Ordinanza cautelare 22 luglio 2022
Sentenza 5 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 22/07/2022, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/07/2022
N. 01735/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso r.g. n. 1735 del 2021, proposto da:
- UI GI, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cosimo Gabriele Rosafio, Gaetano Rosafio e Sandro Maggio, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, rappresentati e difesi, ope legis , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliati;
- l’Unione dei Comuni ‘Terra di Leuca’, non costituito in giudizio;
nei confronti
- del Comune di Salve, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- della nota prot. n. 1971, datata 11.10.2021, dell’Unione dei Comuni ‘Terra di Leuca’ avente a oggetto « Richiesta di parere ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, per intervento di ‘Ristrutturazione edilizia e adeguamento igienico sanitario di un vecchio fabbricato rurale con riqualificazione paesaggistica del lotto’, alla strada vicinale Costantinopoli, del comune di Salve - intestatario: Azienda Agricola UI GI - Pratica Edilizia n. 252/2020. Richiesta elaborati adeguati alle prescrizioni MiBAC »;
- della nota ( risposta al foglio n. 1573 del 06.08.2021 - Rif. prot. n. 8128 del 12.08.2021 - Class 34.43.04/103 ) prot. 10224-P del 04.10.2021 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, sottoscritta con firma digitale il 30.09.2021, trasmessa all’Unione dei Comuni il 04.10.2021;
- ove occorra, in parte qua , del verbale n. 8 della seduta del 02.07.2021 della Commissione Locale per il Paesaggio - Unione dei Comuni ‘Terra di Leuca’, con esclusivo riferimento al parere n. 137 [pag. 47 di 52], reso sulla pratica edilizia presentata dal ricorrente, e precipuamente del seguente inciso: « (…) preso Atto della parziale compatibilità dell’intervento con il PPTR avendo accertato la parziale conformità delle opere con gli indirizzi, le norme e gli obiettivi generali e specifici del PPTR, la CLP esprime parere favorevole a condizione che non sia realizzato il vano a piano primo e la scala di accesso allo stesso vano, in quanto elementi detrattori del paesaggio agrario (…) »;
- di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale anche di estremi e contenuto ignoti e con espressa riserva di ricorrere autonomamente, ovvero per motivi aggiunti, ove necessario;
- e, per l’effetto, onerare la CLP di esprimere parere favorevole all’elaborato progettuale così come originariamente proposto dal ricorrente per i motivi esposti in narrativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della SABAP per le Province di Brindisi e Lecce.
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.
Visto l’art. 55 c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza.
Relatore alla camera di consiglio del 20 luglio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
1.- Premesso che:
- il ricorrente è proprietario di un compendio immobiliare ubicato in agro di Salve, sul quale insiste un fabbricato rurale, autorizzato con p.d.c. in sanatoria n. 513-514/2005 e oggetto di successivi interventi edilizi realizzati in base al p.d.c. n. 114/2015 ( cambio di destinazione d’uso ) e al p.d.c. n. 68/2017 ( lavori di consolidamento statico dei muretti a secco esistenti e di rifacimento dei muri di recinzione ).
- con istanza del 24.7.2020 il sig. UI richiedeva al Comune di Salve il rilascio di un p.d.c. per la ‘ Ristrutturazione edilizia e adeguamento igienico sanitario di un vecchio fabbricato rurale con riqualificazione paesaggistica del lotto ’.
- in data 2.7.2021 la Commissione Locale per il Paesaggio: a) rilevava come l’area di intervento ricadesse nell’Ambito Paesaggistico n. 11, ‘ Salento delle Serre ’, e nella Figura Territoriale 11.1 ‘ Le Serre Ioniche ’ di cui al vigente PPTR e, per conseguenza, fosse sottoposta alle prescrizioni ed indicazioni contenute nella Scheda di identificazione e definizione della specifica disciplina d’uso PAE0076; b) riteneva ‘ la parziale compatibilità dell’intervento con il PPTR avendo accertato la parziale conformità delle opere con gli indirizzi, le norme e gli obiettivi generali e specifici del PPTR ’ ed esprimeva ‘ parere favorevole a condizione che non sia realizzato il vano a piano primo e la scala di accesso allo stesso vano, in quanto elementi detrattori del paesaggio agrario ’.
- con nota prot. n. 1573 del 6.8.2021, l’Unione dei Comuni ‘Terra di Leuca’ trasmetteva la pratica alla SABAP per le Province di Brindisi e Lecce.
- il parere richiesto veniva sottoscritto in data 30.9.2021 e trasmesso alla CLP con nota datata 4.10.2021, prot. 10224-P.
- con l’impugnata nota prot. n. 1971 dell’11.10.2021 l’Unione dei Comuni comunicava che ‘ la Soprintendenza di Lecce con nota prot. 10224-P del 04/10/2021 (aveva) espresso parere favorevole di competenza alle seguenti prescrizioni (…) ’.
- poiché, inoltre, ‘ la nota ministeriale subordina(va) il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica alla consegna di elaborati grafici esecutivi a recepimento delle condizioni imposte, venivano richieste al ricorrente: le copie degli elaborati grafici (Tavole 4-5-6-7-8), della relazione tecnica, del foto-inserimento, tutte in formato digitale ’, e, soprattutto, veniva pure specificato che ‘ in attesa di riscontro ’ la pratica sarebbe rimasta sospesa.
- con il ricorso, del 10/22 dicembre 2021, il sig. UI non proponeva istanza cautelare, invece formulata solo lo scorso 27 giugno 2022, deducendo che ‘ il periculum in mora, … pur sussistendo in epoca coeva alla proposizione del gravame, a cagione dei recenti eventi bellici che stanno inevitabilmente influenzando, negativamente, i più significativi indici macroeconomici, si sta concretando in un aumento smisurato ed incontrollato del costo complessivo dell’investimento ’.
2.- Ritenuto che:
- la natura delle questioni in esame e degli interessi dedotti dal ricorrente richiede un loro esame nel merito, per il quale risulta già fissata l’udienza pubblica del 19 aprile 2023.
- lo stesso pregiudizio appare generico, eventuale e viene allegato solo a distanza di 6 mesi dalla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, respinge l’istanza cautelare indicata in epigrafe.
Conferma, per la trattazione nel merito della causa, l’udienza pubblica del 19 aprile 2023.
Compensa le spese della presente fase di giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 20 luglio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO