39/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ALESSANDRIA sez. 2 e pubblicata il 07/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J023B00426 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J023B00426 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013B00487 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013B00487 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013B00487 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013B00463 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013B00463 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013B00463 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013B00464 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013B00464 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013B00464 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nell'eccezione di assenza di mancanza della delega di autorizzazione del firmatario le controdeduzioni d'Ufficio, eccezione presente in atti e rilevabile d'ufficio; conclude per l'accoglimento dell'appelo, con vittoria di spese
Resistente/Appellato: rispetto all'eccezione preliminare l'ufficio dichisra che può produrre delega alla firma, illustra i propri atti e si richiama alle conclusioni di rigetto dell'appello, con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 710/2024 i Dottori Ricorrente_1, Ricorrente_3 e Ricorrente_2
, in proprio ed in qualità di soci dello Studio “Dottori Commercialisti Associati L. Ricorrente_2 M. Ricorrente_3 M. Ricorrente_2”, rappresentati e difesi dall'Avv. Difensore_1, impugnavano la sentenza N. 9/02/2024, emessa dalla Corte di Giustizia di Primo Grado di Alessandria, depositata in data 07/02/2024, non notificata, relativa al procedimento R.G.R. n° 8/2022 a cui erano stati riuniti, per connessione, i procedimenti portanti R.G.R. nn° 9-10-11/2022, aventi ad oggetto, rispettivamente, l'impugnazione dei seguenti avvisi di accertamento:
1) n° T7J023B00426/2021, notificato, a mezzo PEC, in data 22/10/2021, relativo ad I.V.A. ed Imposta
Regionale sulle attività produttive, per l'anno d'imposta 2016, rispettivamente pari a € 2.200,00 e a € 390,00, oltre a sanzioni irrogate, ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n° 472/97, ammontanti ad € 2.970,00 ed interessi;
2) n° T7J013B00487/2021, notificato, a mezzo PEC, in data 22/10/2021, relativo ad IRPEF, Addizionale
Regionale e Comunale, per l'anno d'imposta 2016, rispettivamente pari a € 1.370,00, € 92,00 ed € 27,00, oltre a sanzioni irrogate, ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n° 472/97, ammontanti ad € 1.340,10 ed interessi;
3) n° T7J013B00463/2021, notificato, a mezzo PEC, in data 22/10/2021, relativo ad IRPEF, Addizionale
Regionale e Comunale, per l'anno d'imposta 2016, rispettivamente pari a € 1.368,00, € 92,00 ed € 27,00, oltre a sanzioni irrogate, ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n° 472/97, ammontanti a € 1.338,30 ed interessi;
4) n° T7J013B00464/2021, notificato, a mezzo PEC, in data 22/10/2021, relativo ad IRPEF, Addizionale
Regionale e Comunale per l'anno d'imposta 2016, rispettivamente pari a € 1.369,00, € 92,00 ed € 27,00, oltre a sanzioni irrogate, ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n° 472/97, ammontanti a € 1.339,20 ed interessi.
L'Ufficio determinava un reddito delle attività professionali da € 136.763,00, a fronte di un reddito dichiarato
€ 136.763,00, recuperando minori costi pari ad € 10.000,00, rappresentati dalla prestazione di servizi, consistiti nella “installazione, aggiornamenti software applicativi e formazione del personale” così come descritti nella fattura passiva prot. 140, ritenuti non inerenti, resa da Società_1 S.r.l., società composta da un amministratore, non socio risultante coltivatore diretto, certo Signor Nominativo_1 titolare di partita Iva aperta per l'attività di “coltivazione di cereali”, non compensato da nessuna delle due società e dai dottori commercialisti associati Ricorrente_1, Ricorrente_3 e Ricorrente_2.
Avverso i predetti atti impositivi venivano proposti distinti ricorsi lamentando l'assenza di sottoscrizione dell'atto amministrativo per carenza di delega funzionario;
violazione dell'art. 21 DPR N. 633/72 per genericità della causale;
violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata e del principio di inerenza ex art. 109 TUIR;
pregiudizialità dell'accertamento definitivo del maggior reddito in capo alla Società, rispetto all'accertamento in capo ai soci del maggior reddito e mancato riconoscimento del litisconsorzio necessario.
Sulla costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Alessandria, che contestava le doglianze di parte ricorrente, chiedendo la reiezione del ricorso, la Corte adita emetteva la sentenza impugnata, respingendo il ricorso e condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in
€ 2.500,00.
Si dolgono della predetta decisione i commercialisti associati e l'associazione professionale, per i seguenti motivi.
1) Violazione dell'art. 36 del D. Lgs. n. 546/92 per omesso esame delle eccezioni tutte formulate dalla contribuente – motivazione apparente;
2) Art. 21 D.P.R. N. 633/72 affermata genericità della causale – insussistenza della contestazione;
3) Obbligo motivazione rafforzata – applicabilità art. 7 c. 5 bis D.Lgs. n. 546/92, applicabile immediatamente;
4) Genericità della causale ai sensi dell'art. 21 D.P.R. N. 633/72;
4 BIS) Principio di inerenza ex art. 109 TUIR;
5) Accertamento in capo ai soci del maggior reddito – pregiudizialità dell'accertamento definitivo del maggior reddito in capo alla società – litisconsorzio necessario;
6) Sulla condanna alle spese dei ricorrenti – inammissibilità della condanna per difesa dell'Agenzia delle
Entrate affidata a propri funzionari.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Alessandria, che faceva rilevare la legittimità della pronuncia oggetto di impugnazione, ne chiedeva la conferma , con declaratoria di legittimità degli importi richiesti nell'avviso di accertamento, ritenendo di “scarso pregio, pertanto, sono da considerare i motivi d'appello proposti da controparte”.
Con successiva memoria del 14.01.2026, gli appellanti eccepiscono la mancata indicazione dell'organo o officio che ha la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Alessandria, in violazione dell'art. 163 c.p.c. e conseguente carenza di interesse ad agire in capo alla predetta. Insistono, inoltre, sulle conclusioni già assunte e, in specie sulla prova della mancata inerenza del costo, mai fornita dall'Amministrazione Finanziaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Data la proposizione in limine litis delle questioni relative alla rappresentanza in giudizio ed all'interesse ad agire dell'Amministrazione Finanziaria, si rileva, soltanto, essendo più che sufficiente a respingere eccezioni così defatigatorie, che chi ha emesso gli avvisi di accertamento impugnati è proprio quell'organo o ufficio , ai sensi dell'art. 163 c.p.c. che si è costituito nel giudizio di primo grado ed in quello di appello, manifestando il proprio interesse ad agire (rectius a difendersi) in entrambi i gradi di giudizio.
Relativamente, invece, all'eccezione, riguardante la mancata produzione della delega da parte dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Alessandria, stante la firma delle controdeduzione ad opera del
Funzionario su delega del Direttore pro tempore dell'Ufficio, si osserva che, indipendentemente dalla fondatezza dell'eccezione formalizzata specificamente in udienza, come da verbale di causa, l'atto di costituzione in appello, comunque, non viene tenuto in considerazione da questo Collegio, essendo sufficienti, ai fini della presente decisione gli atti già prodotti e le deduzioni già assunte in primo grado e riportate nella relativa sentenza.
Pertanto, questo Collegio, ritiene di poter decidere la presente controversia sulla base della ragione più liquida ed assorbente rappresentata dalla eseguenti osservazioni e statuizioni.
Quanto al primo motivo di impugnazione si evidenzia che la sentenza di primo grado è motivata in maniera sufficiente e completa, non potendosi, nemmeno lontanamente ravvisare una sia pur minima violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, del D. Lgs. n. 546/1992, che si configura quando la sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria manca completamente dell'esposizione dei motivi in fatto e in diritto, rendendo impossibile comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
Gli appellanti lamentano il mancato esame da parte del Giudice di primo grado della memoria illustrativa ex art. 32 D.Lgs. n° 546/92 e della relativa documentazione depositata in data 25/05/2023, ma detta censura
è assolutamente irricevibile, considerato che, anche se non espressamente richiamata e menzionata, le conclusioni, i fatti e le deduzioni in diritto in essa formulate, sono state analizzate e respinte dalla Corte di
Alessandria in uno con le motivazioni specificamente riguardanti le eccezioni riportate in ricorso, riprese e meglio specificati nella memoria. Ne consegue che l'omissione di pronuncia sulle eccezioni sollevate dai contribuenti non si è assolutamente verificata nel caso di specie e la violazione dell'art. 112 c.p.c., non può essere eccepita, essendo stati analizzati tutti i punti decisivi della controversia
Inoltre, la Corte di Cassazione (ex multis Cass. n. 9905/05/2020 n. 23781/2023) stabilisce che si ha
"motivazione apparente" quando, pur essendo graficamente esistente, il te esto non rivela la ratio decidendi, ma, la sentenza di primo grado non utilizza frasi di stile o formule generiche, ma esamina specificamente le eccezioni proposte, né omette di confrontarsi con le prove documentali o le argomentazioni specifiche della contribuente, ma da contezza dei passaggi che permettono di ricostruire il percorso logico che ha portato al rigetto delle eccezioni.
Anche la richiesta di rimessione della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, è infondata, non rientrando la fattispecie concreta in alcuna delle previsioni indicate nell'art. 59 D.Lgs. n. 546/1992.
Relativamente al terzo motivo di impugnazione si evidenzia che il nuovo comma 5-bis dell'art. 7, D. Lgs. n.
546/1992, introdotto dalla L. n. 130/2022, che onera l'Amministrazione a provare puntualmente in giudizio le violazioni contestate, ha natura sostanziale e non processuale e, dunque, si applica ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022, quindi non si applica alla presente controversia, introdotta con i ricorsi N. 8 – 9 .10 - 11/2022, notificati il 16.12.2021 e iscritti a ruolo nel registro telematico della Corte di Giustizia Tributaria di Alessandria il 12.01.2022. Questo principio di diritto è stato affermato dalla Corte di Cassazione che, nel rigettare il ricorso del contribuente, ha richiamato i propri precedenti sulla natura della norma tributaria (Cass. sent. n. 18912/2018). Inoltre, come dallo stesso giudice di legittimità statuito la nuova previsione normativa non incide sulla disciplina delle presunzioni legali ma si limita a disciplinare una regola di giudizio e di valutazione della prova, a cui deve attenersi il giudice tributario.
Ad ogni buon conto si evidenzia che l'avviso di accertamento risulta espressamente motivato con riferimento anche ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente, riportando in ordine cronologico lo svolgimento dei fatti, l' obiezione della controparte sulla contestata non inerenza della prestazione di “ Società_1 srl” dando dato atto della presentazione delle dichiarazioni dei redditi integrative e del versamento delle imposte da parte dei contribuenti, indicando le ragioni per cui la fattura n. 140 del 28/12/2016 emessa dalla Società_1 s.r.l. non era conforme al dettato dell'art. 21 del DPR n. 633/72.
Peraltro, a tale proposito occorre ricordare che secondo la giurisprudenza di legittimità “l'avviso di accertamento ha carattere di "provocatio ad opponendum" e soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ogni volta che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an" e il "quantum debeatur".
Con riferimento al quinto motivo di impugnazione, riguardante la pregiudizialità dell'accertamento definitivo del maggior reddito in capo alla società ed alla rilevata presenza di un litisconsorzio necessario, esso risulta ultroneo, atteso che, sicuramente come già da tempo statuito dalla Corte di Cassazione, in caso di accertamenti eseguiti nei confronti di associazioni professionali, limitatamente ai tributi imputati per trasparenza, tra associazione professionale e associati si configura un litisconsorzio necessario, così come disposto per le società di persone (Cassazione, sentenza n. 11466 del 18.5.2009) e che di tutto questo, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti che lamentano un mancato pronunciamento del Giudice sul litisconsorzio, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Alessandria ha dato chiaramente affermando che: “Quanto alla doglianza relativa alla esistenza di un litisconsorzio essendo l'accertamento anche diretto ai soci circa il maggior reddito si rileva come la doglianza sia assorbita dalla circostanza che anche i soci hanno presentato autonomi ricorsi riuniti al ricorso della associazione e trattati congiuntamente”.
Infine, passando al sesto motivo di impugnazione concernente l' Illegittimità della sentenza sulla condanna alle spese dei ricorrenti, si osserva che in base a quanto dispone l' art. 15 del D.Lgs n 546/92, nel processo tributario, alla parte pubblica assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite spetta la liquidazione delle spese, che deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, contenuto nell'art. 15, comma 2-bis, del Dlgs n. 546 del 1992, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo (cfr., in tal senso, Cass. n. 27634 del 2021, nonché Cass. n. 23055 del 2019 e Cass. n. 24675 del 2011).
Questo Collegio, ritiene di affrontare, per ultimo le questioni poste con riferimento al secondo motivo di impugnazione che i contribuenti, affrontano, insieme ai motivi rubricati ai numeri 4 e 4 bis e che questa Corte esamina unitariamente, perché gli uni assorbono l'altro.
Gli indizi posti a base della presunzione adottata dall'Ufficio quale fonte di prova di non inerenza e congruità del costo sostenuto dagli appellanti nel corso dell'anno 2016 e rappresentato dalle prestazione rese da
Società_1 s.r.l. di cui alla fattura prot. 140 per € 10.000,00 oltre imposta Iva 22% per € 2.200,00, portante la citata dicitura “Servizio installazione aggiornamenti software applicativi e formazione del personale”, erano i seguenti.
1) Lo studio associato aveva già sostenuto costi per assistenza informatica, consulenza e aggiornamenti software, manutenzione, informatizzazione procedure, implementazione, applicazioni varie etc. registrati nel conto “Canoni di assistenza” costi forniti da Società_2 spa, Software_1, Software_2, software_3, Software_4, per una somma pari € 8.457,96 e tali servizi erano perfettamente corrispondenti a quelli resi dalla Società_1 s.r.l.., tsnto da rappresentarne un'evidente duplicazione.
2) Dalla visura camerale di Società_1 s.r.l., acquisita agli atti, era emerso che la società era cosi composta da Nominativo_1 - Amministratore Unico, che risultava da ricerche effettuate titolare partita Iva aperta per l'attività di “coltivazione di cereali”, non era socio né della Società_1 s.r.l., né dello studio associato e non percepiva alcun compenso da nessuna delle due società e dai soci Ricorrente_1 Ricorrente_2, Ricorrente_3 Ricorrente_3 e Ricorrente_2, attuali ricorrenti e associati nello studio Nominativo_3.
3) La società non aveva dipendenti, né si avvaleva di collaboratore in capo alla società, né risultava essere dotata di strutture idonee a prestare servizi di tipo professionale.
3) L'unico reddito conseguito dalla Società_1 S.r.l., nel corso dell'anno 2016 era rappresentato dalla somma versata dallo Studio Associato in e dalla somma irrisoria di € 1.130,00 versata da altro professionista.
4) La società aveva sede allo stesso indirizzo dello Studio Associato, non era titolare di un contratto di locazione, non possedeva immobili, non possedeva beni strumentali necessari per esercitare l'attività, non aveva sostenuto costi di servizio
5) La descrizione della fattura prot. 140 del 28/12/2016 emessa dalla Società_1 srl,, risultava generica e incompleta circa la natura dei beni e servizi acquistati, a quante unità di personale veniva erogato il servizio di formazione, quali software venivano istallati ect. .
E questo ultimo aspetto relativo alla esaustività della descrizione dei servizi resi e riportati in fattura, non attiene solo ai requisiti formali, previsti dall'art. 21, ma contempla la verifica dell'effettiva osservanza del principio di inerenza in base al quale il costo può essere considerato in deduzione e l'IVA in detrazione.
In effetti, la presunzione legale iuris tantum, pur essendo un autonomo mezzo di prova, si esaurisce in una formula per designare l'onerato della prova, nel senso che l'Amministrazione Finanziaria che doveva provare il maggior reddito accertato, a seguito del disconoscimento presunto del costo ne è dispensata. Lo stesso legislatore, infatti, ha temperato la rigidità della disposizione, ponendosi dal punto di vista delle parti e della tutela del diritto, anziché da quello della funzione accertatrice di evasione, concedendo al contribuente di vincere la presunzione senza necessità di ricorrere a particolari mezzi di prova tassativamente previsti dalla legge. Pertanto, l'Amministrazione ha contestato il diritto dei contribuenti a portare in detrazione il costo perché non inerente ex art. 109 TUIR D.P.R. N. 917/1986 D.P.R. pagata su una fattura emessa per operazioni oggettivamente inesistenti, dando la prova indiretta, attraverso gli indizi raccolti che l'operazione invocata a fondamento del diritto alla detrazione del costo non era verosimile e plausibile e si iscriveva in un di segno di evasione, o elusione dell'imposta La dimostrazione è stata data attraverso presunzioni semplici, valutati tutti gli elementi indiziari agli atti, che inducevano a ritenere oggettivamente inesistenti le operazioni fatturate.
Quindi, assolto detto onere istruttorio da parte dell'Amministrazione Finanziaria, grava sui contribuenti la prova contraria di avere effettivamente ricevuto le prestazioni descritte in fattura. In effetti, detti acquisti di servizi effettuati dallo studio associato, con le criticità rilevate dall'Ufficio sono indizi gravi, precisi e concordanti, anche in considerazione della loro valutazione complessiva e non atomistica, per cui le presunzioni conseguenti sono il risultato necessario e quindi univoco e sicuro, emergente da un procedimento logico - dimostrativo fondato su fatti noti. E' stato, pertanto, raccolto il quadro indiziario e sono stati offerti elementi significativi per poter risalire al fatto in base a schemi logici e regole di comune esperienza, estendendo al caso individuale l'id quod plerumque accidit.. Questo evita all'Amministrazione Finanziaria la prova dell'impossibile. Ai contribuenti si è chiesto di fornire una prova contraria attraverso la dimostrazione di elementi e circostanze che possano vincere la presunzione senza la necessità di ricorrere a particolari mezzi di prova tassativamente previsti dalla legge. Ebbene i contribuenti, si sono limitati a dedurre che le prestazioni di servizi svolte da Società_1 non potevano considerarsi una sovrapposizione rispetto a quelle svolte dalle Società menzionate in accertamento;
che era irrilevante l'assetto della compagine sociale che avrebbe fornito i servizi professionali e che non era attinente che i soci erano gli stessi commercialisti associati, odierni appellanti e che l'amministratore era un dottore commercialista;
che la Società_1 S.r.l. era ed è una società operativa.
Risulta evidente che tali giustificazioni non sono nemmeno avvicinabili al fine di confutarne la coerenza e la logica validità, agli indizi forniti dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Alessandria. La dimostrazione della insussistenza di fatti colpevoli perpetrati associazione non risulta essere adeguata, concreta e tale da far ritenere giustificabile il ricorso ai servizi fatturati dalla società, per cui è lecito presumere che detta fattura sia stata emessa per sfruttare il vantaggio economico della deduzione di un costo mai sostenuto, perché l'operazione era oggettivamente inesistente.
Del resto, nel presente accertamento, la presunzione applicata dall'Erario del maggior reddito percepito dai contribuenti, a seguito del mancato riconoscimento del costo, si basa su indizi;
agli appellanti si é chiesto di incrinarli, fornendo elementi che lasciassero ragionevolmente supporre una situazione diversa da quella prospettata dall'Ufficio.
Orbene, sembra a questo Collegio che i contribuenti non abbiano assolto l'obbligo imposto dalla legge, nonostante, non si pretenda la prova della sua innocenza, ma la prova della riferibilità alla attività svolta dell'esistenza dell'inerenza, della coerenza economica dei costi deducibili e della sua congruità, non essendo sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata, occorrendo anche che esista “una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa” (Cass., Ord., n. 16597 del 11.06.2021).
Pertanto, questo Collegio ha vagliato tutti gli elementi emergenti, sottoponendo a giudizio critico e adeguatamente motivato il fatto e la responsabilità, così come ricostruiti e risultanti da tutti gli atti e deduzioni depositati nel presente giudizio, in termini di certezza tali da escludere la prospettabilità di ogni altra ragionevole soluzione in base a schemi logici e regole di comune esperienza, estendendo al caso individuale l'id quod plerumque accidit.
Un'ultima considerazione va fatta a proposito del concetto di inerenza, atteso che la Corte di Cassazione ha più volte ribadito il principio per cui “la nozione di inerenza implica quella di congruità, sicché deve escludersi la deducibilità di costi sproporzionati o eccessivi, in quanto non inerenti” riconoscendo, che l'eccessività e la sproporzione non attengono solo alla esorbitanza in termini numerari, ma piuttosto alla circostanza che il costo non “è deducibile se non è funzionale all'attività della impresa, ed è inerente nella misura in cui può dirsi congruo” (Cass. sent. n. 15856/2018).
L'appello va respinto e le spese vanno compensate, sussistendo gravi ed eccezionali motivi in considerazione delle controversa costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Alessandria.
P.Q.M.
Respinge l'appello e compensa le spese del grado
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACALONE VA, Presidente
SISTO VA, Relatore
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 710/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria - Piazza Turati, 4 15121 Alessandria AL elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 39/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ALESSANDRIA sez. 2 e pubblicata il 07/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J023B00426 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J023B00426 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013B00487 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013B00487 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013B00487 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013B00463 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013B00463 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013B00463 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013B00464 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013B00464 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013B00464 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nell'eccezione di assenza di mancanza della delega di autorizzazione del firmatario le controdeduzioni d'Ufficio, eccezione presente in atti e rilevabile d'ufficio; conclude per l'accoglimento dell'appelo, con vittoria di spese
Resistente/Appellato: rispetto all'eccezione preliminare l'ufficio dichisra che può produrre delega alla firma, illustra i propri atti e si richiama alle conclusioni di rigetto dell'appello, con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 710/2024 i Dottori Ricorrente_1, Ricorrente_3 e Ricorrente_2
, in proprio ed in qualità di soci dello Studio “Dottori Commercialisti Associati L. Ricorrente_2 M. Ricorrente_3 M. Ricorrente_2”, rappresentati e difesi dall'Avv. Difensore_1, impugnavano la sentenza N. 9/02/2024, emessa dalla Corte di Giustizia di Primo Grado di Alessandria, depositata in data 07/02/2024, non notificata, relativa al procedimento R.G.R. n° 8/2022 a cui erano stati riuniti, per connessione, i procedimenti portanti R.G.R. nn° 9-10-11/2022, aventi ad oggetto, rispettivamente, l'impugnazione dei seguenti avvisi di accertamento:
1) n° T7J023B00426/2021, notificato, a mezzo PEC, in data 22/10/2021, relativo ad I.V.A. ed Imposta
Regionale sulle attività produttive, per l'anno d'imposta 2016, rispettivamente pari a € 2.200,00 e a € 390,00, oltre a sanzioni irrogate, ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n° 472/97, ammontanti ad € 2.970,00 ed interessi;
2) n° T7J013B00487/2021, notificato, a mezzo PEC, in data 22/10/2021, relativo ad IRPEF, Addizionale
Regionale e Comunale, per l'anno d'imposta 2016, rispettivamente pari a € 1.370,00, € 92,00 ed € 27,00, oltre a sanzioni irrogate, ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n° 472/97, ammontanti ad € 1.340,10 ed interessi;
3) n° T7J013B00463/2021, notificato, a mezzo PEC, in data 22/10/2021, relativo ad IRPEF, Addizionale
Regionale e Comunale, per l'anno d'imposta 2016, rispettivamente pari a € 1.368,00, € 92,00 ed € 27,00, oltre a sanzioni irrogate, ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n° 472/97, ammontanti a € 1.338,30 ed interessi;
4) n° T7J013B00464/2021, notificato, a mezzo PEC, in data 22/10/2021, relativo ad IRPEF, Addizionale
Regionale e Comunale per l'anno d'imposta 2016, rispettivamente pari a € 1.369,00, € 92,00 ed € 27,00, oltre a sanzioni irrogate, ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n° 472/97, ammontanti a € 1.339,20 ed interessi.
L'Ufficio determinava un reddito delle attività professionali da € 136.763,00, a fronte di un reddito dichiarato
€ 136.763,00, recuperando minori costi pari ad € 10.000,00, rappresentati dalla prestazione di servizi, consistiti nella “installazione, aggiornamenti software applicativi e formazione del personale” così come descritti nella fattura passiva prot. 140, ritenuti non inerenti, resa da Società_1 S.r.l., società composta da un amministratore, non socio risultante coltivatore diretto, certo Signor Nominativo_1 titolare di partita Iva aperta per l'attività di “coltivazione di cereali”, non compensato da nessuna delle due società e dai dottori commercialisti associati Ricorrente_1, Ricorrente_3 e Ricorrente_2.
Avverso i predetti atti impositivi venivano proposti distinti ricorsi lamentando l'assenza di sottoscrizione dell'atto amministrativo per carenza di delega funzionario;
violazione dell'art. 21 DPR N. 633/72 per genericità della causale;
violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata e del principio di inerenza ex art. 109 TUIR;
pregiudizialità dell'accertamento definitivo del maggior reddito in capo alla Società, rispetto all'accertamento in capo ai soci del maggior reddito e mancato riconoscimento del litisconsorzio necessario.
Sulla costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Alessandria, che contestava le doglianze di parte ricorrente, chiedendo la reiezione del ricorso, la Corte adita emetteva la sentenza impugnata, respingendo il ricorso e condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in
€ 2.500,00.
Si dolgono della predetta decisione i commercialisti associati e l'associazione professionale, per i seguenti motivi.
1) Violazione dell'art. 36 del D. Lgs. n. 546/92 per omesso esame delle eccezioni tutte formulate dalla contribuente – motivazione apparente;
2) Art. 21 D.P.R. N. 633/72 affermata genericità della causale – insussistenza della contestazione;
3) Obbligo motivazione rafforzata – applicabilità art. 7 c. 5 bis D.Lgs. n. 546/92, applicabile immediatamente;
4) Genericità della causale ai sensi dell'art. 21 D.P.R. N. 633/72;
4 BIS) Principio di inerenza ex art. 109 TUIR;
5) Accertamento in capo ai soci del maggior reddito – pregiudizialità dell'accertamento definitivo del maggior reddito in capo alla società – litisconsorzio necessario;
6) Sulla condanna alle spese dei ricorrenti – inammissibilità della condanna per difesa dell'Agenzia delle
Entrate affidata a propri funzionari.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Alessandria, che faceva rilevare la legittimità della pronuncia oggetto di impugnazione, ne chiedeva la conferma , con declaratoria di legittimità degli importi richiesti nell'avviso di accertamento, ritenendo di “scarso pregio, pertanto, sono da considerare i motivi d'appello proposti da controparte”.
Con successiva memoria del 14.01.2026, gli appellanti eccepiscono la mancata indicazione dell'organo o officio che ha la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Alessandria, in violazione dell'art. 163 c.p.c. e conseguente carenza di interesse ad agire in capo alla predetta. Insistono, inoltre, sulle conclusioni già assunte e, in specie sulla prova della mancata inerenza del costo, mai fornita dall'Amministrazione Finanziaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Data la proposizione in limine litis delle questioni relative alla rappresentanza in giudizio ed all'interesse ad agire dell'Amministrazione Finanziaria, si rileva, soltanto, essendo più che sufficiente a respingere eccezioni così defatigatorie, che chi ha emesso gli avvisi di accertamento impugnati è proprio quell'organo o ufficio , ai sensi dell'art. 163 c.p.c. che si è costituito nel giudizio di primo grado ed in quello di appello, manifestando il proprio interesse ad agire (rectius a difendersi) in entrambi i gradi di giudizio.
Relativamente, invece, all'eccezione, riguardante la mancata produzione della delega da parte dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Alessandria, stante la firma delle controdeduzione ad opera del
Funzionario su delega del Direttore pro tempore dell'Ufficio, si osserva che, indipendentemente dalla fondatezza dell'eccezione formalizzata specificamente in udienza, come da verbale di causa, l'atto di costituzione in appello, comunque, non viene tenuto in considerazione da questo Collegio, essendo sufficienti, ai fini della presente decisione gli atti già prodotti e le deduzioni già assunte in primo grado e riportate nella relativa sentenza.
Pertanto, questo Collegio, ritiene di poter decidere la presente controversia sulla base della ragione più liquida ed assorbente rappresentata dalla eseguenti osservazioni e statuizioni.
Quanto al primo motivo di impugnazione si evidenzia che la sentenza di primo grado è motivata in maniera sufficiente e completa, non potendosi, nemmeno lontanamente ravvisare una sia pur minima violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, del D. Lgs. n. 546/1992, che si configura quando la sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria manca completamente dell'esposizione dei motivi in fatto e in diritto, rendendo impossibile comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
Gli appellanti lamentano il mancato esame da parte del Giudice di primo grado della memoria illustrativa ex art. 32 D.Lgs. n° 546/92 e della relativa documentazione depositata in data 25/05/2023, ma detta censura
è assolutamente irricevibile, considerato che, anche se non espressamente richiamata e menzionata, le conclusioni, i fatti e le deduzioni in diritto in essa formulate, sono state analizzate e respinte dalla Corte di
Alessandria in uno con le motivazioni specificamente riguardanti le eccezioni riportate in ricorso, riprese e meglio specificati nella memoria. Ne consegue che l'omissione di pronuncia sulle eccezioni sollevate dai contribuenti non si è assolutamente verificata nel caso di specie e la violazione dell'art. 112 c.p.c., non può essere eccepita, essendo stati analizzati tutti i punti decisivi della controversia
Inoltre, la Corte di Cassazione (ex multis Cass. n. 9905/05/2020 n. 23781/2023) stabilisce che si ha
"motivazione apparente" quando, pur essendo graficamente esistente, il te esto non rivela la ratio decidendi, ma, la sentenza di primo grado non utilizza frasi di stile o formule generiche, ma esamina specificamente le eccezioni proposte, né omette di confrontarsi con le prove documentali o le argomentazioni specifiche della contribuente, ma da contezza dei passaggi che permettono di ricostruire il percorso logico che ha portato al rigetto delle eccezioni.
Anche la richiesta di rimessione della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, è infondata, non rientrando la fattispecie concreta in alcuna delle previsioni indicate nell'art. 59 D.Lgs. n. 546/1992.
Relativamente al terzo motivo di impugnazione si evidenzia che il nuovo comma 5-bis dell'art. 7, D. Lgs. n.
546/1992, introdotto dalla L. n. 130/2022, che onera l'Amministrazione a provare puntualmente in giudizio le violazioni contestate, ha natura sostanziale e non processuale e, dunque, si applica ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022, quindi non si applica alla presente controversia, introdotta con i ricorsi N. 8 – 9 .10 - 11/2022, notificati il 16.12.2021 e iscritti a ruolo nel registro telematico della Corte di Giustizia Tributaria di Alessandria il 12.01.2022. Questo principio di diritto è stato affermato dalla Corte di Cassazione che, nel rigettare il ricorso del contribuente, ha richiamato i propri precedenti sulla natura della norma tributaria (Cass. sent. n. 18912/2018). Inoltre, come dallo stesso giudice di legittimità statuito la nuova previsione normativa non incide sulla disciplina delle presunzioni legali ma si limita a disciplinare una regola di giudizio e di valutazione della prova, a cui deve attenersi il giudice tributario.
Ad ogni buon conto si evidenzia che l'avviso di accertamento risulta espressamente motivato con riferimento anche ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente, riportando in ordine cronologico lo svolgimento dei fatti, l' obiezione della controparte sulla contestata non inerenza della prestazione di “ Società_1 srl” dando dato atto della presentazione delle dichiarazioni dei redditi integrative e del versamento delle imposte da parte dei contribuenti, indicando le ragioni per cui la fattura n. 140 del 28/12/2016 emessa dalla Società_1 s.r.l. non era conforme al dettato dell'art. 21 del DPR n. 633/72.
Peraltro, a tale proposito occorre ricordare che secondo la giurisprudenza di legittimità “l'avviso di accertamento ha carattere di "provocatio ad opponendum" e soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ogni volta che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an" e il "quantum debeatur".
Con riferimento al quinto motivo di impugnazione, riguardante la pregiudizialità dell'accertamento definitivo del maggior reddito in capo alla società ed alla rilevata presenza di un litisconsorzio necessario, esso risulta ultroneo, atteso che, sicuramente come già da tempo statuito dalla Corte di Cassazione, in caso di accertamenti eseguiti nei confronti di associazioni professionali, limitatamente ai tributi imputati per trasparenza, tra associazione professionale e associati si configura un litisconsorzio necessario, così come disposto per le società di persone (Cassazione, sentenza n. 11466 del 18.5.2009) e che di tutto questo, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti che lamentano un mancato pronunciamento del Giudice sul litisconsorzio, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Alessandria ha dato chiaramente affermando che: “Quanto alla doglianza relativa alla esistenza di un litisconsorzio essendo l'accertamento anche diretto ai soci circa il maggior reddito si rileva come la doglianza sia assorbita dalla circostanza che anche i soci hanno presentato autonomi ricorsi riuniti al ricorso della associazione e trattati congiuntamente”.
Infine, passando al sesto motivo di impugnazione concernente l' Illegittimità della sentenza sulla condanna alle spese dei ricorrenti, si osserva che in base a quanto dispone l' art. 15 del D.Lgs n 546/92, nel processo tributario, alla parte pubblica assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite spetta la liquidazione delle spese, che deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, contenuto nell'art. 15, comma 2-bis, del Dlgs n. 546 del 1992, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo (cfr., in tal senso, Cass. n. 27634 del 2021, nonché Cass. n. 23055 del 2019 e Cass. n. 24675 del 2011).
Questo Collegio, ritiene di affrontare, per ultimo le questioni poste con riferimento al secondo motivo di impugnazione che i contribuenti, affrontano, insieme ai motivi rubricati ai numeri 4 e 4 bis e che questa Corte esamina unitariamente, perché gli uni assorbono l'altro.
Gli indizi posti a base della presunzione adottata dall'Ufficio quale fonte di prova di non inerenza e congruità del costo sostenuto dagli appellanti nel corso dell'anno 2016 e rappresentato dalle prestazione rese da
Società_1 s.r.l. di cui alla fattura prot. 140 per € 10.000,00 oltre imposta Iva 22% per € 2.200,00, portante la citata dicitura “Servizio installazione aggiornamenti software applicativi e formazione del personale”, erano i seguenti.
1) Lo studio associato aveva già sostenuto costi per assistenza informatica, consulenza e aggiornamenti software, manutenzione, informatizzazione procedure, implementazione, applicazioni varie etc. registrati nel conto “Canoni di assistenza” costi forniti da Società_2 spa, Software_1, Software_2, software_3, Software_4, per una somma pari € 8.457,96 e tali servizi erano perfettamente corrispondenti a quelli resi dalla Società_1 s.r.l.., tsnto da rappresentarne un'evidente duplicazione.
2) Dalla visura camerale di Società_1 s.r.l., acquisita agli atti, era emerso che la società era cosi composta da Nominativo_1 - Amministratore Unico, che risultava da ricerche effettuate titolare partita Iva aperta per l'attività di “coltivazione di cereali”, non era socio né della Società_1 s.r.l., né dello studio associato e non percepiva alcun compenso da nessuna delle due società e dai soci Ricorrente_1 Ricorrente_2, Ricorrente_3 Ricorrente_3 e Ricorrente_2, attuali ricorrenti e associati nello studio Nominativo_3.
3) La società non aveva dipendenti, né si avvaleva di collaboratore in capo alla società, né risultava essere dotata di strutture idonee a prestare servizi di tipo professionale.
3) L'unico reddito conseguito dalla Società_1 S.r.l., nel corso dell'anno 2016 era rappresentato dalla somma versata dallo Studio Associato in e dalla somma irrisoria di € 1.130,00 versata da altro professionista.
4) La società aveva sede allo stesso indirizzo dello Studio Associato, non era titolare di un contratto di locazione, non possedeva immobili, non possedeva beni strumentali necessari per esercitare l'attività, non aveva sostenuto costi di servizio
5) La descrizione della fattura prot. 140 del 28/12/2016 emessa dalla Società_1 srl,, risultava generica e incompleta circa la natura dei beni e servizi acquistati, a quante unità di personale veniva erogato il servizio di formazione, quali software venivano istallati ect. .
E questo ultimo aspetto relativo alla esaustività della descrizione dei servizi resi e riportati in fattura, non attiene solo ai requisiti formali, previsti dall'art. 21, ma contempla la verifica dell'effettiva osservanza del principio di inerenza in base al quale il costo può essere considerato in deduzione e l'IVA in detrazione.
In effetti, la presunzione legale iuris tantum, pur essendo un autonomo mezzo di prova, si esaurisce in una formula per designare l'onerato della prova, nel senso che l'Amministrazione Finanziaria che doveva provare il maggior reddito accertato, a seguito del disconoscimento presunto del costo ne è dispensata. Lo stesso legislatore, infatti, ha temperato la rigidità della disposizione, ponendosi dal punto di vista delle parti e della tutela del diritto, anziché da quello della funzione accertatrice di evasione, concedendo al contribuente di vincere la presunzione senza necessità di ricorrere a particolari mezzi di prova tassativamente previsti dalla legge. Pertanto, l'Amministrazione ha contestato il diritto dei contribuenti a portare in detrazione il costo perché non inerente ex art. 109 TUIR D.P.R. N. 917/1986 D.P.R. pagata su una fattura emessa per operazioni oggettivamente inesistenti, dando la prova indiretta, attraverso gli indizi raccolti che l'operazione invocata a fondamento del diritto alla detrazione del costo non era verosimile e plausibile e si iscriveva in un di segno di evasione, o elusione dell'imposta La dimostrazione è stata data attraverso presunzioni semplici, valutati tutti gli elementi indiziari agli atti, che inducevano a ritenere oggettivamente inesistenti le operazioni fatturate.
Quindi, assolto detto onere istruttorio da parte dell'Amministrazione Finanziaria, grava sui contribuenti la prova contraria di avere effettivamente ricevuto le prestazioni descritte in fattura. In effetti, detti acquisti di servizi effettuati dallo studio associato, con le criticità rilevate dall'Ufficio sono indizi gravi, precisi e concordanti, anche in considerazione della loro valutazione complessiva e non atomistica, per cui le presunzioni conseguenti sono il risultato necessario e quindi univoco e sicuro, emergente da un procedimento logico - dimostrativo fondato su fatti noti. E' stato, pertanto, raccolto il quadro indiziario e sono stati offerti elementi significativi per poter risalire al fatto in base a schemi logici e regole di comune esperienza, estendendo al caso individuale l'id quod plerumque accidit.. Questo evita all'Amministrazione Finanziaria la prova dell'impossibile. Ai contribuenti si è chiesto di fornire una prova contraria attraverso la dimostrazione di elementi e circostanze che possano vincere la presunzione senza la necessità di ricorrere a particolari mezzi di prova tassativamente previsti dalla legge. Ebbene i contribuenti, si sono limitati a dedurre che le prestazioni di servizi svolte da Società_1 non potevano considerarsi una sovrapposizione rispetto a quelle svolte dalle Società menzionate in accertamento;
che era irrilevante l'assetto della compagine sociale che avrebbe fornito i servizi professionali e che non era attinente che i soci erano gli stessi commercialisti associati, odierni appellanti e che l'amministratore era un dottore commercialista;
che la Società_1 S.r.l. era ed è una società operativa.
Risulta evidente che tali giustificazioni non sono nemmeno avvicinabili al fine di confutarne la coerenza e la logica validità, agli indizi forniti dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Alessandria. La dimostrazione della insussistenza di fatti colpevoli perpetrati associazione non risulta essere adeguata, concreta e tale da far ritenere giustificabile il ricorso ai servizi fatturati dalla società, per cui è lecito presumere che detta fattura sia stata emessa per sfruttare il vantaggio economico della deduzione di un costo mai sostenuto, perché l'operazione era oggettivamente inesistente.
Del resto, nel presente accertamento, la presunzione applicata dall'Erario del maggior reddito percepito dai contribuenti, a seguito del mancato riconoscimento del costo, si basa su indizi;
agli appellanti si é chiesto di incrinarli, fornendo elementi che lasciassero ragionevolmente supporre una situazione diversa da quella prospettata dall'Ufficio.
Orbene, sembra a questo Collegio che i contribuenti non abbiano assolto l'obbligo imposto dalla legge, nonostante, non si pretenda la prova della sua innocenza, ma la prova della riferibilità alla attività svolta dell'esistenza dell'inerenza, della coerenza economica dei costi deducibili e della sua congruità, non essendo sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata, occorrendo anche che esista “una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa” (Cass., Ord., n. 16597 del 11.06.2021).
Pertanto, questo Collegio ha vagliato tutti gli elementi emergenti, sottoponendo a giudizio critico e adeguatamente motivato il fatto e la responsabilità, così come ricostruiti e risultanti da tutti gli atti e deduzioni depositati nel presente giudizio, in termini di certezza tali da escludere la prospettabilità di ogni altra ragionevole soluzione in base a schemi logici e regole di comune esperienza, estendendo al caso individuale l'id quod plerumque accidit.
Un'ultima considerazione va fatta a proposito del concetto di inerenza, atteso che la Corte di Cassazione ha più volte ribadito il principio per cui “la nozione di inerenza implica quella di congruità, sicché deve escludersi la deducibilità di costi sproporzionati o eccessivi, in quanto non inerenti” riconoscendo, che l'eccessività e la sproporzione non attengono solo alla esorbitanza in termini numerari, ma piuttosto alla circostanza che il costo non “è deducibile se non è funzionale all'attività della impresa, ed è inerente nella misura in cui può dirsi congruo” (Cass. sent. n. 15856/2018).
L'appello va respinto e le spese vanno compensate, sussistendo gravi ed eccezionali motivi in considerazione delle controversa costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Alessandria.
P.Q.M.
Respinge l'appello e compensa le spese del grado