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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/12/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE CIVILE- PROCEDURE CONCORSUALI
IL TRIBUNALE DI PATTI, riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Concetta AC Presidente est. dott. ssa Rosalia RUSSO FEMMINELLA Giudice dott. ssa Michela LA PORTA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
DICHIARATIVA DELL'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE
CONTROLLATA nel procedimento unitario n. 28-1/ 2024;
LETTO il ricorso per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE
CONTROLLATA;
RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal creditore;
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Disposta la convocazione del debitore;
preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione espletato;
SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio
OSSERVA
Premesso che, con ricorso, depositato, in data 3.10.2024, il creditore istante ha avanzato proposta di Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del
Codice della Crisi di Impresa;
1 - che sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della
Crisi;
- che il MURABITO è un debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c) del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- lette le informazioni acquisite d'ufficio;
- che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è di gran lunga superiore a euro cinquantamila;
- che non risulta eccepito dalla parte debitrice che non ci sia attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;
Osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che questo viene individuato ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. b) CCII scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente;
Visti gli articoli 268 e 269 e seguenti codice della crisi;
P.Q.M.
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di:
(nato a [...] l'[...]), ivi residente in [...] – c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Sinagra CodiceFiscale_1
NOMINA
Giudice delegato la dott. ssa TA AC;
2 Liquidatore l'avv. ELENA LONGO , iscritto all'Albo nazionale dei Gestori della crisi;
ORDINA al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove non già prodotti;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
AVVERTE
Che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
AVVERTE che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione giudiziale
è sospeso il concorso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749,2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.; che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma IV,
CCII;
ORDINA
3 La consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
MANDA
AL LIQUIDATORE di richiedere con urgenza al Giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, comma 4, lettera b, Codice della Crisi.
A tal fine il liquidatore provvederà entro 10 gg. a depositare una relazione relativa alla capacità reddituale dell'intera famiglia aggiornata, le spese e la loro congruità; il contributo di ciascun componente del nucleo familiare ed in caso negativo i motivi dell'omessa partecipazione;
a richiedere l'autorizzazione a comunicare al datore di lavoro quanto necessario per l'erogazione di quanto sopra determinato
AUTORIZZA
Il liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e sexies disposizioni attuazione codice procedura civile:
A) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali;
B) ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro;
C) ad accedere al Pubblico Registro automobilistico;
D) ad acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi ai rapporti con il debitore anche se estinti.
E) ad acquisire ogni ulteriore informazione utile alla procedura;
DISPONE che il liquidatore entro due giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma quattro bis, decreto legislativo 6 settembre 2011 numero
159 come previsto dall'articolo 270, comma tre, Codice della crisi;
4 Entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, il liquidatore provvederà a depositare l'elenco aggiornato dei creditori ai sensi dell'articolo 271 codice della crisi e a depositarlo in cancelleria;
Entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completerà l'inventario dei beni del debitore e redigerà il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
scaduto il termine assegnato ai creditori, predisporrà il progetto di Stato passivo e lo comunicherà agli interessati, attenendosi a quanto previsto dall'articolo 273 codice della crisi;
Eserciterà, o se pendenti, proseguirà ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
provvederà con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti ad assumere le decisioni previste dall'articolo 270, comma sesto, codice della crisi;
Riferirà sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
Riferirà, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui agli articoli 280 e 282, comma due, codice della crisi ai fini dell'esdebitazione;
AVVERTE
5 il liquidatore che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che, terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo Stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto, da comunicare al debitore e creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione; che, in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti del giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 codice della crisi.
ORDINA che a cura del liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati;
DISPONE che a cura del liquidatore la presente sentenza sia inserita, come prescritto dall'articolo
271, codice della crisi, nel sito Internet del Tribunale di Patti, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore e, se il debitore svolga
6 attività di impresa, che la sentenza sia pubblicata anche presso il registro delle imprese;
MANDA in Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente, al debitore e al Liquidatore nominato.
4.12.2025
IL PRESIDENTE EST.
TA AC
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