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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/06/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1034/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1034/2024
avente ad oggetto: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv.to Anna Varner ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 convenuto contumace
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
Rimessa in decisione all'udienza del 25 marzo 2025 sulla sola domanda di separazione
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “
1. Dichiarare la separazione dei coniugi
e per il matrimonio contratto il 15 aprile 2007 a Trento, con Parte_1 CP_1
annotazione negli Uffici di Stato civile del Comune di Trento;
2. Valutata ed accertata la gravità delle condotte poste in essere dal convenuto, dichiarare la separazione addebitabile a;
CP_1
3. Condannare la parte resistente alle spese del processo”. per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23 aprile 2024, la ricorrente Sig.ra – premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio con il Sig. in data 15 aprile 2007 – ha chiesto CP_1
pronunciarsi la separazione dei coniugi, con addebito al marito.
La ricorrente ha rappresentato che la volontà di addivenire alla separazione è stata il frutto di una frattura del rapporto coniugale causata da reiterati comportamenti violenti – di natura fisica, psicologica ed economica – perpetrati dal marito nei confronti della moglie, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. La stessa ha, quindi, esposto che nei confronti del marito pende un procedimento penale avanti a questo Tribunale per il delitto di cui all'art. 572 c.p. ed è stata applicata nei suo confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dell'allontanamento dalla casa familiare.
Radicatosi validamente il contraddittorio nessuno si è costituito per parte convenuta e all'udienza di data 18 luglio 2024 è stata dichiarata la sua contumacia.
La causa è stata istruita tramite produzioni documentali e acquisizione di informazioni da parte del Pubblico ministero presso il Tribunale di Trento.
All'esito della fase istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali e dalle allegazioni della ricorrente che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con cessazione della coabitazione,
e con il venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi, come ulteriormente comprovato dalla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa applicata al marito.
Ritiene, inoltre, il Collegio che anche la domanda di addebito della separazione al marito sia fondata e vada accolta.
Giova premettere che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la parte che richiede l'addebito della separazione è gravata dell'onere di provare la condotta lesiva dei doveri nascenti dal matrimonio e l'esistenza del nesso di causalità tra suddette condotte e l'intollerabile prosecuzione della convivenza. Al contempo, la parte che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve dimostrare l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alle accertate violazioni degli obblighi coniugali (cfr., tra le varie, Cass. Civ. sez. I, 18/04/2024, n.10489). Tuttavia, la giurisprudenza è ormai consolidata nell'affermare la necessità di derogare a suddetta ripartizione dell'onere probatorio qualora la richiesta di addebito si fondi su violenze – fisiche o morali – perpetrate da un coniuge ai danni dell'altro in quanto, in tal caso, si tratta di «violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei» (cfr. Cass. Civ., 30 aprile 2024, n.11631, sez. I), evidenziandosi al contempo che resta irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi di una situazione di crisi della coppia (Cass., Sez. 6-1,
Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017).
Passando al caso di specie, ritiene il Collegio che dalla documentazione acquisita in atti emergano significativi e concordi elementi indiziari che, valutati nel loro complesso, comprovano che il marito, nel corso del matrimonio ha tenuto nei confronti della moglie comportamenti maltrattanti, in violazione dei doveri di assistenza, morale e materiale, derivanti dal matrimonio.
In atti risulta prodotto sia il verbale di Pronto soccorso di data 15 luglio 2023, dal quale emerge la diagnosi di “trauma da strattonamento con ecchimosi agli arti inferiore ed al collo, con prognosi di 10 giorni” (doc. 6), sia il successivo verbale di ispezione dei
Carabinieri, ove si legge che, sempre in data 15 luglio 2023, sono state fotografate le ecchimosi presenti sul corpo della sig.ra (doc. 7). Parte_1
Va, inoltre, osservato che è stata acquisita agli atti l'ordinanza applicativa della misura cautelare applicata nei confronti del sig. (doc. 4), da cui risulta la sussistenza CP_1
di gravi indizi di colpevolezza nei confronti del convenuto per il reato di maltrattamenti ai sensi dell'articolo “572 c.p. aggravato ex art. 61 comma 1 n. 1 e n. 5 e artt. 582 e 583 comma 1 n. 2 in relazione a 585 e 577 comma 1 n. 1 c.p.”. In particolare, in tale ordinanza si legge che le dichiarazioni rese dalla moglie “superano infatti positivamente il vaglio della attendibilità intrinseca, stante la coerenza e spontaneità delle stesse”, sottolineandosi altresì che “vi sono dei riscontri esterni delle dichiarazioni della persona offesa: dichiarazioni dei figli e referto medico”. Orbene, ritiene il Collegio che da tali fonti di prova – aventi natura di prove atipiche nel presente giudizio – emergano gravi, precisi e concordanti elementi indiziari a carico del ricorrente con riguardo alla sussistenza delle condotte maltrattanti perpetrate ai danni della moglie, in mancanza di concreti elementi di segno contrario e in applicazione del principio del “più probabile che non” (cfr. anche Cass. 1593/2017: “Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali.”).
La separazione va, dunque, addebitata al marito.
La causa va rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta dalla parte ricorrente ex art. 473bis.49 c.p.c..
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2. addebita la separazione al sig. ; CP_1
3. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
4. spese di lite al definitivo.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1034/2024
avente ad oggetto: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv.to Anna Varner ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 convenuto contumace
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
Rimessa in decisione all'udienza del 25 marzo 2025 sulla sola domanda di separazione
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “
1. Dichiarare la separazione dei coniugi
e per il matrimonio contratto il 15 aprile 2007 a Trento, con Parte_1 CP_1
annotazione negli Uffici di Stato civile del Comune di Trento;
2. Valutata ed accertata la gravità delle condotte poste in essere dal convenuto, dichiarare la separazione addebitabile a;
CP_1
3. Condannare la parte resistente alle spese del processo”. per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23 aprile 2024, la ricorrente Sig.ra – premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio con il Sig. in data 15 aprile 2007 – ha chiesto CP_1
pronunciarsi la separazione dei coniugi, con addebito al marito.
La ricorrente ha rappresentato che la volontà di addivenire alla separazione è stata il frutto di una frattura del rapporto coniugale causata da reiterati comportamenti violenti – di natura fisica, psicologica ed economica – perpetrati dal marito nei confronti della moglie, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. La stessa ha, quindi, esposto che nei confronti del marito pende un procedimento penale avanti a questo Tribunale per il delitto di cui all'art. 572 c.p. ed è stata applicata nei suo confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dell'allontanamento dalla casa familiare.
Radicatosi validamente il contraddittorio nessuno si è costituito per parte convenuta e all'udienza di data 18 luglio 2024 è stata dichiarata la sua contumacia.
La causa è stata istruita tramite produzioni documentali e acquisizione di informazioni da parte del Pubblico ministero presso il Tribunale di Trento.
All'esito della fase istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali e dalle allegazioni della ricorrente che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con cessazione della coabitazione,
e con il venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi, come ulteriormente comprovato dalla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa applicata al marito.
Ritiene, inoltre, il Collegio che anche la domanda di addebito della separazione al marito sia fondata e vada accolta.
Giova premettere che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la parte che richiede l'addebito della separazione è gravata dell'onere di provare la condotta lesiva dei doveri nascenti dal matrimonio e l'esistenza del nesso di causalità tra suddette condotte e l'intollerabile prosecuzione della convivenza. Al contempo, la parte che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve dimostrare l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alle accertate violazioni degli obblighi coniugali (cfr., tra le varie, Cass. Civ. sez. I, 18/04/2024, n.10489). Tuttavia, la giurisprudenza è ormai consolidata nell'affermare la necessità di derogare a suddetta ripartizione dell'onere probatorio qualora la richiesta di addebito si fondi su violenze – fisiche o morali – perpetrate da un coniuge ai danni dell'altro in quanto, in tal caso, si tratta di «violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei» (cfr. Cass. Civ., 30 aprile 2024, n.11631, sez. I), evidenziandosi al contempo che resta irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi di una situazione di crisi della coppia (Cass., Sez. 6-1,
Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017).
Passando al caso di specie, ritiene il Collegio che dalla documentazione acquisita in atti emergano significativi e concordi elementi indiziari che, valutati nel loro complesso, comprovano che il marito, nel corso del matrimonio ha tenuto nei confronti della moglie comportamenti maltrattanti, in violazione dei doveri di assistenza, morale e materiale, derivanti dal matrimonio.
In atti risulta prodotto sia il verbale di Pronto soccorso di data 15 luglio 2023, dal quale emerge la diagnosi di “trauma da strattonamento con ecchimosi agli arti inferiore ed al collo, con prognosi di 10 giorni” (doc. 6), sia il successivo verbale di ispezione dei
Carabinieri, ove si legge che, sempre in data 15 luglio 2023, sono state fotografate le ecchimosi presenti sul corpo della sig.ra (doc. 7). Parte_1
Va, inoltre, osservato che è stata acquisita agli atti l'ordinanza applicativa della misura cautelare applicata nei confronti del sig. (doc. 4), da cui risulta la sussistenza CP_1
di gravi indizi di colpevolezza nei confronti del convenuto per il reato di maltrattamenti ai sensi dell'articolo “572 c.p. aggravato ex art. 61 comma 1 n. 1 e n. 5 e artt. 582 e 583 comma 1 n. 2 in relazione a 585 e 577 comma 1 n. 1 c.p.”. In particolare, in tale ordinanza si legge che le dichiarazioni rese dalla moglie “superano infatti positivamente il vaglio della attendibilità intrinseca, stante la coerenza e spontaneità delle stesse”, sottolineandosi altresì che “vi sono dei riscontri esterni delle dichiarazioni della persona offesa: dichiarazioni dei figli e referto medico”. Orbene, ritiene il Collegio che da tali fonti di prova – aventi natura di prove atipiche nel presente giudizio – emergano gravi, precisi e concordanti elementi indiziari a carico del ricorrente con riguardo alla sussistenza delle condotte maltrattanti perpetrate ai danni della moglie, in mancanza di concreti elementi di segno contrario e in applicazione del principio del “più probabile che non” (cfr. anche Cass. 1593/2017: “Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali.”).
La separazione va, dunque, addebitata al marito.
La causa va rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta dalla parte ricorrente ex art. 473bis.49 c.p.c..
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2. addebita la separazione al sig. ; CP_1
3. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
4. spese di lite al definitivo.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina