Ordinanza cautelare 27 novembre 2024
Sentenza breve 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 20/02/2026, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01241/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05048/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5048 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, in proprio e nella qualità genitori del minore, rappresentati e difesi dagli avvocati Ernesto De Maria, Luca Migliore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Scuola Secondaria Statale di -OMISSIS-“-OMISSIS-”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del verbale del Gruppo Lavoro Operativo (G.L.O.) per l’inclusione della Scuola Secondaria Statale di -OMISSIS- “-OMISSIS-”, privo di protocollo, dell’1.10.2024, con il quale è stato comunicato che il minore, disabile, ha un sostegno scolastico di 18 ore settimanali a fronte delle 30 ore settimanali di sostegno scolastico richieste;
di ogni altro atto, connesso, conseguente e presupposto all’atto impugnato ove e per quanto lesivo degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e Scuola Secondaria Statale di -OMISSIS- -OMISSIS-”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 il dott. Alfonso ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
1. I ricorrenti impugnano il verbale del Gruppo Lavoro Operativo (G.L.O.) per l’inclusione della Scuola Secondaria Statale di -OMISSIS-“-OMISSIS-”, privo di protocollo, dell’1.10.2024, con il quale è stato comunicato che il minore, disabile, ha un sostegno scolastico di 18 ore settimanali, a fronte delle 30 ore settimanali di sostegno scolastico richieste.
2. Il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, con ordinanza n. -OMISSIS- del 27 novembre 2024, ordinando alla Amministrazione intimata di rideterminarsi, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’alunno, secondo i principi consolidati della Sezione e della giurisprudenza anche costituzionale (tra le altre, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2024, n. 1105): “il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità, quindi, deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; T.A.R. Lazio - Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio, - Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740); la trattazione della causa veniva rinviata alla camera di consiglio del 9 aprile 2025.
2.1. Con successiva ordinanza collegiale n. -OMISSIS- la Sezione disponeva di acquisire ragguagli da parte del ricorrente, ex art. 63, co.1, c.p.a., in ordine all’avvenuta o meno esecuzione della ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, alternativamente, mediante nota di trattazione depositata in giudizio quanto prima, ovvero dichiarazione in udienza di camera di consiglio del procuratore costituito.
3. Con note depositate il 22 luglio 2025, i procuratori di parte ricorrente hanno rappresentato che l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 27.11.2024, notificata il 29.11.2024, è stata eseguita dalle amministrazioni resistenti in data 4.12.2024 con la nomina di un ulteriore insegnante di sostegno, ed hanno chiesto che la causa passasse in decisione.
4 Pervenuta la causa alla camera di consiglio del 23 luglio 2025, il Collegio sollevava, ex art. 73, co. 3, c.p.a. la questione dell’improcedibilità del ricorso, per intervenuta chiusura dell’anno scolastico 2024/2025 cui era riferito il gravame, previo avviso alle parti della sua possibile definizione con sentenza in forma semplificata.
5. Il Collegio, preso atto da un lato dell’integrale soddisfazione della pretesa azionata in giudizio e considerata, dall’altro, come preannunciato a verbale con il suindicato profilo, l’intervenuta chiusura dell’a.s. 2024/2025, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), c.p.a., poiché l’impugnato verbale di GLO è stato adottato per il decorso a.s. 2024/2025, ragion per cui anche l’eventuale accoglimento del gravame alcun vantaggio potrebbe recare alla parte ricorrente.
5. La spese di lite si pongono a carico delle Amministrazioni resistenti, in solido, stante la loro soccombenza virtuale testimoniata dalla stessa esecuzione dell’ordinanza cautelare del 27 novembre 2024, avvenuta, come affermato dai difensori dei ricorrenti, in data 4 dicembre 2024; le stesse sono liquidate come in dispositivo ed attribuite ai difensori dei ricorrenti, antistatari, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti di spese e compensi di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge e con attribuzione ai difensori dei medesimi ricorrenti, antistatari, ex art. 93 c.p.c..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso ZI, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| Alfonso ZI | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.